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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 120-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025; premesso che
- con ricorso in appello ex art. 437 c.p.c. depositato il 25.1.2025 ha Parte_1
promosso appello avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Terni per mancata comparizione dell'opponente all'udienza del 22/07/2024, con cui è stata convalidata la cartella di pagamento n.
07120210084992859000 emessa dall' in Controparte_1
relazione a somme iscritte ai ruoli da parte delle , e Terni e, ai fini del Controparte_2 CP_3
presente giudizio, per il solo credito sanzionatorio derivante dal mancato pagamento del verbale n.
SCV0005890252 del CNAI di Roma, emesso a seguito della violazione di cui all'art. 142 co. 8 del
C.d.S. avvenuta nel Comune di Narni;
- l'appellante ha chiesto ai sensi dell'art. 283 c.p.c. al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata;
- si sono costituite anche nel presente sub-procedimento l' Controparte_1
e la denunciando l'inammissibilità per tardività del
[...] Controparte_4 gravame, l'inammissibilità dei motivi di impugnazione e, comunque, la loro infondatezza, chiedendo la conferma dell'ordinanza di convalida, in quanto legittimamente emessa ai sensi dell'art. 7, co. 9, lett. b), d.lgs. n. 150/2011;
- alla luce delle difese svolte all'udienza del 12/03/2025 e delle memorie autorizzate depositate dall'appellante il 21/03/2025, ha replicato alle difese della Parte_1
sostenendo che: 1a. la tempestività del ricorso di primo grado rispetto alla data di CP_4
notifica della cartella di pagamento era stata vagliata già dal Giudice di Pace di Roma (dichiaratosi incompetente) e che, su tale questione, non è stata promossa alcuna impugnazione da parte della
, con conseguente formazione del giudicato sulla stessa;
1b. l'eccezione di tardività CP_4
sollevata non era stata provata e, anzi, l'appellante aveva depositato copia della ricevuta A/R del ricorso spedito il 23.11.2022, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, datata 24.10.2022; 2. la non aveva depositato gli atti e i verbali relativi CP_4
all'accertamento oggetto di contestazione, per cui l'ordinanza di convalida era apparente o,
1 comunque, avulsa dalle risultanze probatorie e, come tale, illegittima;
3a. i nuovi documenti depositati dalla (per assolvere il proprio onere probatorio) sono inammissibili, non essendo CP_4
invocabile il principio giurisprudenziale sancito in relazione alle controversie lavoristiche, non essendo previsti i medesimi poteri istruttori officiosi nel procedimento ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011;
3b. la documentazione offerta non prova l'esito della notifica del verbale SCV/0005890252/2019 sotteso alla cartella opposta, mancando la C.A.D.;
- con la memoria autorizzata depositata il 21/03/2025 l'appellante ha replicato alle difese dell CP_5
sostenendo: 1a. l'ammissibilità dell'appello, sul presupposto che la comunicazione di Cancelleria prodotta dall'agente di riscossione – inidonea a far decorrere i termini di impugnazione ex art. 325
c.p.c. - contenga esclusivamente l'invio del biglietto che informa l'ente del deposito del provvedimento decisorio e di non aver ricevuto la notifica dell'ordinanza di convalida gravata;
1b.
l'impugnazione sarebbe, comunque, tempestiva perché il procedimento è soggetto alla sospensione feriale dei termini, considerando che l'esclusione prevista dall'art. 3 della L. n. 742/1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata;
2. il ricorso di primo grado è ammissibile, poiché lo strumento ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 consente all'opponente anche di limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento a fondamento della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada;
osservato che
- secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale il Giudice dell'appello deve procedere ad una
“delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione”, valutando altresì il “pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza” impugnata (così in
Cass. n. 4060/2005);
- a mente dell'art. 7, co. 9, lett. b), del d.lgs. n. 150/2011 (in vigore dal 6.10.2011) «alla prima udienza, il giudice: (…) b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7»; ritenuto che
- nel caso di specie non sussista il presupposto del periculum in mora, in ciò considerato l'ammontare del credito portato dalla cartella esattoriale, così come la natura pubblica dell'agente della riscossione, appare tale da considerare il pagamento tale da arrecare un grave pregiudizio patrimoniale
2 all'appellante, vieppiù che dall'estratto di ruolo di formazione della al 25/02/2025 Controparte_4
la riscossione coattiva del credito risulta già spontaneamente sospesa;
- quindi, non sussistono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida gravata;
- “l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo” (così in Cass.
2671/2013); visto l'art. 283 c.p.c.,
p.q.m.
- rigetta l'istanza di sospensione;
- spese al merito.
Si comunichi.
Terni, 07/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/03/2025; premesso che
- con ricorso in appello ex art. 437 c.p.c. depositato il 25.1.2025 ha Parte_1
promosso appello avverso l'ordinanza emessa dal Giudice di Pace di Terni per mancata comparizione dell'opponente all'udienza del 22/07/2024, con cui è stata convalidata la cartella di pagamento n.
07120210084992859000 emessa dall' in Controparte_1
relazione a somme iscritte ai ruoli da parte delle , e Terni e, ai fini del Controparte_2 CP_3
presente giudizio, per il solo credito sanzionatorio derivante dal mancato pagamento del verbale n.
SCV0005890252 del CNAI di Roma, emesso a seguito della violazione di cui all'art. 142 co. 8 del
C.d.S. avvenuta nel Comune di Narni;
- l'appellante ha chiesto ai sensi dell'art. 283 c.p.c. al Tribunale di sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza gravata;
- si sono costituite anche nel presente sub-procedimento l' Controparte_1
e la denunciando l'inammissibilità per tardività del
[...] Controparte_4 gravame, l'inammissibilità dei motivi di impugnazione e, comunque, la loro infondatezza, chiedendo la conferma dell'ordinanza di convalida, in quanto legittimamente emessa ai sensi dell'art. 7, co. 9, lett. b), d.lgs. n. 150/2011;
- alla luce delle difese svolte all'udienza del 12/03/2025 e delle memorie autorizzate depositate dall'appellante il 21/03/2025, ha replicato alle difese della Parte_1
sostenendo che: 1a. la tempestività del ricorso di primo grado rispetto alla data di CP_4
notifica della cartella di pagamento era stata vagliata già dal Giudice di Pace di Roma (dichiaratosi incompetente) e che, su tale questione, non è stata promossa alcuna impugnazione da parte della
, con conseguente formazione del giudicato sulla stessa;
1b. l'eccezione di tardività CP_4
sollevata non era stata provata e, anzi, l'appellante aveva depositato copia della ricevuta A/R del ricorso spedito il 23.11.2022, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, datata 24.10.2022; 2. la non aveva depositato gli atti e i verbali relativi CP_4
all'accertamento oggetto di contestazione, per cui l'ordinanza di convalida era apparente o,
1 comunque, avulsa dalle risultanze probatorie e, come tale, illegittima;
3a. i nuovi documenti depositati dalla (per assolvere il proprio onere probatorio) sono inammissibili, non essendo CP_4
invocabile il principio giurisprudenziale sancito in relazione alle controversie lavoristiche, non essendo previsti i medesimi poteri istruttori officiosi nel procedimento ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011;
3b. la documentazione offerta non prova l'esito della notifica del verbale SCV/0005890252/2019 sotteso alla cartella opposta, mancando la C.A.D.;
- con la memoria autorizzata depositata il 21/03/2025 l'appellante ha replicato alle difese dell CP_5
sostenendo: 1a. l'ammissibilità dell'appello, sul presupposto che la comunicazione di Cancelleria prodotta dall'agente di riscossione – inidonea a far decorrere i termini di impugnazione ex art. 325
c.p.c. - contenga esclusivamente l'invio del biglietto che informa l'ente del deposito del provvedimento decisorio e di non aver ricevuto la notifica dell'ordinanza di convalida gravata;
1b.
l'impugnazione sarebbe, comunque, tempestiva perché il procedimento è soggetto alla sospensione feriale dei termini, considerando che l'esclusione prevista dall'art. 3 della L. n. 742/1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata;
2. il ricorso di primo grado è ammissibile, poiché lo strumento ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011 consente all'opponente anche di limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento a fondamento della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada;
osservato che
- secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale il Giudice dell'appello deve procedere ad una
“delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione”, valutando altresì il “pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato) dall'esecuzione della sentenza” impugnata (così in
Cass. n. 4060/2005);
- a mente dell'art. 7, co. 9, lett. b), del d.lgs. n. 150/2011 (in vigore dal 6.10.2011) «alla prima udienza, il giudice: (…) b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7»; ritenuto che
- nel caso di specie non sussista il presupposto del periculum in mora, in ciò considerato l'ammontare del credito portato dalla cartella esattoriale, così come la natura pubblica dell'agente della riscossione, appare tale da considerare il pagamento tale da arrecare un grave pregiudizio patrimoniale
2 all'appellante, vieppiù che dall'estratto di ruolo di formazione della al 25/02/2025 Controparte_4
la riscossione coattiva del credito risulta già spontaneamente sospesa;
- quindi, non sussistono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c. per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida gravata;
- “l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata, formulata ai sensi dell'art. 283 cod. proc. civ., mette capo ad un subprocedimento incidentale, privo di autonomia rispetto al giudizio di merito, sicché la regolamentazione delle spese ad esso relative deve essere disposta, al pari di quella concernente le spese del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo, tenendo conto del suo esito complessivo” (così in Cass.
2671/2013); visto l'art. 283 c.p.c.,
p.q.m.
- rigetta l'istanza di sospensione;
- spese al merito.
Si comunichi.
Terni, 07/04/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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