Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 16/02/2026, n. 2951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2951 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9047 del 2025, proposto da
EC AI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Christiano Giustini, Antonina Leccese e Alessandro Veltri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in RO, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’annullamento
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - rep. decreti DG Ammortizzatori. R 0001656.03.06-2025.Reiez - 117258 C.F. 12552300159 Matr. 4959699845, 4959699845, con il quale non è stata autorizzata l’istanza finalizzata all’approvazione del programma di crisi aziendale nonché la concessione del relativo trattamento straordinario di integrazione salariale, presentata dalla s.r.l. EC AI, con sede in Milano - unità di: Via Mario Bianchini, 60 - 00100 - RO - RM – Via Napoli, 453 - 81024 - NI - CE per il periodo dal 9.1.2025 all’8.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa SA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 31.7.2025 e depositato il 5.8.2025, EC AI s.r.l. ha esposto che:
- con decreto direttoriale n. 2199 del 13.9.2024, era stato approvato, per il richiesto periodo dal 3.6.2024 al 31.12.2024, il programma di crisi aziendale ed era stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società, per un numero massimo di 21 unità, di cui 17 occupate presso l’unità produttiva di NI (CE) e 4 occupate presso l’unità produttiva di RO (RM);
- il piano proposto ai fini della GS era stato presentato al tavolo di crisi del Ministero delle imprese e del made in Italy , al quale era presente anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- con nota prot. n. 123214 del 29.11.2024, l’Ispettorato d’area metropolitana di RO, all’esito delle verifiche ispettive compiute ai sensi dell’art. 25, co. 6, del d. lgs. n. 148/2015, riferiva che la società aveva rappresentato le attività di ricerca di clientela funzionali all’attuazione del piano di risanamento e che, dagli accertamenti effettuati relativamente al periodo dall’1.6.2024 al 30.10.2024, era risultato che dei 4 lavoratori occupati presso l’unità di RO, 2 erano cessati a seguito di dimissioni per giusta causa;
- con nota prot. n. 2860 del 28.1.2025, l’Ispettorato territoriale del lavoro di Caserta riferiva di avere ricevuto documentazione contabile dalla società e che, dalla consultazione del LUL e dalle verifiche effettuate, era emerso che, su 17 lavoratori occupati presso l’unità di NI (CE), n. 9 unità avevano sempre prestato attività lavorativa senza alcuna riduzione di orario; per un lavoratore, vi era stata operatività per 13 gg. a giugno 2024 e 12 gg. a luglio 2024 e, poi, sospensione a zero ore, mentre tutti gli altri lavoratori erano stati sospesi a zero ore per tutto il periodo da giugno a dicembre 2024; inoltre, l’Itl rappresentava che era stata svolta l’attività lavorativa in smart working ;
- con nota prot. 2264 del 7.2.2025, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunicava l’avvio del procedimento di riesame del decreto direttoriale n. 2199 del 13.9.2024;
- il Ministero concludeva negativamente tale procedimento con provvedimento del 7.4.2025, a mezzo del quale annullava il predetto d.d. n. 2199/2024 (impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);
- in parallelo al riesame del decreto concessorio della GS per il 2024, era stata attivata la disamina della richiesta di proroga della stessa GS, che l’odierna ricorrente aveva inoltrato per il periodo 9.1.2025-9.6.2025 per l’intero residuo personale (10 unità, di cui 1 su RO e 9 su NI);
- una volta concluso negativamente il riesame sul provvedimento concessorio della GS per il 2024, con nota prot. n. 5763 del 24.4.2025, alla società veniva comunicato che non era possibile accogliere l’istanza di prosecuzione del precedente programma di crisi aziendale, proprio in ragione dell’esito negativo di detto riesame;
- si avviava un contraddittorio nel corso del quale la società, oltre ad esporre la situazione di fatto, comunicava anche la riduzione della richiesta di proroga della GS al termine del 31.3.2025, stante la “retrocessione a Softlab EC srl di ramo di azienda” ;
- infine, il Ministero respingeva l’istanza di proroga, con il provvedimento in epigrafe indicato.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
“I. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, motivazione carente” - il provvedimento oggetto di impugnazione si limiterebbe a richiamare acriticamente nei propri “Visto” i non meglio precisati accadimenti del procedimento di riesame relativo ad altro provvedimento concessorio (quello per la GS del 2024, il cui esito è sub iudice ) e a trascrivere, ma senza procedere ad alcuna effettiva disamina e istruttoria, i pareri dell’Ispettorato e le controdeduzioni veicolate dalla società nel corso delle verifiche relative alla richiesta di proroga della GS, con le quali la EC AI avrebbe dato ampia illustrazione delle attività svolte ai fini dell’attuazione del piano di risanamento e delle sopravvenute difficoltà di implementazione dello stesso; la motivazione del provvedimento impugnato ( “totale inattuazione del piano di risanamento” ) sarebbe “del tutto stereotipata, vaga e indeterminata” ;
“II. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza e lacunosità di istruttoria, motivazione carente” - le verifiche, e per l’effetto il provvedimento impugnato, non specificherebbero se il piano di risanamento presentato con la richiesta di GS (e reiterato ai fini della proroga della stessa) sia rimasto inattuato in tutto o in parte (essendo anche la dizione “totale inattuazione” evidentemente “generica e illogica, vieppiù in quanto tale giudizio tranchant” non si rileverebbe nemmeno nel, pur illegittimo, provvedimento di annullamento dei primi 7 mesi di GS) e, in quest’ultimo caso, se si tratti di inadempimenti essenziali e colpevoli;
“III. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 3, l. n. 241/1990 e art. 25, comma 5 e 6, d.lgs. 148/2015 - eccesso di potere e/o falsa applicazione di legge” - la motivazione espressa nel decreto, (come già sostenuto con i primi due motivi di ricorso) si limiterebbe ad affermare, che il piano è rimasto totalmente inattuato, circostanza smentita documentalmente (e, peraltro, lo stesso varrebbe anche laddove si pensasse ad una inattuazione parziale, posto che la stessa, comunque, non avrebbe carattere essenziale e, soprattutto, non sarebbe imputabile alla ricorrente); in punto di diritto, viene osservato che l’art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 stabilisce esclusivamente i presupposti per l’avvio del procedimento di riesame, il cui esito dovrebbe comunque parametrarsi al principio di proporzionalità; la ricorrente eccepisce, inoltre, che, ai sensi dell’art. 11, co. 1, d.lgs. n. 148/2015 , “il presupposto per ottenere il sostegno pubblico richiesto è, tra gli altri, quello della non imputabilità all’impresa della situazione aziendale che ha determinato la richiesta” e ribadisce la censura di eccesso di potere, in quanto “come vanamente già manifestato dall’azienda” le sorti del piano sarebbero state “effettivamente perseguite finché possibile” ; pertanto, non potrebbe in alcun modo parlarsi di “ totale inattuazione ” del piano. In sintesi, la società sostiene di non poter essere accusata: - di aver attuato soltanto misure contenitive dei costi, avendo intrapreso e/o tentato di intraprendere anche attività espansive, purtroppo inibite da circostanze del tutto incolpevoli, quale, ad esempio, la mancata stipula di contratti con terzi soggetti, interni o esterni al Gruppo Softlab; - né di non aver salvaguardato l’occupazione, posto che il ricorso agli ammortizzatori straordinari avrebbe, all’evidenza, evitato la riduzione del personale (nessun lavoratore di EC AI sarebbe cessato per licenziamento; la restituzione del ramo aziendale alla Softlab EC sarebbe stata, in realtà, necessitata proprio dall’illegittimo comportamento dell’Amministrazione odierna intimata);
- “IV. Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 1, comma 2 bis e 3 della l. n. 241/90. Carenza assoluta di motivazione in merito all'interesse pubblico tutelato. Eccesso di potere per contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Mancata valutazione della comparazione tra interesse pubblico e privato. Violazione del principio di proporzionalità” - si contesta il mancato rispetto dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela ai sensi della l. n. 241/1990; si ritiene, in particolare, che il provvedimento gravato sia viziato, perché adottato senza comparazione tra i diversi interessi in gioco, ivi incluso l’affidamento nutrito dalla ricorrente sull’esito favorevole della procedura (che avrebbe condotto al rimborso delle somme anticipate dalla società ai dipendenti a titolo di retribuzione); infine, “sotto ulteriore, non meno rilevante ed altrettanto autosufficiente profilo” , si censura il comportamento dell’Amministrazione, asseritamente contrario ai principi di cui all’art. 1, co. 2- bis , l. n. 241/90, “consistito nell’avere ingenerato nella società ricorrente - quale facente parte del Gruppo Softlab - l’incolpevole affidamento circa la congruità e legittimità della fruizione dell’ammortizzatore, e della possibilità di proseguirlo, come ben emerge dai verbali del tavolo di crisi al IM (al quale ha partecipato anche l’Amministrazione odierna intimata), in occasione del quale mai sono stati esposti motivi ostativi” .
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è costituito in giudizio, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 27.1.2026, fissata per la trattazione del merito (cfr. ord. n. 4877/2025), dopo la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Non merita accoglimento il primo motivo.
2.1. Al riguardo, occorre preliminarmente considerare che l’art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 attribuisce specificamente alle “Direzioni territoriali del lavoro” , oggi alle competenti sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il compito di procedere “alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali” , successivamente alla concessione di un trattamento straordinario di integrazione salariale.
2.1.1. È la stessa fonte primaria a conferire un decisivo rilievo alle risultanze delle verifiche di competenza dell’Inl, precisando che laddove “dalla relazione ispettiva emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma presentato dall’impresa il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” .
2.2. Tanto premesso, bisogna comunque escludere che, nel caso di specie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si sia limitato al mero recepimento formale delle relazioni ispettive, omettendo di svolgere un autonomo vaglio sulle risultanze delle verifiche svolte dall’Ispettorato e di valutare le deduzioni dell’odierna ricorrente.
2.2.1. Invero - diversamente da quanto dedotto dalla EC AI s.r.l. - nelle stesse premesse del decreto gravato sono agevolmente rinvenibili gli esiti del vaglio critico operato dal Ministero. E, infatti, nel chiarire, in termini generali, che “l’autorizzazione alla prosecuzione del programma di GS per crisi aziendale, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), del D. lgs. n. 148/2015, è subordinata alla verifica della concreta attuazione del piano di risanamento originariamente approvato, nell’ottica di una continuità logico-temporale con il programma di prosecuzione presentato” e che “la mancata attuazione del piano di risanamento originario fa venir meno la finalità stessa del trattamento, che non può essere concesso come mero sussidio in assenza di azioni fattive di recupero aziendale e salvaguardia dell’occupazione” , il Ministero ha decretato che “la Società istante si è dimostrata inadempiente rispetto agli impegni assunti con il piano iniziale” ; tale valutazione, lungi dall’essere ingiustificata, è sorretta dalle motivazioni esplicitate nelle seguenti considerazioni:
- “VISTA la comunicazione dei motivi ostativi, di cui all’articolo 10 bis della legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, prot. n. 0005763.24-04-2025, inviata in data 24/04/2025, con la quale la Società è stata edotta delle ragioni che impediscono il favorevole accoglimento dell’istanza di prosecuzione del precedente programma di crisi aziendale per il periodo dal 9/01/2025 all’8/06/2025, alla luce della totale inattuazione del piano di risanamento aziendale originariamente approvato per il periodo dal 3/06/2024 al 31/12/2024, il cui adempimento da parte della Società costituisce condizione imprescindibile affinché possa essere autorizzata la prosecuzione del trattamento d’integrazione salariale straordinario in ossequio al principio di continuità e coerenza del piano di risanamento inizialmente approvato” ;
- “CONSIDERATO che l’istante, in riscontro alla nota di cui sopra, ha presentato le proprie osservazioni […] confermando di non aver intrapreso alcuna azione correttiva per fronteggiare la crisi e gli squilibri aziendali nel periodo di trattamento GS immediatamente precedente l’istanza di prosecuzione de qua, ed anzi sottolineando che: 1) il piano non è suscettibile di ulteriore implementazione; 2) i lavoratori addetti alla sede di NI (CE) (peraltro chiusa dal 2022, come comunicato dall’ITL di Caserta con nota prot. n. 2860 del 28 gennaio 2025, secondo il quale ‘dal passaggio alla TECH RAIN SRL nel 2022, non è mai stata operativa e i lavoratori hanno sempre svolto l’attività lavorativa in smart working’) sono tornati alle dipendenze della SRL SOFTLAB TECH a seguito della cessazione del contratto di affitto del ramo di azienda in favore della SRL TECH RAIN” .
3. Sono altresì infondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, a mezzo dei quali - nell’insistere con doglianze già accennate con il primo motivo (e parimenti infondate) - si censura l’ agere dell’Amministrazione, in quanto nelle relazioni ispettive così come nel provvedimento finale non sarebbe stato chiarito se il piano di risanamento sia rimasto inattuato in tutto o in parte, e, in quest’ultimo caso, se si sia trattato “di inadempimenti essenziali e colpevoli” , e, più in generale, si lamenta il difetto di motivazione e d’istruttoria, in ragione dell’asserita insussistenza delle condizioni per la mancata proroga del beneficio.
3.1. In proposito, occorre preliminarmente rilevare che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l’istituto della Cassa integrazione guadagni opera in via d’eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento di garanzia del lavoratore (si veda, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 28 dicembre 2021, n. 8685; id ., 12 ottobre 2021, n. 6851).
3.1.1. La stessa giurisprudenza ha precisato che in materia di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, l’Amministrazione è investita del compito di effettuare valutazioni di natura discrezionale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 novembre 2021, n. 33127); di talché, “il sindacato del Giudice Amministrativo sui provvedimenti di diniego all’ammissione alla Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria o straordinaria, ha dei limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione […] sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale […] , di modo che le scelte dell’Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto” (Cons. Stato, n. 6851/2021, cit.; cfr. anche, tra le altre, Cons. Stato, sez. III 30 luglio 2019, n. 5398; sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084 e 15 luglio 2013, n. 3783).
In altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di ammissione ai benefici in questione (così come sull’annullamento degli stessi) deve arrestarsi una volta rinvenuta la plausibilità della decisione dell’Amministrazione, in relazione ai presupposti di legge (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 7698).
3.2. Tanto premesso in termini generali, con riguardo al caso di specie, si ribadisce, in primo luogo, che - diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente - oltre all’Ispettorato (cfr. i verbali in atti), anche il Ministero ha evidenziato con chiarezza non solo la “totale inattuazione del piano di risanamento aziendale originariamente approvato per il periodo dal 3/06/2024 al 31/12/2024, il cui adempimento da parte della Società costituisce condizione imprescindibile affinché possa essere autorizzata la prosecuzione del trattamento d’integrazione salariale straordinario” , ma anche la circostanza che la EC AI non ha “intrapreso alcuna azione correttiva per fronteggiare la crisi e gli squilibri aziendali nel periodo di trattamento GS immediatamente precedente l’istanza di prosecuzione de qua” ; in particolare, secondo il Ministero, la stessa ricorrente avrebbe evidenziato nella sue deduzioni che: “1) il piano non è suscettibile di ulteriore implementazione; 2) i lavoratori addetti alla sede di NI (CE) […] sono tornati alle dipendenze della SRL SOFTLAB TECH”.
3.2.1. Il provvedimento di diniego della proroga è, dunque, inequivocabilmente incentrato sulla constatazione che è mancato il rispetto degli impegni presi con il piano di risanamento; in particolare, l’Amministrazione, richiamando gli atti dell’istruttoria, si è spinta fino al punto di evidenziare l’assenza di azioni e comportamenti fattivi per l’attuazione del piano medesimo.
3.3. Orbene, alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza e dei principi dalla stessa affermati (e sopra riportati), ritiene il Collegio che il percorso seguito dal Ministero - che è giunto a dichiarare la mancata attuazione del piano, sulla base delle risultanze delle relazioni ispettive e degli elementi forniti in sede di contraddittorio dalla stessa società - non appaia illogico o irragionevole né frutto di un palese difetto di istruttoria.
3.3.1. Nel dettaglio, premesso che l’intervento di GS si fonda su una logica unitaria e sistematica (il piano di risanamento costituisce il presupposto dell’intervento pubblico, nel senso che il programma viene approvato ai fini del superamento dello stato di crisi in cui versa l’impresa beneficiaria ed è articolato in un insieme di misure tra loro connesse e finalizzate, complessivamente, a ripristinare la sostenibilità economico-finanziaria e la continuità aziendale), se è vero che, per il mantenimento e/o per la proroga della GS, l’imprenditore non è tenuto a raggiungere l’obiettivo individuato dal programma, è altrettanto vero che lo stesso ha, perlomeno, l’onere di adoperarsi per attuare le misure previste nel piano presentato e approvato, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza (cfr. Tar Lazio, sez. III- bis , 14 marzo 2019, n. 3380).
“In queste obbligazioni, dunque, in cui l’oggetto è l’attuazione di un complesso di attività volte alla continuazione dell’attività aziendale, l’inadempimento del piano di risanamento coincide con il difetto di diligenza nell’esecuzione delle predette attività” (Tar Lazio, n. 3380/2019, cit.).
In proposito, per escludere la fondatezza dei motivi di censura in esame, è sufficiente osservare che:
- come rilevato nel preavviso di rigetto del 24.4.2025, “la società in parola, a partire dal mese di aprile 2025, ha dichiarato di retrocedere i rami d’azienda, unitamente ai lavoratori ancora in forza, alla società SOFTLAB TECH S.R.L., la quale, a sua volta, in data 04/04/2025, ha presentato un’istanza ai fini del ricorso al trattamento di GS, per cessazione di attività, ai sensi dell’art. 44 del decreto-legge n. 109/2018 e s.m.i., per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025” ;
- la stessa EC AI ha chiarito, nella nota del 30.4.2025, che “Stanti le problematiche […] evidenziate, […] il piano non è oggi suscettibile di ulteriore implementazione, onde si è proceduto alla restituzione alla concedente Softlab EC srl di rami di azienda a suo tempo affittati alla scrivente, con effetti dal 01.04.2025. Anche i relativi 8 lavoratori, addetti alla u.p. di NI, pertanto, sono stati retrocessi alla Softlab EC srl. Per l’ulteriore effetto, residuando 1 solo dipendente sulla u.p. di RO, che potrà essere gestito diversamente, la domanda di proroga della GS per crisi della scrivente EC AI srl per l’anno 2025 va, adesso, considerata contenuta fino alla data del 31.03.2025” .
3.4. In definitiva, ad una piana lettura del provvedimento gravato, appare di tutta evidenza, in aggiunta a tutto quanto già esposto:
- da un lato, l’infondatezza delle censure che si appuntano sulla mancata indicazione delle specifiche omissioni che avrebbero giustificato il giudizio sull’inattuazione del piano e, conseguentemente, il diniego della proroga;
- dall’altro, la linearità e la compiutezza della traiettoria argomentativa seguita dall’Amministrazione, che, com’è evidente, ha valorizzato gli stessi dati esposti dall’odierna ricorrente nella relazione prodotta in sede di contraddittorio procedimentale e, pertanto, elementi già noti alla stessa società.
3.5. È, infine, infondata anche la censura a tenore della quale il provvedimento ministeriale non chiarirebbe se l’inattuazione delle misure previste nel piano sia imputabile o meno alla società.
3.5.1. Come puntualmente osservato dall’Avvocatura dello Stato in memoria, è decisiva la circostanza che l’invocato articolo 11, co. 1, d.lgs. n. 148/2015 (collocato nel Capo II, rubricato “Integrazioni salariali ordinarie” ) non è conferente, in quanto disciplina specificamente l’erogazione del diverso trattamento di “integrazione salariale ordinaria” , il quale, per effetto di tale previsione, è corrisposto in caso di “a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali” .
3.5.2. Tanto chiarito, si osserva, in ogni caso, che “la cd. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell’imprenditore” (Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, n. 8128) e, come la giurisprudenza ha avuto modo di affermare in relazione al predetto articolo 11, co. 1, “ [l] a nozione di imputabilità che viene in evidenza in questo caso non ha nulla di soggettivo, ma si riferisce, in senso oggettivo, al fattore che ha causato la situazione di crisi temporanea, e sottolinea, in relazione a quest’ultimo, che giammai può consistere in una mera conseguenza economica di scelte aziendali. Si deve trattare, pertanto di fatti naturali o fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa. In altre parole si deve trattare di ‘caso fortuito, forza maggiore, factum principis ovvero fatto illecito del terzo’” (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2025, n. 3637, che rinvia anche a Cons. Stato, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009).
Mentre, nel caso di specie, la EC AI era certamente consapevole, fin dalla fase di avvio della GS (autorizzata con il d.d. n. 2199 del 13.9.2024), della criticità della propria condizione economico-finanziaria. In particolare, la situazione in cui si è venuta a trovare la società è l’effetto (tutt’altro che imprevedibile) di una crisi che era già in atto al momento della presentazione dell’istanza di concessione del beneficio de quo , crisi di cui l’interessata non poteva non essere conscia già in data antecedente all’attivazione dello stesso trattamento di integrazione salariale straordinaria, finalizzato proprio “a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni” (art. 21, co. 3, d.lgs. n. 148/2015). La stessa EC AI, nella nota di riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del dd. n. 2199/2024, aveva chiarito che, nel corso del 2024, i contratti siglati con le altre aziende del Gruppo Softalb, giunti a naturale scadenza, “non [erano] stati rinnovati oppure [erano] stati cessati dalla società cliente a fronte del generale ridimensionamento del business dell’intero Gruppo” e che, per tale ragione, aveva fatto, tra l’altro, ricorso ad ammortizzatori sociali, assumendo l’impegno di ricercare e acquisire nuovi clienti, avviando al contempo percorsi formativi per il personale.
3.5.3. Ne consegue che, anche in assenza di una sua espressa qualificazione, l’accertato inadempimento - inteso come mancato rispetto degli impegni presi con il piano - non può dirsi a sua volta né imprevedibile né attribuibile a imponderabili fattori sopravvenuti.
4. Non merita accoglimento neanche il quarto e ultimo motivo di ricorso, a mezzo del quale si censura la mancanza di comparazione tra i diversi interessi in gioco e, più in generale, l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere in autotutela ai sensi della l. n. 241/1990.
4.1. La giurisprudenza, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, ha già rilevato che l’art. 25, co. 6, d.lgs. n. 148/2015 “appare conferire un potere di amministrazione attiva” e non di autotutela ai sensi della l. n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2025, n. 44).
4.2. In definitiva, la norma, “pur parlando di ‘riesame’ del provvedimento di ammissione al beneficio già emesso, configura l’attività dell’Amministrazione come di verifica del rispetto degli impegni presi con il piano di cui all’articolo 21 del medesimo d.lgs. n. 148 del 2015” “a fronte della percezione di un beneficio economico” e, dunque, come “esercizio di un potere di ben diversa natura” (Cons. Stato, n. 44/2025, cit.).
4.3. Tanto chiarito, va ribadito che, nel presente giudizio, è in gioco l’esercizio del potere di concessione dell’autorizzazione alla prosecuzione della GS, che - come già rilevato - ha quale presupposto, parimenti, la verifica dell’attuazione del piano ( rectius , della realizzazione, nel periodo autorizzato, delle misure strategiche ivi previste, quali la ricerca e l’acquisizione di nuovi clienti e l’avvio di percorsi formativi).
4.4. Pertanto, neppure si può sostenere che, alla luce di tutte le circostanze emergenti, nella fattispecie, il Ministero avrebbe dovuto accordare prevalenza all’interesse del privato rispetto a quello pubblico, atteso che - come già chiarito - l’istituto della Cassa integrazione guadagni opera in via d’eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento di garanzia del lavoratore (cfr. sul punto il precedente della Sezione, 12 gennaio 2026, n. 422 e giur. ivi richiamata).
4.5. Va, infine, escluso che l’odierna ricorrente potesse vantare un “incolpevole affidamento circa la congruità e legittimità della fruizione dell’ammortizzatore e della possibilità di proseguirlo” , sulla scorta del “comportamento” asseritamente tenuto dall’Amministrazione nell’ambito del “tavolo di crisi al IM”, “in occasione del quale mai [sarebbero] stati esposti motivi ostativi” : al riguardo, al di là della genericità della pretesa, valga rilevare la peculiarità - dei presupposti e delle finalità - delle verifiche e delle valutazioni da espletare sia ai sensi del più volte menzionato art. 25, co. 6, sia ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 148/2015, che si pongono su un piano comunque diverso rispetto a quello del “tavolo” coordinato dalla Struttura all’uopo istituita ai sensi dell’art. 1, co. 852, l. 27 dicembre 2006, n. 296, e competente alla gestione delle crisi che, per l’impatto potenziale sul sistema produttivo o sui livelli occupazionali, giustifichino una trattazione a livello nazionale, anche alla luce degli indirizzi del Governo (cfr., in senso conforme, il precedente della Sezione, n. 422/2026, cit.).
5. In conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
6. Peraltro, la complessità dell’oggetto del giudizio e i profili di novità che lo stesso presenta, anche con riguardo al momento in cui lo stesso è stato introdotto, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN IA EN, Presidente FF
SA RI, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA RI | NN IA EN |
IL SEGRETARIO