Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1984, n. 257
CASS
Sentenza 12 gennaio 1984

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Fra i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro - la cui sostituzione con lavoratori di inferiore qualifica, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, non comporta per questi ultimi la relativa promozione - non possono ricomprendersi quelli che risultano assenti per aver fruito del diritto a permessi retribuiti.*

L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato nei contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi, si applica anche quando detta assegnazione abbia luogo non per scelta discrezionale dell'imprenditore ma in esecuzione del regolamento di un ente pubblico economico che preveda come obbligatoria la sostituzione in caso di assenza o impedimento del titolare delle mansioni superiori. ( Conf 1381/78, mass n 390758).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1984, n. 257
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 257
    Data del deposito : 12 gennaio 1984

    Testo completo