Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3681 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MICELI MICAELA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
07/11/2024, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 20/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 480, parte 2, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
“i) i ricorrenti coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati e a fissare la residenza dove riterranno più opportuno;
ii) i coniugi danno atto che nell'abitazione, sita in
Messina, Viale degli Aranci, is. 9, n. 96, di proprietà della madre della ricorrente, ove era stata fissata la residenza familiare, è rimasta la Sig.ra mentre il Sig. CP_1 Parte_1
ha già reperito un'autonoma sistemazione abitativa e si impegna a fissare la propria residenza in luogo diverso da Viale degli Aranci, is. 9, n. 96, Messina;
iii) i Sigg. e Pt_1 CP_1
dichiarano di rinunciare a qualsiasi assegno periodico o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, provvedendo al proprio mantenimento con mezzi propri”.
All'udienza del 05/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 07/11/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 CP_1
MESSINA (ME) il 10/12/1986, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio il 20/09/2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 480, parte 2, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)