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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Jone
Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 4897/2021, assunto in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
n. 1277/2021, promosso
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Edoardo Natale e Benedetto Accarino ed elettivamente domiciliata Cava De' Tirreni alla Via Papa Giovanni XIII;
- appellante –
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Annunziata ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Ottaviano (NA) alla Via Cacciabella n.70;
- appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1277/2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
1 deducendone l'erroneità sotto i seguenti profili: a) nella parte in cui sarebbe stata disposta la rimborsabilità sia dei costi up front che di quelli recurring; b) nella parte in cui sarebbe stato applicato il criterio pro rata temporis anziché quello basato sulla curva degli interessi;
c) nella parte in cui sarebbe stata disposta la rimborsabilità dei costi dell'intermediario finanziario e di quelli assicurativi. All'uopo, ha rappresentato che i principi elaborati dalla sentenza della
Corte di Giustizia nella causa C-3834/2018 non sarebbero applicabili al caso in esame poiché il d.lgs. n. 73 del 2021 ne avrebbe escluso l'applicabilità ai contratti sottoscritti in precedenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2021, si è Controparte_1 costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo che – benchè il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto in data 31.01.2014 e sia stato estinto anticipatamente nel febbraio del 2018 – sarebbero comunque applicabili i principi dettati dalla sentenza
OR, in considerazione di quanto previsto negli articoli 19, paragrafo 3, lettera B, del trattato dell'Unione Europea e nell'art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea. Inoltre, l'appellato ha dedotto che le clausole relative alla non rimborsabilità dei costi sarebbero vessatorie e contestando di aver ricevuto il rimborso dei costi assicurativi ed eccependo in ogni caso la legittimazione passiva della odierna appellata in merito a tale pretesa.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Va rigettato il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione passiva/infondatezza della domanda di ripetizione di una porzione del premio assicurativo e sul collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione.
Se è pur vero che, nel caso dei finanziamenti rimborsabili mediante la cessione di una quota dello stipendio, la stipulazione di un'assicurazione sulla vita e contro i rischi d'impiego è stata resa obbligatoria dal d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 5 e 54 (obbligatorietà sopravvissuta alle modifiche introdotte dall'art. 13-bis della l. 14 maggio 2005, n. 80), il contratto assicurativo deve essere considerato come accessorio rispetto al contratto di finanziamento.
Entrambi tendono alla realizzazione di un'operazione economica unitaria che pur costando di due contratti apparentemente distinti sotto il profilo formale, presentano una causa unica in concreto.
Il carattere di accessorietà crea una dipendenza tale che le vicende del rapporto principale si riflettono necessariamente anche sulla validità e sull'esecuzione di quello ad esso collegato,
2 per cui, il venir meno del primo contratto ha come prima conseguenza che quello collegato diviene privo di causa.
Nel caso di cui si controverte, dunque, il contratto assicurativo, accessorio a quello di finanziamento, deve essere considerato estinto contestualmente all'estinzione del contratto principale.
La fattispecie rientra nella previsione generale dell'art.125 del TUB (ratione temporis applicabile) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, T.U.B. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi.
A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi certamente estendibili alla stessa vicenda, nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio é cessato”.
L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata/ surrogazione del mutuo: “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale
3 assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
In tal senso, anche Tribunale Torino ha precisato che il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice (cfr. sentenza del
21.03.2020; in tal senso, anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. sez. III, 06/10/2023).
Per quanto concerne poi i motivi d'appello concernenti specificamente la condanna della al pagamento di somme ulteriori, relativamente ai costi ed agli oneri economici a Pt_2 seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.
L'appellante deduce che il Giudice di Pace sarebbe incorso in un errore nella parte in cui avrebbe riconosciuto all'odierno appellato la somma di €. 2.196,11 a titolo di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Orbene, l'art. 125 TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) prevede che, nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, il cliente aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risultava in parte rimborsabile.
In giurisprudenza è stato precisato che il riferimento all'equità dà luogo ad una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, ricomprendendo tutti i costi che sono connaturati alla durata del contratto.
Pertanto, il cliente avrà diritto alla ripetizione dei costi recurring, in misura proporzionale alla riduzione del tempo del finanziamento.
In detto contesto occorre precisare che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 (conv. con modif. in L
4 106/2021), articolo che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia” (sentenza n. 263/2022).
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza OR, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché
l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.
L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art.
125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza OR. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo
(mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai
5 numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve ancora precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, ha tuttavia precisato che la disposizione in parola
“può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR”, il che implica:
- che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, come quella di cui al contratto di finanziamento di cui è causa, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
- che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Codice del Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino 2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza n. 1277/21 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, la quale ha appunto sancito – nei fatti – la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
6 Ad ulteriore conferma delle argomentazioni sopra esposte va ulteriormente ribadito che secondo la giurisprudenza di merito, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2,
T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ed invero il diritto al rimborso delle commissioni anticipate derivava già dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario, in base al quale il consumatore aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito ove avesse anticipato l'adempimento.
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, in cui era previsto che: “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE poi abrogata dalla direttiva 2008/48.
Ed infatti, già l'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
7 Né è condivisibile la prospettazione dell'appellante che sembra, sia pur in maniera generica, affermare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring), le sole che - a causa dell'estinzione anticipata del prestito- costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro, non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. costi up front).
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto invece che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
oltre agli articoli 7,9 e 39 della direttiva n. 48/2008, l'art. 16, rubricato “rimborso anticipato” prevede che: “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno,
l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato
8 al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
Inoltre, l'art. 22 della medesima direttiva prevede che: “1. nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare
l'applicazione della direttiva stessa”.
Infine, tale direttiva è stata recepita con il d.lgs. 141/2010 che, nel modificare l'art. 125 sexies
TUB, ha previsto che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito
(costo pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto).
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza OR) la direttiva nel seguente senso:
- l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
- per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
- la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione
9 del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);
- per quanto riguarda il contesto, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”;
- per quanto riguarda gli obiettivi, la direttiva 2008/48 è volta a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, Per_1
EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata), in ragione della posizione di debolezza – sia sul piano informativo che sul piano del potere contrattuale – rispetto al professionista (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C- Per_2 Persona_3
377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo
3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
- l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
- limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di
10 credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
- il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
- includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
- in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. Pt_2
Né vale a sovvertire le considerazioni fin qui svolte la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank of Austria), pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, ma ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.
Come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze
11 rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
La Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare,
“non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato” (cfr. in tal senso anche ord. Tribunale di Torino del
20.3.2023).
Alla luce di tanto va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la rimborsabilità di tutti i costi, comprese le commissioni bancarie e di intermediazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla restituzione della somma richiesta a titolo di oneri assicurativi non goduti.
Ciò per una serie di ragioni.
Non può innanzitutto dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte.
La appellante censura, poi, la sentenza di primo grado nella parte in cui la condanna Pt_2 anche al pagamento del premio assicurativo nonostante lo stesso Giudice di Pace abbia
12 richiamato l'art. 22 comma 15 quater del D.L. 179/2012, che prevede l'obbligo di ripetizione in capo alle imprese assicurative (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Secondo la Banca i costi assicurativi vanno rimborsati dall'impresa assicuratrice, e ciò in applicazione dell'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 - il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle “imprese” - e dell'art. 22, commi 15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica
a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
La prospettazione è infondata.
La norma sopra invocata non esclude di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati.
Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove
è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore.
13 Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209).
Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Le stesse argomentazioni valgono per quanto concerne i costi di intermediazione.
Dunque, in conclusioni devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e deve essere sicuramente confermata la sentenza del Giudice di
Pace nella parte in cui condanna la alla restituzione dei costi assicurativi e delle Pt_2 commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto.
In ordine al rimborso degli interessi, questo Giudice ritiene di dover applicare il criterio pro- rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato sostenuto, di contro, da parte appellante.
È da osservare, infatti, che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al consumatore rispetto a quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema della curva degli interessi. Ed infatti, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio della pro-rata
14 temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di
Giustizia nella citata sentenza OR (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte
d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
Dunque, in conclusioni devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e deve essere sicuramente confermata la sentenza del Giudice di
Pace nella parte in cui condanna la alla restituzione dei costi assicurativi e delle Pt_2 commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto.
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, l'assenza di un univoco panorama giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello;
• spese di lite compensate;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso in data 08.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Jone Galasso
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Jone
Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 4897/2021, assunto in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c. ed avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
n. 1277/2021, promosso
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Edoardo Natale e Benedetto Accarino ed elettivamente domiciliata Cava De' Tirreni alla Via Papa Giovanni XIII;
- appellante –
contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Annunziata ed elettivamente Controparte_1 domiciliato in Ottaviano (NA) alla Via Cacciabella n.70;
- appellata -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, a proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1277/2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore,
1 deducendone l'erroneità sotto i seguenti profili: a) nella parte in cui sarebbe stata disposta la rimborsabilità sia dei costi up front che di quelli recurring; b) nella parte in cui sarebbe stato applicato il criterio pro rata temporis anziché quello basato sulla curva degli interessi;
c) nella parte in cui sarebbe stata disposta la rimborsabilità dei costi dell'intermediario finanziario e di quelli assicurativi. All'uopo, ha rappresentato che i principi elaborati dalla sentenza della
Corte di Giustizia nella causa C-3834/2018 non sarebbero applicabili al caso in esame poiché il d.lgs. n. 73 del 2021 ne avrebbe escluso l'applicabilità ai contratti sottoscritti in precedenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2021, si è Controparte_1 costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo che – benchè il contratto di finanziamento sia stato sottoscritto in data 31.01.2014 e sia stato estinto anticipatamente nel febbraio del 2018 – sarebbero comunque applicabili i principi dettati dalla sentenza
OR, in considerazione di quanto previsto negli articoli 19, paragrafo 3, lettera B, del trattato dell'Unione Europea e nell'art. 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea. Inoltre, l'appellato ha dedotto che le clausole relative alla non rimborsabilità dei costi sarebbero vessatorie e contestando di aver ricevuto il rimborso dei costi assicurativi ed eccependo in ogni caso la legittimazione passiva della odierna appellata in merito a tale pretesa.
Tanto premesso in fatto, l'appello va rigettato per i motivi di seguito indicati.
Va rigettato il motivo d'appello relativo alla carenza di legittimazione passiva/infondatezza della domanda di ripetizione di una porzione del premio assicurativo e sul collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione.
Se è pur vero che, nel caso dei finanziamenti rimborsabili mediante la cessione di una quota dello stipendio, la stipulazione di un'assicurazione sulla vita e contro i rischi d'impiego è stata resa obbligatoria dal d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 5 e 54 (obbligatorietà sopravvissuta alle modifiche introdotte dall'art. 13-bis della l. 14 maggio 2005, n. 80), il contratto assicurativo deve essere considerato come accessorio rispetto al contratto di finanziamento.
Entrambi tendono alla realizzazione di un'operazione economica unitaria che pur costando di due contratti apparentemente distinti sotto il profilo formale, presentano una causa unica in concreto.
Il carattere di accessorietà crea una dipendenza tale che le vicende del rapporto principale si riflettono necessariamente anche sulla validità e sull'esecuzione di quello ad esso collegato,
2 per cui, il venir meno del primo contratto ha come prima conseguenza che quello collegato diviene privo di causa.
Nel caso di cui si controverte, dunque, il contratto assicurativo, accessorio a quello di finanziamento, deve essere considerato estinto contestualmente all'estinzione del contratto principale.
La fattispecie rientra nella previsione generale dell'art.125 del TUB (ratione temporis applicabile) il quale sanciva che la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettava unicamente al consumatore, senza possibilità di patto contrario, e che, se il consumatore avesse esercitato la facoltà di adempimento anticipato, avrebbe avuto diritto a “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, secondo le modalità stabilite dal CICR.
Per espresso richiamo dell'art. 121, comma 2, T.U.B. il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito coinvolge anche i premi assicurativi.
A riprova di quanto precede, viene in rilievo l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le “Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”), il quale esprime principi certamente estendibili alla stessa vicenda, nella parte in cui prevede che “nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore – la parte del premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio é cessato”.
L'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 rappresenta un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata/ surrogazione del mutuo: “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno, mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale
3 assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
In tal senso, anche Tribunale Torino ha precisato che il finanziatore è corretto legittimato passivo della pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice (cfr. sentenza del
21.03.2020; in tal senso, anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. sez. III, 06/10/2023).
Per quanto concerne poi i motivi d'appello concernenti specificamente la condanna della al pagamento di somme ulteriori, relativamente ai costi ed agli oneri economici a Pt_2 seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, gli stessi vanno esaminati congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione.
L'appellante deduce che il Giudice di Pace sarebbe incorso in un errore nella parte in cui avrebbe riconosciuto all'odierno appellato la somma di €. 2.196,11 a titolo di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Orbene, l'art. 125 TUB (ratione temporis applicabile al caso di specie) prevede che, nel caso di esercizio da parte del mutuatario della facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, il cliente aveva diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR e dunque, il costo del finanziamento risultava in parte rimborsabile.
In giurisprudenza è stato precisato che il riferimento all'equità dà luogo ad una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della vita del finanziamento, ricomprendendo tutti i costi che sono connaturati alla durata del contratto.
Pertanto, il cliente avrà diritto alla ripetizione dei costi recurring, in misura proporzionale alla riduzione del tempo del finanziamento.
In detto contesto occorre precisare che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 (conv. con modif. in L
4 106/2021), articolo che ha modificato il testo del richiamato art. 125 sexies TUB, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia” (sentenza n. 263/2022).
In motivazione, la Corte: “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza OR, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché
l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR.
L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art.
125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza OR. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo
(mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai
5 numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Ciò posto, deve ancora precisarsi che sebbene tale pronuncia di incostituzionalità non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima del 25/07/2021 alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, ha tuttavia precisato che la disposizione in parola
“può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza OR”, il che implica:
- che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale, come quella di cui al contratto di finanziamento di cui è causa, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
- che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Codice del Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Codice del Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto (sul punto, in particolare, Trib. Torino 2054/2021; nello stesso senso, Trib. Torino ord. 12/10/2020).
Facendo applicazione di tali coordinate normative e giurisprudenziali, certamente applicabili al caso di specie essendo comune la ratio di tutela del consumatore riscontrabile anche sotto la vigenza dell'originaria formulazione dell'art. 125 Tub, ne consegue il rigetto dell'appello proposto e la conseguente conferma della sentenza n. 1277/21 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, la quale ha appunto sancito – nei fatti – la rimborsabilità in favore del cliente di tutti i costi connessi al contratto di finanziamento, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring, in misura proporzionale alla minor durata del rapporto contrattuale, conseguita alla sua estinzione anticipata.
6 Ad ulteriore conferma delle argomentazioni sopra esposte va ulteriormente ribadito che secondo la giurisprudenza di merito, già nella sua formulazione originaria l'art. 125, comma 2,
T.U.B. consentiva di riconoscere al consumatore un diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ed invero il diritto al rimborso delle commissioni anticipate derivava già dalla formulazione originaria dell'art. 125 c. 2 del testo unico bancario, in base al quale il consumatore aveva diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito ove avesse anticipato l'adempimento.
La norma di attuazione era costituita dall'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, rubricato “adempimento anticipato”, in cui era previsto che: “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato, tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Ora le locuzioni “equa riduzione del costo del finanziamento” e “altri oneri maturati fino a quel momento”, non possono che rimandare a quella parte dei costi del finanziamento dei quali la banca non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato (cfr. Tribunale Torino, I sezione civile, sentenza in data 6.3.2019).
Tale conclusione appare suffragata dal fatto che il previgente articolo 125 c. 2 era ispirato alla direttiva comunitaria 87/102/CEE poi abrogata dalla direttiva 2008/48.
Ed infatti, già l'articolo 8 della direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati Membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 con effetto all'11 giugno 2010, disponeva: “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”.
Ed allora, la rimborsabilità per intervenuta estinzione anticipata è certamente dovuta, in ragione della applicabilità dell'art. 125 sexies nella sua formulazione originaria, in considerazione del diritto all'equa riduzione del costo complessivo del credito.
7 Né è condivisibile la prospettazione dell'appellante che sembra, sia pur in maniera generica, affermare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. costi recurring), le sole che - a causa dell'estinzione anticipata del prestito- costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale;
di contro, non sarebbero rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. costi up front).
I recenti interventi normativi, anche alla luce della direttiva europea 48/2008, hanno previsto invece che il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
oltre agli articoli 7,9 e 39 della direttiva n. 48/2008, l'art. 16, rubricato “rimborso anticipato” prevede che: “1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno,
l'indennizzo non può superare lo 0,5% dell'importo del credito rimborsato in anticipo.
3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d'assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito;
b) in caso di concessione di scoperto;
c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso.
4.Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l'importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l'importo di 10.000 EUR in dodici mesi;
b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l'indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato
8 al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell'impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi.
5. L'indennizzo non supera l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito”.
Inoltre, l'art. 22 della medesima direttiva prevede che: “1. nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
3. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare
l'applicazione della direttiva stessa”.
Infine, tale direttiva è stata recepita con il d.lgs. 141/2010 che, nel modificare l'art. 125 sexies
TUB, ha previsto che il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito
(costo pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua del contratto).
Orbene, la Corte di Giustizia ha interpretato con sentenza dell'11.09.2019 (causa C-383/18, cd sentenza OR) la direttiva nel seguente senso:
- l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
- per quanto riguarda la nozione di “costo totale del credito”, l'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48 la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Questa definizione, secondo la Corte di Giustizia non contiene nessuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito;
- la locuzione “restante durata del contratto”, che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione
9 del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- la disposizione deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);
- per quanto riguarda il contesto, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella, più precisa, di “riduzione del costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”;
- per quanto riguarda gli obiettivi, la direttiva 2008/48 è volta a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, C-58/18, Per_1
EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata), in ragione della posizione di debolezza – sia sul piano informativo che sul piano del potere contrattuale – rispetto al professionista (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e , C- Per_2 Persona_3
377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo
3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;
- l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca. Peraltro, la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;
- limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di
10 credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;
- il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
- includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;
- in caso di rimborso anticipato del credito, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito.
Quindi, in conclusione il consumatore in caso di rimborso anticipato ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, senza distinzione tra spese up front e spese recurring.
Pertanto, pur nella vigenza del precedente art. 125 c. 2 TUB, va riconosciuto al consumatore il rimborso delle commissioni finanziarie e di quelle accessorie, stante la nullità, in quanto vessatoria, della clausola di rinuncia alla restituzione delle medesime e configurandosi, altrimenti, la prestazione a favore della priva di causa debendi. Pt_2
Né vale a sovvertire le considerazioni fin qui svolte la recente sentenza della Corte di Giustizia del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank of Austria), pronunciata in relazione non ai contratti di credito al consumo, ma ai contratti di credito relativi a beni immobili residenziali.
Come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze
11 rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
La Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare,
“non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato” (cfr. in tal senso anche ord. Tribunale di Torino del
20.3.2023).
Alla luce di tanto va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la rimborsabilità di tutti i costi, comprese le commissioni bancarie e di intermediazione.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla restituzione della somma richiesta a titolo di oneri assicurativi non goduti.
Ciò per una serie di ragioni.
Non può innanzitutto dubitarsi che nella nozione di costo del credito rientrino anche i premi assicurativi versati, potendo essi qualificarsi come costi recurring e, dunque, rimborsabili per le ragioni sopra esposte.
La appellante censura, poi, la sentenza di primo grado nella parte in cui la condanna Pt_2 anche al pagamento del premio assicurativo nonostante lo stesso Giudice di Pace abbia
12 richiamato l'art. 22 comma 15 quater del D.L. 179/2012, che prevede l'obbligo di ripetizione in capo alle imprese assicurative (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Secondo la Banca i costi assicurativi vanno rimborsati dall'impresa assicuratrice, e ciò in applicazione dell'art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010 - il quale prevede che l'obbligo di rimborso dei premi assicurativi sia a carico delle “imprese” - e dell'art. 22, commi 15 quater e septies, della l. n. 221/2012 il quale stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché' del capitale assicurato residuo.” [...] “15 septies. Il presente articolo si applica
a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
La prospettazione è infondata.
La norma sopra invocata non esclude di per sé una legittimazione concorrente tra l'assicuratore ed il mutuante alla restituzione dei premi assicurativi versati.
Ed, infatti, non sussistono ragioni per distinguere a seconda che l'accipiens e/o obbligato principale alla restituzione dell'indebito sia il finanziatore stesso o l'impresa assicuratrice, posto che in entrambi i casi il disagio del consumatore e l'onere del solve et repete restano invariati;
pertanto, ai sensi dell'art. 125 TUB, il finanziatore è tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente anche l'ammontare dei premi assicurativi non goduti.
Si ritiene poi che tale diritto non possa essere pregiudicato dall'art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, in quanto il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell'impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Inoltre, l'art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove
è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore.
13 Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
È opinione corrente in giurisprudenza, infatti, che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019, n. 11209).
Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di finanziamento dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
La responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. Le stesse argomentazioni valgono per quanto concerne i costi di intermediazione.
Dunque, in conclusioni devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e deve essere sicuramente confermata la sentenza del Giudice di
Pace nella parte in cui condanna la alla restituzione dei costi assicurativi e delle Pt_2 commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto.
In ordine al rimborso degli interessi, questo Giudice ritiene di dover applicare il criterio pro- rata temporis, in luogo di quello del costo ammortizzato sostenuto, di contro, da parte appellante.
È da osservare, infatti, che il criterio pro rata temporis si atteggia come criterio più favorevole al consumatore rispetto a quello che conseguirebbe all'applicazione del sistema della curva degli interessi. Ed infatti, il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Il criterio della pro-rata
14 temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di
Giustizia nella citata sentenza OR (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte
d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023).
Dunque, in conclusioni devono ritenersi rimborsabili tutti i costi, senza distinzione tra costi up-front e costi recurring e deve essere sicuramente confermata la sentenza del Giudice di
Pace nella parte in cui condanna la alla restituzione dei costi assicurativi e delle Pt_2 commissioni per il periodo di rate non godute dal convenuto.
Pertanto, alla stregua delle ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Quanto alle spese di lite, l'assenza di un univoco panorama giurisprudenziale giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello;
• spese di lite compensate;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.M. 115/2002.
Così deciso in data 08.01.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Jone Galasso
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