Art. 3.
Dopo la lettera a) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' aggiunto il seguente periodo:
"In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che
influisca sfavorevolmente sulla qualita' del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, puo' consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi".
Dopo la lettera a) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' aggiunto il seguente periodo:
"In annate agrarie con eccezionale andamento climatico che
influisca sfavorevolmente sulla qualita' del prodotto, il prefetto, sentiti gli ispettorati compartimentali dell'agricoltura e gli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per territorio, puo' consentire con proprio decreto che l'aggiunta di mosti, filtrati dolci e mosti concentrati prevista dalla presente lettera u) sia effettuata in misura tale che l'incremento di gradazione non superi i 3 gradi alcolici complessivi".