Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2065 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Pietro Accardo e Vincenzo Accardo, con i quali è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II tronco n. 18/i
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/06/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che lavora da molti anni in agricoltura ed è iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che, in particolare, ha prestato attività lavorativa in qualità di operaia agricola alle dipendenze dell'azienda agricola “CE SI” sita in
Bivongi (RC), nell'anno 2016 (da giugno a novembre, per 101 giornate lavorative) e nell'anno 2017 (da ottobre a dicembre, per 51 giornate lavorative), occupandosi della coltivazione e della raccolta dei prodotti agricoli, della manutenzione e di lavori di vario genere presso la cantina di proprietà del datore di lavoro;
- che, con missive del 18/01/2023, l' ha comunicato il CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro;
- che i provvedimenti di disconoscimento sono privi di motivazione;
- che i ricorsi amministrativi proposti non sono stati decisi.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, preso atto, per i motivi che precedono, della nullità, inesistenza o comunque illegittimità dei provvedimenti comunicati dall il CP_1
18/1/23, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a restare iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Bivongi (RC) per 101 giornate per il 2016 e per 51 giornate per il 2017; per l'effetto, condannare
l' in persona del Presidente e legale rappresentante a riattribuire le CP_1
giornate lavorative cancellate, ripristinando gli elenchi originari. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento CP_2
delle spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi ai sottoscritti procuratori anticipatari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' pur convenuto in CP_1
giudizio non si è costituito. 3
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va ribadita la contumacia dell' già dichiarata con CP_1
provvedimento del 17/05/2024, previa verifica della ritualità della notifica del ricorso introduttivo.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nel merito, giova premettere che, in materia di onere della prova,
l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi. 4
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51, con la conseguenza che la prova gravante sulla parte ricorrente deve vertere preliminarmente sulla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo, normalmente presupposto della procedura di disconoscimento.
Ed invero, nella specie, l , che non si è costituito in giudizio, non ha CP_1
allegato il verbale ispettivo dal quale è scaturita la cancellazione dei rapporti agricoli facenti capo all'azienda CE SI mentre la ricorrente ha appreso della cancellazione del proprio rapporto di lavoro, per gli anni oggetto di giudizio, mediante una missiva ricevuta dall' in data 18/01/2023. CP_1
Ai fini dell'accertamento del rapporto di lavoro, anche la documentazione relativa al rapporto di lavoro (non allegata nella specie) non è idonea di per sé a 5
comprovare quanto reclamato in ricorso: nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria (in particolare dalle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, escusso come teste), la cancellazione delle giornate agricole denunciate dalla ricorrente per gli anni 2016 e 2017 è scaturita da un accertamento ispettivo effettuato dall' presso l'azienda CP_1
datrice di lavoro, che ha determinato la cancellazione soltanto di una parte dei rapporti di lavoro denunciati.
Orbene, nel corso dell'istruttoria processuale, le allegazioni della ricorrente, in difetto, peraltro, di documentazione specifica relativa al rapporto di lavoro, non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi.
Parte ricorrente assume di aver lavorato, alle dipendenze di SI
CE, in particolare, nell'anno 2016, per 102 giornate, tra giugno e novembre e, nel 2017, per 51 giornate tra ottobre e dicembre, occupandosi della coltivazione e della manutenzione degli uliveti e dei vigneti della semina, del pascolo e di lavori di vario genere all'interno della cantina in cui il datore di lavoro produce il vino e l'olio.
Il teste CE SI, titolare dell'azienda agricola datrice di lavoro, nel descrivere l'attività svolta, il tipo di culture, ha riferito che: “ Parte_1
ha lavorato per me nel 2016 e nel 2017, nel 2016 per 101 giornate dall'estate fino alla fine di dicembre;
nel 2017 ha lavorato soltanto nel periodo invernale ossia nei mesi di ottobre novembre e dicembre per 51 giornate”
Con riferimento all'attività svolta, il teste ha dichiarato: “I signori (…)
si occupavano delle fasi di crescita della vite e della Parte_1
coltivazione degli ulivi;
(…) Dal mese di maggio in poi la vite deve esser aiutata
a crescere per sistemare i tralci affinché crescano sul filare e, pertanto, vanno 6
infilati nei fili di sostegno e legati;
il periodo da maggio a luglio agosto è un periodo importante per la crescita della vite ed è necessaria più manodopera rispetti ad altri periodi;
i signori (…) e svolgevano tal ultimi lavori Parte_1
dal mese di maggio in poi quando era necessario. I signori (…) e Parte_1
si occupavano anche della raccolta dell'uva e delle olive;
a volte è
[...]
capitato che venissero anche in cantina a svolgere lavori di cantina;
preciso che venivano singolarmente non tutti e tre insieme e solo era necessario. I signori
(…) e lavoravano dalle 7:00 alle 15:00 per 7 ore al giorno Parte_1
dal lunedì al venerdì ma se vi era necessità lavoravano anche di sabato;
lavoravano sotto le mie direttive;
non ero sempre presente sui terreni perché, in quanto i ricorrenti erano mei parenti, mi fidavo di loro. I signori (…) e
percepivano una retribuzione di circa € 45 a giornata;
li Parte_1
pagavo io personalmente con mezzi tracciabili come bonifici e assegni;
avevano regolare busta paga”.
Inoltre il teste ha riferito che: “La mia azienda è stata oggetto di ispezione da parte dell'ispettorato del lavoro;
l'ispezione si è svolta subito dopo il covid, nel 2021 fino al 2022, mi sembra;
mi è stata notificata copia della relazione ispettiva conclusiva;
sono stato sentito dagli ispettori, una volta sono venuti presso la mia cantina e una volta da quanto desumo dalla relazione sono stati sui terreni, ma io non c'ero anche se loro nella relazione hanno riferito che i terreni erano coltivati e in buon stato di coltivazione;
nessuna sanzione mi è stata erogata all'esito del verbale: I rapporti di lavoro che ho denunciato negli anni sono stati in parte cancellati dall' l'ho saputo dai lavoratori che mi CP_1
hanno fatto vedere le lettere che hanno ricevuto dall io non ho mai CP_1
ricevuto nessun provvedimento dall non sono mai stato convocato CP_1
dall' né ho mai ricevuto visite sui terreni da ispettori dell sono stato CP_1 CP_1
sentito soltanto dall'Ispettorato del lavoro;
quando i miei operai mi hanno mostrato le lettere di cancellazione ricevute dall' io non sapevo nulla della CP_1
cancellazione e ne ho avuto notizia solo dai miei operai;
non ho cause pendenti 7
nei confronti dell' né ho avuto cause nei confronti dell' La CP_1 CP_1
cancellazione delle giornate agricole ha interessato solo alcuni dei miei operai;
preciso che l'ispezione dell'ispettorato del lavoro ha riguardato gli anni dal
2016 al 2022 e nelle conclusioni del verbale gli ispettori del lavoro proponevano il disconoscimento delle giornate lavorative per alcuni operai nominati nel verbale mentre per altri operai non veniva proposto alcun disconoscimento;
i lavoratori nominati nel verbale sono poi stati destinatari del provvedimento di cancellazione che mi hanno mostrato”.
Pertanto, il datore di lavoro ha riferito in ordine ai contenuti dell'accertamento ispettivo, che non ha disconosciuto l'esistenza della realtà aziendale, ma soltanto il fabbisogno denunciato, disponendo la cancellazione di parte dei rapporti, tra cui i rapporti di lavoro denunciati dalla ricorrente negli anni 2016 e 2017.
Certamente il teste, pur non avendo un interesse diretto ed immediato all'esito della controversia, avendo tra l'altro dichiarato di non aver intrapreso un giudizio nei confronti dell' avverso le risultanze dell'accertamento CP_1
ispettivo, potrebbe in ogni caso avere un interesse indiretto all'esito della controversia.
Ed invero, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che il testimone è il destinatario del verbale ispettivo che ha determinato il disconoscimento delle 8
giornate denunciate dalla ricorrente) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Tuttavia, la circostanza che il teste sia il titolare dell'azienda ispezionata, pur non avendo intrapreso un'azione nei confronti dell' e pur non avendo CP_1
subito la cancellazione di tutte le giornate denunciate, ma soltanto di alcune, può incidere sulla valutazione dell'attendibilità, potendosi ravvisare un interesse indiretto all'accertamento dell'effettiva consistenza aziendale e dell'effettivo fabbisogno.
Nel caso che ci occupa, la valutazione circa l'attendibilità va operata in relazione a tutte le risultanze istruttorie.
Orbene, il secondo teste escusso, , fratello di CE Testimone_1
SI, titolare dell'azienda, ha genericamente riferito che: “In alcuni periodi la NO anni fa è venuta a lavorare alle dipendenze di mio Parte_1
fratello CE SI;
La NO ha lavorato alle dipendenze di Parte_1
CE SI qualche anno fa ma non ricordo di preciso quando né per quanti anni;
ha lavorato da giugno in poi, nel momento della potatura verde delle viti;
la NO partecipava alla vendemmia e si occupava Parte_1
della raccolta delle olive;
lavorava fino a dicembre, ma non so per quante giornate;
non vedevo la NO ogni giorno;
infatti lei a volte Parte_1
lavorava su terreni diversi;
l'ho vista tante volte lavorare, l'ho vista raccogliere le olive raccogliere e l'uva e fare le pulizie dei terreni;
quando vi era la NO vi erano anche altri lavoratori tra cui il marito della NO Parte_1
che si chiama c'era anche un altro ragazzo che si Parte_1 Persona_1
chiamava , poi c'era ; che io ricordi la NO Persona_2 Persona_3
era l'unica donna. Non so se la NO lavorava ogni Parte_1 Parte_1
giorno della settimana;
l'orario di lavoro della NO era l'orario di lavoro che si svolge di solito dalle 7:00 alle 15:00. ho visto la NO Parte_1
lavorare nella cantina di mio fratello;
l'ho vista passando;
io ho lavorato nella cantina di mio fratello solo qualche volta per caso se mio fratello me lo chiedeva
e in quelle occasioni ho visto la NO nella cantina occuparsi Parte_1 9
delle pulizie del pavimento;
lei era lì ma non ero attento a vedere cosa faceva esattamente;
era SI a dire cosa fare alla NO credo;
penso Parte_1
di aver sentito mio fratello dire alla ricorrente di pulire il pavimento e di fare le pulizie;
non ricordo se ho mai sentito mio fratello dire cosa fare alla NO di mattina quando arrivavamo. Penso che la NO Parte_1 Parte_1
percepisse una retribuzione visto che chi lavora viene retribuito;
io percepivo una retribuzione di € 40 a giornata;
non so quanto la NO Parte_1
percepisse di retribuzione;
io a volte avevo busta paga e volte venivo pagato da mio fratello in natura;
non ho mai visto mio fratello consegnare dell'olio o del vino alla NO . Parte_1
Pertanto, il teste ha riferito di aver visto la ricorrente (circostanza che non implica di per sé la sussistenza di un vincolo di subordinazione), ma non ha saputo riferire i periodi o gli anni nei quali l'ha vista, né per quanto tempo l'abbia vista.
Inoltre, anche con riferimento agli altri elementi della subordinazione, quali l'obbligo di rispettare un orario di lavoro e dei giorni di lavoro predeterminati, o lo svolgimento del rapporto di lavoro seguendo le direttive del datore di lavoro e dietro il pagamento di una retribuzione, il teste è stato vago e dubitativo (riferendo: “Non so se la NO lavorava ogni giorno Parte_1
della settimana;
l'orario di lavoro della NO era l'orario di lavoro che si svolge di solito dalle 7:00 alle 15:00. ho visto la NO lavorare Parte_1
nella cantina di mio fratello;
l'ho vista passando;
io ho lavorato nella cantina di mio fratello solo qualche volta per caso se mio fratello me lo chiedeva e in quelle occasioni ho visto la NO nella cantina occuparsi delle Parte_1
pulizie del pavimento;
lei era lì ma non ero attento a vedere cosa faceva esattamente;
era SI a dire cosa fare alla NO credo;
penso Parte_1
di aver sentito mio fratello dire alla ricorrente di pulire il pavimento e di fare le pulizie;
non ricordo se ho mai sentito mio fratello dire cosa fare alla NO di mattina quando arrivavamo. Penso che la NO Parte_1 Parte_1 10
percepisse una retribuzione visto che chi lavora viene retribuito;
io percepivo una retribuzione di € 40 a giornata;
non so quanto la NO Parte_1
percepisse di retribuzione;
io a volte avevo busta paga e volte venivo pagato da mio fratello in natura;
non ho mai visto mio fratello consegnare dell'olio o del vino alla NO ). Parte_1
Inoltre, il teste ha riferito che: “Mi sono state cancellate le giornate denunciate per l'azienda di mio fratello per diversi anni, ma non per tutti gli anni;
non ricordo con precisione quali anni mi siano stati cancellati, ma penso gli ultimi anni;
ho fatto causa all' avverso la cancellazione che è in corso;
CP_1
Non so se la NO sia stata chiamata come testimone nella mia Parte_1
causa”.
Orbene, le dichiarazioni rese dal teste sono vaghe e imprecise con riferimento alla persona della ricorrente e, dunque, non sono in grado di suffragare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda CE SI per gli anni 2016 e 2017.
Inoltre, nell'ambito di un quadro probatorio increto, la circostanza che il teste abbia subito la cancellazione del medesimo rapporto di lavoro alle dipendenze della medesima azienda per gli stessi periodi rispetto alla ricorrente e che abbia intrapreso nei confronti dell' un giudizio fondato sulle CP_1
medesime ragioni dell'odierna ricorrente incide sull'attendibilità del teste, soprattutto considerano la lacunosità e l'imprecisione delle dichiarazioni rese.
Da un esame complessivo delle risultanze istruttorie, dunque, tenuto conto della posizione di entrambi i testi, che offre elementi di valutazione ai fini dell'attendibilità, non può ritenersi che la ricorrente abbia ottemperato all'onere della prova sulla stessa incombente, volto a provare, dinanzi alla contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro e ad un provvedimento di cancellazione dei rapporti di lavoro, la sussistenza di un vincolo di subordinazione con l'azienda CE SI, per i periodi dedotti in ricorso.
Quanto alle doglianze relative alla legittimità della procedura, il richiamo 11
alla disciplina sul procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241 del
1990, operato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, appare inconferente nella fattispecie oggetto di giudizio.
Infatti, oggetto di giudizio è la pretesa della ricorrente a rimanere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli e, di contro, l'obbligo dell' di imporre il CP_1
rispetto della regola dell'effettività dell'attività connessa all'iscrizione assicurativa.
Pertanto, la pretesa oggetto di giudizio non è legata ad alcun interesse legittimo né alla discrezionalità amministrativa, in quanto, all'effettivo esercizio dell'attività lavorativa subordinata in agricoltura, corrisponde automaticamente il diritto all'iscrizione, senza che vi siano margini di discrezionalità da parte dell'amministrazione.
Conseguentemente, non trova applicazione nella specie la disciplina contenuta nella legge n. 241/1990, che riguarda l'attività amministrativa in senso stretto (Corte di cassazione, sentenza n. 26230/2019).
Pertanto, il ricorso va rigettato in ogni sua parte.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico della ricorrente, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse.
Infatti, è vero che parte ricorrente ha versato in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Tuttavia, come evidenziato e ribadito da un condivisibile arresto della
Suprema Corte di Cassazione: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali
o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto 12
all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” ( Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2065/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente, in quanto soccombente, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00, oltre accessori come per legge.
Locri, 17/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci