Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00630/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sebastiano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Decreto protocollo -OMISSIS-Area 1 ter emesso in data -OMISSIS- dalla Prefettura di Torino con cui “… veniva vietata la detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione” notificato a cura della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di Venaria Reale, in data 20.09.2021 e di ogni atto pregresso, collegato, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa RO RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno esponente ha impugnato, al fine dell’annullamento, il decreto del Prefetto della Provincia di Torino emesso in data -OMISSIS- con cui “… veniva vietata la detenzione di qualsiasi tipo di arma e di munizione”, notificato a cura della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di Venaria Reale, in data 20.09.2021, nonché tutti gli atti e/o provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenti.
Con il decreto prefettizio veniva vietata al ricorrente la detenzione di qualsiasi tipo di armi e di munizioni, avendo ritenuto “ alla luce della situazione di litigiosità familiare, confermata anche nelle memorie presentate dal Sig. -OMISSIS-, che il medesimo non possegga i requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione delle armi, non potendosi escludere per il futuro la reiterazione di tali episodi di conflitto ed un eventuale abuso nell'utilizzo delle armi stesse, con grave nocumento per la sicurezza pubblica e privata ”.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1. GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE
DI FATTO (E/O CARENZA DI PRESUPPOSTI) ECCESSO DI POTERE.
Il ricorrente ha dato prova di affidamento di non abusare delle armi, preferendo che le stesse fossero ritirate dagli agenti intervenuti e che non restassero presso la propria abitazione. Inoltre ha successivamente iniziato le pratiche di separazione legale dal coniuge cessando la convivenza con la moglie.
Ad un singolo ed isolato episodio di scarsa gravità non può conseguire automaticamente un divieto generale di detenzione delle armi; la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente, e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi.
2. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DINIEGO: ECCESSO DI POTERE.
2.1 ILLOGICITÀ MANIFESTA. 2.2 INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.
L’impugnato atto rappresenta il frutto di una scelta illogica ed irragionevole dell’Amministrazione intimata.
L’odierno ricorrente ha condotto la sua vita nel pieno rispetto della legge e delle Autorità preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica.
3. ILLEGITTIMITÀ DEL Decreto protocollo -OMISSIS-Area 1 ter della Prefettura di Torino:
VIOLAZIONE DI LEGGE. Risultano violati i fondamentali principi generali e costituzionali dell’attività amministrativa (imparzialità, trasparenza, buon andamento, diritto di difesa).
4. ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3, LEGGE 241/90: CARENTE E/O
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL DECRETO DELLA QUESTURA DI RC.
Il provvedimento gravato è carente di una qualsivoglia effettiva manifestazione delle ragioni che hanno condotto alla sua adozione.
5. ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER ERRATA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT.39 TULPS.
Il ricorrente non ha mai subito alcuna pena restrittiva della libertà personale né pregiudizi penali di alcun tipo.
Il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo Torino si sono costituiti in giudizio con memoria difensiva, per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.
Alla odierna udienza pubblica di smaltimento la causa è passata in decisione.
Con le censure articolate con i motivi di ricorso, che per contiguità logica possono esaminarsi congiuntamente, il ricorrente lamenta, con ricchezza di argomentazioni, che non sussistano elementi obiettivi a supporto della misura disposta dal Prefetto e che, dunque, il provvedimento gravato non sia sorretto da una istruttoria e da una motivazione adeguate; ad avviso del ricorrente, nel caso de quo, l’unica circostanza fattuale posta a base del decreto impugnato – la presunta “situazione di litigiosità familiare”, confermata anche nelle memorie presentate dall’interessato - non appare idonea a giustificare la valutazione di pericolosità (per l’episodio contestato) e quindi il conseguente giudizio di inaffidabilità (per il futuro) nei confronti del ricorrente; ciò, anche in ragione della prova di affidamento di non abusare delle armi nell’occasione offerta dal ricorrente, il quale ha preferito che le stesse fossero ritirate dagli agenti intervenuti e che non restassero presso la propria abitazione.
Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe valutato il fatto che il ricorrente fosse incensurato e nemmeno mai destinatario di precedenti segnalazioni alla polizia; non si sarebbe soffermata sull’elemento essenziale della (inesistente) pericolosità del destinatario del provvedimento; non avrebbe adeguatamente motivato il provvedimento in questa sede gravato.
Le censure risultano nel loro complesso prive di pregio.
Ai provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi viene riconosciuta natura cautelare e preventiva nell’ambito di una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità. Ne è prova il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 2022, n. 4420; Cons. Stato, Sez. III, 20 gennaio 2023, n. 724; Cons. Stato, Sez. I, 30 maggio 2023, n. 797); tanto in ragione dell’inesistenza di un diritto soggettivo alla detenzione e al porto d’armi, atteso che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione di strumenti atti ad offendere.
Tale esegesi è peraltro confermata sul piano legislativo dalla formulazione dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, laddove, nel prevedere che “il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”, considera sufficiente l’esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più rigoroso del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza.
Ciò posto, deve evidenziarsi come siano prive di pregio le deduzioni attoree volte a contestare le emergenze fattuali che hanno originato gli atti avversati, per come riportate negli atti di Polizia, da cui risultava una situazione di fatto fortemente diversa da quella rappresentata dal ricorrente. Come riportato nel decreto prefettizio recante il divieto di detenzione, una pattuglia dei Carabinieri veniva inviata presso l'abitazione del ricorrente “ in quanto era stata segnalata una lite tra coniugi, alla quale avevano assistito le figlie, di cui una minorenne, che apparivano molto scosse. Dalle informazioni rese dai coniugi al personale intervenuto emergeva una situazione di forte e persistente contrasto, generato da futili motivi nell'ambito della quotidianità della vita familiare e per le spese familiari, che culminavano in scenate, soprattutto, a dire dell'interessato, da parte della coniuge convivente”.
Pertanto il predetto personale di polizia procedeva al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal medesimo, anche in considerazione del fatto che emergeva una persistente situazione di tensione familiare, dovuta alle continue liti tra coniugi.
Stando dunque alle emergenze procedimentali, epilogate in atti di polizia, nel caso di specie non si trattava di un litigio episodico, occasionale; ma di un episodio che si inseriva in un contesto familiare caratterizzato da tensioni dovute a un forte e persistente contrasto tra i coniugi. Pertanto il predetto personale di polizia procedeva al ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni detenute dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che agli stessi veniva riferito della persistente situazione di tensione familiare, dovuta alle continue liti tra coniugi.
E tanto si spiega, osserva il Collegio, in ragione della richiamata natura cautelare e preventiva, anziché sanzionatoria, dei provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi.
Come ribadito, anche di recente, dalle pronunce del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 39, TULPS, è ragionevole, e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, la scelta dell'Amministrazione di prevenire che determinate situazioni possano degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni a chi ha formulato minacce nel corso di litigi, anche se in assenza di un contestuale uso di armi (Cons. Stato, sez. III, n. 3693 del 2016) ed anche se ciò è avvenuto fra congiunti (Cons. Stato, sez. III, n. 3515 del 2016); in altri termini, in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole - e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità - la scelta dell'Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risultava comunque coinvolto in tali tensioni familiari (Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790; Cons. Stato, Sez. III, 24 aprile 2020, n. 2614), dovendosi peraltro ricordare che il giudizio prognostico a fondamento del diniego di uso delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2020, n. 65).
La Prefettura, del resto, ha compiutamente motivato sul punto, affermando come “ il medesimo non possegga i requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione delle armi, non potendosi escludere per il futuro la reiterazione di tali episodi di conflitto ed un eventuale abuso nell'utilizzo delle armi stesse, con grave nocumento per la sicurezza pubblica e privata”.
Pertanto, deve escludersi qualsivoglia vizio di illogicità o carenza di motivazione del provvedimento o di difetto di istruttoria, avuto riguardo alle evidenze che hanno condotto l’Autorità di pubblica sicurezza ad adottare il provvedimento gravato.
In particolare, deve poi escludersi la sussistenza del vizio di difetto di istruttoria e motivazione sotto il profilo della mancata acquisizione o considerazione, in sede procedimentale, delle osservazioni presentate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990.
L’Amministrazione non ha ignorato tali circostanze, ma ne ha piuttosto reputato l’irrilevanza ai fini della valutazione di affidabilità del privato nell’uso delle armi, dandone peraltro conto nelle motivazioni del provvedimento impugnato, in cui si legge:
“ Lette le memorie presentate dal Legale dei Sig. -OMISSIS- in data 8/06/2021, con le quali viene confermata la situazione di tensione e di conflittualità esistente tra i coniugi ”.
La reputata non rilevanza – recte, non decisività – delle circostanze evidenziate dal ricorrente in sede endoprocedimentale è conforme al parametro normativo applicabile, giacché il giudizio di affidabilità nell’uso delle armi di competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza non è assorbito nel preliminare accertamento dell’idoneità psico-fisica ma comprende le più ampie valutazioni discrezionali, sopra evidenziate, dell’Amministrazione (sul punto ex plurimis Cons. Stato., Sez. III, 29/12/2022, n. 11540).
L’Amministrazione ha discrezionalmente valutato i fatti come indice di non completa affidabilità del richiedente ad un uso consono dell’arma, effettuando una scelta di merito non sindacabile in questa sede in quanto non manifestamente illogica.
Ne deriva il rigetto del ricorso in esame, non avendo il ricorrente dimostrato la irragionevolezza ed illogicità della valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione, che ha condotto a un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità dei fatti di causa, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.