Art. 232.
Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita', nonche' alle azioni previste dall' articolo 279 del codice civile , si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.
Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita', nonche' alle azioni previste dall' articolo 279 del codice civile , si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.