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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20311/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20311/2025
R.G. instaurato da con l'avv. PEDERCINI KATIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. TINTI MARCO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente in data 29/10/2025 e 10/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. mutuo rispetto tra gli ex coniugi;
2. il figlio Per_1
è affidato ad entrambi i genitori, che si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significati con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori
1 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio;
3. durante il periodo scolastico le frequentazioni di con i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi, Per_1
saranno regolate secondo il calendario che segue articolato su due settimane: Settimana 1 • lunedì fino a martedì ore 17.30 con la mamma • martedì dalle 17.30 alle 21con il papà • mercoledì con la mamma • giovedì fino a venerdì ore 17.30 con la mamma • da venerdì ore 17.30 fino a domenica sera
(21/21.30) con il papà. Settimana 2 • lunedì fino a martedì ore 17.30 con la mamma • martedì dalle
17.30 alle 21 con il papà • mercoledì con la mamma • giovedì fino a venerdì ore 17.30 con la mamma
• venerdì dalle 17.30 alle 21/21.30 con il papà • sabato e domenica con la mamma. La sig.ra Pt_1 provvederà a ritirare il minore presso l'abitazione paterna nella serata di martedì e di venerdì. Il minore sarà accompagnato a scuola dalla madre, la quale provvederà anche al ritiro al termine delle lezioni, direttamente o avvalendosi dei propri genitori. Il martedì e venerdì il sig. Pt_2 provvederà al ritiro del bambino alle ore 17.30 presso l'abitazione della madre o quella dei nonni materni;
qualora il sig. riesca a liberarsi dagli impegni lavorativi prima di tale orario egli Pt_2
ha facoltà di andare a prendere il figlio a scuola, provvedendo ad informare preventivamente la signora della variazione.
4. i nuovi orari troveranno applicazione a partire dal 11 settembre Pt_1
2025. 5. durante il periodo estivo (intendendosi il periodo di assenza delle lezioni da giugno a settembre), trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternativamente, senza Per_1
distinzione tra giorni feriali e festivi;
ove uno dei genitori intenda trascorrere un periodo di villeggiatura con il figlio, in località diversa dal luogo di residenza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore entro la metà di giugno ed avrà facoltà di tenere con sé il minore per un periodo di due settimane anche consecutive;
6. durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni Per_1 alterni con un genitore la Vigilia di Natale con l'altro genitore il giorno di Natale e sempre alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e con l'altro quello dal 1° gennaio al 6 gennaio;
a Pasqua trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un Per_1 genitore e il lunedì successivo con l'altro;
7. i genitori convengono che ciascuno provvederà al mantenimento diretto del minore quando lo ha con sé, mentre saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese per l'abbigliamento, la mensa scolastica e le spese “straordinarie” come indicate nel protocollo del Tribunale di Brescia e di seguito trascritto: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche
2 e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8. Le spese straordinarie, compatibilmente con l'esistenza di sufficiente disponibilità, saranno effettuate dalla sig.ra utilizzando la provvista esistente su una carta prepagata all'uopo aperta;
la provvista Pt_1 per le spese è costituita dall'Assegno Unico che su accordo delle parti è accreditato dall'Inps direttamente su tale conto e dai versamenti di ciascun genitore;
i ricorrenti si impegnano ciascuno per quanto di rispettiva competenza ad effettuare versamenti di € 200,00 ogni qualvolta il saldo della carta sia inferiore ad € 150,00; la sig.ra trasmetterà ogni mese al sig. l'estratto Pt_1 Pt_2 conto affinché lo stesso possa verificare l'utilizzo dei fondi;
9. in caso di spese straordinarie effettuate da uno dei genitori senza utilizzare la carta prepagata, colui che ha sostenuto la spesa dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione attestante la spesa e l'altro dovrà provvedere al rimborso della propria quota entro 15 gg. dalla richiesta;
10. le parti si rilasciano assenso per l'ottenimento di documento d'identità e passaporto per sé e per il minore validi ai fini dell'espatrio;
11. spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 1/5/2010, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Dello (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2010), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 30/1/2017). Per_1
Le parti risultano separate dal 5/1/2024 con sentenza n. 18/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse del
3 figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE MA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE MA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20311/2025
R.G. instaurato da con l'avv. PEDERCINI KATIA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. TINTI MARCO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate rispettivamente in data 29/10/2025 e 10/11/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. mutuo rispetto tra gli ex coniugi;
2. il figlio Per_1
è affidato ad entrambi i genitori, che si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significati con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i coniugi concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori
1 tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il figlio;
3. durante il periodo scolastico le frequentazioni di con i genitori, salvo diverso accordo tra gli stessi, Per_1
saranno regolate secondo il calendario che segue articolato su due settimane: Settimana 1 • lunedì fino a martedì ore 17.30 con la mamma • martedì dalle 17.30 alle 21con il papà • mercoledì con la mamma • giovedì fino a venerdì ore 17.30 con la mamma • da venerdì ore 17.30 fino a domenica sera
(21/21.30) con il papà. Settimana 2 • lunedì fino a martedì ore 17.30 con la mamma • martedì dalle
17.30 alle 21 con il papà • mercoledì con la mamma • giovedì fino a venerdì ore 17.30 con la mamma
• venerdì dalle 17.30 alle 21/21.30 con il papà • sabato e domenica con la mamma. La sig.ra Pt_1 provvederà a ritirare il minore presso l'abitazione paterna nella serata di martedì e di venerdì. Il minore sarà accompagnato a scuola dalla madre, la quale provvederà anche al ritiro al termine delle lezioni, direttamente o avvalendosi dei propri genitori. Il martedì e venerdì il sig. Pt_2 provvederà al ritiro del bambino alle ore 17.30 presso l'abitazione della madre o quella dei nonni materni;
qualora il sig. riesca a liberarsi dagli impegni lavorativi prima di tale orario egli Pt_2
ha facoltà di andare a prendere il figlio a scuola, provvedendo ad informare preventivamente la signora della variazione.
4. i nuovi orari troveranno applicazione a partire dal 11 settembre Pt_1
2025. 5. durante il periodo estivo (intendendosi il periodo di assenza delle lezioni da giugno a settembre), trascorrerà 3 giorni consecutivi con ciascun genitore, alternativamente, senza Per_1
distinzione tra giorni feriali e festivi;
ove uno dei genitori intenda trascorrere un periodo di villeggiatura con il figlio, in località diversa dal luogo di residenza, dovrà darne comunicazione all'altro genitore entro la metà di giugno ed avrà facoltà di tenere con sé il minore per un periodo di due settimane anche consecutive;
6. durante le vacanze natalizie trascorrerà ad anni Per_1 alterni con un genitore la Vigilia di Natale con l'altro genitore il giorno di Natale e sempre alternativamente con un genitore il periodo dal 26 dicembre al 1° gennaio e con l'altro quello dal 1° gennaio al 6 gennaio;
a Pasqua trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un Per_1 genitore e il lunedì successivo con l'altro;
7. i genitori convengono che ciascuno provvederà al mantenimento diretto del minore quando lo ha con sé, mentre saranno ripartite al 50% tra i genitori le spese per l'abbigliamento, la mensa scolastica e le spese “straordinarie” come indicate nel protocollo del Tribunale di Brescia e di seguito trascritto: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche
2 e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
8. Le spese straordinarie, compatibilmente con l'esistenza di sufficiente disponibilità, saranno effettuate dalla sig.ra utilizzando la provvista esistente su una carta prepagata all'uopo aperta;
la provvista Pt_1 per le spese è costituita dall'Assegno Unico che su accordo delle parti è accreditato dall'Inps direttamente su tale conto e dai versamenti di ciascun genitore;
i ricorrenti si impegnano ciascuno per quanto di rispettiva competenza ad effettuare versamenti di € 200,00 ogni qualvolta il saldo della carta sia inferiore ad € 150,00; la sig.ra trasmetterà ogni mese al sig. l'estratto Pt_1 Pt_2 conto affinché lo stesso possa verificare l'utilizzo dei fondi;
9. in caso di spese straordinarie effettuate da uno dei genitori senza utilizzare la carta prepagata, colui che ha sostenuto la spesa dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione attestante la spesa e l'altro dovrà provvedere al rimborso della propria quota entro 15 gg. dalla richiesta;
10. le parti si rilasciano assenso per l'ottenimento di documento d'identità e passaporto per sé e per il minore validi ai fini dell'espatrio;
11. spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 1/5/2010, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Dello (BS) (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2010), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (n. 30/1/2017). Per_1
Le parti risultano separate dal 5/1/2024 con sentenza n. 18/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse del
3 figlio minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE MA
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