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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 35/2022 R. G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 46/2022 concernente l'impugnazione sentenza n. 1257/21 del l Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata il 13.12.21, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell' Avv. Benedetto Calpona, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante nel proc. 35/2022
, nata a [...] il [...], C. F. Parte_2 C.F._2
ed ivi, , nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
nella qualità di eredi di , entrambe elettivamente domiciliate in Milazzo, Via Persona_1
M. Regis n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Avena, che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Cinzia Crisafulli, le rappresenta e difende, per procura in atti;
appellanti nel proc. 46/2022
1 contro
, nato a [...], il [...], (c.f.: Controparte_1
; p.Iva ), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo C.F._4 P.IVA_1
digitale dell'Avv. Maria Concetta Santamaria, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
appellato e appellante incidentale
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
21.11.2024: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi,
con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.12.2001, l'ing. citava in giudizio Controparte_1 Pt_1
e , chiedendo la condanna al pagamento di compensi professionali per
[...] Persona_1
l'importo di €.64.956,06 come da parcella del 20.11.01 vistata, per congruità, dall'Ordine degli
Ingegneri di Messina. Ai fini dell'esposizione delle proprie ragioni creditorie, l'attore premetteva di essere stato incaricato nel 1992 dai germani e , per la Parte_1 Per_1
progettazione, l'elaborazione dei calcoli statici e la direzione dei lavori di costruzione di un complesso edilizio ricadente in Via Roma del Comune di Santa Lucia del Mela. Ad evasione dell'incarico assunto, l'ing. aveva redatto il progetto del realizzando complesso CP
composto da tre palazzine, ciascuna a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato e sottotetto e predisposto tutti gli elaborati tecnici a corredo dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Santa Lucia del Mela. Il progetto era stato approvato dalla
Commissione Edilizia Comunale il 02/03/96 e la concessione edilizia n.67-18/95 rilasciata dal
Sindaco il 06/12/96. Il 10/10/96 il Genio Civile di Messina aveva approvato i calcoli statici delle strutture in c.a., elaborati dall'attore a seguito dell'approvazione del progetto da parte della con il rilascio dell'autorizzazione ex art.18 L.64/1974 e, pertanto, si era dato corso ai Pt_4
2 lavori giusta comunicazione al Comune di Santa Lucia del Mela, di avvio dei lavori del
09/12/96, prot. n.16755 del 09/12/96; prot. interno U.T. n.6350 del 09/12/96. L'attore, con la partecipazione dell'impresa appaltatrice degli interventi assentiti, CTD S.r.l., aveva tracciato il posizionamento dei corpi di fabbrica costituenti il complesso edilizio ma, a seguito dello scavo relativo alla prima delle tre palazzine, c.d. corpo “C”, i committenti, per ragioni rimaste ignote all'attore, avevano interrotto sine die unilateralmente i lavori senza più darvi corso, fino a far scadere la concessione edilizia.
Con comparsa datata 11.02.2002 si costituiva contestando le pretese Parte_1
dell'attore, eccependo la non dovutezza delle somme richieste dall' ing. a causa CP
di errori progettuali compiuti da quest'ultimo che rendevano inattuabile il progetto;
formulava in via riconvenzionale richiesta di risarcimento danni, sia perché l'intervento non era stato realizzato a causa di errori progettuali sia perché, medio tempore, erano entrate in vigore (in data 31/12/1996) le misure di salvaguardia del nuovo strumento urbanistico che riducevano la capacità di sfruttamento edificatorio del fondo in questione, sia per i ritardi nell'approvazione del progetto dipendenti da errori e/o incompletezze imputabili all'ing. . CP
Con comparsa del 16.02.2002 si costituiva anche l'altro convenuto, che Persona_1
formulava sostanzialmente le medesime domande. A sostegno delle eccezioni e domande riconvenzionali i convenuti esponevano che l'ing. presentava nell'anno 1992, un CP
primo progetto (pratica edilizia n. 15/92) relativo alla realizzazione di tre corpi di fabbrica con un totale di n. 30 appartamenti;
tale progetto veniva bocciato per carenze negli atti progettuali,
errori di impostazione, erronea valutazione del giusto rapporto tra cubatura e spazi per pubbliche attrezzature. Nell'anno 1995, (pratica edilizia n. 18/95) l'ing. presentava CP
un nuovo progetto con tre corpi di fabbrica (corpo A-B-C) per un totale di n. 23 appartamenti.
Dopo vari rinvii imputabili al progettista per errori e carenze progettuali, in data
6/Dicembre/1996 veniva rilasciata la C.E. n 67; venivano immediatamente iniziati i lavori in
3 data 09.12.1996 che però, solo dopo qualche giorno, venivano interrotti a causa delle
difformità riscontrate tra il progetto e lo stato dei luoghi, che rendevano irrealizzabile
l'intervento, così come progettato. Medio tempore in data 31/Dicembre/1996 veniva adottato dal Comune di Santa Lucia del Mela un nuovo strumento urbanistico che prevedeva una minore capacità di sfruttamento edificatorio nell'area in questione di soli n. 9 unità
immobiliari, ossia un numero di unità immobiliari notevolmente inferiore rispetto a quello previsto nel progetto dell'ing. CP
La causa veniva istruita tramite le prove orali e nomina di due CTU, ing. e e Per_2 Per_3
decisa con sentenza n. 1257/2021, con la quale il Tribunale di Barcellona P. G. - ritenuta realizzabile l'opera se pur con correttivi, per alcune deficienze progettuali, accoglieva la domanda attorea, operando una riduzione della parcella del 35%, solo nei confronti di Pt_1
e non nei confronti di , attesa la tardività della riconvenzionale - tanto
[...] Persona_1
statuiva: “1) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore CP
, della somma complessiva di €. €. 64.956,06 oltre oneri fiscali sull'imponibile,
[...]
interessi dalla domanda al soddisfo e €. 75,00 per rilascio parere congruità per come indicato
in motivazione;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale di e condanna l'attore Parte_1
al pagamento in suo favore della somma complessiva di €. 11.367,31 oltre interessi dalla
domanda al soddisfo, per le motivazioni esposte;
3) Dichiara inammissibile, perché non
tempestiva, la domanda riconvenzionale di , oggi eredi;
4) Condanna il Persona_1
convenuto al pagamento in favore di parte attrice della metà delle spese Parte_1
legali per i motivi detti, pari a €. 2.000,00 per compensi oltre spese generali e oneri fiscali,
compensando la restante metà; condanna gli eredi di , Persona_1 Parte_2
e in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_3
parte attrice che liquida nella misura di €. 4.000,00 per compensi secondo le motivazioni
esposte oltre spese generali e oneri fiscali;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti in
solido le spese esenti che si quantificano, mancando specifica indicazione in €. 200,00 e
4 quelle di CTU liquidate in corso di causa, con obbligo di rimborso in favore di parte attrice se
anticipataria dell'intero o parte di esso”.
Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 15.1.2022 proponeva gravame Pt_1
. Proponevano altresì gravame e , eredi
[...] Parte_2 Parte_3
di , deceduto nelle more del processo di primo grado. Entrambe le parti Persona_1
appellanti chiedevano l'annullamento della sentenza di primo grado lamentando errore progettuale grave dovuto a difformità tra progetto e stato dei luoghi che rendeva inattuabile l'opera, ritardo nell'approvazione del progetto attribuibile all'ing. , inadeguatezza CP
della quantificazione del danno per essere la percentuale del 35% riduttiva, violazione dell'art. 1298 c.c. in relazione al 50% del risarcimento, chiedendo nuova Ctu. Si costituiva l'ing.
[...]
, contestando e contrastando il gravame e spiegando appello incidentale in relazione CP
al capo di sentenza concernete la responsabilità professionale di esso ingegnere, al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di e la parziale compensazione Parte_1
delle spese di lite. I due appelli sono stati riuniti con l'ordinanza del 28/Aprile/2022 ed è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 21.11.2024, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti reiterano la presenza di gravi errori progettuali nei disegni dell'ing. , quali mancato rispetto dell'altezza dei corpi di fabbrica in CP
progetto, la differenza di quota sul versante a valle del corpo B, ecc., dovuti a una infedele rappresentazione dello stato reale dei luoghi.
Ritengono che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere i vari e gravi errori progettuali commessi dall'ing. quali mere “deficienze progettuali” in quanto le difformità CP
riscontrate tra i progetti redatti e lo stato reale dei luoghi erano tali da rendere il progetto
5 approvato irrealizzabile e, conseguentemente tali da costituire, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
inadempimento contrattuale
Il motivo di gravame è infondato
La presunta difformità tra progetto approvato e reale stato dei luoghi, tale da rendere inattuabile il complesso edilizio è smentita dalle risultanze processuali e dalla relazione di ben due ctu
Entrambi gli ingegnere e nominati dal Tribunale per verificare l'attività espletata Per_2 Per_3
dall'appellato, la congruità dei chiesti compensi e le doglianze degli sulle asserite Pt_1
difformità ostative alla realizzabilità dell'intervento edilizio progettato, non hanno riscontrato difformità tra progetto approvato e reale stato dei luoghi tali da rendere inattuabile l'edificazione del complesso edilizio approvato.
Entrambi gli ausiliari del Giudice hanno ritenuto valida l'attività di progettazione, confermato che il progetto redatto dall'ing. ed approvato dagli organi preposti del Comune di CP
Santa Lucia del Mela, nonché assentito dal Genio Civile di Messina, avrebbe potuto trovare piena attuazione. Entrambi hanno concluso per riconoscere il diritto del professionista a percepire i compensi per le prestazioni professionali svolte.
II.- Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed errore del Giudice nell'escludere che le irregolarità e errori nei progetti redatti, abbiano ritardato l'approvazione degli stessi e il rilascio della concessione.
Il motivo di gravame è infondato
Per come accertato dai CTU, la lungaggine procedurale è dipesa prevalentemente dal discutibile approccio degli uffici comunali, per la trattazione lenta, inadeguata, conflittuale e contradditoria della pratica. La riduzione del numero di appartamenti dai 30 originariamente previsti in progetto (per totali 4 corpi di fabbrica) ai 23 approvati (n.3 corpi di fabbrica), è stata conseguenziale alla successiva redazione e presentazione del piano di lottizzazione per assecondare la richiesta della giusta nota prot. n.1029/4726/TEC del 03/08/95 (cfr. Pt_4
6 pag.17 elab. Ing. del 07/12/11). Tecnicamente la necessità di rivedere la progettazione Per_2
per conformarla alla redazione del piano di lottizzazione ha comportato la riduzione della superficie sulla quale edificare i lotti in progetto, con contrazione del numero di appartamenti da 30 a 23, e ciò in quanto all'interno dell'area di intervento è stato necessario contemplare le aree da cedere al per opere di urbanizzazione secondaria, per scuole, servizi pubblici CP_2
e verde pubblico attrezzato.
Nella relazione del 7.12.2011 il ctu , riporta “ il tecnico ing. , da quanto si Per_2 Per_4
apprende dalla documentazione visionata ha sempre modificato ed integrato gli elaborati, ed
ha quindi con sollecitudine, svolto la propria mansione di progettista peraltro redigendo nei
tempi tecnici, anche il calcolo strutturale, in modo che la ditta potesse comunicare con
tempestività, una volta approvato il progetto, l'inizio dei lavori ”, riferendosi all'approvazione dei calcoli statici presentati il 29/04/96 e approvati il 10/10/96 da parte del Genio Civile;
il progetto è stato approvato il 02/03/96; la C.E. rilasciata il 06/12/96; i lavori sono stati avviati con comunicazione del 09/12/96 PRIMA dell'entrata in vigore della nuove norme di salvaguardia (31/12/96) e, quindi, prima delle restrizioni sulla capacità edificatoria del loro fondo. Dalla data di avvio dei lavori i committenti disponevano del termine triennale di efficacia del titolo per il completamento dei lavori. La progettazione iniziale dell'attore senza piano di lottizzazione non assurge ad errore progettuale perché corroborata dal parere del legale del
Avv. Stracuzzi, dalle argomentazioni e conclusioni dei c.t.u. e ha avuto riscontro CP_2
nell'esito finale dell'istruttoria presso il con il rilascio della C.E. senza piano di CP_2
lottizzazione. Comunque non sussistevano accordi fra le parti sulla tempistica del completamento dell'incarico e il tempo trascorso per giungere all'approvazione del progetto non ha prodotto danni.
III.- Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda Pt_1
risarcitoria per mancanza di prova e della limitazione del risarcimento alla riduzione della parcella del professionista nella esigua misura del 35%, anche in considerazione del fatto
7 che gli stessi hanno potuto realizzare, nel 2010, in conformità alle misure di salvaguardia del nuovo PRG solo 9 unità immobiliari, rispetto all'originario progetto di cui alla pratica edilizia n.
15/92, che prevedeva la realizzazione di tre corpi di fabbrica per un totale di 30 appartamenti.
Chiedono nomina di nuovo ctu.
Siffatto motivo viene trattato in uno all'appello incidentale con il quale l'ing. CP
lamenta l'ingiustizia della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore dell'appellante per “deficienze progettuali”, che non avrebbero avuto Parte_1
incidenza sulla immediata fattibilità dell'opera, così come progettata e approvata, essendo possibile sanare l'eventuale difformità con varianti. In assenza di prova del nesso eziologico e del danno, ritiene il carattere meramente punitivo della statuizione di condanna ed errore del giudice nell'affermare la responsabilità del professionista per il solo fatto del suo non corretto adempimento all'attività professionale, occorrendo preliminarmente verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dagli sia riconducibile alla sua condotta, Pt_1
se vi è stato danno e se gli appellanti avrebbe conseguito il risultato perseguito se si fosse dato corso alla costruzione.
Il gravame incidentale è fondato
Non vi è alcun nesso di causalità tra le prestazioni professionali espletate dall' ing.
[...]
e le lamentate conseguenze pregiudizievoli da sopravvenuta ridotta capacità CP
edificatoria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico,. A tal proposito –
scrive l'Ing. a pag.
8-9 dell'elab. del 25/01/2020 – “l'inizio dei lavori è antecedente alla Per_3
introduzione alla misure di salvaguardia FORMALMENTE ENTRATE IN VIGORE IL
31.12.1996 e dunque con la validità della C.E. rilasciata agli Sciotto”. Avendo la C.E. una validità di tre anni ed essendo l'intervento edilizio approvato pienamente fattibile (per come confermato da due c.t.u.), i lavori già avviati potevano essere portati a compimento nel termine di efficacia della C.E.
Spetta al committente provare il danno concreto e il nesso causale tra l'errore progettuale e
8 la mancata realizzazione dell'opera.
Gli appellanti non hanno provato che i lavori siano stati interrotti per errori progettuali, non hanno dato prova di un danno eziologicamente riconducibile alle prestazioni del tecnico ing.
. CP
Non avendo assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti, non può essere liquidato danno alcuno in favore degli , tralatro non provato nè nell'an nè nel quantum. Pt_1
L'accoglimento dell'appello incidentale implica una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 35/2022 R. G., cui
è stata riunita la causa iscritta al n. 46/2022 concernente l'impugnazione sentenza n. 1257/21
del l Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 13.12.21, avente ad oggetto: responsabilità
professionale, ogni contraria istanza assorbita e/o rigettata, così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli principali;
- in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma del punto n. 2) del dispositivo della sentenza appellata, rigetta la domanda riconvenzionale di;
Parte_1
- condanna , e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del primo grado di giudizio, in favore di , liquidate in Controparte_1
complessive euro 7.500,00 per competenze, oltre 15% rimborso forfettario spese, c.p.a. e iva;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna , e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , liquidate in Controparte_1
9 complessive euro 9.500,00 per competenze, oltre euro 355.50 per spese non imponibili documentate, oltre 15% rimborso forfettario spese, c.p.a. e iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo gli appellanti, e Parte_2 Parte_3
(appello n. 46/2022) e (appello n. 35/2022). Parte_1
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 35/2022 R. G., cui è stata riunita la causa iscritta al n. 46/2022 concernente l'impugnazione sentenza n. 1257/21 del l Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata il 13.12.21, avente ad oggetto: responsabilità professionale;
vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell' Avv. Benedetto Calpona, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
appellante nel proc. 35/2022
, nata a [...] il [...], C. F. Parte_2 C.F._2
ed ivi, , nata a [...] il [...], C.F. , Parte_3 C.F._3
nella qualità di eredi di , entrambe elettivamente domiciliate in Milazzo, Via Persona_1
M. Regis n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Avena, che unitamente e disgiuntamente all'Avv. Cinzia Crisafulli, le rappresenta e difende, per procura in atti;
appellanti nel proc. 46/2022
1 contro
, nato a [...], il [...], (c.f.: Controparte_1
; p.Iva ), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo C.F._4 P.IVA_1
digitale dell'Avv. Maria Concetta Santamaria, che lo rappresenta e difende, per procura in atti;
appellato e appellante incidentale
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
21.11.2024: “I procuratori precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi,
con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.12.2001, l'ing. citava in giudizio Controparte_1 Pt_1
e , chiedendo la condanna al pagamento di compensi professionali per
[...] Persona_1
l'importo di €.64.956,06 come da parcella del 20.11.01 vistata, per congruità, dall'Ordine degli
Ingegneri di Messina. Ai fini dell'esposizione delle proprie ragioni creditorie, l'attore premetteva di essere stato incaricato nel 1992 dai germani e , per la Parte_1 Per_1
progettazione, l'elaborazione dei calcoli statici e la direzione dei lavori di costruzione di un complesso edilizio ricadente in Via Roma del Comune di Santa Lucia del Mela. Ad evasione dell'incarico assunto, l'ing. aveva redatto il progetto del realizzando complesso CP
composto da tre palazzine, ciascuna a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato e sottotetto e predisposto tutti gli elaborati tecnici a corredo dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Santa Lucia del Mela. Il progetto era stato approvato dalla
Commissione Edilizia Comunale il 02/03/96 e la concessione edilizia n.67-18/95 rilasciata dal
Sindaco il 06/12/96. Il 10/10/96 il Genio Civile di Messina aveva approvato i calcoli statici delle strutture in c.a., elaborati dall'attore a seguito dell'approvazione del progetto da parte della con il rilascio dell'autorizzazione ex art.18 L.64/1974 e, pertanto, si era dato corso ai Pt_4
2 lavori giusta comunicazione al Comune di Santa Lucia del Mela, di avvio dei lavori del
09/12/96, prot. n.16755 del 09/12/96; prot. interno U.T. n.6350 del 09/12/96. L'attore, con la partecipazione dell'impresa appaltatrice degli interventi assentiti, CTD S.r.l., aveva tracciato il posizionamento dei corpi di fabbrica costituenti il complesso edilizio ma, a seguito dello scavo relativo alla prima delle tre palazzine, c.d. corpo “C”, i committenti, per ragioni rimaste ignote all'attore, avevano interrotto sine die unilateralmente i lavori senza più darvi corso, fino a far scadere la concessione edilizia.
Con comparsa datata 11.02.2002 si costituiva contestando le pretese Parte_1
dell'attore, eccependo la non dovutezza delle somme richieste dall' ing. a causa CP
di errori progettuali compiuti da quest'ultimo che rendevano inattuabile il progetto;
formulava in via riconvenzionale richiesta di risarcimento danni, sia perché l'intervento non era stato realizzato a causa di errori progettuali sia perché, medio tempore, erano entrate in vigore (in data 31/12/1996) le misure di salvaguardia del nuovo strumento urbanistico che riducevano la capacità di sfruttamento edificatorio del fondo in questione, sia per i ritardi nell'approvazione del progetto dipendenti da errori e/o incompletezze imputabili all'ing. . CP
Con comparsa del 16.02.2002 si costituiva anche l'altro convenuto, che Persona_1
formulava sostanzialmente le medesime domande. A sostegno delle eccezioni e domande riconvenzionali i convenuti esponevano che l'ing. presentava nell'anno 1992, un CP
primo progetto (pratica edilizia n. 15/92) relativo alla realizzazione di tre corpi di fabbrica con un totale di n. 30 appartamenti;
tale progetto veniva bocciato per carenze negli atti progettuali,
errori di impostazione, erronea valutazione del giusto rapporto tra cubatura e spazi per pubbliche attrezzature. Nell'anno 1995, (pratica edilizia n. 18/95) l'ing. presentava CP
un nuovo progetto con tre corpi di fabbrica (corpo A-B-C) per un totale di n. 23 appartamenti.
Dopo vari rinvii imputabili al progettista per errori e carenze progettuali, in data
6/Dicembre/1996 veniva rilasciata la C.E. n 67; venivano immediatamente iniziati i lavori in
3 data 09.12.1996 che però, solo dopo qualche giorno, venivano interrotti a causa delle
difformità riscontrate tra il progetto e lo stato dei luoghi, che rendevano irrealizzabile
l'intervento, così come progettato. Medio tempore in data 31/Dicembre/1996 veniva adottato dal Comune di Santa Lucia del Mela un nuovo strumento urbanistico che prevedeva una minore capacità di sfruttamento edificatorio nell'area in questione di soli n. 9 unità
immobiliari, ossia un numero di unità immobiliari notevolmente inferiore rispetto a quello previsto nel progetto dell'ing. CP
La causa veniva istruita tramite le prove orali e nomina di due CTU, ing. e e Per_2 Per_3
decisa con sentenza n. 1257/2021, con la quale il Tribunale di Barcellona P. G. - ritenuta realizzabile l'opera se pur con correttivi, per alcune deficienze progettuali, accoglieva la domanda attorea, operando una riduzione della parcella del 35%, solo nei confronti di Pt_1
e non nei confronti di , attesa la tardività della riconvenzionale - tanto
[...] Persona_1
statuiva: “1) condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore CP
, della somma complessiva di €. €. 64.956,06 oltre oneri fiscali sull'imponibile,
[...]
interessi dalla domanda al soddisfo e €. 75,00 per rilascio parere congruità per come indicato
in motivazione;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale di e condanna l'attore Parte_1
al pagamento in suo favore della somma complessiva di €. 11.367,31 oltre interessi dalla
domanda al soddisfo, per le motivazioni esposte;
3) Dichiara inammissibile, perché non
tempestiva, la domanda riconvenzionale di , oggi eredi;
4) Condanna il Persona_1
convenuto al pagamento in favore di parte attrice della metà delle spese Parte_1
legali per i motivi detti, pari a €. 2.000,00 per compensi oltre spese generali e oneri fiscali,
compensando la restante metà; condanna gli eredi di , Persona_1 Parte_2
e in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_3
parte attrice che liquida nella misura di €. 4.000,00 per compensi secondo le motivazioni
esposte oltre spese generali e oneri fiscali;
5) pone definitivamente a carico dei convenuti in
solido le spese esenti che si quantificano, mancando specifica indicazione in €. 200,00 e
4 quelle di CTU liquidate in corso di causa, con obbligo di rimborso in favore di parte attrice se
anticipataria dell'intero o parte di esso”.
Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 15.1.2022 proponeva gravame Pt_1
. Proponevano altresì gravame e , eredi
[...] Parte_2 Parte_3
di , deceduto nelle more del processo di primo grado. Entrambe le parti Persona_1
appellanti chiedevano l'annullamento della sentenza di primo grado lamentando errore progettuale grave dovuto a difformità tra progetto e stato dei luoghi che rendeva inattuabile l'opera, ritardo nell'approvazione del progetto attribuibile all'ing. , inadeguatezza CP
della quantificazione del danno per essere la percentuale del 35% riduttiva, violazione dell'art. 1298 c.c. in relazione al 50% del risarcimento, chiedendo nuova Ctu. Si costituiva l'ing.
[...]
, contestando e contrastando il gravame e spiegando appello incidentale in relazione CP
al capo di sentenza concernete la responsabilità professionale di esso ingegnere, al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di e la parziale compensazione Parte_1
delle spese di lite. I due appelli sono stati riuniti con l'ordinanza del 28/Aprile/2022 ed è stata disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza.
Precisate le conclusioni, all'udienza cartolare del 21.11.2024, la Corte assumeva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di rito per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti reiterano la presenza di gravi errori progettuali nei disegni dell'ing. , quali mancato rispetto dell'altezza dei corpi di fabbrica in CP
progetto, la differenza di quota sul versante a valle del corpo B, ecc., dovuti a una infedele rappresentazione dello stato reale dei luoghi.
Ritengono che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere i vari e gravi errori progettuali commessi dall'ing. quali mere “deficienze progettuali” in quanto le difformità CP
riscontrate tra i progetti redatti e lo stato reale dei luoghi erano tali da rendere il progetto
5 approvato irrealizzabile e, conseguentemente tali da costituire, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
inadempimento contrattuale
Il motivo di gravame è infondato
La presunta difformità tra progetto approvato e reale stato dei luoghi, tale da rendere inattuabile il complesso edilizio è smentita dalle risultanze processuali e dalla relazione di ben due ctu
Entrambi gli ingegnere e nominati dal Tribunale per verificare l'attività espletata Per_2 Per_3
dall'appellato, la congruità dei chiesti compensi e le doglianze degli sulle asserite Pt_1
difformità ostative alla realizzabilità dell'intervento edilizio progettato, non hanno riscontrato difformità tra progetto approvato e reale stato dei luoghi tali da rendere inattuabile l'edificazione del complesso edilizio approvato.
Entrambi gli ausiliari del Giudice hanno ritenuto valida l'attività di progettazione, confermato che il progetto redatto dall'ing. ed approvato dagli organi preposti del Comune di CP
Santa Lucia del Mela, nonché assentito dal Genio Civile di Messina, avrebbe potuto trovare piena attuazione. Entrambi hanno concluso per riconoscere il diritto del professionista a percepire i compensi per le prestazioni professionali svolte.
II.- Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed errore del Giudice nell'escludere che le irregolarità e errori nei progetti redatti, abbiano ritardato l'approvazione degli stessi e il rilascio della concessione.
Il motivo di gravame è infondato
Per come accertato dai CTU, la lungaggine procedurale è dipesa prevalentemente dal discutibile approccio degli uffici comunali, per la trattazione lenta, inadeguata, conflittuale e contradditoria della pratica. La riduzione del numero di appartamenti dai 30 originariamente previsti in progetto (per totali 4 corpi di fabbrica) ai 23 approvati (n.3 corpi di fabbrica), è stata conseguenziale alla successiva redazione e presentazione del piano di lottizzazione per assecondare la richiesta della giusta nota prot. n.1029/4726/TEC del 03/08/95 (cfr. Pt_4
6 pag.17 elab. Ing. del 07/12/11). Tecnicamente la necessità di rivedere la progettazione Per_2
per conformarla alla redazione del piano di lottizzazione ha comportato la riduzione della superficie sulla quale edificare i lotti in progetto, con contrazione del numero di appartamenti da 30 a 23, e ciò in quanto all'interno dell'area di intervento è stato necessario contemplare le aree da cedere al per opere di urbanizzazione secondaria, per scuole, servizi pubblici CP_2
e verde pubblico attrezzato.
Nella relazione del 7.12.2011 il ctu , riporta “ il tecnico ing. , da quanto si Per_2 Per_4
apprende dalla documentazione visionata ha sempre modificato ed integrato gli elaborati, ed
ha quindi con sollecitudine, svolto la propria mansione di progettista peraltro redigendo nei
tempi tecnici, anche il calcolo strutturale, in modo che la ditta potesse comunicare con
tempestività, una volta approvato il progetto, l'inizio dei lavori ”, riferendosi all'approvazione dei calcoli statici presentati il 29/04/96 e approvati il 10/10/96 da parte del Genio Civile;
il progetto è stato approvato il 02/03/96; la C.E. rilasciata il 06/12/96; i lavori sono stati avviati con comunicazione del 09/12/96 PRIMA dell'entrata in vigore della nuove norme di salvaguardia (31/12/96) e, quindi, prima delle restrizioni sulla capacità edificatoria del loro fondo. Dalla data di avvio dei lavori i committenti disponevano del termine triennale di efficacia del titolo per il completamento dei lavori. La progettazione iniziale dell'attore senza piano di lottizzazione non assurge ad errore progettuale perché corroborata dal parere del legale del
Avv. Stracuzzi, dalle argomentazioni e conclusioni dei c.t.u. e ha avuto riscontro CP_2
nell'esito finale dell'istruttoria presso il con il rilascio della C.E. senza piano di CP_2
lottizzazione. Comunque non sussistevano accordi fra le parti sulla tempistica del completamento dell'incarico e il tempo trascorso per giungere all'approvazione del progetto non ha prodotto danni.
III.- Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda Pt_1
risarcitoria per mancanza di prova e della limitazione del risarcimento alla riduzione della parcella del professionista nella esigua misura del 35%, anche in considerazione del fatto
7 che gli stessi hanno potuto realizzare, nel 2010, in conformità alle misure di salvaguardia del nuovo PRG solo 9 unità immobiliari, rispetto all'originario progetto di cui alla pratica edilizia n.
15/92, che prevedeva la realizzazione di tre corpi di fabbrica per un totale di 30 appartamenti.
Chiedono nomina di nuovo ctu.
Siffatto motivo viene trattato in uno all'appello incidentale con il quale l'ing. CP
lamenta l'ingiustizia della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore dell'appellante per “deficienze progettuali”, che non avrebbero avuto Parte_1
incidenza sulla immediata fattibilità dell'opera, così come progettata e approvata, essendo possibile sanare l'eventuale difformità con varianti. In assenza di prova del nesso eziologico e del danno, ritiene il carattere meramente punitivo della statuizione di condanna ed errore del giudice nell'affermare la responsabilità del professionista per il solo fatto del suo non corretto adempimento all'attività professionale, occorrendo preliminarmente verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dagli sia riconducibile alla sua condotta, Pt_1
se vi è stato danno e se gli appellanti avrebbe conseguito il risultato perseguito se si fosse dato corso alla costruzione.
Il gravame incidentale è fondato
Non vi è alcun nesso di causalità tra le prestazioni professionali espletate dall' ing.
[...]
e le lamentate conseguenze pregiudizievoli da sopravvenuta ridotta capacità CP
edificatoria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico,. A tal proposito –
scrive l'Ing. a pag.
8-9 dell'elab. del 25/01/2020 – “l'inizio dei lavori è antecedente alla Per_3
introduzione alla misure di salvaguardia FORMALMENTE ENTRATE IN VIGORE IL
31.12.1996 e dunque con la validità della C.E. rilasciata agli Sciotto”. Avendo la C.E. una validità di tre anni ed essendo l'intervento edilizio approvato pienamente fattibile (per come confermato da due c.t.u.), i lavori già avviati potevano essere portati a compimento nel termine di efficacia della C.E.
Spetta al committente provare il danno concreto e il nesso causale tra l'errore progettuale e
8 la mancata realizzazione dell'opera.
Gli appellanti non hanno provato che i lavori siano stati interrotti per errori progettuali, non hanno dato prova di un danno eziologicamente riconducibile alle prestazioni del tecnico ing.
. CP
Non avendo assolto all'onere probatorio sugli stessi gravanti, non può essere liquidato danno alcuno in favore degli , tralatro non provato nè nell'an nè nel quantum. Pt_1
L'accoglimento dell'appello incidentale implica una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 35/2022 R. G., cui
è stata riunita la causa iscritta al n. 46/2022 concernente l'impugnazione sentenza n. 1257/21
del l Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 13.12.21, avente ad oggetto: responsabilità
professionale, ogni contraria istanza assorbita e/o rigettata, così provvede:
- rigetta entrambi gli appelli principali;
- in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma del punto n. 2) del dispositivo della sentenza appellata, rigetta la domanda riconvenzionale di;
Parte_1
- condanna , e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del primo grado di giudizio, in favore di , liquidate in Controparte_1
complessive euro 7.500,00 per competenze, oltre 15% rimborso forfettario spese, c.p.a. e iva;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna , e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese del presente grado di giudizio, in favore di , liquidate in Controparte_1
9 complessive euro 9.500,00 per competenze, oltre euro 355.50 per spese non imponibili documentate, oltre 15% rimborso forfettario spese, c.p.a. e iva;
- ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo gli appellanti, e Parte_2 Parte_3
(appello n. 46/2022) e (appello n. 35/2022). Parte_1
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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