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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 29/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 765/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
GAZZERA LUCIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il 29/02/1992, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_1
DAL POZ GIOVANNI che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
di essersi unite civilmente in il 25/05/2023, unione trascritta nei Registri dello Stato Civile CP_2
di quel Comune al n. ,2 parte I, dell'anno 2023;
pagina 1 di 3 che in data 20.9.2024 ha comunicato a la propria volontà di sciogliere Parte_2 Controparte_3
l'unione; che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento dell'unione civile, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento dell'unione civile.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Si osserva preliminarmente che, quanto ai presupposti per addivenire allo scioglimento dell'unione civile, l'art. 1 l.76/2016 stabilisce testualmente che:
“22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),
c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.”
In assenza dei presupposti di cui ai commi 22 e 23, non ricorrenti nel caso di specie, il Tribunale è chiamato a verificare la decorrenza di un periodo di tre mesi dalla dichiarazione di volontà di sciogliere l'unione civile manifestata innanzi all'ufficiale di stato civile ai sensi del c. 24 e la proposizione della domanda giudiziale di scioglimento, dovendosi considerare il previo esperimento della fase amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione.
Non è infatti possibile ritenere (come invece sostenuto da Trib. Novara 5.7.2018) che la manifestazione di volontà di addivenire allo scioglimento dell'unione possa essere resa nell'unico procedimento innanzi all'autorità giudiziaria e che il decorso del termine di tre mesi debba essere calcolato nel periodo intercorrente tra la manifestazione di volontà di sciogliere l'unione espressa davanti al Giudice
e la pronuncia della sentenza. Come condivisibilmente affermato da diverso orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 3.6.2020), una tale interpretazione finirebbe con l'abrogare la disposizione di legge e crearne una nuova, in contrasto con la funzione propria della giurisprudenza, che è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della norma e non già creativa della stessa (Cass.
1119/2020).
pagina 2 di 3 Nella vicenda oggetto del presente giudizio, la dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile è stata presentata in data 3.4.2025, successivamente al ricorso, e non può essere sostituita, stante il chiaro disposto della norma, da una raccomandata inviata da una delle parti dell'unione all'altra. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, in assenza dei presupposti previsti dalla legge per richiedere lo scioglimento dell'unione civile.
Nulla sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA improcedibile il ricorso.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 16/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 765/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
GAZZERA LUCIA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il 29/02/1992, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_1
DAL POZ GIOVANNI che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e hanno esposto: Parte_1 Controparte_1
di essersi unite civilmente in il 25/05/2023, unione trascritta nei Registri dello Stato Civile CP_2
di quel Comune al n. ,2 parte I, dell'anno 2023;
pagina 1 di 3 che in data 20.9.2024 ha comunicato a la propria volontà di sciogliere Parte_2 Controparte_3
l'unione; che ricorrono pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento dell'unione civile, alle condizioni indicate in ricorso.
Il Giudice relatore ha assegnato termine per lo scambio di note scritte in sostituzione di udienza;
le parti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso e hanno chiesto pronunciarsi sentenza di scioglimento dell'unione civile.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Si osserva preliminarmente che, quanto ai presupposti per addivenire allo scioglimento dell'unione civile, l'art. 1 l.76/2016 stabilisce testualmente che:
“22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a),
c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.”
In assenza dei presupposti di cui ai commi 22 e 23, non ricorrenti nel caso di specie, il Tribunale è chiamato a verificare la decorrenza di un periodo di tre mesi dalla dichiarazione di volontà di sciogliere l'unione civile manifestata innanzi all'ufficiale di stato civile ai sensi del c. 24 e la proposizione della domanda giudiziale di scioglimento, dovendosi considerare il previo esperimento della fase amministrativa quale condizione di procedibilità dell'azione.
Non è infatti possibile ritenere (come invece sostenuto da Trib. Novara 5.7.2018) che la manifestazione di volontà di addivenire allo scioglimento dell'unione possa essere resa nell'unico procedimento innanzi all'autorità giudiziaria e che il decorso del termine di tre mesi debba essere calcolato nel periodo intercorrente tra la manifestazione di volontà di sciogliere l'unione espressa davanti al Giudice
e la pronuncia della sentenza. Come condivisibilmente affermato da diverso orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Milano, 3.6.2020), una tale interpretazione finirebbe con l'abrogare la disposizione di legge e crearne una nuova, in contrasto con la funzione propria della giurisprudenza, che è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della norma e non già creativa della stessa (Cass.
1119/2020).
pagina 2 di 3 Nella vicenda oggetto del presente giudizio, la dichiarazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile è stata presentata in data 3.4.2025, successivamente al ricorso, e non può essere sostituita, stante il chiaro disposto della norma, da una raccomandata inviata da una delle parti dell'unione all'altra. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, in assenza dei presupposti previsti dalla legge per richiedere lo scioglimento dell'unione civile.
Nulla sulle spese, stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA improcedibile il ricorso.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 16/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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