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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1384/2020, posta in decisione in data 4.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
[...]
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 22/10/1965, con il patrocinio dell'Avv. SCHIMMENTI BENEDETTO e dell'Avv. DIMAGGIO LUCIANA CORSO C.F._2
CALATAFIMI 589 90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via CORSO
CALATAFIMI, 589 90129 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FALGARES Controparte_1 P.IVA_1
GI e e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
1 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. CORDOVA ALESSIO e con elezione di domicilio in via VIA PRINCIPE
DI BELMONTE, 99 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, la Parte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva di aver sofferto in CP_3
conseguenza di un infortunio subito il 16.9.2005 presso i locali dell'Hotel Costa
Verde di Cefalù (PA), di proprietà della società convenuta.
Si costituivano in giudizio la e – in garanzia, con chiamata in causa CP_3
del terzo – chiedendo entrambe il rigetto della Controparte_2
domanda avanzata da parte attrice.
Con provvedimento del 27.09.2018, il Giudice dichiarava inammissibile la produzione documentale depositata tardivamente dall'attore in data 26.9.2018.
Con sentenza n. 468/2020 emessa il 15.7.2020, il Tribunale rigettava le domande avanzate dal accertando l'intervenuta prescrizione del diritto ad Parte_1
agire e lo condannava al pagamento delle spese di lite sia in favore della CP_3
che della Controparte_2
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello;
Parte_1
costituendosi, e contestavano il gravame, CP_3 Controparte_2
chiedendone il rigetto.
In data 4.7.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Per una migliore comprensione della causa, è opportuno riepilogare quanto avvenuto nel corso del primo grado di giudizio.
Ed invero, nell'atto di citazione di primo grado, descrive l'accaduto Parte_1 in questi termini: “In data 16.09.2005 alle ore 22,00 circa, all'interno dell'Hotel
2 Costa Verde, di proprietà e gestita dalla nei pressi di Cefalù, (…), il sig. CP_3
mentre faceva ingresso nella sala ricevimento, urtava violentemente il Parte_1
volto contro una porta a vetri posta tra due separati vani, ovvero il disimpegno WC e la sala adibita a matrimoni, e in quel momento parzialmente chiusa”; descrive, poi, le lesioni riportate a seguito dell'infortunio; infine, a proposito della negazione di responsabilità da parte di in risposta alle diffide ricevute, richiama CP_3
genericamente la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro in quanto
“complesso normativo che regola la materia”, ed evidenzia a necessità di garantire massima sicurezza in “luoghi frequentati da un forte flusso e grande densità di persone, come può essere una struttura alberghiera”; conclude, infatti, invocando una responsabilità ex art. 2051 c.c. asserendo che “qualora non venissero adottate le giuste precauzioni, il responsabile custode della cosa è l'unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni causati dalla mancata conformità alle normative vigenti”.
Costituendosi, le società convenute eccepiscono tempestivamente l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione da responsabilità extracontrattuale, in quanto l'ultima nota interruttiva della prescrizione (datata 04.12.2015) era stata inviata sette anni dopo l'ultima del 31.03.2008 (per vero, non si rinviene in atti la nota del
20.03.2013, mai prodotta, benché fosse stata citata nell'indice di produzione in calce all'atto di citazione).
Orbene, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale, nonostante – sostiene l'appellante - l'azione fosse stata proposta a titolo di responsabilità contrattuale per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 81/2008), non essendo sufficiente il richiamo all'art. 2051 c.c. all'interno dell'atto di citazione per qualificare come extracontrattuale la responsabilità di cui è causa.
La censura non è fondata.
L'azione proposta da è stata correttamente ascritta dal Parte_1
primo Giudice entro il perimetro della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Il compendio probatorio raccolto, correttamente valutato in prime cure, non consente di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere, tra il e l' all'epoca dei fatti. Parte_1 CP_3
Il per la prima volta solo con le memorie ex art. 183 comma 4, n. 1 Parte_1
3 del 26.4.2018, qualifica come contrattuale la responsabilità invocata, asserendo di essere legato alla struttura alberghiera in forza di un contratto di esecuzione di opere musicali: “l' odierno attore ha tutto il diritto a che allo stesso venga risarcito il danno de quo, atteso che il rapporto giuridico nato tra il Sig. e la Società Parte_1
convenuta - in qualità di gestore e proprietaria dell'Hotel Costa Verde - e fondato su contratto di esecuzione di opere musicali - fa discendere certamente una responsabilità contrattuale oggettiva in capo a quest'ultima” (v. note scritte depositate in primo grado in data 26.4.2018).
Da quanto premesso emerge che i fatti, così come rappresentati fin dall'origine da vanno correttamente ascritti nell'ambito della responsabilità ex art. Parte_1
2051 c.c., con conferma della decisione di primo grado in merito all'intervenuta prescrizione.
Ed invero, il primo riferimento a un rapporto di lavoro tra le parti è contenuto solo nelle note del 26.4.2018. Nella descrizione dell'infortunio, in atto di citazione, non vi sono elementi da cui poter dedurre che il all'epoca dei fatti si Parte_1
trovasse nei luoghi per lo svolgimento di una prestazione lavorativa. Anzi, l'attore
(odierno appellante) evidenzia la responsabilità della società solo in quanto “struttura alberghiera”. Il richiamo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro risulta infatti del tutto sconnesso con quanto descritto in punto di fatto dallo stesso, al solo scopo di invocare genericamente delle norme in tema di sicurezza sui “luoghi affollati” quale, per l'appunto, una struttura alberghiera.
È opportuno ricordare che la memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. 9880/2016; Cass. 3806/2016; Cass. 25409/2013; Cass. 3567/2011).
I riferimenti a un rapporti di lavoro contenuti nel primo atto difensivo, cioè la citazione, sono estremamente vaghi, insufficienti quindi per consentire di applicare la prescrizione decennale.
Va del pari rigettato il secondo motivo di appello, relativo all'ammissione in giudizio del contratto di lavoro.
Parte appellante reitera in sede di gravame l'ammissibilità di un documento contrattuale, già tardivamente prodotto in primo grado.
4 Tale documento non può essere ammesso nemmeno nel presente grado di giudizio, stante l'assenza del requisito della novità ex art. 345 c.p.c. , oltre alla decadenza già incorsa in primo grado.
Infatti, soltanto a seguito della scadenza del termine per il deposito delle memorie, l'attore depositava un documento – dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure con provvedimento del 27.09.2018 – che avrebbe attestato l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
Vale osservare che, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento vige il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Ne consegue che sono inammissibili le richiese probatorie relative a fatti primari dedotti per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 4 c.c.
Da tutte le anzidette considerazioni discende l'assorbimento del termo motivo, relativo alla condanna alle spese di lite, dovendosi confermare, anche sul punto, la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e
IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
e , avverso la sentenza n. 468/2020 emessa il
[...] Controparte_2
15.7.2020 dal Tribunale di Termini Imerese;
2) condanna al pagamento, in favore di e da Parte_1 CP_3
delle spese del presente giudizio, che liquida per Controparte_2 ciascuna in complessivi € 2.500,00 oltre accessori;
5 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
6.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1384/2020, posta in decisione in data 4.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
[...]
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 22/10/1965, con il patrocinio dell'Avv. SCHIMMENTI BENEDETTO e dell'Avv. DIMAGGIO LUCIANA CORSO C.F._2
CALATAFIMI 589 90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio in via CORSO
CALATAFIMI, 589 90129 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FALGARES Controparte_1 P.IVA_1
GI e e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
1 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. CORDOVA ALESSIO e con elezione di domicilio in via VIA PRINCIPE
DI BELMONTE, 99 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
citava, dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, la Parte_1 [...]
chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva di aver sofferto in CP_3
conseguenza di un infortunio subito il 16.9.2005 presso i locali dell'Hotel Costa
Verde di Cefalù (PA), di proprietà della società convenuta.
Si costituivano in giudizio la e – in garanzia, con chiamata in causa CP_3
del terzo – chiedendo entrambe il rigetto della Controparte_2
domanda avanzata da parte attrice.
Con provvedimento del 27.09.2018, il Giudice dichiarava inammissibile la produzione documentale depositata tardivamente dall'attore in data 26.9.2018.
Con sentenza n. 468/2020 emessa il 15.7.2020, il Tribunale rigettava le domande avanzate dal accertando l'intervenuta prescrizione del diritto ad Parte_1
agire e lo condannava al pagamento delle spese di lite sia in favore della CP_3
che della Controparte_2
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello;
Parte_1
costituendosi, e contestavano il gravame, CP_3 Controparte_2
chiedendone il rigetto.
In data 4.7.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Per una migliore comprensione della causa, è opportuno riepilogare quanto avvenuto nel corso del primo grado di giudizio.
Ed invero, nell'atto di citazione di primo grado, descrive l'accaduto Parte_1 in questi termini: “In data 16.09.2005 alle ore 22,00 circa, all'interno dell'Hotel
2 Costa Verde, di proprietà e gestita dalla nei pressi di Cefalù, (…), il sig. CP_3
mentre faceva ingresso nella sala ricevimento, urtava violentemente il Parte_1
volto contro una porta a vetri posta tra due separati vani, ovvero il disimpegno WC e la sala adibita a matrimoni, e in quel momento parzialmente chiusa”; descrive, poi, le lesioni riportate a seguito dell'infortunio; infine, a proposito della negazione di responsabilità da parte di in risposta alle diffide ricevute, richiama CP_3
genericamente la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro in quanto
“complesso normativo che regola la materia”, ed evidenzia a necessità di garantire massima sicurezza in “luoghi frequentati da un forte flusso e grande densità di persone, come può essere una struttura alberghiera”; conclude, infatti, invocando una responsabilità ex art. 2051 c.c. asserendo che “qualora non venissero adottate le giuste precauzioni, il responsabile custode della cosa è l'unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni causati dalla mancata conformità alle normative vigenti”.
Costituendosi, le società convenute eccepiscono tempestivamente l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione da responsabilità extracontrattuale, in quanto l'ultima nota interruttiva della prescrizione (datata 04.12.2015) era stata inviata sette anni dopo l'ultima del 31.03.2008 (per vero, non si rinviene in atti la nota del
20.03.2013, mai prodotta, benché fosse stata citata nell'indice di produzione in calce all'atto di citazione).
Orbene, con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale, nonostante – sostiene l'appellante - l'azione fosse stata proposta a titolo di responsabilità contrattuale per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e D.Lgs. n. 81/2008), non essendo sufficiente il richiamo all'art. 2051 c.c. all'interno dell'atto di citazione per qualificare come extracontrattuale la responsabilità di cui è causa.
La censura non è fondata.
L'azione proposta da è stata correttamente ascritta dal Parte_1
primo Giudice entro il perimetro della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c.
Il compendio probatorio raccolto, correttamente valutato in prime cure, non consente di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro in essere, tra il e l' all'epoca dei fatti. Parte_1 CP_3
Il per la prima volta solo con le memorie ex art. 183 comma 4, n. 1 Parte_1
3 del 26.4.2018, qualifica come contrattuale la responsabilità invocata, asserendo di essere legato alla struttura alberghiera in forza di un contratto di esecuzione di opere musicali: “l' odierno attore ha tutto il diritto a che allo stesso venga risarcito il danno de quo, atteso che il rapporto giuridico nato tra il Sig. e la Società Parte_1
convenuta - in qualità di gestore e proprietaria dell'Hotel Costa Verde - e fondato su contratto di esecuzione di opere musicali - fa discendere certamente una responsabilità contrattuale oggettiva in capo a quest'ultima” (v. note scritte depositate in primo grado in data 26.4.2018).
Da quanto premesso emerge che i fatti, così come rappresentati fin dall'origine da vanno correttamente ascritti nell'ambito della responsabilità ex art. Parte_1
2051 c.c., con conferma della decisione di primo grado in merito all'intervenuta prescrizione.
Ed invero, il primo riferimento a un rapporto di lavoro tra le parti è contenuto solo nelle note del 26.4.2018. Nella descrizione dell'infortunio, in atto di citazione, non vi sono elementi da cui poter dedurre che il all'epoca dei fatti si Parte_1
trovasse nei luoghi per lo svolgimento di una prestazione lavorativa. Anzi, l'attore
(odierno appellante) evidenzia la responsabilità della società solo in quanto “struttura alberghiera”. Il richiamo alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro risulta infatti del tutto sconnesso con quanto descritto in punto di fatto dallo stesso, al solo scopo di invocare genericamente delle norme in tema di sicurezza sui “luoghi affollati” quale, per l'appunto, una struttura alberghiera.
È opportuno ricordare che la memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. consente all'attore di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale (o eccezione) del convenuto, da proporsi, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione (Cass. 9880/2016; Cass. 3806/2016; Cass. 25409/2013; Cass. 3567/2011).
I riferimenti a un rapporti di lavoro contenuti nel primo atto difensivo, cioè la citazione, sono estremamente vaghi, insufficienti quindi per consentire di applicare la prescrizione decennale.
Va del pari rigettato il secondo motivo di appello, relativo all'ammissione in giudizio del contratto di lavoro.
Parte appellante reitera in sede di gravame l'ammissibilità di un documento contrattuale, già tardivamente prodotto in primo grado.
4 Tale documento non può essere ammesso nemmeno nel presente grado di giudizio, stante l'assenza del requisito della novità ex art. 345 c.p.c. , oltre alla decadenza già incorsa in primo grado.
Infatti, soltanto a seguito della scadenza del termine per il deposito delle memorie, l'attore depositava un documento – dichiarato inammissibile dal Giudice di prime cure con provvedimento del 27.09.2018 – che avrebbe attestato l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
Vale osservare che, nell'ambito di un processo a preclusioni rigide quale quello vigente nel nostro ordinamento vige il principio a tenore del quale il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati;
e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Ne consegue che sono inammissibili le richiese probatorie relative a fatti primari dedotti per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 4 c.c.
Da tutte le anzidette considerazioni discende l'assorbimento del termo motivo, relativo alla condanna alle spese di lite, dovendosi confermare, anche sul punto, la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna, in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e
IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
e , avverso la sentenza n. 468/2020 emessa il
[...] Controparte_2
15.7.2020 dal Tribunale di Termini Imerese;
2) condanna al pagamento, in favore di e da Parte_1 CP_3
delle spese del presente giudizio, che liquida per Controparte_2 ciascuna in complessivi € 2.500,00 oltre accessori;
5 3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
6.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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