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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2024, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
RGL n. 1166 /2019 + 1509/19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/12/2024 nelle cause n. 1166/2019 + 1509/19 RGL, promossa da:
ass. dall'Avv.to Parte_1
ANTONIO DE GIUDICI e dall'avv. PIETRO PIRAS PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to MARIA PAOLA DEMURU, CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , associazione Parte_1 non riconosciuta senza fini di lucro che svolge attività sindacale nei confronti degli agricoltori, ha introdotto il giudizio RG 1166/2019 quale opposizione al decreto ingiuntivo n. 401 del 23/5/19 notificatole in data 23/5/19 emesso su istanza di ed avente ad oggetto il TFR per l'importo capitale di € CP_1
55.645,41; ha dedotto che il rapporto di lavoro intercorso con l'opposto a far data dal 1/2/1984, è stato interrotto in seguito a lettera del 21/12/2018 per il licenziamento disciplinare conseguito alla contestazione di gravi irregolarità nella tenuta e gestione della documentazione del personale dipendente nell'ambito dell'incarico di responsabile provinciale del servizio paghe della prestato da;
che il comportamento del dipendente - Parte_1 CP_1 assunto come impiegato di concetto II° Categoria, II° fascia capo ufficio come da regolamento organico del personale applicabile (di seguito ROP), nominato Vice Direttore nel mese di maggio 2004 (con inquadramento al I° livello del ROP di allora), ruolo ricoperto fino alla soppressione della carica, avvenuta nel 31/12/2010 e, infine, inquadrato come impiegato di II° livello di inquadramento, prima fascia, quale capo servizio- ha causato un aumento del costo del personale e un'indebita percezione da parte di di € 89.505,54 CP_1
1 oltre al maggior costo complessivamente sopportato dal datore di lavoro per oneri sociali a suo carico;
che l'indebito deriva da: -un errato arrotondamento della retribuzione mensile con violazione dell'art.17 del regolamento organico del personale applicabile (di seguito ROP), nel periodo dal 2005 al 2018, per complessivi € 504,00; - l'errata applicazione degli scatti di anzianità oltre il 12° (indebito pari ad € 28.174,60) ed errata applicazione dell'importo pari al 5% in luogo della misura fissa prevista dall'art. 19 ROP (indebito di € 18.054,00); - l'illegittima attribuzione di un elemento retributivo per scatti non previsto dal ROP, da febbraio 2004 ad aprile 2015, per € 20.619,98; - l'illegittima percezione, da ottobre 2012, di assegni familiari non previsti dal ROP e, anche qualora intesi come assegni per il nucleo familiare, privi dei presupposti, con indebito di € 14.306,38; - l'errato calcolo della 14° e 15° del 2011 con indebito di € 678,00;- l'errata attribuzione dei compensi per festività non godute dal 2009 al 2018 per € 7.168,58 in violazione dell'art. 13 ROP che richiama le leggi n. 260/49 e n. 90/54; che a fronte di tale indebito, nonché dell'anticipo di € 21.138,00 percepito in data 21/12/2001, il calcolo del TFR operato dall'opposto è errato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, anche in ragione delle domande riconvenzionali formulate contro l'opposto e previa sospensione della provvisoria esecuzione, anche inaudita altera parte, del decreto ingiuntivo opposto: 1) sospendere inaudita altera parte, ovvero, in via subordinata, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato ed illegittimo;
3) comunque accertare che il Rag. ha indebitamente percepito, per le CP_1 ragioni in atti, l'importo di € 89.505,54 ovvero quello, maggiore o minore, da accertare in corso di causa;
4) per l'effetto, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria di merito a) condannare il al pagamento CP_1 alla opponente dell'importo di € 89.505,54 ovvero quello, maggiore o minore, da accertare in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero maggior danno, dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, ovvero, in via subordinata, dalla domanda giudiziale;
b) ovvero quantomeno compensare il credito dell'opponente, come sopra determinato per capitale ed accessori, con l'eventuale credito vantato dal SU a titolo di TFR, e, per l'eccedenza, condannare quest'ultimo al pagamento delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero maggior danno, dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, ovvero, in via subordinata, dalla domanda giudiziale;
5) per la denegata ipotesi di mancata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Rag. anche alla restituzione CP_1 delle somme medio tempore eventualmente corrispostegli per il decreto ingiuntivo, precetto ed esecuzione, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria, oltre al maggior danno;
6) con vittoria di spese, anche generali e forfettarie, e competenze professionali come per legge”;
− parte convenuta si è costituito censurando gli addebiti posti a CP_1 fondamento della contestazione disciplinare e rilevando che l'incarico di
2 elaborazione delle buste paga di e delle aziende datoriali Parte_1 associate gli è stato attribuito nel 1991 dall'allora Vice Direttore CP_2 che lo ha anche istruito sulle modalità di predisposizione delle buste;
che non aveva, infatti, le competenze per tale mansione, essendo in possesso di un diploma di ragioneria, ma con esclusive competenze in ambito contabile e fiscale;
di essersi attenuto, nella compilazione delle buste paga e per la predisposizione delle domande per l'accesso ai premi comunitari, alle direttive impartite dapprima da , divenuto Direttore nel 1993, e, in seguito, CP_2 dal suo successore che, in particolare, è stato il Controparte_3
Direttore a prescrivergli di disattendere le disposizioni del regolamento e CP_2 di continuare a calcolare gli scatti per tutti i dipendenti secondo la percentuale del 5% nonché di continuare ad inserire nella propria busta paga la voce assegni familiari anche successivamente al raggiungimento della maggiore età dei figli, a titolo di trattamento di maggior favore;
che l'arrotondamento contestato è frutto di un errore contabile da imputarsi al software in uso e che la contestazione in ordine all'illegittimo pagamento di festività non godute è generica e che dalle buste paga prodotte non è dato desumere riposi compensativi per le festività non godute;
che, dopo l'elaborazione, le buste venivano stampate e passate dapprima al vaglio del Direttore e, successivamente, direttamente all'ufficio amministrativo nelle persone di Pt_2
e le quali, previa autorizzazione del Direttore, provvedevano ai
[...] Parte_3 pagamenti;
che nessuno gli ha mai eccepito nulla e che anche dopo il suo licenziamento le prassi contestategli continuano ad essere applicate;
che si tratta quindi di un “uso aziendale” lecito e meritevole di tutela;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) rigettare il ricorso introduttivo del giudizio poiché illegittimo e infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui all'espositiva che precede;
2) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 401/2019 emesso nella procedura R.G. 622/2019 E per l'effetto condannare
con sede in Sassari in via Cavour n. 55 Parte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
, al pagamento in favore del sig. del Trattamento Parte_4 CP_1 di Fine Rapporto per l'ammontare pari ad € 55645,41 oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3) accertare e dichiarare per tutte le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'espositiva l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al sig.
con lettera raccomandata a/r del 21.12.2018 ricevuta in data CP_1
7.01.2019; 4) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. CP_1 alla con sede in Sassari in via Cavour n. Parte_1
5 C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
e per l'effetto rigettare la richiesta di Parte_5 condanna del sig. al pagamento della somma di € 89.505,54, CP_1 nonché la domanda riconvenzionale di compensazione ed in ogni caso rigettare ogni e qualsiasi altra pretesa risarcitoria presente e futura;
5) con vittoria di spese e compensi professionali come per legge sia del giudizio monitoria che del presente giudizio”;
3 − su istanza delle parti, al procedimento RG 1166/19 è stato riunito quello con RG 1509/19 avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di del CP_1
21/12/2018;
− nel ricorso relativo al fascicolo RG 1509/19, SS, replicando le difese sopra riportate in ordine agli addebiti mossigli, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “‐ accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato al sig. con lettera raccomandata a/r CP_1 del 21.12.2018 ricevuta in data 7.01.2019; ‐ condannare la
[...]
con sede in Sassari in via Cavour n. 55 C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1 [...]
, al pagamento in favore del sig. di una indennità Parte_4 CP_1 risarcitoria non inferiore a 36 mensilità da calcolarsi sull'importo dell' ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.901,64, per l'importo complessivo di € 104.459,04 o del diverso importo anche maggiore ritenuto di giustizia;
‐ condannare la con sede in Sassari in via Parte_1
Cavour n. 55 C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore Dott. , al versamento dei relativi contributi Parte_4 previdenziali e assistenziali;
‐ condannare la Controparte_4
con sede in Sassari in via Cavour n. 55 C.F. in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. a pagare Parte_4 al sig. la somma di € 15.936,00 a titolo di indennità sostitutiva CP_1 del preavviso, nonché la somma di € 55.645,41 a titolo di TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare dovute;
‐ oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
‐ con vittoria di spese e competenze occorse ed occorrende”;
− nel procedimento RG 1509/19, parte resistente ha ribadito la Parte_1 fondatezza degli addebiti mossi a dando atto che tanto i Presidenti CP_1 quanto i Direttori succedutisi negli anni, non avevano specifiche competenze in materia lavoristica, avevano delegato a la gestione degli adempimenti sul CP_1 personale, vincolandolo unicamente al rigoroso rispetto della normativa vigente;
che non ha mai prestato la propria attività lavorativa nelle CP_1 giornate di festa nazionale (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), né nelle festività infrasettimanali (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre) poiché in tali giorni gli uffici sono sempre stati chiusi;
che ha sempre goduto dei riposi compensativi per le 4 CP_1 giornate ex festive come emerge dalle buste paga;
che il software di elaborazione delle paghe, della calcola le somme come inserite, Parte_6 senza fare arrotondamenti;
che dopo i fatti per cui è causa è stata fatta una verifica delle buste paga, con immediato riallineamento della parte contributiva;
che, con riferimento all'assegno per il nucleo familiare, la possibile esenzione dalla contribuzione CUAF (Cassa unica assegni familiari), con l'obbligo di assicurare agli aventi diritto lo stesso trattamento previsto dalla legge (art. 7 della legge n. 252 del 1974), non esime dalla verifica dei requisiti di legge per il riconoscimento;
che dal luglio 2019 la resistente sta presentando le domanda di assegni all'INPS, come per legge;
che sussiste la giusta causa del licenziamento 4 secondo quanto previsto dall'art. 28 ROP applicabile (doc. 6) e che, in ogni caso, sussiste il giustificato motivo soggettivo, atteso che i fatti contestati integrano, come minimo, un notevole inadempimento;
che la domanda di pagamento del TFR è inammissibile stante la pendenza di procedimento avente ad oggetto proprio tale pretesa;
in ogni caso, ha formulato eccezione di compensazione tra il TFR dovuto, ma necessariamente ricalcolato tenendo conto dell'acconto di € 21.067,31 versato il 21/12/2001 e della minore retribuzione di
, e il credito vantato per l'indebito percepito da;
ha chiesto CP_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare le domande proposta da controparte;
2) in via riconvenzionale, o quantomeno in via di eccezione, accertare che il Rag. ha indebitamente percepito, per le ragioni CP_1 in atti, l'importo di € 89.505,54 ovvero quello, maggiore o minore, da accertare in corso di causa, e per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria di merito: a) condannare il al pagamento alla resistente CP_1 dell'importo di € 89.505,54 ovvero di quello, maggiore o minore, da accertare in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero maggior danno, dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, ovvero, in via subordinata, dalla domanda giudiziale;
b) ovvero quantomeno compensare il credito della resistente, come sopra determinato per capitale ed accessori, con gli eventuali crediti del SU (per titolo di TFR e altro), e, per l'eccedenza, condannare quest'ultimo al pagamento delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero maggior danno, dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, ovvero, in via subordinata, dalla domanda giudiziale;
3) per la denegata ipotesi di pagamento al Rag. nelle more del giudizio, condannarlo anche alla CP_1 restituzione delle somme medio tempore eventualmente corrispostegli per le domande da lui svolte, precetto ed esecuzione, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria, oltre al maggior danno;
4) con vittoria di spese, anche generali e forfettarie, e competenze professionali come per legge”;
− con ordinanza del 16/9/20 la giudice ha rinviato la decisione sull'eccepita inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate da ed Parte_1 ammesso le istanze istruttorie dedotte dalle parti;
− all'esito dell'istruttoria orale e della CTU, le parti hanno discusso la causa che viene così decisa.
Ritenuto che:
1. è pacifico, ovvero emerso in corso di istruttoria:
1.1 che è stato assunto da in data dal 1/2/1984 CP_1 Parte_1 quale impiegato di concetto II° Categoria, II° fascia come previsto dal regolamento organico del personale applicabile (di seguito ROP), dal 1/1/1993 è stato inquadrato tra gli impiegati di II° categoria, I° fascia con mansioni di capoufficio, è stato poi nominato Vice Direttore nel mese di maggio 2004 con inquadramento al I° livello, II° fascia del ROP di allora) ricoprendo tale ruolo fino alla soppressione della carica avvenuta nel 31/12/2010, e, infine, dal
5 1/1/2011, è stato inquadrato come impiegato di II° livello, I° fascia, quale capo servizio;
1.2 che nell'ambito di tali inquadramenti, sia stato assegnato dapprima a mansioni di contabile e, dal 1991, anche all'elaborazione paghe dei dipendenti del sindacato e dei datori di lavoro associati, servizio che ha poi curato in esclusiva dal 1992 alla data del licenziamento, divenendone il responsabile (cfr. testi , , ; Tes_1 Tes_2 Pt_3
1.3 che, con lettera del 4/12/2018 gli sia stato contestato quanto segue:
1.4 che, in seguito alle osservazioni ricevute, parte opponente ha inviato lettera di licenziamento disciplinare datata 21/12/2018 (ritirata il 7/1/19) del seguente tenore:
6 1.5 che gli addebiti oggetto di contestazione disciplinare possono essere così elencati, tenendo conto delle specifiche inserite in atti:
a) l'applicazione degli scatti di anzianità in maniera difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 19 del ROP, ovvero con calcolo percentuale in luogo dell'importo fisso (indebito 2004-2010 di € 28.174,60) e oltre il 12° (indebito 2012-2018 di € 18.054,00);
b) la presenza nelle buste paga di elementi retributivi aggiuntivi qualificati come assegni familiari (indebito 2012-2018 di € 14.306,38) e ulteriori scatti indebitamente assegnati (da febbraio 2004 ad aprile 2015, per € 20.619,98);
c) l'applicazione di arrotondamenti in eccesso della propria retribuzione base (dal 2005 al 2018, per complessivi € 504,00) con violazione dell'art. 17 ROP;
1.6 che , in atti, contesta anche d) l'errato calcolo della 14° e Parte_1
15° del 2011 con indebito di € 678,00 ed e) l'errata attribuzione dei compensi per festività non godute dal 2009 al 2018 per € 7.168,58 in violazione dell'art. 13 ROP che richiama le leggi n. 260/49 e n. 90/54;
1.7 che è in possesso di un diploma in ragioneria;
CP_1
2. occorre preliminarmente valutare le condotte poste alla base del licenziamento disciplinare, ovvero le contestazioni sub a), b) e c), posto che gli addebiti sub d) ed e) sono stati indicati per la prima volta in sede giudiziale e pertanto potranno al più formare oggetto della domanda di restituzione, ma non essere considerati a giustificazione della sanzione espulsiva comminata;
3. ebbene, non contesta quanto addebitatogli sub a), b) e c) né il quantum CP_1 indicato da , ma sostiene, quanto ai punti a) e b), che, non Parte_1 essendo qualificato per l'incarico, si è attenuto alle specifiche indicazioni ricevute in tal senso da parte dei Direttori succedutisi ( e secondo una CP_2 CP_3 prassi consolidata e, quanto al punto c), che fosse il programma in uso (sistema ad applicare gli arrotondamenti censurati;
Parte_6
4. ad ogni buon conto, si osserva che non vi è ragione di dubitare dell'interpretazione fornita da agli articoli del ROP in forza dei Parte_1 quali ha formulato le contestazioni ed i conteggi, stante la chiara lettera delle norme richiamate;
5. venendo quindi alle giustificazioni addotte per la pacifica applicazione di criteri diversi da quelli posti dal ROP, si rileva, innanzitutto, che alcun rilievo può essere attribuito alla dedotta incompetenza funzionale (della quale si deve
7 peraltro dubitare sia alla luce del conseguito diploma in ragioneria sia del prolungato periodo di assegnazione al servizio) poiché la stessa avrebbe in ogni caso rilievo disciplinare;
allo stesso modo, si rileva che l'eventuale errore del sistema di elaborazione paghe dedotto in replica alla contestazione sub c) non assumerebbe comunque valore scriminante, posto che l'utilizzo di un software non esime certo il responsabile dell'elaborazione dei cedolini dal controllo degli stessi;
sotto tale profilo, si precisa, peraltro, che non è emersa alcuna prova che il sistema operativo in uso attuasse gli arrotondamenti contestati (3€ al mese, cfr. teste “Posso confermare che il software effettua Tes_3 Parte_6 arrotondamenti solo limitatamente ai decimali. Di norma non fa altri arrotondamenti. Per il resto io posso dire che non usando un Parte_1
CCNL deve necessariamente inserire a mano nelle buste paga certi dati”);
6. il perimetro di indagine deve quindi essere circoscritto all'esistenza della prassi aziendale consistente nella reiterazione di direttive ricevute contrarie alle norme applicabili, così come dedotto dall'opposto a giustificazione degli addebiti sub a) e b);
7. ebbene, nessuno dei testi escussi ha confermato tale circostanza (cfr. in particolare i testi e;
d'altro lato, i testi e , CP_2 Tes_4 Tes_2 Tes_5 ovvero i dipendenti che si sono occupati delle verifiche che hanno poi portato alla contestazione disciplinare, hanno rispettivamente riferito che “Durante tale incontro [ndr il teste si riferisce all'incontro del 4/12/18 tenutosi alla presenza anche del Direttore in cui sono stati chiesti chiarimenti a in CP_3 CP_1 seguito alle verifiche svolte] vennero rappresentati al tutti gli elementi di CP_1 criticità riscontrati. Quest'ultimo nell'occasione dichiarò di non essere mai stato autorizzato a cambiare i criteri di calcolo” e, ancora, dichiarò di non aver CP_1 avuto l'autorizzazione del Direttore Arru nell'applicare i parametri utilizzati per il calcolo delle voci prima riferite”;
8. alla luce di quanto sopra, non possono ritenersi provate le giustificazioni alla propria condotta fornite da in replica agli addebiti sub a), b) e c); in CP_1 assenza di censure da parte del lavoratore sotto altri profili, il licenziamento impugnato con ricorso iscritto con RG 1509/19 deve quindi essere confermato con conseguente rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
9. quanto alle ulteriori domande delle parti, di pagamento del TFR formulata dal lavoratore e di restituzione dell'indebito presentata da , occorre Parte_1 premettere che, in seguito alla riunione dei procedimenti, deve ritenersi irrilevante ovvero superata l'eccezione di inammissibilità conseguente alla litispendenza delle stesse in entrambi i procedimenti instaurati;
10. per individuare la corretta base di calcolo del TFR, occorre poi procedere ad esaminare gli indebiti censurati sub d) ed e) ovvero l'errato calcolo della 14° e 15° del 2011 con indebito di € 678,00 e l'errata attribuzione dei compensi per festività non godute dal 2009 al 2018 per € 7.168,58;
8 11. SS non svolge alcuna difesa in ordine alla censura sub d) che, peraltro, appare integrare applicazione conforme del dettato regolamentare, mentre, con riferimento alla contestazione sub e), sostiene che l'addebito sia generico, che dalle buste paga non emergano i riposi compensativi e che il calcolo delle festività non godute sia stato elaborato dal sistema CC automaticamente;
12. deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 13 ROP, che richiama le leggi in materia ovvero quelle n. 260/49 e n. 90/54 (“Per il trattamento da applicare al personale nelle festività infrasettimanali e nazionali, si applicano le norme di legge in vigore”), devono essere retribuite con attribuzione di una giornata di lavoro aggiuntiva (1/26 della retribuzione), unicamente le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti -contrariamente a quanto affermato dal lavoratore- nella giornata di domenica, salvo che il lavoratore non usufruisca di un riposo compensativo;
13. è pacifico, in assenza di specifiche contestazioni alle rispettive allegazioni, che non abbia usufruito di riposi compensativi per le giornate di festività CP_1 cadenti di domenica e per il lavoro nelle 4 giornate relative alle c.d. festività soppresse;
14. la contestazione di parte non è dunque generica, ma Parte_1 parzialmente infondata, poiché non tiene in considerazione che alcune delle festività retribuite cadevano di domenica e dunque il pagamento, in assenza di riposo compensativo, era legittimo così come la retribuzione per le festività soppresse, in assenza di prova della fruizione del riposo compensativo;
15. prendendo in esame i calendari dal 2009 al 2018 il CTU ha calcolato l'indebito a titolo di festività non godute in € 2.772,07 (e);
16. quanto alle ulteriori voci in contestazione il CTU, secondo un procedimento logico e tecnico esente da vizi che ha condotto a conclusioni che possono quindi essere assunte a fondamento della decisione, ha ritenuto che:
- in relazione agli scatti di anzianità con calcolo percentuale in luogo dell'importo fisso risulti un indebito di € 48.078,12 (a1 e b2);
- per differenze relative al calcolo di scatti oltre il 12° sussista un indebito di € 18.047,12 (a2);
- siano stati corrisposti € 14.061,53 a titolo di assegni familiari (b1);
- emergano arrotondamenti ingiustificati per € 629,10 (c);
- siano stati erroneamente calcolati gli importi di 14° e 15° del 2011 con indebito di € 678,00 (d);
17. considerando gli importi indicati, risulta quindi un indebito di per un totale di € 84.265,94;
18. deve tuttavia rilevarsi che dall'istruttoria è emerso che , dopo aver CP_1 elaborato i cedolini paga, li consegnava dapprima ad che a sua CP_2 volta li trasmetteva al Direttore Campus, e poi li mandava direttamente all'amministrazione, nelle persone di e fino al Parte_7 Parte_2
9 2010 e di a successivamente, le quali si occupavano del Parte_3 Parte_2 pagamento dopo l'approvazione del Direttore (cfr. testi , Pt_7 Pt_3 Pt_2
);
[...]
19. il prolungato mancato controllo da parte degli organi direttivi deve essere valutato sul piano del concorso di colpa posto che, anche per la datrice di lavoro, così come per , alcun rilievo può assumere l'incompetenza specifica degli CP_1 organi direttivi, essendo loro demandata una funzione che è precipuamente quella di verifica dell'altrui operato usufruendo, se del caso, dei necessari mezzi di accertamento, come peraltro avvenuto nel 2018, quando poi sono emerse le irregolarità;
20. il tempestivo controllo avrebbe, infatti, consentito di contenere le conseguenze della condotta di protrattasi, per la contestazione più risalente, dal 2004 CP_1 al 2018;
21. deve quindi ritenersi che ove il datore di lavoro avesse adottato l'ordinaria diligenza nelle verifiche dell'operato del proprio dipendente avrebbe diminuito l'entità delle conseguenze che sono derivate dalla condotta del lavoratore;
tenuto conto della tipologia delle irregolarità contestate -in parte rilevante non difficilmente individuabili da un'analisi attenta dei cedolini (si pensi all'arrotondamento ovvero al pagamento di festività non cadenti nel giorno di domenica ovvero, ancora, all'inserimento di voci retributive non presenti nel ROP) e del tempo nel quale le irregolarità si sono ripetute, deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del datore di lavoro corrispondente ad 1/3;
22. ne consegue che l'indebito di , applicata la riduzione con esclusione delle CP_1 festività non godute, ammonta ad € 54.329,25 lordi;
23. il TFR dovuto al lavoratore deve quindi essere ricalcolato tenendo conto dell'incontestato e documentato acconto ricevuto a novembre 2001 di € 25.822,82 lordi, ovvero € 40.092,44 in seguito a rivalutazione, nonché della riduzione della retribuzione conseguente a quanto sopra affermato;
24. in assenza di contestazioni, il CTU ha individuato tale importo, secondo criteri che appaio del tutto coerenti, in € 38.124,14 lordi;
25. in esito alla compensazione, deve quindi ritenersi che risulti debitore di CP_1
€ 16.205,10 in favore di;
Parte_1
26. assorbite le ulteriori doglianze non oggetto di contestazione né di domanda, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 401 del 23/5/19 emesso dal Tribunale di Sassari e SS deve essere condannato a pagare € 16.205,10 a con conferma del licenziamento impugnato;
Parte_1
27. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di CP_1 nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15% tenuto conto dei rispettivi valori di causa e della riunione dei procedimenti a partire dall'istruttoria;
28. le spese di CTU devono essere poste a carico del soccombente . CP_1
10
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 401 del 23/5/19 emesso dal Tribunale di Sassari;
- condanna a corrispondere a l'importo di € 16.205,10, CP_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione;
- rigetta il ricorso iscritto con RG 1509/19 e conferma il licenziamento di CP_1 del 7/1/19;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 8.000, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di . CP_1
Così deciso in Sassari, il 10/12/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 10/12/2024 nelle cause n. 1166/2019 + 1509/19 RGL, promossa da:
ass. dall'Avv.to Parte_1
ANTONIO DE GIUDICI e dall'avv. PIETRO PIRAS PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to MARIA PAOLA DEMURU, CP_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , associazione Parte_1 non riconosciuta senza fini di lucro che svolge attività sindacale nei confronti degli agricoltori, ha introdotto il giudizio RG 1166/2019 quale opposizione al decreto ingiuntivo n. 401 del 23/5/19 notificatole in data 23/5/19 emesso su istanza di ed avente ad oggetto il TFR per l'importo capitale di € CP_1
55.645,41; ha dedotto che il rapporto di lavoro intercorso con l'opposto a far data dal 1/2/1984, è stato interrotto in seguito a lettera del 21/12/2018 per il licenziamento disciplinare conseguito alla contestazione di gravi irregolarità nella tenuta e gestione della documentazione del personale dipendente nell'ambito dell'incarico di responsabile provinciale del servizio paghe della prestato da;
che il comportamento del dipendente - Parte_1 CP_1 assunto come impiegato di concetto II° Categoria, II° fascia capo ufficio come da regolamento organico del personale applicabile (di seguito ROP), nominato Vice Direttore nel mese di maggio 2004 (con inquadramento al I° livello del ROP di allora), ruolo ricoperto fino alla soppressione della carica, avvenuta nel 31/12/2010 e, infine, inquadrato come impiegato di II° livello di inquadramento, prima fascia, quale capo servizio- ha causato un aumento del costo del personale e un'indebita percezione da parte di di € 89.505,54 CP_1
1 oltre al maggior costo complessivamente sopportato dal datore di lavoro per oneri sociali a suo carico;
che l'indebito deriva da: -un errato arrotondamento della retribuzione mensile con violazione dell'art.17 del regolamento organico del personale applicabile (di seguito ROP), nel periodo dal 2005 al 2018, per complessivi € 504,00; - l'errata applicazione degli scatti di anzianità oltre il 12° (indebito pari ad € 28.174,60) ed errata applicazione dell'importo pari al 5% in luogo della misura fissa prevista dall'art. 19 ROP (indebito di € 18.054,00); - l'illegittima attribuzione di un elemento retributivo per scatti non previsto dal ROP, da febbraio 2004 ad aprile 2015, per € 20.619,98; - l'illegittima percezione, da ottobre 2012, di assegni familiari non previsti dal ROP e, anche qualora intesi come assegni per il nucleo familiare, privi dei presupposti, con indebito di € 14.306,38; - l'errato calcolo della 14° e 15° del 2011 con indebito di € 678,00;- l'errata attribuzione dei compensi per festività non godute dal 2009 al 2018 per € 7.168,58 in violazione dell'art. 13 ROP che richiama le leggi n. 260/49 e n. 90/54; che a fronte di tale indebito, nonché dell'anticipo di € 21.138,00 percepito in data 21/12/2001, il calcolo del TFR operato dall'opposto è errato nel ricorso per decreto ingiuntivo;
ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, anche in ragione delle domande riconvenzionali formulate contro l'opposto e previa sospensione della provvisoria esecuzione, anche inaudita altera parte, del decreto ingiuntivo opposto: 1) sospendere inaudita altera parte, ovvero, in via subordinata, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato ed illegittimo;
3) comunque accertare che il Rag. ha indebitamente percepito, per le CP_1 ragioni in atti, l'importo di € 89.505,54 ovvero quello, maggiore o minore, da accertare in corso di causa;
4) per l'effetto, e previo ogni opportuno accertamento e declaratoria di merito a) condannare il al pagamento CP_1 alla opponente dell'importo di € 89.505,54 ovvero quello, maggiore o minore, da accertare in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero maggior danno, dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, ovvero, in via subordinata, dalla domanda giudiziale;
b) ovvero quantomeno compensare il credito dell'opponente, come sopra determinato per capitale ed accessori, con l'eventuale credito vantato dal SU a titolo di TFR, e, per l'eccedenza, condannare quest'ultimo al pagamento delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero maggior danno, dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, ovvero, in via subordinata, dalla domanda giudiziale;
5) per la denegata ipotesi di mancata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, condannare il Rag. anche alla restituzione CP_1 delle somme medio tempore eventualmente corrispostegli per il decreto ingiuntivo, precetto ed esecuzione, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria, oltre al maggior danno;
6) con vittoria di spese, anche generali e forfettarie, e competenze professionali come per legge”;
− parte convenuta si è costituito censurando gli addebiti posti a CP_1 fondamento della contestazione disciplinare e rilevando che l'incarico di
2 elaborazione delle buste paga di e delle aziende datoriali Parte_1 associate gli è stato attribuito nel 1991 dall'allora Vice Direttore CP_2 che lo ha anche istruito sulle modalità di predisposizione delle buste;
che non aveva, infatti, le competenze per tale mansione, essendo in possesso di un diploma di ragioneria, ma con esclusive competenze in ambito contabile e fiscale;
di essersi attenuto, nella compilazione delle buste paga e per la predisposizione delle domande per l'accesso ai premi comunitari, alle direttive impartite dapprima da , divenuto Direttore nel 1993, e, in seguito, CP_2 dal suo successore che, in particolare, è stato il Controparte_3
Direttore a prescrivergli di disattendere le disposizioni del regolamento e CP_2 di continuare a calcolare gli scatti per tutti i dipendenti secondo la percentuale del 5% nonché di continuare ad inserire nella propria busta paga la voce assegni familiari anche successivamente al raggiungimento della maggiore età dei figli, a titolo di trattamento di maggior favore;
che l'arrotondamento contestato è frutto di un errore contabile da imputarsi al software in uso e che la contestazione in ordine all'illegittimo pagamento di festività non godute è generica e che dalle buste paga prodotte non è dato desumere riposi compensativi per le festività non godute;
che, dopo l'elaborazione, le buste venivano stampate e passate dapprima al vaglio del Direttore e, successivamente, direttamente all'ufficio amministrativo nelle persone di Pt_2
e le quali, previa autorizzazione del Direttore, provvedevano ai
[...] Parte_3 pagamenti;
che nessuno gli ha mai eccepito nulla e che anche dopo il suo licenziamento le prassi contestategli continuano ad essere applicate;
che si tratta quindi di un “uso aziendale” lecito e meritevole di tutela;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ 1) rigettare il ricorso introduttivo del giudizio poiché illegittimo e infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui all'espositiva che precede;
2) confermare il Decreto Ingiuntivo n. 401/2019 emesso nella procedura R.G. 622/2019 E per l'effetto condannare
con sede in Sassari in via Cavour n. 55 Parte_1
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
, al pagamento in favore del sig. del Trattamento Parte_4 CP_1 di Fine Rapporto per l'ammontare pari ad € 55645,41 oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3) accertare e dichiarare per tutte le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'espositiva l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al sig.
con lettera raccomandata a/r del 21.12.2018 ricevuta in data CP_1
7.01.2019; 4) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. CP_1 alla con sede in Sassari in via Cavour n. Parte_1
5 C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1
e per l'effetto rigettare la richiesta di Parte_5 condanna del sig. al pagamento della somma di € 89.505,54, CP_1 nonché la domanda riconvenzionale di compensazione ed in ogni caso rigettare ogni e qualsiasi altra pretesa risarcitoria presente e futura;
5) con vittoria di spese e compensi professionali come per legge sia del giudizio monitoria che del presente giudizio”;
3 − su istanza delle parti, al procedimento RG 1166/19 è stato riunito quello con RG 1509/19 avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento di del CP_1
21/12/2018;
− nel ricorso relativo al fascicolo RG 1509/19, SS, replicando le difese sopra riportate in ordine agli addebiti mossigli, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “‐ accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa comminato al sig. con lettera raccomandata a/r CP_1 del 21.12.2018 ricevuta in data 7.01.2019; ‐ condannare la
[...]
con sede in Sassari in via Cavour n. 55 C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1 [...]
, al pagamento in favore del sig. di una indennità Parte_4 CP_1 risarcitoria non inferiore a 36 mensilità da calcolarsi sull'importo dell' ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 2.901,64, per l'importo complessivo di € 104.459,04 o del diverso importo anche maggiore ritenuto di giustizia;
‐ condannare la con sede in Sassari in via Parte_1
Cavour n. 55 C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore Dott. , al versamento dei relativi contributi Parte_4 previdenziali e assistenziali;
‐ condannare la Controparte_4
con sede in Sassari in via Cavour n. 55 C.F. in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore Dott. a pagare Parte_4 al sig. la somma di € 15.936,00 a titolo di indennità sostitutiva CP_1 del preavviso, nonché la somma di € 55.645,41 a titolo di TFR, ovvero le diverse somme che dovessero risultare dovute;
‐ oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
‐ con vittoria di spese e competenze occorse ed occorrende”;
− nel procedimento RG 1509/19, parte resistente ha ribadito la Parte_1 fondatezza degli addebiti mossi a dando atto che tanto i Presidenti CP_1 quanto i Direttori succedutisi negli anni, non avevano specifiche competenze in materia lavoristica, avevano delegato a la gestione degli adempimenti sul CP_1 personale, vincolandolo unicamente al rigoroso rispetto della normativa vigente;
che non ha mai prestato la propria attività lavorativa nelle CP_1 giornate di festa nazionale (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno), né nelle festività infrasettimanali (1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre) poiché in tali giorni gli uffici sono sempre stati chiusi;
che ha sempre goduto dei riposi compensativi per le 4 CP_1 giornate ex festive come emerge dalle buste paga;
che il software di elaborazione delle paghe, della calcola le somme come inserite, Parte_6 senza fare arrotondamenti;
che dopo i fatti per cui è causa è stata fatta una verifica delle buste paga, con immediato riallineamento della parte contributiva;
che, con riferimento all'assegno per il nucleo familiare, la possibile esenzione dalla contribuzione CUAF (Cassa unica assegni familiari), con l'obbligo di assicurare agli aventi diritto lo stesso trattamento previsto dalla legge (art. 7 della legge n. 252 del 1974), non esime dalla verifica dei requisiti di legge per il riconoscimento;
che dal luglio 2019 la resistente sta presentando le domanda di assegni all'INPS, come per legge;
che sussiste la giusta causa del licenziamento 4 secondo quanto previsto dall'art. 28 ROP applicabile (doc. 6) e che, in ogni caso, sussiste il giustificato motivo soggettivo, atteso che i fatti contestati integrano, come minimo, un notevole inadempimento;
che la domanda di pagamento del TFR è inammissibile stante la pendenza di procedimento avente ad oggetto proprio tale pretesa;
in ogni caso, ha formulato eccezione di compensazione tra il TFR dovuto, ma necessariamente ricalcolato tenendo conto dell'acconto di € 21.067,31 versato il 21/12/2001 e della minore retribuzione di
, e il credito vantato per l'indebito percepito da;
ha chiesto CP_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare le domande proposta da controparte;
2) in via riconvenzionale, o quantomeno in via di eccezione, accertare che il Rag. ha indebitamente percepito, per le ragioni CP_1 in atti, l'importo di € 89.505,54 ovvero quello, maggiore o minore, da accertare in corso di causa, e per l'effetto, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria di merito: a) condannare il al pagamento alla resistente CP_1 dell'importo di € 89.505,54 ovvero di quello, maggiore o minore, da accertare in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero maggior danno, dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, ovvero, in via subordinata, dalla domanda giudiziale;
b) ovvero quantomeno compensare il credito della resistente, come sopra determinato per capitale ed accessori, con gli eventuali crediti del SU (per titolo di TFR e altro), e, per l'eccedenza, condannare quest'ultimo al pagamento delle somme indebitamente percepite, oltre rivalutazione ed interessi, ovvero maggior danno, dal giorno dei singoli pagamenti al saldo, ovvero, in via subordinata, dalla domanda giudiziale;
3) per la denegata ipotesi di pagamento al Rag. nelle more del giudizio, condannarlo anche alla CP_1 restituzione delle somme medio tempore eventualmente corrispostegli per le domande da lui svolte, precetto ed esecuzione, maggiorate di interessi legali e di rivalutazione monetaria, oltre al maggior danno;
4) con vittoria di spese, anche generali e forfettarie, e competenze professionali come per legge”;
− con ordinanza del 16/9/20 la giudice ha rinviato la decisione sull'eccepita inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate da ed Parte_1 ammesso le istanze istruttorie dedotte dalle parti;
− all'esito dell'istruttoria orale e della CTU, le parti hanno discusso la causa che viene così decisa.
Ritenuto che:
1. è pacifico, ovvero emerso in corso di istruttoria:
1.1 che è stato assunto da in data dal 1/2/1984 CP_1 Parte_1 quale impiegato di concetto II° Categoria, II° fascia come previsto dal regolamento organico del personale applicabile (di seguito ROP), dal 1/1/1993 è stato inquadrato tra gli impiegati di II° categoria, I° fascia con mansioni di capoufficio, è stato poi nominato Vice Direttore nel mese di maggio 2004 con inquadramento al I° livello, II° fascia del ROP di allora) ricoprendo tale ruolo fino alla soppressione della carica avvenuta nel 31/12/2010, e, infine, dal
5 1/1/2011, è stato inquadrato come impiegato di II° livello, I° fascia, quale capo servizio;
1.2 che nell'ambito di tali inquadramenti, sia stato assegnato dapprima a mansioni di contabile e, dal 1991, anche all'elaborazione paghe dei dipendenti del sindacato e dei datori di lavoro associati, servizio che ha poi curato in esclusiva dal 1992 alla data del licenziamento, divenendone il responsabile (cfr. testi , , ; Tes_1 Tes_2 Pt_3
1.3 che, con lettera del 4/12/2018 gli sia stato contestato quanto segue:
1.4 che, in seguito alle osservazioni ricevute, parte opponente ha inviato lettera di licenziamento disciplinare datata 21/12/2018 (ritirata il 7/1/19) del seguente tenore:
6 1.5 che gli addebiti oggetto di contestazione disciplinare possono essere così elencati, tenendo conto delle specifiche inserite in atti:
a) l'applicazione degli scatti di anzianità in maniera difforme rispetto a quanto previsto dall'art. 19 del ROP, ovvero con calcolo percentuale in luogo dell'importo fisso (indebito 2004-2010 di € 28.174,60) e oltre il 12° (indebito 2012-2018 di € 18.054,00);
b) la presenza nelle buste paga di elementi retributivi aggiuntivi qualificati come assegni familiari (indebito 2012-2018 di € 14.306,38) e ulteriori scatti indebitamente assegnati (da febbraio 2004 ad aprile 2015, per € 20.619,98);
c) l'applicazione di arrotondamenti in eccesso della propria retribuzione base (dal 2005 al 2018, per complessivi € 504,00) con violazione dell'art. 17 ROP;
1.6 che , in atti, contesta anche d) l'errato calcolo della 14° e Parte_1
15° del 2011 con indebito di € 678,00 ed e) l'errata attribuzione dei compensi per festività non godute dal 2009 al 2018 per € 7.168,58 in violazione dell'art. 13 ROP che richiama le leggi n. 260/49 e n. 90/54;
1.7 che è in possesso di un diploma in ragioneria;
CP_1
2. occorre preliminarmente valutare le condotte poste alla base del licenziamento disciplinare, ovvero le contestazioni sub a), b) e c), posto che gli addebiti sub d) ed e) sono stati indicati per la prima volta in sede giudiziale e pertanto potranno al più formare oggetto della domanda di restituzione, ma non essere considerati a giustificazione della sanzione espulsiva comminata;
3. ebbene, non contesta quanto addebitatogli sub a), b) e c) né il quantum CP_1 indicato da , ma sostiene, quanto ai punti a) e b), che, non Parte_1 essendo qualificato per l'incarico, si è attenuto alle specifiche indicazioni ricevute in tal senso da parte dei Direttori succedutisi ( e secondo una CP_2 CP_3 prassi consolidata e, quanto al punto c), che fosse il programma in uso (sistema ad applicare gli arrotondamenti censurati;
Parte_6
4. ad ogni buon conto, si osserva che non vi è ragione di dubitare dell'interpretazione fornita da agli articoli del ROP in forza dei Parte_1 quali ha formulato le contestazioni ed i conteggi, stante la chiara lettera delle norme richiamate;
5. venendo quindi alle giustificazioni addotte per la pacifica applicazione di criteri diversi da quelli posti dal ROP, si rileva, innanzitutto, che alcun rilievo può essere attribuito alla dedotta incompetenza funzionale (della quale si deve
7 peraltro dubitare sia alla luce del conseguito diploma in ragioneria sia del prolungato periodo di assegnazione al servizio) poiché la stessa avrebbe in ogni caso rilievo disciplinare;
allo stesso modo, si rileva che l'eventuale errore del sistema di elaborazione paghe dedotto in replica alla contestazione sub c) non assumerebbe comunque valore scriminante, posto che l'utilizzo di un software non esime certo il responsabile dell'elaborazione dei cedolini dal controllo degli stessi;
sotto tale profilo, si precisa, peraltro, che non è emersa alcuna prova che il sistema operativo in uso attuasse gli arrotondamenti contestati (3€ al mese, cfr. teste “Posso confermare che il software effettua Tes_3 Parte_6 arrotondamenti solo limitatamente ai decimali. Di norma non fa altri arrotondamenti. Per il resto io posso dire che non usando un Parte_1
CCNL deve necessariamente inserire a mano nelle buste paga certi dati”);
6. il perimetro di indagine deve quindi essere circoscritto all'esistenza della prassi aziendale consistente nella reiterazione di direttive ricevute contrarie alle norme applicabili, così come dedotto dall'opposto a giustificazione degli addebiti sub a) e b);
7. ebbene, nessuno dei testi escussi ha confermato tale circostanza (cfr. in particolare i testi e;
d'altro lato, i testi e , CP_2 Tes_4 Tes_2 Tes_5 ovvero i dipendenti che si sono occupati delle verifiche che hanno poi portato alla contestazione disciplinare, hanno rispettivamente riferito che “Durante tale incontro [ndr il teste si riferisce all'incontro del 4/12/18 tenutosi alla presenza anche del Direttore in cui sono stati chiesti chiarimenti a in CP_3 CP_1 seguito alle verifiche svolte] vennero rappresentati al tutti gli elementi di CP_1 criticità riscontrati. Quest'ultimo nell'occasione dichiarò di non essere mai stato autorizzato a cambiare i criteri di calcolo” e, ancora, dichiarò di non aver CP_1 avuto l'autorizzazione del Direttore Arru nell'applicare i parametri utilizzati per il calcolo delle voci prima riferite”;
8. alla luce di quanto sopra, non possono ritenersi provate le giustificazioni alla propria condotta fornite da in replica agli addebiti sub a), b) e c); in CP_1 assenza di censure da parte del lavoratore sotto altri profili, il licenziamento impugnato con ricorso iscritto con RG 1509/19 deve quindi essere confermato con conseguente rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
9. quanto alle ulteriori domande delle parti, di pagamento del TFR formulata dal lavoratore e di restituzione dell'indebito presentata da , occorre Parte_1 premettere che, in seguito alla riunione dei procedimenti, deve ritenersi irrilevante ovvero superata l'eccezione di inammissibilità conseguente alla litispendenza delle stesse in entrambi i procedimenti instaurati;
10. per individuare la corretta base di calcolo del TFR, occorre poi procedere ad esaminare gli indebiti censurati sub d) ed e) ovvero l'errato calcolo della 14° e 15° del 2011 con indebito di € 678,00 e l'errata attribuzione dei compensi per festività non godute dal 2009 al 2018 per € 7.168,58;
8 11. SS non svolge alcuna difesa in ordine alla censura sub d) che, peraltro, appare integrare applicazione conforme del dettato regolamentare, mentre, con riferimento alla contestazione sub e), sostiene che l'addebito sia generico, che dalle buste paga non emergano i riposi compensativi e che il calcolo delle festività non godute sia stato elaborato dal sistema CC automaticamente;
12. deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 13 ROP, che richiama le leggi in materia ovvero quelle n. 260/49 e n. 90/54 (“Per il trattamento da applicare al personale nelle festività infrasettimanali e nazionali, si applicano le norme di legge in vigore”), devono essere retribuite con attribuzione di una giornata di lavoro aggiuntiva (1/26 della retribuzione), unicamente le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti -contrariamente a quanto affermato dal lavoratore- nella giornata di domenica, salvo che il lavoratore non usufruisca di un riposo compensativo;
13. è pacifico, in assenza di specifiche contestazioni alle rispettive allegazioni, che non abbia usufruito di riposi compensativi per le giornate di festività CP_1 cadenti di domenica e per il lavoro nelle 4 giornate relative alle c.d. festività soppresse;
14. la contestazione di parte non è dunque generica, ma Parte_1 parzialmente infondata, poiché non tiene in considerazione che alcune delle festività retribuite cadevano di domenica e dunque il pagamento, in assenza di riposo compensativo, era legittimo così come la retribuzione per le festività soppresse, in assenza di prova della fruizione del riposo compensativo;
15. prendendo in esame i calendari dal 2009 al 2018 il CTU ha calcolato l'indebito a titolo di festività non godute in € 2.772,07 (e);
16. quanto alle ulteriori voci in contestazione il CTU, secondo un procedimento logico e tecnico esente da vizi che ha condotto a conclusioni che possono quindi essere assunte a fondamento della decisione, ha ritenuto che:
- in relazione agli scatti di anzianità con calcolo percentuale in luogo dell'importo fisso risulti un indebito di € 48.078,12 (a1 e b2);
- per differenze relative al calcolo di scatti oltre il 12° sussista un indebito di € 18.047,12 (a2);
- siano stati corrisposti € 14.061,53 a titolo di assegni familiari (b1);
- emergano arrotondamenti ingiustificati per € 629,10 (c);
- siano stati erroneamente calcolati gli importi di 14° e 15° del 2011 con indebito di € 678,00 (d);
17. considerando gli importi indicati, risulta quindi un indebito di per un totale di € 84.265,94;
18. deve tuttavia rilevarsi che dall'istruttoria è emerso che , dopo aver CP_1 elaborato i cedolini paga, li consegnava dapprima ad che a sua CP_2 volta li trasmetteva al Direttore Campus, e poi li mandava direttamente all'amministrazione, nelle persone di e fino al Parte_7 Parte_2
9 2010 e di a successivamente, le quali si occupavano del Parte_3 Parte_2 pagamento dopo l'approvazione del Direttore (cfr. testi , Pt_7 Pt_3 Pt_2
);
[...]
19. il prolungato mancato controllo da parte degli organi direttivi deve essere valutato sul piano del concorso di colpa posto che, anche per la datrice di lavoro, così come per , alcun rilievo può assumere l'incompetenza specifica degli CP_1 organi direttivi, essendo loro demandata una funzione che è precipuamente quella di verifica dell'altrui operato usufruendo, se del caso, dei necessari mezzi di accertamento, come peraltro avvenuto nel 2018, quando poi sono emerse le irregolarità;
20. il tempestivo controllo avrebbe, infatti, consentito di contenere le conseguenze della condotta di protrattasi, per la contestazione più risalente, dal 2004 CP_1 al 2018;
21. deve quindi ritenersi che ove il datore di lavoro avesse adottato l'ordinaria diligenza nelle verifiche dell'operato del proprio dipendente avrebbe diminuito l'entità delle conseguenze che sono derivate dalla condotta del lavoratore;
tenuto conto della tipologia delle irregolarità contestate -in parte rilevante non difficilmente individuabili da un'analisi attenta dei cedolini (si pensi all'arrotondamento ovvero al pagamento di festività non cadenti nel giorno di domenica ovvero, ancora, all'inserimento di voci retributive non presenti nel ROP) e del tempo nel quale le irregolarità si sono ripetute, deve ritenersi sussistente un concorso di colpa del datore di lavoro corrispondente ad 1/3;
22. ne consegue che l'indebito di , applicata la riduzione con esclusione delle CP_1 festività non godute, ammonta ad € 54.329,25 lordi;
23. il TFR dovuto al lavoratore deve quindi essere ricalcolato tenendo conto dell'incontestato e documentato acconto ricevuto a novembre 2001 di € 25.822,82 lordi, ovvero € 40.092,44 in seguito a rivalutazione, nonché della riduzione della retribuzione conseguente a quanto sopra affermato;
24. in assenza di contestazioni, il CTU ha individuato tale importo, secondo criteri che appaio del tutto coerenti, in € 38.124,14 lordi;
25. in esito alla compensazione, deve quindi ritenersi che risulti debitore di CP_1
€ 16.205,10 in favore di;
Parte_1
26. assorbite le ulteriori doglianze non oggetto di contestazione né di domanda, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 401 del 23/5/19 emesso dal Tribunale di Sassari e SS deve essere condannato a pagare € 16.205,10 a con conferma del licenziamento impugnato;
Parte_1
27. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di CP_1 nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15% tenuto conto dei rispettivi valori di causa e della riunione dei procedimenti a partire dall'istruttoria;
28. le spese di CTU devono essere poste a carico del soccombente . CP_1
10
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 401 del 23/5/19 emesso dal Tribunale di Sassari;
- condanna a corrispondere a l'importo di € 16.205,10, CP_1 Parte_1 oltre interessi e rivalutazione;
- rigetta il ricorso iscritto con RG 1509/19 e conferma il licenziamento di CP_1 del 7/1/19;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 8.000, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di . CP_1
Così deciso in Sassari, il 10/12/2024.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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