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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025, n. 11262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11262 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI RA ER, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 7677/2023 ha pronunziato la seguente SENTENZA
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti Gian che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Baleniere n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Cristian Serenellini e Angela Pannullo che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18580/2022;
- Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18580/2022 per tutti i motivi di cui in narrativa e segnatamente: annullabilità dell'assemblea
pagina 1 di 8 condominiale di approvazione dei bilanci;
errato calcolo delle somme dovute dal Sig.
. Parte_1
- Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte e della sua costituzione.
- Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni diversa istanza:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, in ogni caso, rigettare integralmente l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo ed ogni altra domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 18580/2022 (R.g. n. 63448/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 26.10.2022;
- ancora nel merito, in via subordinata e per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare il Sig. al pagamento della somma di Euro Parte_1
5.836,67 in favore del , ovvero al pagamento Controparte_1 della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e giusta o comunque di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio ex d.m. 55/14, nonché rimborso delle spese generali (15%), iva e cpa come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18580/2022 (RG n. 63448/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 26.10.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_2 della somma di euro 5.836,67, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di oneri condominiali non corrisposti. Nel monitorio il ha fondato il proprio complessivo credito sulla delibera del CP_1
13.10.2022 con la quale l'assemblea ha approvato (i) il consuntivo 2021/2022 e relativo riparto (ii) il preventivo gestione ordinaria 2022/2023 e relativo riparto, (iii) il consuntivo gestione riscaldamento 2021/2022 e relativo riparto.
pagina 2 di 8 Il credito vantato nei confronti dell'opponente, pari a complessivi euro 5.836,67, è stato così precisato: “Saldo gestione ordinaria condominiale 2021/2022 per € 5.116,40; 1^- 2^-3^ rata gestione ordinaria condominiale 2022/2023 per € 357,91; Saldo gestione riscaldamento 2021/2022 per € 362,36” (cfr. ricorso monitorio). L'opponente , nel censurare la predetta ingiunzione, ha in primo luogo Parte_1 rappresentato di non essere stato convocato all'assemblea del 13.10.2022 (alla quale non partecipava) nella quale venivano approvati i predetti bilanci e di aver appreso dell'esistenza di tale delibera solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, vale a dire, in data 23.12.2022 non avendo ricevuto neanche la copia del verbale di assemblea. Pertanto, il successivo 2.1.2023 ha avviato il procedimento di mediazione con istanza n. 6/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 13.10.2022. Inoltre, ha evidenziato che il credito ingiunto sarebbe riferibile a poste creditorie già corrisposte dall'opponente per saldi gestione 2021/2022 e che vi sarebbero errori (in difetto) nella contabilizzazione delle somme versate. Si è costituito il impugnando e Controparte_2 contestando le domande dell'opponente e chiedendone il rigetto. Ha evidenziato, in primo luogo, che l'avviso di convocazione della delibera del 13.10.2022 era stato regolarmente inviato dall'amministratore del , così come il successivo CP_1 verbale di assemblea, mediante due distinte raccomandate indirizzate presso la residenza del , la prima inviata in data 28.09.2022 e tornata al mittente per Parte_1 mancato ritiro (con avviso lasciato in cassetta del 3.10.2022), l'altra spedita in data 19.10.2022 e, anch'essa, resa al mittente per compiuta giacenza. Ha pertanto eccepito l'inammissibilità per tardività della proposta impugnazione anche rispetto alla mediazione introdotta dall'opponente in data 2.1.2023. Ha contestato, altresì, l'asserito parziale pagamento del credito ingiunto poiché la documentazione prodotta dall'opponente, come evincibile anche dalle causali, si riferirebbe a pagamenti per poste debitorie diverse da quelle oggetto di ingiunzione. Inoltre, in mancanza di valida impugnazione dei consuntivi approvati, non sarebbe più possibile censurare la dedotta erronea indicazione dei contributi a saldo se non attraverso la prova del pagamento che l'opponente non avrebbe fornito. E' stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e le parti sono state inviate in mediazione che si è conclusa negativamente. Concessi i termini ex art. 183, co. 6., c.p.c., all'esito delle memorie depositate, la causa, rigettate le istanze istruttorie avanzate, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con conclusioni con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
pagina 3 di 8 Con ordinanza resa in data 24 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****************** In ordine logico, va preliminarmente esaminata la domanda di impugnazione avverso la delibera assembleare del 13.10.2022 avanzata dall'opponente per vizio di omessa convocazione (tale è da intendere la richiesta dell'opponente come desumibile dalle deduzioni svolte nell'atto di citazione e dalle conclusioni rassegnate). Questa, sulla base delle eccezioni sollevate e dalle prove documentali offerte dal convenuto, va dichiarata inammissibile per decorrenza dei termini CP_1 decadenziali ex art. 1137 c.c.. Invero, ai sensi dell'art. 1137 cpv. c.c. “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti o dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. Del pari, ai sensi dell'art. 5, comma 6°, d.lgs. n. 28/2010 (che ha introdotto l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia condominiale) “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza”. Il vizio di omessa convocazione, quale è quello dedotto dall'opponente, è pacificamente vizio di annullabilità delle delibere condominiali (v. sul distinguo tra delibere nulle e annullabili, Cass. SS.UU. n. 4865/ 20025 e Cass. SS. UU. n. 9839/2021) per il quale, dunque, la relativa azione di annullamento va proposta nel termine decadenziale previsto nel citato 1137 c.c.. Inoltre, secondo la previsione dell'art. 66 disp. att. c.c., "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati". Nella specie di causa, l'opponente ha denunciato di non essere stato convocato in assemblea e di non aver ricevuto il relativo verbale ma di aver appreso dell'esistenza della delibera del 13.10.2022 solo a seguito di notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 23.12.2022. A confutazione di tali asserzioni, il ha CP_1 pagina 4 di 8 prodotto la documentazione afferente la spedizione tanto dell'avviso di convocazione (raccomandata a/r inviata in data 28.09.2022 - cfr. doc. 5), quanto del verbale di assemblea (raccomandata a/r del 19.10.2022 - cfr. doc. 4) non ritirati e rispediti al mittente per compiuta giacenza con ciò dimostrando, non solo l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente, ma, altresì, la tardività della domanda svolta ai sensi dell'art. 1137 c.c. e l'inammissibilità dell'impugnazione proposta. Invero, l'avviso di convocazione, tornato al mittente per mancato ritiro, è stato spedito in data 28.09.2022 con avviso lasciato in cassetta del 3.10.2022 (cfr. doc. n. 6) mentre il verbale di assemblea, tornato anch'esso al mittente, è stato spedito 19.10.2022 con avviso lasciato in cassetta in data 20.10 2022 (cfr. doc. n. 4). A tal proposito va chiarito che essendo l'avviso di convocazione (come anche per la comunicazione del verbale di assemblea) un atto unilaterale di natura recettizia, in ipotesi di momentanea assenza del destinatario, il momento dal quale far decorrere i termini di decadenza previsti dall'ar.t. 1137 c.c. (30 gg) coincide conquello di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto atto idoneo a consentirne il ritiro. Invero, l'avviso di giacenza immesso nella cassetta postale determina una presunzione iuris tantum sulla conoscibilità dell'atto non direttamente recapitato in quanto è da tale momento che il destinatario è messo nella condizione di conoscerne il suo contenuto mediante il ritiro (cfr. Cass. n. 23396/2017 e Cass. n. 20001/2020). Pertanto, la domanda così proposta va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Ciò premesso e venendo al merito dell'opposizione, occorre osservare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio a cognizione piena, del tutto eventuale, con il quale l'ingiunto può contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). L'ingiunto, pertanto, nel giudizio di opposizione ha soltanto la posizione processuale di attore, ma sostanzialmente è convenuto in giudizio, gravando sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. Ne consegue che - ai fini della distribuzione fra le parti dell'onere probatorio -, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., il creditore opposto, che assume la veste sostanziale di attore, ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale deve provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi eventualmente allegati al fine di paralizzare la domanda attorea. pagina 5 di 8 Nell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali, il creditore ingiungente – ossia il condominio - soddisfa l'onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea con cui le spese oggetto dell'ingiunzione sono state deliberate nonché i relativi documenti (Cass. 15696/2020; Cass. 7569/1994). La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo di opposizione a CP_1 cognizione piena, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Invero, ciò che assume rilievo ai fini della prova del credito è l'efficacia della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione che, se non venuta meno (in quanto sospesa in via cautelare, annullata o dichiarata nulla oppure revocata dallo stesso organo deliberante mediante delibera successiva) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione restando fuori dall'ambito cognitivo del giudizio di opposizione le questioni relative alla legittimità delle delibere assembleari poste a fondamento della pretesa creditoria per le quale esiste lo specifico strumento dell'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. (v. ex plurimis, Cass. n. 17206/2005, conf. Cass. SS. UU, n. 26629/2009, Cass. n. 17014/2010; Cass. n. 4672/2017). Nella specie, a fronte della delibera del 13.10.2022, con la quale sono stati approvati i consuntivi di spesa e le corrispondenti ripartizioni (cfr. docc. fascicolo monitorio riprodotti nella presente fase), perfettamente valida, gravava sull'opponente l'onere di dimostrare i fatti estintivi (pagamenti eseguiti) o impeditivi (prescrizione del credito) o modificativi che in realtà non sono stati forniti. L'opponente si è limitato, invero, a produrre della documentazione del tutto inconferente poiché i pagamenti eseguiti prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento si riferiscono (come anche evincibile dalle causali in essi indicate) a poste creditorie estranee al credito ingiunto. Tali pagamenti, inoltre, come documentato e ricostruito dal convenuto in tutti gli atti difensivi - e a cui si rimanda per una completa CP_1 esposizione -, sono stati correttamente contabilizzati e non hanno costituito oggetto dell'ingiunzione. Quanto all'importo a saldo per esercizi precedenti, l'opponente ne ha dedotto l'erroneità per essere tale importo manifestamente eccessivo rispetto a quanto addebitato ad altri condomini. La censura, oltre ad essere generica, è anche non provata. Occorre osservare che l'approvazione dei rendiconti, ove sia presente l'indicazione di una somma a debito del condòmino derivante da annualità precedenti è del tutto corretta. pagina 6 di 8 Infatti, per il principio di continuità della gestione condominiale, gli importi dovuti per pregresse gestioni rimasti insoluti, costituendo morosità, devono essere riportate nei successivi anni di gestione, rappresentando esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio (Cass. ordinanza 3847/2021). Invero, secondo il c.d. “principio di cassa” che presiede la redazione del rendiconto “i crediti vantati dal verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo CP_1 relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401). Pertanto, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, per essere contestato (anche in ordine alla prescrizione) deve essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (Cass. n. 4489/2014). Deve dunque ritenersi corretto, legittimo e conforme al richiamato indirizzo, l'inserimento nei consuntivi approvati delle pregresse morosità non sanate dall'opponente e, conseguentemente, dovuti i relativi importi. L'opponente, al quale incombeva l'onere del fatto estintivo (pagamento), non ha fornito la relativa prova e, pertanto, la spesa così indicata nella delibera risulta dovuta. Parte opposta in sede di memorie conclusive ha dato atto che la somma ingiunta è stata interamente versata dall'opponente in corso di causa. Pertanto, ferma la validità del decreto, gli importi così corrisposti andranno portati a deconto sul totale ancora dovuto in virtù del decreto ingiuntivo opposto. In sintesi, per tutte le ragioni esposte l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di legge (D.M. n. 55/2014 come integrato da D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera del 13.10.2022 in quanto tardiva;
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18580/2022 (RG n. 63448/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 26.10.2022;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_2
4.000,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Così deciso in Roma il 27 luglio 2025
Il Giudice
RI RA ER
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI RA ER, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 7677/2023 ha pronunziato la seguente SENTENZA
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Virgilio n. 8, presso lo studio dell'Avv. Luigi Parenti Gian che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
E
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Baleniere n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Cristian Serenellini e Angela Pannullo che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- In via preliminare: sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18580/2022;
- Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18580/2022 per tutti i motivi di cui in narrativa e segnatamente: annullabilità dell'assemblea
pagina 1 di 8 condominiale di approvazione dei bilanci;
errato calcolo delle somme dovute dal Sig.
. Parte_1
- Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte e della sua costituzione.
- Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfetario ed accessori di legge.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni diversa istanza:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto per i motivi esposti in narrativa;
- nel merito, in ogni caso, rigettare integralmente l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo ed ogni altra domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 18580/2022 (R.g. n. 63448/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 26.10.2022;
- ancora nel merito, in via subordinata e per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare il Sig. al pagamento della somma di Euro Parte_1
5.836,67 in favore del , ovvero al pagamento Controparte_1 della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e giusta o comunque di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio ex d.m. 55/14, nonché rimborso delle spese generali (15%), iva e cpa come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18580/2022 (RG n. 63448/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 26.10.2022, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_2 della somma di euro 5.836,67, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di oneri condominiali non corrisposti. Nel monitorio il ha fondato il proprio complessivo credito sulla delibera del CP_1
13.10.2022 con la quale l'assemblea ha approvato (i) il consuntivo 2021/2022 e relativo riparto (ii) il preventivo gestione ordinaria 2022/2023 e relativo riparto, (iii) il consuntivo gestione riscaldamento 2021/2022 e relativo riparto.
pagina 2 di 8 Il credito vantato nei confronti dell'opponente, pari a complessivi euro 5.836,67, è stato così precisato: “Saldo gestione ordinaria condominiale 2021/2022 per € 5.116,40; 1^- 2^-3^ rata gestione ordinaria condominiale 2022/2023 per € 357,91; Saldo gestione riscaldamento 2021/2022 per € 362,36” (cfr. ricorso monitorio). L'opponente , nel censurare la predetta ingiunzione, ha in primo luogo Parte_1 rappresentato di non essere stato convocato all'assemblea del 13.10.2022 (alla quale non partecipava) nella quale venivano approvati i predetti bilanci e di aver appreso dell'esistenza di tale delibera solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, vale a dire, in data 23.12.2022 non avendo ricevuto neanche la copia del verbale di assemblea. Pertanto, il successivo 2.1.2023 ha avviato il procedimento di mediazione con istanza n. 6/2023 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera del 13.10.2022. Inoltre, ha evidenziato che il credito ingiunto sarebbe riferibile a poste creditorie già corrisposte dall'opponente per saldi gestione 2021/2022 e che vi sarebbero errori (in difetto) nella contabilizzazione delle somme versate. Si è costituito il impugnando e Controparte_2 contestando le domande dell'opponente e chiedendone il rigetto. Ha evidenziato, in primo luogo, che l'avviso di convocazione della delibera del 13.10.2022 era stato regolarmente inviato dall'amministratore del , così come il successivo CP_1 verbale di assemblea, mediante due distinte raccomandate indirizzate presso la residenza del , la prima inviata in data 28.09.2022 e tornata al mittente per Parte_1 mancato ritiro (con avviso lasciato in cassetta del 3.10.2022), l'altra spedita in data 19.10.2022 e, anch'essa, resa al mittente per compiuta giacenza. Ha pertanto eccepito l'inammissibilità per tardività della proposta impugnazione anche rispetto alla mediazione introdotta dall'opponente in data 2.1.2023. Ha contestato, altresì, l'asserito parziale pagamento del credito ingiunto poiché la documentazione prodotta dall'opponente, come evincibile anche dalle causali, si riferirebbe a pagamenti per poste debitorie diverse da quelle oggetto di ingiunzione. Inoltre, in mancanza di valida impugnazione dei consuntivi approvati, non sarebbe più possibile censurare la dedotta erronea indicazione dei contributi a saldo se non attraverso la prova del pagamento che l'opponente non avrebbe fornito. E' stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. e le parti sono state inviate in mediazione che si è conclusa negativamente. Concessi i termini ex art. 183, co. 6., c.p.c., all'esito delle memorie depositate, la causa, rigettate le istanze istruttorie avanzate, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con conclusioni con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
pagina 3 di 8 Con ordinanza resa in data 24 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****************** In ordine logico, va preliminarmente esaminata la domanda di impugnazione avverso la delibera assembleare del 13.10.2022 avanzata dall'opponente per vizio di omessa convocazione (tale è da intendere la richiesta dell'opponente come desumibile dalle deduzioni svolte nell'atto di citazione e dalle conclusioni rassegnate). Questa, sulla base delle eccezioni sollevate e dalle prove documentali offerte dal convenuto, va dichiarata inammissibile per decorrenza dei termini CP_1 decadenziali ex art. 1137 c.c.. Invero, ai sensi dell'art. 1137 cpv. c.c. “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti o dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. Del pari, ai sensi dell'art. 5, comma 6°, d.lgs. n. 28/2010 (che ha introdotto l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia condominiale) “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione impedisce la decadenza”. Il vizio di omessa convocazione, quale è quello dedotto dall'opponente, è pacificamente vizio di annullabilità delle delibere condominiali (v. sul distinguo tra delibere nulle e annullabili, Cass. SS.UU. n. 4865/ 20025 e Cass. SS. UU. n. 9839/2021) per il quale, dunque, la relativa azione di annullamento va proposta nel termine decadenziale previsto nel citato 1137 c.c.. Inoltre, secondo la previsione dell'art. 66 disp. att. c.c., "L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati". Nella specie di causa, l'opponente ha denunciato di non essere stato convocato in assemblea e di non aver ricevuto il relativo verbale ma di aver appreso dell'esistenza della delibera del 13.10.2022 solo a seguito di notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 23.12.2022. A confutazione di tali asserzioni, il ha CP_1 pagina 4 di 8 prodotto la documentazione afferente la spedizione tanto dell'avviso di convocazione (raccomandata a/r inviata in data 28.09.2022 - cfr. doc. 5), quanto del verbale di assemblea (raccomandata a/r del 19.10.2022 - cfr. doc. 4) non ritirati e rispediti al mittente per compiuta giacenza con ciò dimostrando, non solo l'infondatezza delle deduzioni dell'opponente, ma, altresì, la tardività della domanda svolta ai sensi dell'art. 1137 c.c. e l'inammissibilità dell'impugnazione proposta. Invero, l'avviso di convocazione, tornato al mittente per mancato ritiro, è stato spedito in data 28.09.2022 con avviso lasciato in cassetta del 3.10.2022 (cfr. doc. n. 6) mentre il verbale di assemblea, tornato anch'esso al mittente, è stato spedito 19.10.2022 con avviso lasciato in cassetta in data 20.10 2022 (cfr. doc. n. 4). A tal proposito va chiarito che essendo l'avviso di convocazione (come anche per la comunicazione del verbale di assemblea) un atto unilaterale di natura recettizia, in ipotesi di momentanea assenza del destinatario, il momento dal quale far decorrere i termini di decadenza previsti dall'ar.t. 1137 c.c. (30 gg) coincide conquello di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto atto idoneo a consentirne il ritiro. Invero, l'avviso di giacenza immesso nella cassetta postale determina una presunzione iuris tantum sulla conoscibilità dell'atto non direttamente recapitato in quanto è da tale momento che il destinatario è messo nella condizione di conoscerne il suo contenuto mediante il ritiro (cfr. Cass. n. 23396/2017 e Cass. n. 20001/2020). Pertanto, la domanda così proposta va dichiarata inammissibile in quanto tardiva. Ciò premesso e venendo al merito dell'opposizione, occorre osservare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio a cognizione piena, del tutto eventuale, con il quale l'ingiunto può contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito). L'ingiunto, pertanto, nel giudizio di opposizione ha soltanto la posizione processuale di attore, ma sostanzialmente è convenuto in giudizio, gravando sul creditore - attore in senso sostanziale - l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa. Ne consegue che - ai fini della distribuzione fra le parti dell'onere probatorio -, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., il creditore opposto, che assume la veste sostanziale di attore, ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, mentre l'opponente - convenuto in senso sostanziale deve provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi eventualmente allegati al fine di paralizzare la domanda attorea. pagina 5 di 8 Nell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento delle spese condominiali, il creditore ingiungente – ossia il condominio - soddisfa l'onere probatorio producendo il verbale dell'assemblea con cui le spese oggetto dell'ingiunzione sono state deliberate nonché i relativi documenti (Cass. 15696/2020; Cass. 7569/1994). La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo di opposizione a CP_1 cognizione piena, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Invero, ciò che assume rilievo ai fini della prova del credito è l'efficacia della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione che, se non venuta meno (in quanto sospesa in via cautelare, annullata o dichiarata nulla oppure revocata dallo stesso organo deliberante mediante delibera successiva) è idonea a supportare validamente il provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione restando fuori dall'ambito cognitivo del giudizio di opposizione le questioni relative alla legittimità delle delibere assembleari poste a fondamento della pretesa creditoria per le quale esiste lo specifico strumento dell'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. (v. ex plurimis, Cass. n. 17206/2005, conf. Cass. SS. UU, n. 26629/2009, Cass. n. 17014/2010; Cass. n. 4672/2017). Nella specie, a fronte della delibera del 13.10.2022, con la quale sono stati approvati i consuntivi di spesa e le corrispondenti ripartizioni (cfr. docc. fascicolo monitorio riprodotti nella presente fase), perfettamente valida, gravava sull'opponente l'onere di dimostrare i fatti estintivi (pagamenti eseguiti) o impeditivi (prescrizione del credito) o modificativi che in realtà non sono stati forniti. L'opponente si è limitato, invero, a produrre della documentazione del tutto inconferente poiché i pagamenti eseguiti prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento si riferiscono (come anche evincibile dalle causali in essi indicate) a poste creditorie estranee al credito ingiunto. Tali pagamenti, inoltre, come documentato e ricostruito dal convenuto in tutti gli atti difensivi - e a cui si rimanda per una completa CP_1 esposizione -, sono stati correttamente contabilizzati e non hanno costituito oggetto dell'ingiunzione. Quanto all'importo a saldo per esercizi precedenti, l'opponente ne ha dedotto l'erroneità per essere tale importo manifestamente eccessivo rispetto a quanto addebitato ad altri condomini. La censura, oltre ad essere generica, è anche non provata. Occorre osservare che l'approvazione dei rendiconti, ove sia presente l'indicazione di una somma a debito del condòmino derivante da annualità precedenti è del tutto corretta. pagina 6 di 8 Infatti, per il principio di continuità della gestione condominiale, gli importi dovuti per pregresse gestioni rimasti insoluti, costituendo morosità, devono essere riportate nei successivi anni di gestione, rappresentando esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio (Cass. ordinanza 3847/2021). Invero, secondo il c.d. “principio di cassa” che presiede la redazione del rendiconto “i crediti vantati dal verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo CP_1 relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401). Pertanto, il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, per essere contestato (anche in ordine alla prescrizione) deve essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (Cass. n. 4489/2014). Deve dunque ritenersi corretto, legittimo e conforme al richiamato indirizzo, l'inserimento nei consuntivi approvati delle pregresse morosità non sanate dall'opponente e, conseguentemente, dovuti i relativi importi. L'opponente, al quale incombeva l'onere del fatto estintivo (pagamento), non ha fornito la relativa prova e, pertanto, la spesa così indicata nella delibera risulta dovuta. Parte opposta in sede di memorie conclusive ha dato atto che la somma ingiunta è stata interamente versata dall'opponente in corso di causa. Pertanto, ferma la validità del decreto, gli importi così corrisposti andranno portati a deconto sul totale ancora dovuto in virtù del decreto ingiuntivo opposto. In sintesi, per tutte le ragioni esposte l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di legge (D.M. n. 55/2014 come integrato da D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera del 13.10.2022 in quanto tardiva;
pagina 7 di 8 - rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 18580/2022 (RG n. 63448/2022), emesso dal Tribunale di Roma in data 26.10.2022;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_2
4.000,00 per onorari di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge. Così deciso in Roma il 27 luglio 2025
Il Giudice
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