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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 26/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1320/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to TREVIA ROBERTO, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FERA FRANCESCO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 19.2.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità del Decreto
Ingiuntivo n. 238/2024, emesso dal Tribunale di Savona il 3 – 4 aprile 2024, reso nella
Pagina nr. 1 vertenza RG n. 711/2043 poi notificato il 9 maggio 2024 per la carenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile e, comunque, inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 238/2024, emesso dal Tribunale di Savona il 3 – 4 aprile 2024, reso nella vertenza RG n. 711/2043 notificato il 9 maggio 2024 con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace Decreto Ingiuntivo
n. 238/2024, emesso dal Tribunale di Savona il 3 – 4 aprile 2024, reso nella vertenza
RG n. 711/2043 notificato il 9 aprile 2024 per tutti i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto, poiché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge"
Per parte opposta: si chiede il rigetto, nessuna esclusa, di tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, in via riconvenzionale, si chiede la condanna di controparte al pagamento della somma di € 110.826,49 oltre interessi come da ricorso, o del diverso importo ritenuto di giustizia.
Si insta infine per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per cui è causa, stante la palese infondatezza dell'opposizione, con espresso impegno ad ottemperare al disposto di cui all'art. 5 bis del D .Lgs n. 28/2010 per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Con condanna di parte opponente alle spese del presente giudizio, nonché ex art 96
c.p.c.
*********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2024 emesso il 4 aprile 2024, con il quale il Tribunale di Savona gli aveva ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 110.826,49 oltre interessi e spese nei confronti di
[...]
lamentando che: Parte_2
• Innanzitutto, la società ingiungente non aveva provato la propria legittimazione attiva, poiché il rapporto originario di mutuo che fondava la pretesa monitoria era intercorso con e non era documentata l'avvenuta cessione del credito CP_2
nei confronti di;
Parte_2
• Neppure era dimostrato che, unitamente al credito nei confronti della società debitrice principale, fosse stato ceduto anche il rapporto fideiussorio sottoscritto dallo stesso opponente;
• Il documento denominato “conteggio aggiornato”, posto a fondamento della domanda monitoria, era in parte incomprensibile, conteneva errori di calcolo, non indicava il tasso degli interessi sulle rate non pagate, non riportava i criteri di calcolo degli interessi moratori e neppure le date di riferimento, conduceva all'applicazione di interessi usurari, riportava un capitale sbagliato e non teneva conto delle rate di mutuo via via pagate;
• Inoltre, era priva di legittimazione anche sotto altro profilo, in quanto la Pt_2
Società Supermercato Unico S.r.l., “per finanziare la quale il socio amministratore
SI. , e il socio SI. , nonché i loro familiari, Parte_3 Parte_1
SI.ra e SI.ra quest'ultima madre della moglie Parte_4 Persona_1 del SI. , hanno stipulato l'8 aprile 2010, con la BA Popolare di Parte_3
Lodi la fidejussione “specifica”, è stata dichiara Fallita dal Tribunale Fallimentare di
Genova il 6 aprile 2011, (V. documento n. 2)”. Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 67 e ss. della Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss. mod. per gli atti e le obbligazioni compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Tutto ciò premesso, l'opponente ha chiesto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Si è costituita replicando alle avverse argomentazioni che: Parte_2
Pagina nr. 3 • Innanzitutto, la cessione del credito era adeguatamente dimostrata non solo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche dalla missiva trasmessa in data
2.7.2020 dalla cessionaria al fideiussore ove è indicato il numero Parte_1
del rapporto in sofferenza, contenuto tra quelli oggetto della cessione in blocco, nonché da apposita dichiarazione resa dalla cedente a conferma dell'avvenuto trasferimento della titolarità del rapporto;
• Non era poi comprensibile il riferimento dell'opponente al fallimento della società
Supermercato Unico s.r.l. e alla legge fallimentare, considerato che la fideiussione in forza della quale era stata formulata la domanda monitoria nei confronti di
[...]
era stata rilasciata non a garanzia dei debiti della società, bensì a garanzia Parte_1 del mutuo contratto da per l'acquisto di un immobile. Parte_5
• Era pertanto temeraria l'affermazione secondo cui il Banco Popolare avrebbe imposto il rilascio della fideiussione “per ottenere un finanziamento in favore della società Supermercato Unico S.r.l.”.
• E dunque, ogni riferimento al fallimento della predetta società, chiuso il 17.5.2018, era del tutto inconferente;
• Relativamente al conteggio del debito residuo, innanzitutto dal capitale era stato scorporato quanto già ottenuto dalla vendita forzosa dell'immobile sul quale era iscritta ipoteca a garanzia del mutuo. Inoltre, non erano stati calcolati più volte gli interessi semplici e gli interessi moratori. Il tasso degli interessi corrispettivi era fisso, pari a 5,69%, e quello degli interessi moratori era chiaramente evincibile dal contratto, in quanto pari a 2 punti in più rispetto al corrispettivo. Il tasso applicato non aveva mai superato la soglia usuraria.
Conclusivamente, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all'udienza del 19.2.2025 per la discussione orale, senza necessità di istruttoria.
In questa sede, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*****************************
Pagina nr. 4 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
1) in primo luogo, ha idoneamente dimostrato la sussistenza della Parte_2
contestata legittimazione attiva, in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da BA Popolare di Lodi.
La cessione del credito è negozio consensuale che si perfeziona tra cedente e cessionario. La notifica della cessione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., ha la sola funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare il conflitto tra cessionari (Cass. 4713/2019). Il debitore non ha, dunque, un proprio interesse a valutare la regolarità della cessione nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma ha l'interesse di conoscere il titolare del rapporto di credito e di pagare al legittimo creditore con efficacia liberatoria.
- come noto, nel caso di cessione in blocco ex art. 4 l. 130/1999, la notifica al debitore ceduto è sostituita dalla pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 TUB.
- attraverso tale modalità di comunicazione, il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la sola pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
- come chiarito dalla Suprema Corte, l'adempimento della pubblicazione si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., sicché può essere validamente surrogato da questi ultimi, ed in particolare dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. 29.9.2020 n. 20495).
- pertanto, “la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione ugualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (così Cass. 10200/2021).
Pagina nr.
5 - alla luce di tali premesse, nel caso di specie occorre considerare che la cessione in blocco dei crediti da parte di (titolare del credito a seguito di una prima CP_3
fusione per incorporazione di con e Controparte_4 Controparte_5 successivamente di una fusione tra quest'ultimo istituto con BA ) Controparte_6
in favore di è stata pubblicata con Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018 Parte_2
(doc. 5 fascicolo monitorio), sicché risulta rispettata la formalità prevista ai sensi dell'art. 58 TUB, ai fini della pubblicità.
- è pur vero che, nell'ambito dell'estratto, i crediti ceduti non sono specificamente indicati e non appaiono prima facie precisamente determinabili.
- Ciò nonostante, si ritiene che in aggiunta alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il debitore ceduto (e per esso il suo fideiussore, la cui obbligazione è accessoria a quella principale di pagamento) abbia avuto ulteriore notizia dell'avvenuta cessione tenuto conto che: - in primo luogo, il 2.7.2020 gli è stata ritualmente notificata una raccomandata con cui in qualità di mandataria di lo informava CP_1 Pt_2
specificamente dell'avvenuta cessione del credito, rappresentando che eventuali (e mai avvenuti) pagamenti del debito, avrebbero dovuto essere indirizzati alla cessionaria;
- inoltre, nel presente giudizio è stata prodotta una dichiarazione proveniente dalla BA cedente, a conferma dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in favore della società opposta;
- tali elementi sono del tutto idonei a corroborare la dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito e della sua conoscenza da parte del debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.;
- ed infatti, occorre considerare che la notificazione della messa in mora (doc. B e C) e la dichiarazione del cedente prodotta nel presente giudizio (doc. E) vanno ad integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e a fornire certezza alla stessa, a garanzia del ceduto e del garante, poiché anche se avvenute in un momento successivo alla pubblicità, assicurano al debitore, e conseguentemente al fideiussore, di conoscere l'attuale titolare del rapporto di credito.
- peraltro, la Corte di Cassazione, con specifico riferimento al valore probatorio della dichiarazione del cedente, ha precisato che la stessa “infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”
(Cass. 10200/2021).
Pagina nr.
6 - la dichiarazione del cedente, pertanto, riveste un autonomo e proprio significato probatorio, avendo la precipua funzione di rendere noto al debitore ceduto (e in questo caso al fideiussore) il legittimato attivo della pretesa creditoria.
- del resto, l'esigenza di notificare l'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto risponde alla ratio di evitare che questi paghi a colui che non abbia titolo. Ma nel caso di specie tale rischio risulta scongiurato, considerando che: - il debitore non ha pacificamente adempiuto nei confronti di alcuno alla propria obbligazione di pagamento;
- il cedente stesso ha dichiarato di aver ceduto il credito nei confronti del creditore procedente;
- nonostante la risalenza del credito, non risulta che altri concorrenti cessionari abbiano promosso iniziative per il recupero.
Alla luce di tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta.
2) l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria anche sotto altro e distinto profilo, rilevando che i fideiussori ( Parte_1 [...]
, avevano prestato la garanzia specifica Parte_3 Parte_4 Persona_1
contestata per poter ottenere un finanziamento in favore della società Supermercato
Unico s.r.l. di cui erano soci e Tuttavia, siccome la società Pt_1 Parte_3 era stata dichiarata fallita il 6 aprile 2011, l'istituto di credito avrebbe dovuto agire in applicazione dell'art. 67 della legge fallimentare, essendo l'atto compiuto l'8 aprile
2010 e quindi prima dell'anno dall'intervenuto fallimento ed instaurare l'azione di recupero insinuandosi al passivo.
Relativamente a tale eccezione, deve tuttavia rilevarsi che:
- dalla documentazione in atti, risulta che il mutuo a garanzia del quale è stata prestata la fideiussione è stato stipulato non già dai soci della società Supermercato Unico, per finanziare la società, bensì da persona fisica, per l'acquisto di un Parte_5
immobile, divenuto effettivamente di sua proprietà;
- già sulla base di tale dato, l'eccezione appare prima facie infondata, considerato che il rapporto principale, accessorio alla garanzia, è un contratto di mutuo ipotecario, stipulato da una persona fisica, sulla cui validità ed efficacia non è stata sollevata contestazione di sorta. Pertanto, risulta del tutto non pertinente il riferimento alla legge fallimentare e alla relativa necessità di insinuazione al passivo da parte dei creditori;
- nell'ambito della seconda memoria istruttoria, il procuratore di parte opponente ha approfondito quanto solo genericamente affermato nell'atto introduttivo, rappresentando in tesi che avrebbe contratto il mutuo non già per acquistare Parte_5
Pagina nr. 7 l'immobile, di proprietà del padre, ma per finanziare la società Supermercato Unico.
Pertanto, ha articolato mezzi istruttori diretti a provare che l'importo erogato dalla banca mutuante sarebbe stato destinato direttamente in favore della società
Supermercato Unico s.r.l., e non già per finanziare l'acquisto del bene.
Tuttavia, sia le deduzioni difensive, sia le prove richieste, si rivelano irrilevanti ai fini della decisione.
Infatti, l'opponente non ha tempestivamente contestato l'esistenza e la validità del mutuo a garanzia del quale è stata prestata la fideiussione, non ha chiesto accertarne la
(solo prospettata) natura simulata, né ha prospettato una qualsivoglia forma di invalidità genetica o derivata atta a caducarne gli effetti. Inoltre, è indubbio che, in effetti,
l'acquisto dell'immobile in capo a si sia perfezionato, tant'è vero che Parte_5 nei confronti della debitrice principale è stata promossa dall'istituto di credito una procedura esecutiva conclusasi con la vendita del bene.
Dalla non contestata validità del contratto stipulato dalla debitrice principale (in relazione al quale si ribadisce non è stata formulata alcuna domanda) discendono due ordini di conseguenze: - da un lato, che l'istituto cessionario ha correttamente instaurato un'azione giudiziaria ordinaria nei confronti del fideiussore, poiché il rapporto garantito rispetto al quale la fideiussione è accessoria, è costituito da un mutuo fondiario, stipulato da una persona fisica e non dalla società poi dichiarata fallita;
- d'altro lato, che tutte le prove richieste per dimostrare che l'importo erogato dalla banca è stato destinato a finanziare la società sono irrilevanti, poiché anche ove provate, non produrrebbero alcuna conseguenza giuridicamente rilevante nell'ambito del presente giudizio, in cui l'opponente – si ribadisce – non ha contestato la validità del rapporto principale, ma ha unicamente eccepito la carenza di legittimazione dell'istituto di credito ad agire al di fuori della procedura concorsuale.
Tuttavia, per pacifica ammissione dello stesso opponente, le vicende relative al mutuo oggetto di causa sono rimaste del tutto estranee al fallimento che ha interessato la società Supermercato Unico, ormai da tempo chiuso, nell'ambito del quale non è stata instaurata alcuna azione revocatoria.
3) nel merito, l'opponente ha eccepito in primo luogo che, anche laddove dimostrata l'avvenuta cessione del credito derivante dal mutuo, non era tuttavia provato che fosse intervenuta contestualmente la cessione del contratto di fideiussione da parte del
[...]
nei confronti della Società . CP_2 Parte_2
Pagina nr. 8 Tuttavia, al riguardo, è sufficiente rammentare che è la stessa legge a prevedere all'art. 1263 c.c. che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con le sue garanzie, siano esse personali o reali, senza che sia necessario il rispetto di formalità particolari. Pertanto, la cessione del credito discendente dall'inadempimento del mutuo ha comportato automaticamente anche la cessione dei rapporti prestati a specifica garanzia dello stesso, e tra queste evidentemente la fideiussione in contestazione.
4) ha, ulteriormente, contestato il quantum richiesto, rilevando che la Parte_1
domanda avversaria era fondata su un conteggio riepilogativo non idoneo a costituire prova scritta in quanto:
“a) - viene indicata una linea di credito con un numero sconosciuto: n. 12632625 (?) con una sofferenza sconosciuta: n. 5713062 (?);
b) - viene modificato l'importo capitale: € 130.150,57 (?) mentre il capitale mutuato ammonta ad € 137.600,00 (V. pagina n. 4 del Ricorso introduttivo);
c) – non vengono indicati e neppure calcolati i ratei pagati, quanto meno sino alla data del fallimento della Società Supermercato Unico srl, di cui il SI. era Parte_3
il legale rappresentante ed il SI. era il socio, (documento n. 2); Parte_1
d) - vengono calcolati più volte gli interessi “semplici” e “di mora” senza l'indicazione del tasso applicato, arrivando a calcolare:
- per un capitale mutuato di € 130.150,47 oltre a € 16.208,84 (?) di interessi al 28 giugno 2018;
- detratto un incasso ottenuto dal creditore procedente pari ad € 87.952,33 per la vendita dell'immobile della debitrice SI.ra (!); Persona_1
- e quindi per una differenza di € 58.407,08 (€ 130.150,47 – € 87.952,33) il creditore procedente rivendica “interessi moratori” pari ad € 52.418,33, che di fatto, raddoppiano il capitale, facendo divenire il credito pari ad € 110.826,49 (euro centodiecimilaottocentoventisei/49) (V. documento n. 9 avversario)”.
Dunque, affrontando le singole doglianze, occorre in primo luogo rilevare che il credito
è stato calcolato sulla base del contratto di mutuo sottoscritto dalla debitrice principale,
a garanzia del quale è stata prestata la fideiussione. È tale il titolo che, unitamente alla fideiussione, legittima la pretesa monitoria formulata dalla parte opposta. Il conteggio riepilogativo, pertanto, costituisce un mero quadro della situazione contabile, mentre le condizioni applicate al rapporto, ivi compresi i tassi di interessi applicati, si rinvengono correttamente pattuiti nell'ambito del contratto.
Pagina nr. 9 Tanto premesso, si osserva che:
- la posizione a sofferenza, indicata come n. 5703162, è la medesima riportata nella missiva con la quale , e per essa la mandataria informava il sig. Parte_2 CP_1 dell'avvenuta cessione del credito.
Considerato che
l'opponente ha Parte_1
correttamente ricevuto la comunicazione, la numerazione identificativa era conosciuta.
- l'importo definito “capitale” non corrisponde all'importo mutuato, in quanto dallo stesso è stato evidentemente scorporato quanto versato a tale titolo dalla debitrice principale. Infatti, l'ammontare di euro 130.150,57 è riferito temporalmente al
29.2.2016.
- pertanto, non corrisponde al vero che non sia stato computato quanto rimborsato dalla debitrice, tenuto altresì conto che l'opponente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha allegato né offerto di dimostrare che il debito a titolo di capitale sia stato estinto mediante il versamento delle rate concordate per un importo diverso e superiore rispetto a quello quantificato dall'istituto convenuto.
- dalla lettura del documento non risulta per tabulas che gli interessi siano stati calcolati più volte. Infatti, da una parte sono computati gli interessi corrispettivi, accumulati sino al 29.2.2016 (secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, rimborsati pro quota di rata in rata), e successivamente, passata la posizione a sofferenza, sono applicati gli interessi di mora, da tale data fino al 26.6.2018 (data dell'incasso derivante dalla vendita forzosa dell'immobile ipotecato), e detratto il ricavato dalla vendita di € 87.952,33, calcolati sul residuo dal 27.6.2018 alla data del conteggio.
Se è vero che il prospetto riepilogativo non riporta il saggio di interessi applicato, è altresì vero che esso è riportato nel contratto di mutuo a tasso fisso, nella misura del
5,69% per quanto concerne il corrispettivo, aumentato di due punti percentuali per il moratorio.
L'opponente ha, poi, lamentato l'applicazione di interessi usurari sopravvenuti e, a sostegno, ha allegato una relazione di parte, fondata sul solo prospetto riepilogativo, che egli richiama nella seconda memoria istruttoria, lamentando che:
- in primis, non sarebbe determinato il calcolo degli interessi al 29.2.2016. Tuttavia, è lo stesso perito a prospettare che potrebbe essere applicato, com'è di tutta evidenza, il tasso del 5,69% di cui al contratto.
Pagina nr. 10 - inoltre, “non è precisato se l'interesse è calcolato sulle varie rate mano a mano che queste andavano a scadenza e risultavano non pagate come indicato contrattualmente in caso di insoluto”. Tale contestazione, oltre ad essere formulata del tutto genericamente, non è dimostrata. Infatti, in mancanza di qualsivoglia indice in tal senso, non vi è ragione di ritenere che la banca mutuante si sia discostata dal piano di ammortamento allegato al mutuo applicando una quota parte di interessi diversa rispetto a quella indicata di rata in rata.
- infine, relativamente agli interessi moratori, il consulente di parte ha dapprima calcolato il tasso medio effettivo a suo dire applicato al rapporto dal 2018 in avanti, pari al 7,188%. Muovendo da tale dato, ha rilevato che in alcuni periodi, per il caso di
“mutuo passivo a tasso fisso”, il tasso soglia indicato dai DM di riferimento sarebbe inferiore a quello così determinato e, pertanto, sarebbe usurario.
- tuttavia, tale ricostruzione, anch'essa del tutto generica, si rivela non provata e comunque infondata.
Sotto un primo profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ancora di recente confermato, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024).
Nel caso di specie, l'opponente debitore non ha assolto all'onere della prova sul medesimo gravante, in quanto si è limitato a produrre una scarna relazione di parte dalla quale risulta solo ipotizzata l'applicazione di un tasso di mora medio al 7,188%, e viene dedotto il superamento del tasso soglia rispetto ad alcuni trimestri rientranti nel periodo luglio 2018 – marzo 2024, mediante il mero richiamo ad una tabellina ove sarebbero riportate le soglie di riferimento.
Pertanto, l'opponente: - innanzitutto, non ha indicato quale tasso sia stato in concreto applicato, con discostamento da quello contrattualmente previsto (e peraltro superiore rispetto a quello medio riportato), del 7,69%; - non ha tenuto conto che, a livello negoziale, l'istituto era comunque tenuto a ricondurre eventualmente il tasso moratorio
Pagina nr. 11 entro il limite legale di riferimento e non ha allegato uno specifico inadempimento a tale pattuizione;
- non ha prodotto i decreti ministeriali per i quali suppone la sussistenza del superamento del tasso soglia usura, per cui i dati riportati nella tabellina non sono concretamente verificabili e provati e sono comunque incompleti.
Inoltre, è dirimente osservare che, anche a voler ritenere veritieri i dati emergenti dal prospetto contenuto nella relazione di parte, il perito ha svolto un calcolo non corretto per determinare il superamento del tasso soglia, poiché si è limitato a comparare il saggio degli interessi moratori applicato in concreto con il tasso soglia indicato dalla legge per gli interessi corrispettivi.
In tal modo, la comparazione è effettuata per poste non omogenee, poiché pone sullo stesso piano interessi moratori e corrispettivi, senza tenere conto della differenza esistente tra il tasso soglia usura, dettato dai DM per gli interessi corrispettivi, e il maggiore tasso soglia usura determinato sulla base dell'indirizzo da ultimo sancito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione per gli interessi moratori.
In particolare, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite
(sent. n. 19597 del 18/09/2020) – da intendersi in questa sede integralmente richiamate ai fini dell'approfondimento della specifica questione - hanno affermato definitivamente che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
Al contempo, la Corte ha però specificato in termini inequivoci che il tasso soglia determinato dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996 deve essere riferito ai soli interessi corrispettivi e non può valere, nella medesima misura, anche per gli interessi moratori.
Contestualmente, la Cassazione ha dettato i criteri di riferimento per il calcolo della soglia anti-usura degli interessi moratori, avuto riguardo al tipo negoziale e al periodo di riferimento considerato.
Per quanto interessa in questa sede, con specifico riguardo ai mutui ipotecari, di durata ultraquinquennale, in relazione ai periodi nei quali i d.m. indicano il T.e.g.m., la Corte ha rilevato che la soglia massima comprendente i moratori deve essere quantificata tenuto conto “sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. +
4) + (5/4 X 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della l. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m.
Pagina nr. 12 del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori”.
La Cassazione ha indicato tale formula anche in termini più sintetici come: (t.e.g.m. +
1,9) x 1,25 + 4 .
Pertanto, in concreto, per l'unico periodo in relazione al quale si dispone dei dati numerici di riferimento - in quanto prodotti dalla parte opposta (avendo come detto l'opponente omesso la produzione di tutti i DM relativi ai periodi per i quali sarebbe avvenuto l'avvenuto supero) - risulta che il tasso degli interessi moratori applicato non è usurario, ma rientra nel limite consentito.
Infatti, per il mutuo ipotecario a tasso fisso, il tasso corrispettivo medio del secondo trimestre 2021 è pari a 1,80. Eseguendo i calcoli secondo la formula indicata, risulta che il tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori è pari a 8,625.
Ne discende che, per tale lasso temporale, che corrisponde peraltro al periodo storico in cui il tegm era più basso in assoluto, il tasso contrattualmente previsto nel mutuo oggetto di causa, pari al 7,59% (così come il tasso medio ipotizzato da parte opponente, pari al 7,188%) rientra nel limite considerato ed è conseguentemente legittimo.
Non sono prodotti in atti altri D.M. dai quali effettuare la comparazione per ulteriori periodi storici. Pertanto, sotto tale profilo, la domanda dell'opponente è sfornita di qualsivoglia principio di prova, con la conseguenza che anche la CTU contabile richiesta è stata ritenuta inammissibile, in quanto avente carattere esplorativo, volta a verificare quanto il consulente di parte ha solo genericamente ed in astratto ipotizzato, senza alcun supporto documentale, ed effettuando un calcolo fondato su un metodo errato.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico dell'opponente, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto esercitata, e pertanto facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria (limitata alla sola redazione delle memorie) e decisionale
(limitata alla sola discussione orale).
Pagina nr. 13 Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2024 emesso dal
Tribunale di Savona in data 4.4.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in qualità di mandataria di , delle spese processuali che liquida in € Parte_2
7.052,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 26/02/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
Pagina nr. 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1320/2024, promossa con atto di citazione
DA
(C.F./P.IVA rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to TREVIA ROBERTO, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FERA FRANCESCO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 19.2.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità del Decreto
Ingiuntivo n. 238/2024, emesso dal Tribunale di Savona il 3 – 4 aprile 2024, reso nella
Pagina nr. 1 vertenza RG n. 711/2043 poi notificato il 9 maggio 2024 per la carenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile e, comunque, inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 238/2024, emesso dal Tribunale di Savona il 3 – 4 aprile 2024, reso nella vertenza RG n. 711/2043 notificato il 9 maggio 2024 con ogni conseguenza di legge;
- nel merito, revocare, annullare e, comunque, dichiarare inefficace Decreto Ingiuntivo
n. 238/2024, emesso dal Tribunale di Savona il 3 – 4 aprile 2024, reso nella vertenza
RG n. 711/2043 notificato il 9 aprile 2024 per tutti i motivi tutti indicati nella narrativa del presente atto, poiché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, vinte le spese e gli onorari di causa. Sentenza esecutiva come per legge"
Per parte opposta: si chiede il rigetto, nessuna esclusa, di tutte le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, in via riconvenzionale, si chiede la condanna di controparte al pagamento della somma di € 110.826,49 oltre interessi come da ricorso, o del diverso importo ritenuto di giustizia.
Si insta infine per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per cui è causa, stante la palese infondatezza dell'opposizione, con espresso impegno ad ottemperare al disposto di cui all'art. 5 bis del D .Lgs n. 28/2010 per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
Con condanna di parte opponente alle spese del presente giudizio, nonché ex art 96
c.p.c.
*********************************************
Pagina nr. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2024 emesso il 4 aprile 2024, con il quale il Tribunale di Savona gli aveva ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di € 110.826,49 oltre interessi e spese nei confronti di
[...]
lamentando che: Parte_2
• Innanzitutto, la società ingiungente non aveva provato la propria legittimazione attiva, poiché il rapporto originario di mutuo che fondava la pretesa monitoria era intercorso con e non era documentata l'avvenuta cessione del credito CP_2
nei confronti di;
Parte_2
• Neppure era dimostrato che, unitamente al credito nei confronti della società debitrice principale, fosse stato ceduto anche il rapporto fideiussorio sottoscritto dallo stesso opponente;
• Il documento denominato “conteggio aggiornato”, posto a fondamento della domanda monitoria, era in parte incomprensibile, conteneva errori di calcolo, non indicava il tasso degli interessi sulle rate non pagate, non riportava i criteri di calcolo degli interessi moratori e neppure le date di riferimento, conduceva all'applicazione di interessi usurari, riportava un capitale sbagliato e non teneva conto delle rate di mutuo via via pagate;
• Inoltre, era priva di legittimazione anche sotto altro profilo, in quanto la Pt_2
Società Supermercato Unico S.r.l., “per finanziare la quale il socio amministratore
SI. , e il socio SI. , nonché i loro familiari, Parte_3 Parte_1
SI.ra e SI.ra quest'ultima madre della moglie Parte_4 Persona_1 del SI. , hanno stipulato l'8 aprile 2010, con la BA Popolare di Parte_3
Lodi la fidejussione “specifica”, è stata dichiara Fallita dal Tribunale Fallimentare di
Genova il 6 aprile 2011, (V. documento n. 2)”. Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione la procedura prevista dall'art. 67 e ss. della Legge Fallimentare R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e ss. mod. per gli atti e le obbligazioni compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Tutto ciò premesso, l'opponente ha chiesto revocare il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti.
Si è costituita replicando alle avverse argomentazioni che: Parte_2
Pagina nr. 3 • Innanzitutto, la cessione del credito era adeguatamente dimostrata non solo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche dalla missiva trasmessa in data
2.7.2020 dalla cessionaria al fideiussore ove è indicato il numero Parte_1
del rapporto in sofferenza, contenuto tra quelli oggetto della cessione in blocco, nonché da apposita dichiarazione resa dalla cedente a conferma dell'avvenuto trasferimento della titolarità del rapporto;
• Non era poi comprensibile il riferimento dell'opponente al fallimento della società
Supermercato Unico s.r.l. e alla legge fallimentare, considerato che la fideiussione in forza della quale era stata formulata la domanda monitoria nei confronti di
[...]
era stata rilasciata non a garanzia dei debiti della società, bensì a garanzia Parte_1 del mutuo contratto da per l'acquisto di un immobile. Parte_5
• Era pertanto temeraria l'affermazione secondo cui il Banco Popolare avrebbe imposto il rilascio della fideiussione “per ottenere un finanziamento in favore della società Supermercato Unico S.r.l.”.
• E dunque, ogni riferimento al fallimento della predetta società, chiuso il 17.5.2018, era del tutto inconferente;
• Relativamente al conteggio del debito residuo, innanzitutto dal capitale era stato scorporato quanto già ottenuto dalla vendita forzosa dell'immobile sul quale era iscritta ipoteca a garanzia del mutuo. Inoltre, non erano stati calcolati più volte gli interessi semplici e gli interessi moratori. Il tasso degli interessi corrispettivi era fisso, pari a 5,69%, e quello degli interessi moratori era chiaramente evincibile dal contratto, in quanto pari a 2 punti in più rispetto al corrispettivo. Il tasso applicato non aveva mai superato la soglia usuraria.
Conclusivamente, la società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all'udienza del 19.2.2025 per la discussione orale, senza necessità di istruttoria.
In questa sede, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
*****************************
Pagina nr. 4 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che di seguito si espongono.
1) in primo luogo, ha idoneamente dimostrato la sussistenza della Parte_2
contestata legittimazione attiva, in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato da BA Popolare di Lodi.
La cessione del credito è negozio consensuale che si perfeziona tra cedente e cessionario. La notifica della cessione al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., ha la sola funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare il conflitto tra cessionari (Cass. 4713/2019). Il debitore non ha, dunque, un proprio interesse a valutare la regolarità della cessione nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma ha l'interesse di conoscere il titolare del rapporto di credito e di pagare al legittimo creditore con efficacia liberatoria.
- come noto, nel caso di cessione in blocco ex art. 4 l. 130/1999, la notifica al debitore ceduto è sostituita dalla pubblicazione della notizia sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 TUB.
- attraverso tale modalità di comunicazione, il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la sola pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
- come chiarito dalla Suprema Corte, l'adempimento della pubblicazione si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., sicché può essere validamente surrogato da questi ultimi, ed in particolare dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. 29.9.2020 n. 20495).
- pertanto, “la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione ugualmente opponibile;
ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta
Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio” (così Cass. 10200/2021).
Pagina nr.
5 - alla luce di tali premesse, nel caso di specie occorre considerare che la cessione in blocco dei crediti da parte di (titolare del credito a seguito di una prima CP_3
fusione per incorporazione di con e Controparte_4 Controparte_5 successivamente di una fusione tra quest'ultimo istituto con BA ) Controparte_6
in favore di è stata pubblicata con Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2018 Parte_2
(doc. 5 fascicolo monitorio), sicché risulta rispettata la formalità prevista ai sensi dell'art. 58 TUB, ai fini della pubblicità.
- è pur vero che, nell'ambito dell'estratto, i crediti ceduti non sono specificamente indicati e non appaiono prima facie precisamente determinabili.
- Ciò nonostante, si ritiene che in aggiunta alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il debitore ceduto (e per esso il suo fideiussore, la cui obbligazione è accessoria a quella principale di pagamento) abbia avuto ulteriore notizia dell'avvenuta cessione tenuto conto che: - in primo luogo, il 2.7.2020 gli è stata ritualmente notificata una raccomandata con cui in qualità di mandataria di lo informava CP_1 Pt_2
specificamente dell'avvenuta cessione del credito, rappresentando che eventuali (e mai avvenuti) pagamenti del debito, avrebbero dovuto essere indirizzati alla cessionaria;
- inoltre, nel presente giudizio è stata prodotta una dichiarazione proveniente dalla BA cedente, a conferma dell'avvenuta cessione del credito oggetto di causa in favore della società opposta;
- tali elementi sono del tutto idonei a corroborare la dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito e della sua conoscenza da parte del debitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.;
- ed infatti, occorre considerare che la notificazione della messa in mora (doc. B e C) e la dichiarazione del cedente prodotta nel presente giudizio (doc. E) vanno ad integrare la già avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e a fornire certezza alla stessa, a garanzia del ceduto e del garante, poiché anche se avvenute in un momento successivo alla pubblicità, assicurano al debitore, e conseguentemente al fideiussore, di conoscere l'attuale titolare del rapporto di credito.
- peraltro, la Corte di Cassazione, con specifico riferimento al valore probatorio della dichiarazione del cedente, ha precisato che la stessa “infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”
(Cass. 10200/2021).
Pagina nr.
6 - la dichiarazione del cedente, pertanto, riveste un autonomo e proprio significato probatorio, avendo la precipua funzione di rendere noto al debitore ceduto (e in questo caso al fideiussore) il legittimato attivo della pretesa creditoria.
- del resto, l'esigenza di notificare l'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto risponde alla ratio di evitare che questi paghi a colui che non abbia titolo. Ma nel caso di specie tale rischio risulta scongiurato, considerando che: - il debitore non ha pacificamente adempiuto nei confronti di alcuno alla propria obbligazione di pagamento;
- il cedente stesso ha dichiarato di aver ceduto il credito nei confronti del creditore procedente;
- nonostante la risalenza del credito, non risulta che altri concorrenti cessionari abbiano promosso iniziative per il recupero.
Alla luce di tali ragioni, l'eccezione deve essere respinta.
2) l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della cessionaria anche sotto altro e distinto profilo, rilevando che i fideiussori ( Parte_1 [...]
, avevano prestato la garanzia specifica Parte_3 Parte_4 Persona_1
contestata per poter ottenere un finanziamento in favore della società Supermercato
Unico s.r.l. di cui erano soci e Tuttavia, siccome la società Pt_1 Parte_3 era stata dichiarata fallita il 6 aprile 2011, l'istituto di credito avrebbe dovuto agire in applicazione dell'art. 67 della legge fallimentare, essendo l'atto compiuto l'8 aprile
2010 e quindi prima dell'anno dall'intervenuto fallimento ed instaurare l'azione di recupero insinuandosi al passivo.
Relativamente a tale eccezione, deve tuttavia rilevarsi che:
- dalla documentazione in atti, risulta che il mutuo a garanzia del quale è stata prestata la fideiussione è stato stipulato non già dai soci della società Supermercato Unico, per finanziare la società, bensì da persona fisica, per l'acquisto di un Parte_5
immobile, divenuto effettivamente di sua proprietà;
- già sulla base di tale dato, l'eccezione appare prima facie infondata, considerato che il rapporto principale, accessorio alla garanzia, è un contratto di mutuo ipotecario, stipulato da una persona fisica, sulla cui validità ed efficacia non è stata sollevata contestazione di sorta. Pertanto, risulta del tutto non pertinente il riferimento alla legge fallimentare e alla relativa necessità di insinuazione al passivo da parte dei creditori;
- nell'ambito della seconda memoria istruttoria, il procuratore di parte opponente ha approfondito quanto solo genericamente affermato nell'atto introduttivo, rappresentando in tesi che avrebbe contratto il mutuo non già per acquistare Parte_5
Pagina nr. 7 l'immobile, di proprietà del padre, ma per finanziare la società Supermercato Unico.
Pertanto, ha articolato mezzi istruttori diretti a provare che l'importo erogato dalla banca mutuante sarebbe stato destinato direttamente in favore della società
Supermercato Unico s.r.l., e non già per finanziare l'acquisto del bene.
Tuttavia, sia le deduzioni difensive, sia le prove richieste, si rivelano irrilevanti ai fini della decisione.
Infatti, l'opponente non ha tempestivamente contestato l'esistenza e la validità del mutuo a garanzia del quale è stata prestata la fideiussione, non ha chiesto accertarne la
(solo prospettata) natura simulata, né ha prospettato una qualsivoglia forma di invalidità genetica o derivata atta a caducarne gli effetti. Inoltre, è indubbio che, in effetti,
l'acquisto dell'immobile in capo a si sia perfezionato, tant'è vero che Parte_5 nei confronti della debitrice principale è stata promossa dall'istituto di credito una procedura esecutiva conclusasi con la vendita del bene.
Dalla non contestata validità del contratto stipulato dalla debitrice principale (in relazione al quale si ribadisce non è stata formulata alcuna domanda) discendono due ordini di conseguenze: - da un lato, che l'istituto cessionario ha correttamente instaurato un'azione giudiziaria ordinaria nei confronti del fideiussore, poiché il rapporto garantito rispetto al quale la fideiussione è accessoria, è costituito da un mutuo fondiario, stipulato da una persona fisica e non dalla società poi dichiarata fallita;
- d'altro lato, che tutte le prove richieste per dimostrare che l'importo erogato dalla banca è stato destinato a finanziare la società sono irrilevanti, poiché anche ove provate, non produrrebbero alcuna conseguenza giuridicamente rilevante nell'ambito del presente giudizio, in cui l'opponente – si ribadisce – non ha contestato la validità del rapporto principale, ma ha unicamente eccepito la carenza di legittimazione dell'istituto di credito ad agire al di fuori della procedura concorsuale.
Tuttavia, per pacifica ammissione dello stesso opponente, le vicende relative al mutuo oggetto di causa sono rimaste del tutto estranee al fallimento che ha interessato la società Supermercato Unico, ormai da tempo chiuso, nell'ambito del quale non è stata instaurata alcuna azione revocatoria.
3) nel merito, l'opponente ha eccepito in primo luogo che, anche laddove dimostrata l'avvenuta cessione del credito derivante dal mutuo, non era tuttavia provato che fosse intervenuta contestualmente la cessione del contratto di fideiussione da parte del
[...]
nei confronti della Società . CP_2 Parte_2
Pagina nr. 8 Tuttavia, al riguardo, è sufficiente rammentare che è la stessa legge a prevedere all'art. 1263 c.c. che, per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con le sue garanzie, siano esse personali o reali, senza che sia necessario il rispetto di formalità particolari. Pertanto, la cessione del credito discendente dall'inadempimento del mutuo ha comportato automaticamente anche la cessione dei rapporti prestati a specifica garanzia dello stesso, e tra queste evidentemente la fideiussione in contestazione.
4) ha, ulteriormente, contestato il quantum richiesto, rilevando che la Parte_1
domanda avversaria era fondata su un conteggio riepilogativo non idoneo a costituire prova scritta in quanto:
“a) - viene indicata una linea di credito con un numero sconosciuto: n. 12632625 (?) con una sofferenza sconosciuta: n. 5713062 (?);
b) - viene modificato l'importo capitale: € 130.150,57 (?) mentre il capitale mutuato ammonta ad € 137.600,00 (V. pagina n. 4 del Ricorso introduttivo);
c) – non vengono indicati e neppure calcolati i ratei pagati, quanto meno sino alla data del fallimento della Società Supermercato Unico srl, di cui il SI. era Parte_3
il legale rappresentante ed il SI. era il socio, (documento n. 2); Parte_1
d) - vengono calcolati più volte gli interessi “semplici” e “di mora” senza l'indicazione del tasso applicato, arrivando a calcolare:
- per un capitale mutuato di € 130.150,47 oltre a € 16.208,84 (?) di interessi al 28 giugno 2018;
- detratto un incasso ottenuto dal creditore procedente pari ad € 87.952,33 per la vendita dell'immobile della debitrice SI.ra (!); Persona_1
- e quindi per una differenza di € 58.407,08 (€ 130.150,47 – € 87.952,33) il creditore procedente rivendica “interessi moratori” pari ad € 52.418,33, che di fatto, raddoppiano il capitale, facendo divenire il credito pari ad € 110.826,49 (euro centodiecimilaottocentoventisei/49) (V. documento n. 9 avversario)”.
Dunque, affrontando le singole doglianze, occorre in primo luogo rilevare che il credito
è stato calcolato sulla base del contratto di mutuo sottoscritto dalla debitrice principale,
a garanzia del quale è stata prestata la fideiussione. È tale il titolo che, unitamente alla fideiussione, legittima la pretesa monitoria formulata dalla parte opposta. Il conteggio riepilogativo, pertanto, costituisce un mero quadro della situazione contabile, mentre le condizioni applicate al rapporto, ivi compresi i tassi di interessi applicati, si rinvengono correttamente pattuiti nell'ambito del contratto.
Pagina nr. 9 Tanto premesso, si osserva che:
- la posizione a sofferenza, indicata come n. 5703162, è la medesima riportata nella missiva con la quale , e per essa la mandataria informava il sig. Parte_2 CP_1 dell'avvenuta cessione del credito.
Considerato che
l'opponente ha Parte_1
correttamente ricevuto la comunicazione, la numerazione identificativa era conosciuta.
- l'importo definito “capitale” non corrisponde all'importo mutuato, in quanto dallo stesso è stato evidentemente scorporato quanto versato a tale titolo dalla debitrice principale. Infatti, l'ammontare di euro 130.150,57 è riferito temporalmente al
29.2.2016.
- pertanto, non corrisponde al vero che non sia stato computato quanto rimborsato dalla debitrice, tenuto altresì conto che l'opponente, sul quale gravava il relativo onere probatorio, non ha allegato né offerto di dimostrare che il debito a titolo di capitale sia stato estinto mediante il versamento delle rate concordate per un importo diverso e superiore rispetto a quello quantificato dall'istituto convenuto.
- dalla lettura del documento non risulta per tabulas che gli interessi siano stati calcolati più volte. Infatti, da una parte sono computati gli interessi corrispettivi, accumulati sino al 29.2.2016 (secondo il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, rimborsati pro quota di rata in rata), e successivamente, passata la posizione a sofferenza, sono applicati gli interessi di mora, da tale data fino al 26.6.2018 (data dell'incasso derivante dalla vendita forzosa dell'immobile ipotecato), e detratto il ricavato dalla vendita di € 87.952,33, calcolati sul residuo dal 27.6.2018 alla data del conteggio.
Se è vero che il prospetto riepilogativo non riporta il saggio di interessi applicato, è altresì vero che esso è riportato nel contratto di mutuo a tasso fisso, nella misura del
5,69% per quanto concerne il corrispettivo, aumentato di due punti percentuali per il moratorio.
L'opponente ha, poi, lamentato l'applicazione di interessi usurari sopravvenuti e, a sostegno, ha allegato una relazione di parte, fondata sul solo prospetto riepilogativo, che egli richiama nella seconda memoria istruttoria, lamentando che:
- in primis, non sarebbe determinato il calcolo degli interessi al 29.2.2016. Tuttavia, è lo stesso perito a prospettare che potrebbe essere applicato, com'è di tutta evidenza, il tasso del 5,69% di cui al contratto.
Pagina nr. 10 - inoltre, “non è precisato se l'interesse è calcolato sulle varie rate mano a mano che queste andavano a scadenza e risultavano non pagate come indicato contrattualmente in caso di insoluto”. Tale contestazione, oltre ad essere formulata del tutto genericamente, non è dimostrata. Infatti, in mancanza di qualsivoglia indice in tal senso, non vi è ragione di ritenere che la banca mutuante si sia discostata dal piano di ammortamento allegato al mutuo applicando una quota parte di interessi diversa rispetto a quella indicata di rata in rata.
- infine, relativamente agli interessi moratori, il consulente di parte ha dapprima calcolato il tasso medio effettivo a suo dire applicato al rapporto dal 2018 in avanti, pari al 7,188%. Muovendo da tale dato, ha rilevato che in alcuni periodi, per il caso di
“mutuo passivo a tasso fisso”, il tasso soglia indicato dai DM di riferimento sarebbe inferiore a quello così determinato e, pertanto, sarebbe usurario.
- tuttavia, tale ricostruzione, anch'essa del tutto generica, si rivela non provata e comunque infondata.
Sotto un primo profilo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ancora di recente confermato, “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26525 del 11/10/2024).
Nel caso di specie, l'opponente debitore non ha assolto all'onere della prova sul medesimo gravante, in quanto si è limitato a produrre una scarna relazione di parte dalla quale risulta solo ipotizzata l'applicazione di un tasso di mora medio al 7,188%, e viene dedotto il superamento del tasso soglia rispetto ad alcuni trimestri rientranti nel periodo luglio 2018 – marzo 2024, mediante il mero richiamo ad una tabellina ove sarebbero riportate le soglie di riferimento.
Pertanto, l'opponente: - innanzitutto, non ha indicato quale tasso sia stato in concreto applicato, con discostamento da quello contrattualmente previsto (e peraltro superiore rispetto a quello medio riportato), del 7,69%; - non ha tenuto conto che, a livello negoziale, l'istituto era comunque tenuto a ricondurre eventualmente il tasso moratorio
Pagina nr. 11 entro il limite legale di riferimento e non ha allegato uno specifico inadempimento a tale pattuizione;
- non ha prodotto i decreti ministeriali per i quali suppone la sussistenza del superamento del tasso soglia usura, per cui i dati riportati nella tabellina non sono concretamente verificabili e provati e sono comunque incompleti.
Inoltre, è dirimente osservare che, anche a voler ritenere veritieri i dati emergenti dal prospetto contenuto nella relazione di parte, il perito ha svolto un calcolo non corretto per determinare il superamento del tasso soglia, poiché si è limitato a comparare il saggio degli interessi moratori applicato in concreto con il tasso soglia indicato dalla legge per gli interessi corrispettivi.
In tal modo, la comparazione è effettuata per poste non omogenee, poiché pone sullo stesso piano interessi moratori e corrispettivi, senza tenere conto della differenza esistente tra il tasso soglia usura, dettato dai DM per gli interessi corrispettivi, e il maggiore tasso soglia usura determinato sulla base dell'indirizzo da ultimo sancito dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione per gli interessi moratori.
In particolare, risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite
(sent. n. 19597 del 18/09/2020) – da intendersi in questa sede integralmente richiamate ai fini dell'approfondimento della specifica questione - hanno affermato definitivamente che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori.
Al contempo, la Corte ha però specificato in termini inequivoci che il tasso soglia determinato dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996 deve essere riferito ai soli interessi corrispettivi e non può valere, nella medesima misura, anche per gli interessi moratori.
Contestualmente, la Cassazione ha dettato i criteri di riferimento per il calcolo della soglia anti-usura degli interessi moratori, avuto riguardo al tipo negoziale e al periodo di riferimento considerato.
Per quanto interessa in questa sede, con specifico riguardo ai mutui ipotecari, di durata ultraquinquennale, in relazione ai periodi nei quali i d.m. indicano il T.e.g.m., la Corte ha rilevato che la soglia massima comprendente i moratori deve essere quantificata tenuto conto “sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà: (5/4 T.e.g.m. +
4) + (5/4 X 1,9) dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della l. n. 108 del 2000, art. 644 cod. pen. e d.m.
Pagina nr. 12 del periodo considerato;
mentre il secondo addendo è il “di più” di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori”.
La Cassazione ha indicato tale formula anche in termini più sintetici come: (t.e.g.m. +
1,9) x 1,25 + 4 .
Pertanto, in concreto, per l'unico periodo in relazione al quale si dispone dei dati numerici di riferimento - in quanto prodotti dalla parte opposta (avendo come detto l'opponente omesso la produzione di tutti i DM relativi ai periodi per i quali sarebbe avvenuto l'avvenuto supero) - risulta che il tasso degli interessi moratori applicato non è usurario, ma rientra nel limite consentito.
Infatti, per il mutuo ipotecario a tasso fisso, il tasso corrispettivo medio del secondo trimestre 2021 è pari a 1,80. Eseguendo i calcoli secondo la formula indicata, risulta che il tasso soglia usura comprensivo degli interessi moratori è pari a 8,625.
Ne discende che, per tale lasso temporale, che corrisponde peraltro al periodo storico in cui il tegm era più basso in assoluto, il tasso contrattualmente previsto nel mutuo oggetto di causa, pari al 7,59% (così come il tasso medio ipotizzato da parte opponente, pari al 7,188%) rientra nel limite considerato ed è conseguentemente legittimo.
Non sono prodotti in atti altri D.M. dai quali effettuare la comparazione per ulteriori periodi storici. Pertanto, sotto tale profilo, la domanda dell'opponente è sfornita di qualsivoglia principio di prova, con la conseguenza che anche la CTU contabile richiesta è stata ritenuta inammissibile, in quanto avente carattere esplorativo, volta a verificare quanto il consulente di parte ha solo genericamente ed in astratto ipotizzato, senza alcun supporto documentale, ed effettuando un calcolo fondato su un metodo errato.
Alla luce di tutte le ragioni esposte, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste a carico dell'opponente, liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate, dell'attività difensiva in concreto esercitata, e pertanto facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento ridotti del 50% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria (limitata alla sola redazione delle memorie) e decisionale
(limitata alla sola discussione orale).
Pagina nr. 13 Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2024 emesso dal
Tribunale di Savona in data 4.4.2024 e per l'effetto;
2) Conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara definitivamente esecutivo;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
in qualità di mandataria di , delle spese processuali che liquida in € Parte_2
7.052,00 per compensi, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 26/02/2025 Il Giudice
Dr.ssa Laura Serra
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