Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 13/02/2026, n. 110
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Legittimazione processuale del fallito in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento

    La Corte ha ritenuto che la perdita della capacità processuale del fallito non sia assoluta ma relativa, e che in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito mantenga la legittimazione ad impugnare pretese tributarie di cui la procedura fallimentare non si interessa.

  • Rigettato
    Violazione e Falsa applicazione dell'art. 11, comma 4, D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia)

    La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle informazioni finanziarie per la ricostruzione dei ricavi, soprattutto in assenza di documentazione contabile e dichiarazioni fiscali da parte del contribuente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione sulla possibilità di utilizzare presunzioni supersemplici in caso di omessa dichiarazione, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto destituita di fondamento tale deduzione, affermando che le presunzioni operano proprio in assenza di prova contraria da parte del contribuente.

  • Rigettato
    Lesione del diritto di difesa

    La Corte ha respinto tale doglianza, sostenendo che le presunzioni intervengono quando l'obbligo di leale collaborazione non è adempiuto dal contribuente.

  • Rigettato
    Legittimazione processuale del fallito in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento

    La Corte ha ritenuto che la perdita della capacità processuale del fallito non sia assoluta ma relativa, e che in caso di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito mantenga la legittimazione ad impugnare pretese tributarie di cui la procedura fallimentare non si interessa.

  • Rigettato
    Violazione e Falsa applicazione dell'art. 11, comma 4, D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia)

    La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alle informazioni finanziarie per la ricostruzione dei ricavi, soprattutto in assenza di documentazione contabile e dichiarazioni fiscali da parte del contribuente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione sulla possibilità di utilizzare presunzioni supersemplici in caso di omessa dichiarazione, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • Rigettato
    Violazione art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto destituita di fondamento tale deduzione, affermando che le presunzioni operano proprio in assenza di prova contraria da parte del contribuente.

  • Rigettato
    Lesione del diritto di difesa

    La Corte ha respinto tale doglianza, sostenendo che le presunzioni intervengono quando l'obbligo di leale collaborazione non è adempiuto dal contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 13/02/2026, n. 110
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 110
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo