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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/12/2025, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6375/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. da sé Parte_1
DA (CE), alla via Campolongo n. 87 RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Maria Masi, con cui elett. dom. in Sant'Anastasia (NA), alla via N. Paganini n. 2, giusta procura in atti RESISTENTE Nonché
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., Controparte_2 poli, alla via Ponte di Tappia n. 47, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 02820220001486742000, notificata a mezzo pec in data 26/09/2022, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 25.194,88 per contributi in favore della resistente. CP_1
Deduceva, in particolare, la maturata nza, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e concludeva chiedendo di “a) dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820220001486742000, notificata a mezzo posta certificata in data 26/09/2022”. Spese vinte.
1 Si costituiva in giudizio la resistente, che preliminarmente deduceva l'avvenuto CP_1 sgravio delle somme relative agli anni 2000-2009, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi del procedimento esattoriale, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata e la debenza della pretesa creditoria, spiegando domanda riconvenzionale. Spese vinte. Si costituiva altresì l' , che eccepiva la propria carenza Controparte_3 di legittimazione p r il rigetto del ricorso stante il mancato decorso del termine di prescrizione decennale. Spese vinte, con attribuzione. La causa, rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 16/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente, va precisato, quanto alla legittimazione passiva delle resistenti, che, con riferimento alle doglianze relative alla forma del titolo ed al procedimento esattoriale, legittimato passivo è l'agente per la riscossione. Quanto ai vizi di merito, ed in particolare all'eccepita prescrizione, sussiste la legittimazione della in quanto ente impositore. CP_1
Tanto premesso, giova precisare che, nell'ambito giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale, va innanzitutto operata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza o meno della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale del provvedimento notificato. Nel primo caso occorrerà verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del D. Lgs. 46/99. Ed infatti, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 617 e 618 bis cpc e quindi in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del provvedimento impugnato. In primo luogo, si osserva che risulta inconferente il richiamo all'art. 19 d.lgs. 112/1999, relativo ai rapporti tra ente impositore e concessionario. Tanto premesso, quanto all'eccepita decadenza, va rilevato che “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc;
cfr, Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003; 9912/2001)” (Cass., Sez. L, sentenza n. 7402/2013), e pertanto la relativa censura risulta tempestiva, in quanto il ricorso è stato depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto.
2 In merito va premesso che la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12631 del 05/06/2014, Rv. 631031 - 01) ha precisato che “in tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione”. Nel caso in esame, tuttavia, il termine decadenziale cui fare riferimento è quello previsto dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 (essendo inconferente il richiamo alla previsione di cui all'art. 72 d.lgs. n. 507/1993, riferito ai tributi degli enti locali). Tale previsione dispone che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche agli enti previdenziali privati, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nei confronti di questi ultimi trova applicazione la previsione di cui all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, relativa alla riscossione mediante ruolo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, Rv. 657922
– 01, in motivazione). Tanto premesso, il termine decadenziale risulta rispettato con riferimento alle somme richieste per l'annualità 2019. Ed invero, il mod. 5 2020 (relativo all'anno d'imposta 2019) risulta trasmesso in data 29/12/2020 (cfr. allegato 5 alla memoria di costituzione di parte resistente) e pertanto l'iscrizione a ruolo nell'anno 2021 è tempestiva, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza. Dalle deduzioni della stessa resistente e dalla documentazione versata in atti (cfr., in CP_1 particolare, p. 4 della memo ostituzione ed all. nn. 3 e 4), si evince il mancato rispetto del termine decadenziale per le annualità 2012, 2016, 2017 e 2018. Limitatamente alle predette annualità, pertanto, l'eccezione di decadenza è fondata. Da tutto quanto esposto, discende che la cartella opposta va annullata limitatamente alle somme relative alle annualità 2012, 2016, 2017 e 2018. Va tuttavia osservato che la citata decadenza ha natura meramente processuale, e non determina effetti estintivi dell'obbligo contributivo, né esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020, Rv. 656653 - 01), “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè
3 la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”. Nel caso in esame, tra l'altro, la resistente ha spiegato domanda riconvenzionale nei CP_1 confronti del ricorrente al fine nere il pagamento delle somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, in caso di annullamento della stessa. Tanto premesso, e passando al merito della pretesa, come dedotto e documentato dalla (cfr. all. n. 1), risulta intervenuto in corso di causa un parziale CP_1 di sgravio delle somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, relativo alle annualità 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2009, pertanto, limitatamente ai suddetti crediti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle
4 vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Con riferimento all'eccezione di prescrizione delle pretese contributive, si osserva quanto segue. Appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento. I contributi dovuti a sono disciplinati dalla L. 576/80 che, all'art. 19, CP_1 prevede che la prescri uti dovuti alla e di ogni relativo accessorio si CP_1 compie con il decorso di dieci anni, decorrenti dalla data di trasmissione alla da CP_1 parte dell'obbligato, delle previste dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 23 (modello etta disciplina, tuttavia, è stata in un primo tempo innovata dalla L. 335/95 che ha reso omogeneo il termine prescrizionale di tutti i contributi previdenziali, abbassandolo a cinque anni e disponendo espressamente, all'art. 3 co. 10, che tale termine quinquennale
“si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Anche tale normativa è stata a sua volta superata dalla previsione contenuta nell'art. 66 della L. n. 247/12, secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 L. 335/95 non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Controparte_1
Il problema insorto dall'applicazione di questa norma è stato risolto dall'intervento della Cassazione, la quale, con sentenza n. 6729/13, successivamente confermata dalla sentenza n. 18953/14, ha statuito che “La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Quanto, invece, alla decorrenza del citato termine prescrizionale, sia per i contributi che per le somme accessorie (sanzioni e interessi), essa coincide con la data di spedizione alla Cassa del Modello 5, contenente i dati reddituali ex art. 19 L. 576/80: la L. 335/95 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Pertanto, non è incisa dalla predetta legge la previgente disposizione di cui all'art. 19, co. 2, L. 576/1980, la quale, per la previdenza forense, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla
[...]
della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 Controparte_1 ntenente l'indicazione del volume d'affari (cfr. Cass. n. 18698/2007). Nel caso di omessa dichiarazione, tuttavia, va precisato che “l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_1 prescrizione a seconda che la comunicazione to, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, 5 riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale, mentre, quanto alla seconda fattispecie, il decorso del termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” (Cass. n. 9113/2007; conf. Cass. ord. n. 6259/2011). Pertanto, “il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Controparte_1 dell'ammontare del reddito professionale percepito, de ovvero dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi” (Cass. Sez. L., n. 27509 del 28/10/2019, rv. 655600-01). Infine, alle sanzioni ed agli interessi di cui all'apposito regolamento, da considerarsi accessori rispetto alla contribuzione dovuta, si applicano i medesimi termini prescrizionali previsti per le contribuzioni dovute, salvo le sanzioni di natura amministrativa per omesso o ritardato invio del mod. 5, il cui termine prescrizionale, sempre quinquennale, decorre dal primo giorno successivo al termine previsto per l'invio del modello stesso. Tanto precisato, nel caso in esame è acclarato ed incontestato che la contribuzione richiesta, non rientrante nel provvedimento di stralcio, è relativa agli anni 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019. Nel caso in esame, alcuna prescrizione può ritenersi maturata, in considerazione delle annualità in relazione alle quali è richiesto il pagamento e della data di notifica della cartella (avvenuta, come già rilevato, in data 26/09/2022). Tra l'altro la ha versato in atti CP_1 documentazione (cfr. in particolare all. nn. 3,4 e 5) – non puntua e specificamente disconosciuta o contestata da parte ricorrente – da cui si evince, in particolare, che l'invio del mod. 5 per i redditi del 2012 era avvenuto in data 30/07/2013 (cfr. allegato n. 5), nonchè la notifica di un avviso bonario, con riferimento alle somme richieste per l'anno 2012. In particolare, alla stregua dei criteri sopra evidenziati, l'invio del modello 5 per l'anno 2012 è avvenuto in data successiva all'entrata in vigore della legge (02/02/2013), e pertanto anche per tale annualità opera il termine decennale. Tardive, oltre che del tutto generiche, sono le deduzioni di cui alle note depositate in data 29/06/2023, come tali inammissibili. Si osserva, per il resto, che parte ricorrente, sia nel ricorso introduttivo che a seguito della domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, non contestava in alcun modo CP_1 il merito della pretesa. In particolare, no o puntualmente contestati né l'invio dei modelli 5, versati in atti dalla né il loro contenuto;
non sono inoltre contestati il CP_1 mancato pagamento della contribuzione (minima, di maternità, soggettiva, integrativa), come indicata in memoria, né la quantificazione della somma complessiva richiesta, comprensiva di sanzioni ed interessi. Di conseguenza – ferma la debenza delle somme relative all'annualità 2019 sulla base della cartella di pagamento impugnata - va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale della resistente, in relazione alle somme dovute a titolo di contributi, comprensive CP_1 di int sanzioni, con riferimento alle annualità 2012, 2016, 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 19.308,97, oltre interessi legali. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione dello sgravio intervenuto in corso di causa, della qualità delle parti e della complessità della materia.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
b) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820220001486742000, limitatamente agli importi relativi alle annualità 2012, 2016, 2017 e 2018; c) rigetta nel resto il ricorso;
d) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1 resistente, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, per i titoli indicati in parte motiva, Controparte_1
interessi legali;
e) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6375/2022
TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. da sé Parte_1
DA (CE), alla via Campolongo n. 87 RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. Maria Masi, con cui elett. dom. in Sant'Anastasia (NA), alla via N. Paganini n. 2, giusta procura in atti RESISTENTE Nonché
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif., Controparte_2 poli, alla via Ponte di Tappia n. 47, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/10/2022, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione alla cartella di pagamento n. 02820220001486742000, notificata a mezzo pec in data 26/09/2022, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 25.194,88 per contributi in favore della resistente. CP_1
Deduceva, in particolare, la maturata nza, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e concludeva chiedendo di “a) dichiarare l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820220001486742000, notificata a mezzo posta certificata in data 26/09/2022”. Spese vinte.
1 Si costituiva in giudizio la resistente, che preliminarmente deduceva l'avvenuto CP_1 sgravio delle somme relative agli anni 2000-2009, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi del procedimento esattoriale, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata e la debenza della pretesa creditoria, spiegando domanda riconvenzionale. Spese vinte. Si costituiva altresì l' , che eccepiva la propria carenza Controparte_3 di legittimazione p r il rigetto del ricorso stante il mancato decorso del termine di prescrizione decennale. Spese vinte, con attribuzione. La causa, rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'udienza del 16/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note scritte depositate, la causa veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente, va precisato, quanto alla legittimazione passiva delle resistenti, che, con riferimento alle doglianze relative alla forma del titolo ed al procedimento esattoriale, legittimato passivo è l'agente per la riscossione. Quanto ai vizi di merito, ed in particolare all'eccepita prescrizione, sussiste la legittimazione della in quanto ente impositore. CP_1
Tanto premesso, giova precisare che, nell'ambito giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale, va innanzitutto operata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza o meno della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale del provvedimento notificato. Nel primo caso occorrerà verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del D. Lgs. 46/99. Ed infatti, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 617 e 618 bis cpc e quindi in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del provvedimento impugnato. In primo luogo, si osserva che risulta inconferente il richiamo all'art. 19 d.lgs. 112/1999, relativo ai rapporti tra ente impositore e concessionario. Tanto premesso, quanto all'eccepita decadenza, va rilevato che “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e, come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc;
cfr, Cass., nn. 25757/2008; 18207/2003; 9912/2001)” (Cass., Sez. L, sentenza n. 7402/2013), e pertanto la relativa censura risulta tempestiva, in quanto il ricorso è stato depositato entro il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto.
2 In merito va premesso che la Suprema Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12631 del 05/06/2014, Rv. 631031 - 01) ha precisato che “in tema di riscossione mediante ruolo, i termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.l. 17 giugno 2005, n.106, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 156, non sono applicabili ai crediti degli enti previdenziali, in quanto l'art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e del titolo II del d.P.R. 602 del 1973 anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17, tra cui rientrano anche i crediti degli enti previdenziali, fa salvo quanto previsto dagli articoli seguenti e dunque anche dagli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. che, con riferimento a tali crediti, dettano una disciplina speciale per l'iscrizione a ruolo e la relativa opposizione”. Nel caso in esame, tuttavia, il termine decadenziale cui fare riferimento è quello previsto dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999 (essendo inconferente il richiamo alla previsione di cui all'art. 72 d.lgs. n. 507/1993, riferito ai tributi degli enti locali). Tale previsione dispone che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”. Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche agli enti previdenziali privati, condividendosi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nei confronti di questi ultimi trova applicazione la previsione di cui all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, relativa alla riscossione mediante ruolo (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 19/06/2020, Rv. 657922
– 01, in motivazione). Tanto premesso, il termine decadenziale risulta rispettato con riferimento alle somme richieste per l'annualità 2019. Ed invero, il mod. 5 2020 (relativo all'anno d'imposta 2019) risulta trasmesso in data 29/12/2020 (cfr. allegato 5 alla memoria di costituzione di parte resistente) e pertanto l'iscrizione a ruolo nell'anno 2021 è tempestiva, con conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza. Dalle deduzioni della stessa resistente e dalla documentazione versata in atti (cfr., in CP_1 particolare, p. 4 della memo ostituzione ed all. nn. 3 e 4), si evince il mancato rispetto del termine decadenziale per le annualità 2012, 2016, 2017 e 2018. Limitatamente alle predette annualità, pertanto, l'eccezione di decadenza è fondata. Da tutto quanto esposto, discende che la cartella opposta va annullata limitatamente alle somme relative alle annualità 2012, 2016, 2017 e 2018. Va tuttavia osservato che la citata decadenza ha natura meramente processuale, e non determina effetti estintivi dell'obbligo contributivo, né esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2020, Rv. 656653 - 01), “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè
3 la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”. Nel caso in esame, tra l'altro, la resistente ha spiegato domanda riconvenzionale nei CP_1 confronti del ricorrente al fine nere il pagamento delle somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, in caso di annullamento della stessa. Tanto premesso, e passando al merito della pretesa, come dedotto e documentato dalla (cfr. all. n. 1), risulta intervenuto in corso di causa un parziale CP_1 di sgravio delle somme di cui alla cartella di pagamento impugnata, relativo alle annualità 2000, 2001, 2003, 2004, 2005 e 2009, pertanto, limitatamente ai suddetti crediti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle
4 vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Con riferimento all'eccezione di prescrizione delle pretese contributive, si osserva quanto segue. Appare opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento. I contributi dovuti a sono disciplinati dalla L. 576/80 che, all'art. 19, CP_1 prevede che la prescri uti dovuti alla e di ogni relativo accessorio si CP_1 compie con il decorso di dieci anni, decorrenti dalla data di trasmissione alla da CP_1 parte dell'obbligato, delle previste dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 23 (modello etta disciplina, tuttavia, è stata in un primo tempo innovata dalla L. 335/95 che ha reso omogeneo il termine prescrizionale di tutti i contributi previdenziali, abbassandolo a cinque anni e disponendo espressamente, all'art. 3 co. 10, che tale termine quinquennale
“si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente”. Anche tale normativa è stata a sua volta superata dalla previsione contenuta nell'art. 66 della L. n. 247/12, secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 L. 335/95 non si applica alle contribuzioni dovute alla
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. Controparte_1
Il problema insorto dall'applicazione di questa norma è stato risolto dall'intervento della Cassazione, la quale, con sentenza n. 6729/13, successivamente confermata dalla sentenza n. 18953/14, ha statuito che “La nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”. Quanto, invece, alla decorrenza del citato termine prescrizionale, sia per i contributi che per le somme accessorie (sanzioni e interessi), essa coincide con la data di spedizione alla Cassa del Modello 5, contenente i dati reddituali ex art. 19 L. 576/80: la L. 335/95 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Pertanto, non è incisa dalla predetta legge la previgente disposizione di cui all'art. 19, co. 2, L. 576/1980, la quale, per la previdenza forense, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla
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della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 Controparte_1 ntenente l'indicazione del volume d'affari (cfr. Cass. n. 18698/2007). Nel caso di omessa dichiarazione, tuttavia, va precisato che “l'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della individua un distinto regime della Controparte_1 prescrizione a seconda che la comunicazione to, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, 5 riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale, mentre, quanto alla seconda fattispecie, il decorso del termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione” (Cass. n. 9113/2007; conf. Cass. ord. n. 6259/2011). Pertanto, “il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla Controparte_1 dell'ammontare del reddito professionale percepito, de ovvero dalla scadenza del termine di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi” (Cass. Sez. L., n. 27509 del 28/10/2019, rv. 655600-01). Infine, alle sanzioni ed agli interessi di cui all'apposito regolamento, da considerarsi accessori rispetto alla contribuzione dovuta, si applicano i medesimi termini prescrizionali previsti per le contribuzioni dovute, salvo le sanzioni di natura amministrativa per omesso o ritardato invio del mod. 5, il cui termine prescrizionale, sempre quinquennale, decorre dal primo giorno successivo al termine previsto per l'invio del modello stesso. Tanto precisato, nel caso in esame è acclarato ed incontestato che la contribuzione richiesta, non rientrante nel provvedimento di stralcio, è relativa agli anni 2012, 2016, 2017, 2018 e 2019. Nel caso in esame, alcuna prescrizione può ritenersi maturata, in considerazione delle annualità in relazione alle quali è richiesto il pagamento e della data di notifica della cartella (avvenuta, come già rilevato, in data 26/09/2022). Tra l'altro la ha versato in atti CP_1 documentazione (cfr. in particolare all. nn. 3,4 e 5) – non puntua e specificamente disconosciuta o contestata da parte ricorrente – da cui si evince, in particolare, che l'invio del mod. 5 per i redditi del 2012 era avvenuto in data 30/07/2013 (cfr. allegato n. 5), nonchè la notifica di un avviso bonario, con riferimento alle somme richieste per l'anno 2012. In particolare, alla stregua dei criteri sopra evidenziati, l'invio del modello 5 per l'anno 2012 è avvenuto in data successiva all'entrata in vigore della legge (02/02/2013), e pertanto anche per tale annualità opera il termine decennale. Tardive, oltre che del tutto generiche, sono le deduzioni di cui alle note depositate in data 29/06/2023, come tali inammissibili. Si osserva, per il resto, che parte ricorrente, sia nel ricorso introduttivo che a seguito della domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, non contestava in alcun modo CP_1 il merito della pretesa. In particolare, no o puntualmente contestati né l'invio dei modelli 5, versati in atti dalla né il loro contenuto;
non sono inoltre contestati il CP_1 mancato pagamento della contribuzione (minima, di maternità, soggettiva, integrativa), come indicata in memoria, né la quantificazione della somma complessiva richiesta, comprensiva di sanzioni ed interessi. Di conseguenza – ferma la debenza delle somme relative all'annualità 2019 sulla base della cartella di pagamento impugnata - va parzialmente accolta la domanda riconvenzionale della resistente, in relazione alle somme dovute a titolo di contributi, comprensive CP_1 di int sanzioni, con riferimento alle annualità 2012, 2016, 2017 e 2018, per l'importo complessivo di € 19.308,97, oltre interessi legali. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione dello sgravio intervenuto in corso di causa, della qualità delle parti e della complessità della materia.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;
b) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'annullamento della cartella di pagamento n. 02820220001486742000, limitatamente agli importi relativi alle annualità 2012, 2016, 2017 e 2018; c) rigetta nel resto il ricorso;
d) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1 resistente, condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, per i titoli indicati in parte motiva, Controparte_1
interessi legali;
e) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 19/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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