Articolo 232 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 231Articolo 233
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20 settembre 1975
Art. 232.
Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita', nonche' alle azioni previste dall' articolo 279 del codice civile , si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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