CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2025, n. 36054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36054 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da PI Di TE DO SO NE TE SA BO IP OL Di RO - Presidente – - Relatore - Sent. n. sez.1066/2025 PU – 30/09/2025 R.G.N. 14379/2025 ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da RE AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO SO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES Cimmino, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito l’avv. Giuseppe Fornari, difensore di RE AN, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2024, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di RE AN, in mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 318 cod. pen., come già così riqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui all’art. 319 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36054 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 30/09/2025 2 In particolare il ricorrente, quale medico chirurgo in servizio presso la clinica Sant’Ambrogio di Milano, convenzionata con il SSN, è stato ritenuto responsabile di avere ricevuto plurime utilità patrimoniali consistite nell’erogazione di somme di denaro da parte della società Ceraver Italia S.r.l., versategli a titolo di rimborso spese per la propria compagna, nonché per sostenere le spese dei viaggi di lavoro affrontati per recarsi presso i diversi ambulatori ove venivano eseguiti gli interventi protesici, oltre che per viaggi di piacere, in cambio dell’utilizzo di protesi ortopediche fornite dalla predetta società dal mese di aprile del 2015 al settembre del 2017. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, RE AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati relativi alla questione della competenza territoriale e alla determinazione della pena. 2.1. Violazione di legge art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato la decisione sulla questione relativa all’eccepita incompetenza territoriale, rigettata sia dal Giudice dell’udienza preliminare e sia dal Tribunale nel giudizio di primo grado. Secondo l’assunto del ricorrente trattandosi di corruzione consumata attraverso plurime dazioni, la competenza era da individuarsi in Nocera Inferiore, quale luogo in cui si è verificata l’ultima dazione per il viaggio effettuato in tale località nel mese di settembre del 2017, per il quale sarebbero stati versati 164 euro per il viaggio di andata in aereo e 64 euro per il viaggio di ritorno in treno. La Corte di appello, ritenendo che dovesse farsi riferimento al luogo non accertato in cui è avvenuta la dazione della somma di denaro, ha invece applicato il criterio residuale del domicilio dell’imputato. Al riguardo si reputa erroneo il riferimento alla consegna del denaro, dovendosi fare riferimento al luogo in cui il reo ha compiuto il primo atto di utilizzazione della somma posta a sua disposizione esteriorizzando l’intenzione di farla propria (Sez. U, 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills). Si osserva, altresì, che tra le altre utilità percepite vi era anche la messa a disposizione di ambulatori in varie parti d’Italia e tra questi l’ultimo risulta quello di Nocera Inferiore nel mese di settembre del 2017. In ogni caso, si osserva che anche ove fossero da considerare i luoghi ignoti in cui sono avvenute le consegne delle somme di denaro, prima di applicare il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. andava applicato il criterio previsto dal comma 1 del medesimo articolo che individua la competenza dell’ultimo luogo noto ove è avvenuta parte della azione criminosa contestata, e, quindi, in base all’utilizzo dell’ambulatorio di Nocera Inferiore con il relativo viaggio. 3 In tal senso si fa rilevare che in altro separato procedimento per reati analoghi è stato fatto riferimento al luogo in cui l’imputato ha effettuato le visite mediche presso lo studio medico messo a sua disposizione. Infine, si rileva che la Corte di appello ha fatto riferimento al luogo di domicilio senza considerare l’ordine di priorità previsto dal comma 3 dell’art. 9 cod.proc.pen. che prevede che si faccia riferimento prima al luogo di residenza e solo in via subordinata a quello di dimora o di domicilio. 2.2. Con altro ordine di motivi si censura il vizio di motivazione per essere stata applicata l’attenuante specifica dell’art. 323- comma 2, cod. pen. senza giustificare la ragione della riduzione della pena non nella misura massima di due terzi. 1. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo al primo ordine di motivi, si deve preliminarmente rilevare che la questione della competenza territoriale è stata eccepita all’udienza preliminare del 15 settembre 2022 e riproposta davanti al Tribunale l’8 novembre 2023 in sede di questioni preliminari senza richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione regolato dal nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022, n.150, entrato in vigore dal 30 dicembre 2022 e che, al comma 6, prevede che la parte che eccepisce la incompetenza per territorio senza avvalersi di tale istituto non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento. Senza entrare nel merito, la Corte di appello avrebbe perciò dovuto limitarsi a rilevare la intervenuta improponibilità della questione di incompetenza territoriale. L’art. 24 cod. proc. pen. prevede che il rinvio pregiudiziale possa essere richiesto anche in sede di questioni preliminari per la prima volta, sebbene non richiesto davanti al giudice dell’udienza preliminare, potendo la questione di incompetenza essere riproposta ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, essendo detto termine non ancora scaduto all’udienza dell’8 novembre 2023, tenutasi dopo l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, nel corso della quale è stata riproposta la questione della incompetenza territoriale precedentemente respinta dal Giudice dell’udienza preliminare, la preclusione introdotta dal comma 6 del citato articolo è senz’altro applicabile. Infatti, la questione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano è stata sollevata senza avanzare la richiesta di rimettere la decisione alla Corte di cassazione, in base a quanto previsto dall’art. 25- cod. proc. pen., già in vigore 4 al momento in cui la questione è stata riproposta a norma dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. Il predetto meccanismo processuale prevede la possibilità di anticipare l’intervento della Corte di cassazione per ragioni di economia processuale, al fine di prevenire giudizi esposti al rischio di caducazione per la sopravvenuta decisione di incompetenza, ma pone nel contempo a carico della parte che eccepisca l’incompetenza territoriale di richiedere contestualmente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla questione, con la conseguenza che ove tale richiesta non sia stata avanzata ed il giudice non abbia ritenuto di disporre d’ufficio il rinvio della decisione alla Corte dichiarando la propria competenza, la questione sulla competenza non può essere più riproposta non solo in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha definito il giudizio di merito, ma neppure con l’appello. Occorre ricordare che il rinvio pregiudiziale è stato configurato dal legislatore della riforma non come un mezzo di impugnazione di una decisione già presa dal giudice di merito alla stregua del regolamento preventivo di competenza previsto nel processo civile, ma come una rimessione degli atti alla Corte di cassazione perché decida in via anticipata sulla competenza per la finalità di soddisfare quella esigenza di definitività della decisione sulla competenza, altrimenti soggetta a possibili rivalutazioni con il rischio di azzerare il processo nei successivi gradi di giudizio. Trattandosi di questione non più deducibile né con l’appello e né con il ricorso per cassazione, non solo non è necessario ma neppure è consentito in questa sede rivalutare la correttezza della decisione assunta dal Tribunale. Avendo la Corte di appello errato sotto tale profilo, inducendo in errore la stessa parte ricorrente, non si ritiene di applicare al ricorrente la condanna alla sanzione in favore della cassa delle ammende prevista per il caso di inammissibilità del ricorso a norma dell’art.616 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto propria, richiamandola implicitamente, la motivazione del Giudice di primo grado che aveva applicato la minima riduzione di un terzo per due ragioni: la tardività della messa a disposizione del prezzo della corruzione e la parzialità della somma offerta in restituzione. La Corte di appello, preso atto della integrazione dell’offerta della parte residua del prezzo della corruzione da parte dell’imputato avvenuta nel corso del giudizio di appello, ha disposto coerentemente una maggiore riduzione di pena, ma non nella massima misura dei due terzi prevista dall’art. 323- comma 2, cod. pen. 5 Si tratta di una decisione che appare implicitamente motivata sulla base della stessa ragione che aveva giustificato la decisione del primo giudice, ovvero la tardività dell’offerta di riparazione avvenuta per fatti commessi nel 2017. Deve ritenersi, quindi, che è la tardività dell’offerta che ha giustificato la mancata applicazione del massimo di riduzione della pena prevista dall’attenuante dell’art. 323- comma 2, cod. pen. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese del procedimento per le ragioni sopra esposte. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 30 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Presidente DO SO PI Di TE
udita la relazione svolta dal Consigliere DO SO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES Cimmino, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena e per il rigetto nel resto del ricorso;
udito l’avv. Giuseppe Fornari, difensore di RE AN, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2024, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di RE AN, in mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di cui all’art. 318 cod. pen., come già così riqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui all’art. 319 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 36054 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 30/09/2025 2 In particolare il ricorrente, quale medico chirurgo in servizio presso la clinica Sant’Ambrogio di Milano, convenzionata con il SSN, è stato ritenuto responsabile di avere ricevuto plurime utilità patrimoniali consistite nell’erogazione di somme di denaro da parte della società Ceraver Italia S.r.l., versategli a titolo di rimborso spese per la propria compagna, nonché per sostenere le spese dei viaggi di lavoro affrontati per recarsi presso i diversi ambulatori ove venivano eseguiti gli interventi protesici, oltre che per viaggi di piacere, in cambio dell’utilizzo di protesi ortopediche fornite dalla predetta società dal mese di aprile del 2015 al settembre del 2017. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, RE AN ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati relativi alla questione della competenza territoriale e alla determinazione della pena. 2.1. Violazione di legge art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per avere la Corte di appello confermato la decisione sulla questione relativa all’eccepita incompetenza territoriale, rigettata sia dal Giudice dell’udienza preliminare e sia dal Tribunale nel giudizio di primo grado. Secondo l’assunto del ricorrente trattandosi di corruzione consumata attraverso plurime dazioni, la competenza era da individuarsi in Nocera Inferiore, quale luogo in cui si è verificata l’ultima dazione per il viaggio effettuato in tale località nel mese di settembre del 2017, per il quale sarebbero stati versati 164 euro per il viaggio di andata in aereo e 64 euro per il viaggio di ritorno in treno. La Corte di appello, ritenendo che dovesse farsi riferimento al luogo non accertato in cui è avvenuta la dazione della somma di denaro, ha invece applicato il criterio residuale del domicilio dell’imputato. Al riguardo si reputa erroneo il riferimento alla consegna del denaro, dovendosi fare riferimento al luogo in cui il reo ha compiuto il primo atto di utilizzazione della somma posta a sua disposizione esteriorizzando l’intenzione di farla propria (Sez. U, 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills). Si osserva, altresì, che tra le altre utilità percepite vi era anche la messa a disposizione di ambulatori in varie parti d’Italia e tra questi l’ultimo risulta quello di Nocera Inferiore nel mese di settembre del 2017. In ogni caso, si osserva che anche ove fossero da considerare i luoghi ignoti in cui sono avvenute le consegne delle somme di denaro, prima di applicare il criterio suppletivo di cui all’art. 9, comma 2, cod. proc. pen. andava applicato il criterio previsto dal comma 1 del medesimo articolo che individua la competenza dell’ultimo luogo noto ove è avvenuta parte della azione criminosa contestata, e, quindi, in base all’utilizzo dell’ambulatorio di Nocera Inferiore con il relativo viaggio. 3 In tal senso si fa rilevare che in altro separato procedimento per reati analoghi è stato fatto riferimento al luogo in cui l’imputato ha effettuato le visite mediche presso lo studio medico messo a sua disposizione. Infine, si rileva che la Corte di appello ha fatto riferimento al luogo di domicilio senza considerare l’ordine di priorità previsto dal comma 3 dell’art. 9 cod.proc.pen. che prevede che si faccia riferimento prima al luogo di residenza e solo in via subordinata a quello di dimora o di domicilio. 2.2. Con altro ordine di motivi si censura il vizio di motivazione per essere stata applicata l’attenuante specifica dell’art. 323- comma 2, cod. pen. senza giustificare la ragione della riduzione della pena non nella misura massima di due terzi. 1. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo al primo ordine di motivi, si deve preliminarmente rilevare che la questione della competenza territoriale è stata eccepita all’udienza preliminare del 15 settembre 2022 e riproposta davanti al Tribunale l’8 novembre 2023 in sede di questioni preliminari senza richiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione regolato dal nuovo art. 24-bis cod. proc. pen. introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022, n.150, entrato in vigore dal 30 dicembre 2022 e che, al comma 6, prevede che la parte che eccepisce la incompetenza per territorio senza avvalersi di tale istituto non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento. Senza entrare nel merito, la Corte di appello avrebbe perciò dovuto limitarsi a rilevare la intervenuta improponibilità della questione di incompetenza territoriale. L’art. 24 cod. proc. pen. prevede che il rinvio pregiudiziale possa essere richiesto anche in sede di questioni preliminari per la prima volta, sebbene non richiesto davanti al giudice dell’udienza preliminare, potendo la questione di incompetenza essere riproposta ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, essendo detto termine non ancora scaduto all’udienza dell’8 novembre 2023, tenutasi dopo l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, nel corso della quale è stata riproposta la questione della incompetenza territoriale precedentemente respinta dal Giudice dell’udienza preliminare, la preclusione introdotta dal comma 6 del citato articolo è senz’altro applicabile. Infatti, la questione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano è stata sollevata senza avanzare la richiesta di rimettere la decisione alla Corte di cassazione, in base a quanto previsto dall’art. 25- cod. proc. pen., già in vigore 4 al momento in cui la questione è stata riproposta a norma dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen. Il predetto meccanismo processuale prevede la possibilità di anticipare l’intervento della Corte di cassazione per ragioni di economia processuale, al fine di prevenire giudizi esposti al rischio di caducazione per la sopravvenuta decisione di incompetenza, ma pone nel contempo a carico della parte che eccepisca l’incompetenza territoriale di richiedere contestualmente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla questione, con la conseguenza che ove tale richiesta non sia stata avanzata ed il giudice non abbia ritenuto di disporre d’ufficio il rinvio della decisione alla Corte dichiarando la propria competenza, la questione sulla competenza non può essere più riproposta non solo in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha definito il giudizio di merito, ma neppure con l’appello. Occorre ricordare che il rinvio pregiudiziale è stato configurato dal legislatore della riforma non come un mezzo di impugnazione di una decisione già presa dal giudice di merito alla stregua del regolamento preventivo di competenza previsto nel processo civile, ma come una rimessione degli atti alla Corte di cassazione perché decida in via anticipata sulla competenza per la finalità di soddisfare quella esigenza di definitività della decisione sulla competenza, altrimenti soggetta a possibili rivalutazioni con il rischio di azzerare il processo nei successivi gradi di giudizio. Trattandosi di questione non più deducibile né con l’appello e né con il ricorso per cassazione, non solo non è necessario ma neppure è consentito in questa sede rivalutare la correttezza della decisione assunta dal Tribunale. Avendo la Corte di appello errato sotto tale profilo, inducendo in errore la stessa parte ricorrente, non si ritiene di applicare al ricorrente la condanna alla sanzione in favore della cassa delle ammende prevista per il caso di inammissibilità del ricorso a norma dell’art.616 cod. proc. pen. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fatto propria, richiamandola implicitamente, la motivazione del Giudice di primo grado che aveva applicato la minima riduzione di un terzo per due ragioni: la tardività della messa a disposizione del prezzo della corruzione e la parzialità della somma offerta in restituzione. La Corte di appello, preso atto della integrazione dell’offerta della parte residua del prezzo della corruzione da parte dell’imputato avvenuta nel corso del giudizio di appello, ha disposto coerentemente una maggiore riduzione di pena, ma non nella massima misura dei due terzi prevista dall’art. 323- comma 2, cod. pen. 5 Si tratta di una decisione che appare implicitamente motivata sulla base della stessa ragione che aveva giustificato la decisione del primo giudice, ovvero la tardività dell’offerta di riparazione avvenuta per fatti commessi nel 2017. Deve ritenersi, quindi, che è la tardività dell’offerta che ha giustificato la mancata applicazione del massimo di riduzione della pena prevista dall’attenuante dell’art. 323- comma 2, cod. pen. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese del procedimento per le ragioni sopra esposte. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 30 settembre 2025 Il consigliere estensore Il Presidente DO SO PI Di TE