Articolo 24 della Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Articolo 23Articolo 25
Versione
20 gennaio 1974
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Versione
21 giugno 1978
Art. 24. (Norme regolamentari)

Le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per la difesa e per le partecipazioni statali.
Fino all'emanazione del regolamento previsto dal comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101 , e successive modificazioni e le disposizioni esplicative e adeguative che si rendessero necessarie da emanarsi con decreto del Ministro per la marina mercantile. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Entrata in vigore il 21 giugno 1978