CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 13/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente e Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 774/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 370/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MB01304-2019 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MB01304-2019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MB01304-2019 IRAP 2016
- sull'appello n. 1153/2021 depositato il 14/09/2021 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 02/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MB01771-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MB01771-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MB01771-2019 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio di gravame è l'avviso di accertamento , n. THH03MB01304/2019, ex art. 39, comma 2, lett. a), del D.P.R. 600/1973notificato alla società in data 30/07/2019, avente ad oggetto il reddito d'impresa conseguito dalla società Ricorrente_1 SRL, quantificato in Euro 152.552,00, (pari alla differenza tra il volume dei ricavi quantificato come sopra esposto in Euro 169.502,00, ed il volume dei componenti negativi di reddito pari ad Euro 16.950,00, determinati in misura pari al 10% dei ricavi), Irap per € 5.638,00 e una maggiore imposta ai fini dell'IVA di Euro 37.290,00. La società, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, in data 05/09/2019, è stata dichiarata fallita, sentenza questa revocata Corte di Appello di Bologna in data 10 01 2020.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 370/03/2020, depositata in data
25/11/2020, ha rigettato nel merito il ricorso con condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00.
La società, in persona del legale rappresentante Ricorrente_2, in data 25 maggio ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, in base agli stessi motivi proposti in primo grado.
Del pari, Ricorrente_2 impugnava altresì l'avviso di accertamento n. THH01MB01771/2019, notificato in data16/09/2019, avente ad oggetto la determinazione ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. n.
917/1986, di un maggior reddito allo stesso attribuito pari ad € 75.849,00, derivante dal possesso di una partecipazione qualificata al capitale della società Ricorrente_1 Srl.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena con sentenza n. 53/01/21 depositata in data 02/02/2021, rigettava il ricorso e condannava il Ricorrente_2 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
€ 3.000,00.
Avverso la citata sentenza, il contribuente proponeva gravame in data 28/07/20021, riformulando le stesse contestazioni disattese nel primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi la riunione del giudizio introdotto con RGA 774/ 2021 e 1153/2021, essendo evidenti gli estremi della connessione oggettiva esistenti tra i due avvisi di accertamento e dei giudizi introdotti
Impugnativa incidentale
In Limine va presa in esame, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il suo presupposto in rito appare idoneo, ove accolto, alla definizione del giudizio.
Assume l'Agenzia che l'impugnativa proposta dalla società e dal suo legale rappresentante sconta un difetto di legittimazione, in quanto la società era stata dichiarata fallita con sentenza in data 5 09 20219, sentenza questa revocata in data 10.01 2020, con pubblicazione nel registro imprese in data 14.01.2020.
L'assunto non riveste pregio.
Se è vero che all'atto dell'impugnazione proposta in data 23 01 2020, avverso gli avvisi di accertamento, la sentenza di revoca non era passata in giudicato è altrettanto vero la legittimazione concorrente del fallito in quanto la stessa sentenza di revoca rendeva evidente la insussistenza di un interesse della procedura all'impugnativa, con connessa legittimazione processuale del fallito ad impugnare la pretesa tributaria (Cass. 14 giugno 2000, n. 8116, in Giust. civ. Mass. 2000, 1299; Cass. 19 febbraio 2000, n.
1901, in Giur. trib. 2002, 161, con nota di Montanari).
In altri termini, la perdita della capacità processuale del fallito (dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura) non è assoluta ma relativa laddove fondata su un rapporto a cui gli organi fallimentari siano disinteressati (Cass. 5 marzo 2003, n. 3245, citata nelle controdeduzioni in atti ) : nel caso in esame, il disinteresse insito nella revoca della sentenza dichiarativa di fallimento non era riferibile solo ad un rapporto ma alla vasta gamma dei rapporti intessuti dalla società fallita, cosicchè ogni impugnativa incidentalmente proposta va disattesa.
Merito
I contribuenti propongono nuovamente nella sede il vizio di “Violazione e Falsa applicazione dell'art. 11, comma 4, D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia)” , disatteso in prime cure. L'assunto non riveste pregio e come tale va disatteso.
Preliminare all'esame delle problematiche di stretto diritto, è la ricognizione della andamento dell'impresa esercitata dalla società contribuente.
a) La società Ricorrente_1 SRL, costituita in data 04/12/2001 con sede nel comune di Carpi (MO), in Indirizzo_1, ha svolto attività nel settore immobiliare, attività per la quale non risulta operata alcuna dichiarazione fiscale.
b) L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Controlli ha proceduto ad effettuare un'attività istruttoria nei confronti della società Ricorrente_1 SRL, tramite l'invito nr. I00025/2019, notificato in data 28/01/2019 a produrre, in relazione all'anno d'imposta 2016, la documentazione contabile di legge. In particolare in sede di adesione la società contribuente ha prodotto la sola copia dell'estratto conto relativo al conto corrente nr. Conto_Corrente_1 del Banca_1 per il periodo dal 27/01/2015 al 20/01/2017, richiedendo altresì il riconoscimento di costi sostenuti nel corso dell'anno
2016 per complessivi Euro 120.000,00 di cui Euro 20.000,00 circa relativi a pagamenti effettuati nel confronti della società Società_1 s.p.a., nonché nei confronti del condominio Nominativo_1 e della società Società_2 srl, ed Euro 100.000,00 relativi ad un bonifico effettuato in data 28/06/2016 in favore della società Società_3 SRL quale “acconto acquisto immobile”, senza alcuna ulteriore produzione documentale pure indispensabile a dare contezza dei costi asseritamente sostenuti.
c) La società non ha provveduto a depositare nessuna documentazione, radicando così la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/73 e di cui all'art. 51 del D.P.R. 633/72
d) L'Ufficio ha quindi proceduto, per l'anno d'imposta 2016, alla determinazione induttiva del reddito ai fini delle II.DD. e dell'IRAP, utilizzando i dati desumibili dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria: in forza dei dati r acquisiti ha accertato il volume dei ricavi conseguiti, nell'anno d'imposta 2016, pari al volume complessivo dei movimenti finanziari in entrata - rilevati nel corso del 2016 - che gli operatori finanziari hanno indicato nel c.d. archivio dei rapporti finanziari con riferimento ai rapporti intrattenuti con la Ricorrente_1 SRL. Dai dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è emerso che la società Ricorrente_1 SRL, nel corso dell'anno 2016, è stata pienamente operativa, per un volume di affari pari ad Euro 169.502,00.
e) Con l'avviso di accertamento n. THH03MB01304/2019, notificato alla società in data 30/07/2019, veniva quindi determinato ex art. 39, comma 2, lett. a), del D.P.R. 600/1973, il reddito d'impresa conseguito dalla società Ricorrente_1 SRL, in Euro 152.552,00, (pari alla differenza tra il volume dei ricavi quantificato come sopra esposto in Euro 169.502,00, ed il volume dei componenti negativi di reddito pari ad Euro 16.950,00 ( pari al 10% dei ricavi), Irap per € 5.638,00 e una maggiore imposta ai fini dell'IVA di
Euro 37.290,00.
Ciò posto, deve del pari rilevarsi come il ricorso alle informazioni finanziarie per la ricostruzione dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta oggetto di accertamento, appare pienamente legittimo, soprattutto laddove la stessa parte venga meno all'obbligo di leale collaborazione con gli Uffici Tributari, obbligo tanto più rilevante laddove si consideri l'assenza e/o mancata produzione di ogni scrittura contabile, unitamente alla mancata redazione negli anni delle dichiarazioni fiscali.
Al riguardo, si ricorda quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza 19191/2019, richiamata dai giudici di prime cure, secondo la quale “costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38, (accertamento sintetico) o nell'art. 39, (accertamento induttivo), bensì nel del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, (ora 109), in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorchè infedele, sia comunque sussistente (Cass., 20 gennaio 2017, n.
1506).”.
È pertanto indiscutibile come l'omessa produzione delle scritture contabili in sede di invito e l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2016 legittimino l'Ufficio all'utilizzo delle informazioni finanziarie per dare ingresso ad un accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del DPR 600/73.
Del pari destituita di ogni fondamento è la deduzione a motivo di impugnazione, della violazione dell'art
2697 c.c., in quanto le presunzioni operano proprio in assenza di ogni prova contraria che la parte- invitata alla produzione- deve allegare nello spirito di collaborazione sulla stessa gravante.
Né può invocarsi la lesione del diritto di difesa a ragione di gravame degli avvisi di accertamento operati dall'Agenzia delle Entrate, in quanto le presunzioni intervengono proprio laddove l'obbligo di leale collaborazione non risulti adempiuto dal contribuente, che pertanto – versando in una situazione di omissione di ogni dichiarazione fiscale dal 2004 e non provvedendo ad alcuna produzione – mira a rendere impossibile ogni ricostruzione del reddito conseguito.
Le spese seguono la soccombenza ed in ragione della natura delle questioni trattate, si liquidano in
€ 7.150,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta in quanto infondati gli appelli proposti avverso gli avvisi di accertamento, n.
THH03MB01304/2019 e n. THH01MB01771/2019, che conferma per l'effetto;
b) Condanna la parte appellante alla integrale rifusione delle spese del grado, spese che si liquidano in € 7.150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 02 2026.
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente e Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 774/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 370/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 3 e pubblicata il 25/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MB01304-2019 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MB01304-2019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03MB01304-2019 IRAP 2016
- sull'appello n. 1153/2021 depositato il 14/09/2021 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 53/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MODENA sez. 1 e pubblicata il 02/02/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MB01771-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MB01771-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH01MB01771-2019 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto del presente giudizio di gravame è l'avviso di accertamento , n. THH03MB01304/2019, ex art. 39, comma 2, lett. a), del D.P.R. 600/1973notificato alla società in data 30/07/2019, avente ad oggetto il reddito d'impresa conseguito dalla società Ricorrente_1 SRL, quantificato in Euro 152.552,00, (pari alla differenza tra il volume dei ricavi quantificato come sopra esposto in Euro 169.502,00, ed il volume dei componenti negativi di reddito pari ad Euro 16.950,00, determinati in misura pari al 10% dei ricavi), Irap per € 5.638,00 e una maggiore imposta ai fini dell'IVA di Euro 37.290,00. La società, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, in data 05/09/2019, è stata dichiarata fallita, sentenza questa revocata Corte di Appello di Bologna in data 10 01 2020.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena, con sentenza n. 370/03/2020, depositata in data
25/11/2020, ha rigettato nel merito il ricorso con condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.000,00.
La società, in persona del legale rappresentante Ricorrente_2, in data 25 maggio ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, in base agli stessi motivi proposti in primo grado.
Del pari, Ricorrente_2 impugnava altresì l'avviso di accertamento n. THH01MB01771/2019, notificato in data16/09/2019, avente ad oggetto la determinazione ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D.P.R. n.
917/1986, di un maggior reddito allo stesso attribuito pari ad € 75.849,00, derivante dal possesso di una partecipazione qualificata al capitale della società Ricorrente_1 Srl.
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena con sentenza n. 53/01/21 depositata in data 02/02/2021, rigettava il ricorso e condannava il Ricorrente_2 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in
€ 3.000,00.
Avverso la citata sentenza, il contribuente proponeva gravame in data 28/07/20021, riformulando le stesse contestazioni disattese nel primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve disporsi la riunione del giudizio introdotto con RGA 774/ 2021 e 1153/2021, essendo evidenti gli estremi della connessione oggettiva esistenti tra i due avvisi di accertamento e dei giudizi introdotti
Impugnativa incidentale
In Limine va presa in esame, l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il suo presupposto in rito appare idoneo, ove accolto, alla definizione del giudizio.
Assume l'Agenzia che l'impugnativa proposta dalla società e dal suo legale rappresentante sconta un difetto di legittimazione, in quanto la società era stata dichiarata fallita con sentenza in data 5 09 20219, sentenza questa revocata in data 10.01 2020, con pubblicazione nel registro imprese in data 14.01.2020.
L'assunto non riveste pregio.
Se è vero che all'atto dell'impugnazione proposta in data 23 01 2020, avverso gli avvisi di accertamento, la sentenza di revoca non era passata in giudicato è altrettanto vero la legittimazione concorrente del fallito in quanto la stessa sentenza di revoca rendeva evidente la insussistenza di un interesse della procedura all'impugnativa, con connessa legittimazione processuale del fallito ad impugnare la pretesa tributaria (Cass. 14 giugno 2000, n. 8116, in Giust. civ. Mass. 2000, 1299; Cass. 19 febbraio 2000, n.
1901, in Giur. trib. 2002, 161, con nota di Montanari).
In altri termini, la perdita della capacità processuale del fallito (dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura) non è assoluta ma relativa laddove fondata su un rapporto a cui gli organi fallimentari siano disinteressati (Cass. 5 marzo 2003, n. 3245, citata nelle controdeduzioni in atti ) : nel caso in esame, il disinteresse insito nella revoca della sentenza dichiarativa di fallimento non era riferibile solo ad un rapporto ma alla vasta gamma dei rapporti intessuti dalla società fallita, cosicchè ogni impugnativa incidentalmente proposta va disattesa.
Merito
I contribuenti propongono nuovamente nella sede il vizio di “Violazione e Falsa applicazione dell'art. 11, comma 4, D.L. 201/2011 (Decreto Salva Italia)” , disatteso in prime cure. L'assunto non riveste pregio e come tale va disatteso.
Preliminare all'esame delle problematiche di stretto diritto, è la ricognizione della andamento dell'impresa esercitata dalla società contribuente.
a) La società Ricorrente_1 SRL, costituita in data 04/12/2001 con sede nel comune di Carpi (MO), in Indirizzo_1, ha svolto attività nel settore immobiliare, attività per la quale non risulta operata alcuna dichiarazione fiscale.
b) L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Controlli ha proceduto ad effettuare un'attività istruttoria nei confronti della società Ricorrente_1 SRL, tramite l'invito nr. I00025/2019, notificato in data 28/01/2019 a produrre, in relazione all'anno d'imposta 2016, la documentazione contabile di legge. In particolare in sede di adesione la società contribuente ha prodotto la sola copia dell'estratto conto relativo al conto corrente nr. Conto_Corrente_1 del Banca_1 per il periodo dal 27/01/2015 al 20/01/2017, richiedendo altresì il riconoscimento di costi sostenuti nel corso dell'anno
2016 per complessivi Euro 120.000,00 di cui Euro 20.000,00 circa relativi a pagamenti effettuati nel confronti della società Società_1 s.p.a., nonché nei confronti del condominio Nominativo_1 e della società Società_2 srl, ed Euro 100.000,00 relativi ad un bonifico effettuato in data 28/06/2016 in favore della società Società_3 SRL quale “acconto acquisto immobile”, senza alcuna ulteriore produzione documentale pure indispensabile a dare contezza dei costi asseritamente sostenuti.
c) La società non ha provveduto a depositare nessuna documentazione, radicando così la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/73 e di cui all'art. 51 del D.P.R. 633/72
d) L'Ufficio ha quindi proceduto, per l'anno d'imposta 2016, alla determinazione induttiva del reddito ai fini delle II.DD. e dell'IRAP, utilizzando i dati desumibili dal sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria: in forza dei dati r acquisiti ha accertato il volume dei ricavi conseguiti, nell'anno d'imposta 2016, pari al volume complessivo dei movimenti finanziari in entrata - rilevati nel corso del 2016 - che gli operatori finanziari hanno indicato nel c.d. archivio dei rapporti finanziari con riferimento ai rapporti intrattenuti con la Ricorrente_1 SRL. Dai dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è emerso che la società Ricorrente_1 SRL, nel corso dell'anno 2016, è stata pienamente operativa, per un volume di affari pari ad Euro 169.502,00.
e) Con l'avviso di accertamento n. THH03MB01304/2019, notificato alla società in data 30/07/2019, veniva quindi determinato ex art. 39, comma 2, lett. a), del D.P.R. 600/1973, il reddito d'impresa conseguito dalla società Ricorrente_1 SRL, in Euro 152.552,00, (pari alla differenza tra il volume dei ricavi quantificato come sopra esposto in Euro 169.502,00, ed il volume dei componenti negativi di reddito pari ad Euro 16.950,00 ( pari al 10% dei ricavi), Irap per € 5.638,00 e una maggiore imposta ai fini dell'IVA di
Euro 37.290,00.
Ciò posto, deve del pari rilevarsi come il ricorso alle informazioni finanziarie per la ricostruzione dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta oggetto di accertamento, appare pienamente legittimo, soprattutto laddove la stessa parte venga meno all'obbligo di leale collaborazione con gli Uffici Tributari, obbligo tanto più rilevante laddove si consideri l'assenza e/o mancata produzione di ogni scrittura contabile, unitamente alla mancata redazione negli anni delle dichiarazioni fiscali.
Al riguardo, si ricorda quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza 19191/2019, richiamata dai giudici di prime cure, secondo la quale “costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell'art. 38, (accertamento sintetico) o nell'art. 39, (accertamento induttivo), bensì nel del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, (ora 109), in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cui una dichiarazione dei redditi, ancorchè infedele, sia comunque sussistente (Cass., 20 gennaio 2017, n.
1506).”.
È pertanto indiscutibile come l'omessa produzione delle scritture contabili in sede di invito e l'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2016 legittimino l'Ufficio all'utilizzo delle informazioni finanziarie per dare ingresso ad un accertamento induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del DPR 600/73.
Del pari destituita di ogni fondamento è la deduzione a motivo di impugnazione, della violazione dell'art
2697 c.c., in quanto le presunzioni operano proprio in assenza di ogni prova contraria che la parte- invitata alla produzione- deve allegare nello spirito di collaborazione sulla stessa gravante.
Né può invocarsi la lesione del diritto di difesa a ragione di gravame degli avvisi di accertamento operati dall'Agenzia delle Entrate, in quanto le presunzioni intervengono proprio laddove l'obbligo di leale collaborazione non risulti adempiuto dal contribuente, che pertanto – versando in una situazione di omissione di ogni dichiarazione fiscale dal 2004 e non provvedendo ad alcuna produzione – mira a rendere impossibile ogni ricostruzione del reddito conseguito.
Le spese seguono la soccombenza ed in ragione della natura delle questioni trattate, si liquidano in
€ 7.150,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta in quanto infondati gli appelli proposti avverso gli avvisi di accertamento, n.
THH03MB01304/2019 e n. THH01MB01771/2019, che conferma per l'effetto;
b) Condanna la parte appellante alla integrale rifusione delle spese del grado, spese che si liquidano in € 7.150,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 02 2026.
Il Presidente
Dott. Pasquale Liccardo.