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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2716 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Giuliani, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeriana Cianconi, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 20.05.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Velletri in data 28.06.2017 nei seguenti termini:
“1. l'affido condiviso del giovane ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
seguito regolamentato:la madre avrà il diritto di averlo con sé nei fine settimana, dal venerdì alla domenica sera ad Ardea (RM), la madre avrà il diritto di averlo con sé per 30 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, di cui 15 gg ad agosto, 7 a luglio e 7 a giugno, di averlo per 3 giorni per le festività pasquali ad anni alternati e di averlo con sé dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio ad anni alternati per le festività natalizie;
2. che la madre sia tenuta a riconoscere a favore del figlio minore , quale contributo Per_1
al mantenimento la somma di Euro 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, con il pagamento a favore del Sig. da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
3. che la madre rinunci a favore del Sig. agli assegni familiari, sino ad oggi Parte_1
percepiti dalla stessa per intero;
• Con vittoria di spese e compensi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.05.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, formulava le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“In via preliminare:
- Disporre, prima della decisione, l'audizione personale del figlio maggiorenne, CP_2
in data e forma che riterrà più opportune, al fine di acquisire elementi utili per la
[...]
corretta valutazione della domanda relativa al mantenimento;
Nel merito
- Rigettare ogni domanda relativa ad affidamento e e collocamento del figlio , in Per_1
quanto non più determinabili con riguardo ad un soggetto divenuto maggiorenne;
- Accertare la condizione di non autosufficienza economica del figlio e Per_1
conseguentemente adeguare il contributo al mantenimento a carico del padre, in misura proporzionata alle esigenze del figlio e alle condizioni delle parti e comunque in misura non inferiore ad e 400,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Velletri, nonché stabilire che l'Assegno Unico Universale continui ad esser interamente percepito dalla sig.ra quale genitore convivente. CP_1
- In via subordinata qualora la riscossione dell'Assegno Unico Universale venga ripartito in misura pari al 50% tra i genitori, adeguare il mantenimento in misura non inferiore ad € 450,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Velletri.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti venivano sentite personalmente e, all'esito, il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa: “1) non luogo a provvedere sulle domande relative al collocamento e alla frequentazione del figlio , atteso che lo stesso nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età; Per_1
2) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento del figlio , l'importo di € Per_1
280,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dall'accettazione della proposta conciliativa, entro il giorno 10 di ogni mese, presso il domicilio materno, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
3) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio , secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
Per_1
4) assegno unico nella misura del 50% per ciascun genitore;
5) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse delle parti e della prole, e ritenuto che l'accordo raggiunto non presenta profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmemte compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2716/2024, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti, così come trascritto in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2716 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Giuliani, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeriana Cianconi, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.06.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 20.05.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni contenute nel provvedimento emesso dal Tribunale di Velletri in data 28.06.2017 nei seguenti termini:
“1. l'affido condiviso del giovane ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
seguito regolamentato:la madre avrà il diritto di averlo con sé nei fine settimana, dal venerdì alla domenica sera ad Ardea (RM), la madre avrà il diritto di averlo con sé per 30 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, di cui 15 gg ad agosto, 7 a luglio e 7 a giugno, di averlo per 3 giorni per le festività pasquali ad anni alternati e di averlo con sé dal 24 al 30 dicembre e dal 31 al 6 gennaio ad anni alternati per le festività natalizie;
2. che la madre sia tenuta a riconoscere a favore del figlio minore , quale contributo Per_1
al mantenimento la somma di Euro 250,00 oltre il 50% delle spese straordinarie, con il pagamento a favore del Sig. da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
3. che la madre rinunci a favore del Sig. agli assegni familiari, sino ad oggi Parte_1
percepiti dalla stessa per intero;
• Con vittoria di spese e compensi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.05.2025 si costituiva in giudizio
, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, formulava le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“In via preliminare:
- Disporre, prima della decisione, l'audizione personale del figlio maggiorenne, CP_2
in data e forma che riterrà più opportune, al fine di acquisire elementi utili per la
[...]
corretta valutazione della domanda relativa al mantenimento;
Nel merito
- Rigettare ogni domanda relativa ad affidamento e e collocamento del figlio , in Per_1
quanto non più determinabili con riguardo ad un soggetto divenuto maggiorenne;
- Accertare la condizione di non autosufficienza economica del figlio e Per_1
conseguentemente adeguare il contributo al mantenimento a carico del padre, in misura proporzionata alle esigenze del figlio e alle condizioni delle parti e comunque in misura non inferiore ad e 400,00 mensili da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Velletri, nonché stabilire che l'Assegno Unico Universale continui ad esser interamente percepito dalla sig.ra quale genitore convivente. CP_1
- In via subordinata qualora la riscossione dell'Assegno Unico Universale venga ripartito in misura pari al 50% tra i genitori, adeguare il mantenimento in misura non inferiore ad € 450,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al concorso al 50% nelle spese straordinarie come da protocollo in essere presso il Tribunale di Velletri.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti venivano sentite personalmente e, all'esito, il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa: “1) non luogo a provvedere sulle domande relative al collocamento e alla frequentazione del figlio , atteso che lo stesso nelle more del giudizio ha raggiunto la maggiore età; Per_1
2) il padre verserà alla madre, a titolo di mantenimento del figlio , l'importo di € Per_1
280,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dall'accettazione della proposta conciliativa, entro il giorno 10 di ogni mese, presso il domicilio materno, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
3) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio , secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
Per_1
4) assegno unico nella misura del 50% per ciascun genitore;
5) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse delle parti e della prole, e ritenuto che l'accordo raggiunto non presenta profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmemte compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 2716/2024, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti, così come trascritto in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera