Art. 102. (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure) 1. L' articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , come modificato dall' articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.
2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonche' alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalita' da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze".
2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e' sostituito dal seguente:
"3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ".
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facolta' prevista dall' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 , di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione".
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.
"Art. 15. - (Societa' per l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali.
2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonche' alla societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalita' da definire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze".
2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , e' sostituito dal seguente:
"3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ".
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facolta' prevista dall' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11 , di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all' articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 .
4. All'articolo 13, comma 1, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "tra primarie societa' operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione".
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, concorda con l'INAIL appropriate forme di remunerazione dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per il 2001.