Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1972
CS
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026

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  • Rigettato
    Assenza di lesività della nota provinciale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nota provinciale fosse un atto meramente confermativo, poiché la Provincia si è limitata a ribadire la responsabilità di LC richiamando il precedente provvedimento del 2017, senza svolgere nuova istruttoria. Inoltre, ha confermato la formazione di un giudicato sulla responsabilità di LC in relazione al precedente provvedimento provinciale del 2017, confermato dal TAR Brescia con sentenza n. 722/22.

  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, diversamente dalla nota provinciale, la nota del Comune del 9.1.2024 (citata come riferimento per la tardività dell'impugnazione della nota del 27.02.2023) presentava una portata lesiva immediata per la Immobiliare La LA. Ha inoltre affermato che l'ipotizzato vizio di incompetenza del Comune avrebbe dovuto essere fatto valere entro il termine di decadenza decorrente dall'adozione del provvedimento stesso.

  • Rigettato
    Responsabilità del detentore del sito

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo, affermando che l'obbligo di bonifica ricade sul responsabile dell'inquinamento, anche se non detiene più l'immobile. Ha chiarito che il proprietario incolpevole ha obblighi limitati di segnalazione e prevenzione, mentre gli interventi di messa in sicurezza e bonifica gravano sul responsabile dell'inquinamento. Ha citato la giurisprudenza consolidata in materia, inclusa la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3077/2023.

  • Rigettato
    Origine dell'inquinamento da cisterna di riscaldamento

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo, rilevando che l'assunto è smentito dall'art. 10 del contratto di locazione, il quale attribuisce alla conduttrice (LC s.r.l.) la proprietà, la cura, le spese e la responsabilità dell'impianto di riscaldamento.

  • Rigettato
    Volontaria assunzione dell'obbligo di bonifica da parte di LA

    Il Consiglio di Stato ha rigettato il motivo, ritenendo che la manifestazione di volontà della società LA fosse generica e non sufficiente a farla considerare il soggetto obbligato alla bonifica. Ha richiamato la propria precedente decisione n. 1110/2024, la quale ha circoscritto la volontaria assunzione degli obblighi di bonifica da parte del proprietario incolpevole all'istituto civilistico della gestione di affari altrui, applicabile solo in caso di impegno inequivocabile e completo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1972
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1972
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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