Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1007/2025
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1007/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIRRO ANTONELLA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PIRRO ANTONELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOURELLY BEATRICE elettivamente domiciliato in VIA DOMENICO DE
DOMINICIS, 14 80128 NAPOLI presso il difensore avv. BOURELLY BEATRICE
BANCA C.F. ), in contumacia Controparte_2 P.IVA_2
RESISTENTI
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 27/1/25, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
e al fine di ottenere l'accoglimento delle
[...] Controparte_3 seguenti conclusioni: “Nel merito, in via principale accogliere tutte le domande avanzate dal ricorrente, nessuna esclusa, e, per l'effetto, dichiarare la nullità assoluta dell'atto di pignoramento opposto per incompetenza territoriale dell' Controparte_4
2. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
3. è, invece, stata dichiarata contumace, non essendosi Controparte_3
costituita nonostante la regolarità della notifica.
4. La causa, avente natura documentale, è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
***
Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha introdotto il giudizio di merito a seguito della sospensione del processo di esecuzione disposta con provvedimento del 10/1/25, comunicatogli il 13/1/25
(v. doc. 1 ric.).
5. Il giudizio di esecuzione era stato a sua volta introdotto ex art. 617 c.p.c., a seguito di pignoramento effettuato da volto a riscuotere i crediti derivanti da CP_5
1) cartella n. 1212090002632721000, notificata in data 04.09.2019, Ente impositore sede di Milano - Porta Nuova, importo della cartella € 1.513,97; CP_6
2) avviso di addebito n. 42120190000879456000, notificato in data 19.12.2019, Ente impositore sede di Milano Nord, importo dell'avviso € 8.456,59. CP_7
6. Come già rilevato dal Giudice dell'Esecuzione in sede di sospensione del relativo giudizio, nel caso di specie, della provincia di Vercelli ha proceduto al pignoramento al di fuori CP_5
del proprio ambito di competenza territoriale. Non è, infatti, contestato che il ricorrente abbia il proprio domicilio fiscale a Rho (MI).
7. Come affermato da giurisprudenza richiamata anche dal GE, in tema di riscossione dei tributi,
è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all' , è Controparte_1
previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973,
"l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce" (v.
Cassazione n. 33862/22 e, in termini, Cassazione n. 10701/18 e Corte Giustizia Trib. I grado
Bari sez. V, 17/10/2024, n.2144).
8. Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito che la competenza territoriale degli uffici finanziari si determina attraverso il criterio del domicilio fiscale o della residenza del contribuente inserita nella dichiarazione dei redditi (Cassazione civile sez. trib., 12/06/2024,
n. 16408).
9. In definitiva, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dell'atto opposto.
10. Spese secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto opposto;
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 2.000,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi.
Riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.
Milano, 30/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli