Sentenza 12 gennaio 1984
Massime • 2
Fra i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro - la cui sostituzione con lavoratori di inferiore qualifica, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, non comporta per questi ultimi la relativa promozione - non possono ricomprendersi quelli che risultano assenti per aver fruito del diritto a permessi retribuiti.*
L'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori diviene definitiva, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato nei contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi, si applica anche quando detta assegnazione abbia luogo non per scelta discrezionale dell'imprenditore ma in esecuzione del regolamento di un ente pubblico economico che preveda come obbligatoria la sostituzione in caso di assenza o impedimento del titolare delle mansioni superiori. ( Conf 1381/78, mass n 390758).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/1984, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 1984 |
Testo completo
Fra i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro - la cui sostituzione con lavoratori di inferiore qualifica, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 300 del 1970, non comporta per questi ultimi la relativa promozione - non possono ricomprendersi quelli che risultano assenti per aver fruito del diritto a permessi retribuiti.*