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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/10/2025, n. 3721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3721 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n 10248/2022, tra
(P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato ANDREA LAMPITELLI (C.F.: con domicilio digitale eletto presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- OPPONENTE-
e
(P.IVA ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato SALVATORE SARRACINO (C.F. , con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- OPPOSTA-
OGGETTO:
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 3017/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in definizione del procedimento recante R.G. n. 7865/2022
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del l.r.p.t. ha proposto l'opposizione al decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 3017/2022 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord in definizione del procedimento recante R.G. n. 7865/2022 – con il quale le era ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 34.436,39 a titolo di sorta capitale ed interessi sulle fatture insolute recanti nn. 202/21, 220/21; 245/21, 299/21, 337/21 e 437/21, e ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale Napoli Nord la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Annullarsi e revocarsi il D.I. nr.°3017/2022 - R.G. nr.°7865/2022 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/07/2022, e notificato, a mezzo PEC, all'opponente in data 22/07/2022; 2) Accertare e dichiarare che la fornitura oggetto delle Fatture nr.°202/21, nr.°220/21, nr.°245/21, nr.°299/21, nr.°337/21 e nr.°437/21 non risulta mai effettuata e/o provata e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo nr.°3017/2022 - R.G. nr.°7865/2022 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
3)Condannare la
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. A fondamento delle proprie conclusioni parte opponente ha dedotto che: I) il decreto ingiuntivo era stato emesso in relazione alla sole fatture asseritamente non pagate e che le stesse, per costante giurisprudenza, non fossero sufficienti alla dimostrazione dell'esistenza del credito nella successiva fase dell'opposizione; II) non aveva richiesto la fornitura di cui alle fatture, poiché il soggetto che avrebbe potuto richiederla era la sig.ra che non aveva rapporti commerciali con Parte_1 controparte); III) i DDT esibiti erano sottoscritti da soggetti non riferibili alla compagine sociale;
IV) si riforniva presso altre aziende.
3. In data 1.2.2023 si è costituita in giudizio la in persona del Controparte_1
l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulando le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare attesa l'assenza di qualsivoglia prova scritta, conceda la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2311/2022; 2. Rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata e confermi il decreto ingiuntivo n. 2311/2022; 3. Condanni l'opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati dall'opponente e da quantificarsi in via equitativa;
4. Condanni Parte_2
al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di opposizione con
[...] attribuzione in favore dell'Avv. Salvatore Sarracino, antistatario, oltre IVA e CPA come per legge”.
4. Parte opposta ha eccepito che: I) la fattura commerciale ha efficacia probatoria contro l'emittente e può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione. Rappresenta che le 6 fatture commerciali in formato elettronico erano state trasmesse e portate a conoscenza dell'opponente nonché riportate nel sollecito di pagamento e mai contestate;
II) il rapporto de quo sia sussumibile nel contratto di somministrazione la cui esistenza è desumibile attraverso l'esibizione delle fatture commerciali e dei documenti di trasporto;
III) in relazione al riparto degli oneri probatori, grava sul debitore opponente dimostrare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa;
IV) controparte non abbia disconosciuto i DDT secondo quanto prescritto dall'art. 214 c.p.c. Chiede la concessione della provvisoria esecuzione e la condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Con ordinanza del 5.3.2023 il G.I., rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando all'udienza del 15.6.2023 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c.
6. Con ordinanza del 19.6.2023 il G.I. ammetteva i mezzi istruttori articolati da parte opposta, ordinava alla il deposito della copia conforme alle proprie Parte_1 scritture contabili dell'anno 2021, rinviando all'udienza del 8.2.2024. All'esito della predetta udienza la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.6.2025.
7. In tale occasione, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge.
8. Nelle memorie ex art. 189-190 c.p.c. le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
9. La domanda di parte opponente va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
10. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (tra le tante cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
11. Inoltre, deve darsi seguito al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400/2024).
12. Ciò detto, la in persona del l.r.p.t. ha adempiuto al proprio Controparte_1 onere probatorio producendo in giudizio il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria (nel caso di specie le fatture nn. 202/21, 220/21, 245/21, 299/21, 337/21 e 437/21 munite di ricevuta di trasmissione al sistema SDI). Altresì l'esistenza del rapporto commerciale è stata corroborata mediante le dichiarazioni testimoniali e i DAS allegati in atti.
13. In relazione al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, stante la formazione unilaterale, costituiscono prova del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte. Al contrario, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
14. A parte quanto appena detto, la fattura è comunque idonea a fornire l'indizio dell'esistenza del credito considerato che le fatture de quibus non venivano tempestivamente contestate dalla debitrice nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. ex multis Cass. 13.6.2006, n. 13651) né in seguito alla richiesta di pagamento degli insoluti trasmessa a mezzo pec il 12.7.2022.
15. In secondo luogo, e come anticipato, l'onere incombente sull'opposta può ritenersi assolto tenuto conto che: A) le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza dell'8.2.2024 hanno suffragato le deduzioni di parte opposta, essendo stata confermata l'esistenza del rapporto commerciale fra le parti, l'effettiva fornitura della merce indicata nelle fatture, la relativa consegna (effettuata dall'opposta tramite propri dipendenti presso la sede della debitrice) e l'emissione delle fatture;
B) il contenuto delle fatture (in punto di esistenza della fornitura) è avvalorato dai DAS depositati per ciascuna fattura insoluta, dai quali si rinvengono specifiche informazioni atte a corroborare: i) il contenuto delle fatture emesse per le singole forniture;
ii) l'avvenuta consegna della merce che non può viaggiare senza l'emissione di siffatto documento;
iii) la modalità di consegna del gas (come si evince anche dalle dichiarazioni del sig. - trasportatore del gas - il quale Per_1 riconosceva il DAS n. 198864/20 al quale era apposta la propria firma e ricostruiva le modalità di consegna); C) a riprova dell'esistenza di un solido rapporto commerciale fra le parti, la in persona del l.r.p.t. ha depositato un Controparte_1 estratto dei bonifici dell'anno 2021 fra i quali figurano quelli effettuati dall' opponente per le forniture del periodo immediatamente anteriore alle fatture de quibus e di precedenti annualità.
16. Al contrario, parte opponente non ha adempiuto al proprio onere probatorio poiché: 1) non ha dimostrato di aver soddisfatto l'avversa pretesa né il verificarsi di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo, essendosi limitata a contestazioni generiche e prive di riscontro documentale;
2) contrariamente a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, non ha provato l'esistenza di rapporti di fornitura con altre imprese;
3) non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte ai DAS esibiti dall'opposta (recanti il timbro della con sottoscrizione) né - ad Parte_1 abundantiam – la contestazione è stata effettuata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito;
4) inadempiendo l'ordine di esibizione - la cui richiesta è indispensabile quando abbia ad oggetto libri contabili per estrarne le registrazioni concernenti la controversia - non ha depositato le proprie scritture contabili dalle quali desumere la presenza di rapporti commerciali con imprese terze o l'inesistenza del rapporto de quo.
17. Preme evidenziare che il contegno dell'opponente ha assunto rilevanza ai fini della formazione del convincimento del Giudicante.
Invero un ulteriore elemento indiziario della presenza del rapporto commerciale può essere tratto dal comportamento omissivo dell'opponente. Quest'ultima, nonostante l'ordine di esibizione delle proprie scritture contabili (alle quali deve riconoscersi ex artt. 2709 e 2710 c.c. valore probatorio dei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa fra imprenditori commerciali) non depositava quanto richiesto.
Pertanto, il rifiuto della parte di esibire un documento rilevante ai fini della decisione della causa può valere come argomento di prova, trovando applicazione la disposizione di carattere generale di cui all'art. 116 comma 2 c.p.c. che consente di trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti e - nella specie – in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato. 18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 30% per la non complessità degli accertamenti compiuti, le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10248/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3017/2022 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA la in Parte_1 persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, da quantificarsi in euro 5.331,20 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. SALVATORE SARRACINO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, 27.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n 10248/2022, tra
(P.IVA: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa – come da procura in atti - dall'avvocato ANDREA LAMPITELLI (C.F.: con domicilio digitale eletto presso C.F._1
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- OPPONENTE-
e
(P.IVA ) in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato SALVATORE SARRACINO (C.F. , con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- OPPOSTA-
OGGETTO:
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 3017/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in definizione del procedimento recante R.G. n. 7865/2022
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del l.r.p.t. ha proposto l'opposizione al decreto
[...] Parte_1 ingiuntivo n. 3017/2022 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord in definizione del procedimento recante R.G. n. 7865/2022 – con il quale le era ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 34.436,39 a titolo di sorta capitale ed interessi sulle fatture insolute recanti nn. 202/21, 220/21; 245/21, 299/21, 337/21 e 437/21, e ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale Napoli Nord la in Controparte_1 persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Annullarsi e revocarsi il D.I. nr.°3017/2022 - R.G. nr.°7865/2022 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22/07/2022, e notificato, a mezzo PEC, all'opponente in data 22/07/2022; 2) Accertare e dichiarare che la fornitura oggetto delle Fatture nr.°202/21, nr.°220/21, nr.°245/21, nr.°299/21, nr.°337/21 e nr.°437/21 non risulta mai effettuata e/o provata e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo nr.°3017/2022 - R.G. nr.°7865/2022 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
3)Condannare la
[...]
in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e CP_1 competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. A fondamento delle proprie conclusioni parte opponente ha dedotto che: I) il decreto ingiuntivo era stato emesso in relazione alla sole fatture asseritamente non pagate e che le stesse, per costante giurisprudenza, non fossero sufficienti alla dimostrazione dell'esistenza del credito nella successiva fase dell'opposizione; II) non aveva richiesto la fornitura di cui alle fatture, poiché il soggetto che avrebbe potuto richiederla era la sig.ra che non aveva rapporti commerciali con Parte_1 controparte); III) i DDT esibiti erano sottoscritti da soggetti non riferibili alla compagine sociale;
IV) si riforniva presso altre aziende.
3. In data 1.2.2023 si è costituita in giudizio la in persona del Controparte_1
l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulando le seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare attesa l'assenza di qualsivoglia prova scritta, conceda la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2311/2022; 2. Rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata e confermi il decreto ingiuntivo n. 2311/2022; 3. Condanni l'opponente, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati dall'opponente e da quantificarsi in via equitativa;
4. Condanni Parte_2
al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di opposizione con
[...] attribuzione in favore dell'Avv. Salvatore Sarracino, antistatario, oltre IVA e CPA come per legge”.
4. Parte opposta ha eccepito che: I) la fattura commerciale ha efficacia probatoria contro l'emittente e può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione. Rappresenta che le 6 fatture commerciali in formato elettronico erano state trasmesse e portate a conoscenza dell'opponente nonché riportate nel sollecito di pagamento e mai contestate;
II) il rapporto de quo sia sussumibile nel contratto di somministrazione la cui esistenza è desumibile attraverso l'esibizione delle fatture commerciali e dei documenti di trasporto;
III) in relazione al riparto degli oneri probatori, grava sul debitore opponente dimostrare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa;
IV) controparte non abbia disconosciuto i DDT secondo quanto prescritto dall'art. 214 c.p.c. Chiede la concessione della provvisoria esecuzione e la condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Con ordinanza del 5.3.2023 il G.I., rigettata la richiesta di provvisoria esecutività, concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. rinviando all'udienza del 15.6.2023 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c.
6. Con ordinanza del 19.6.2023 il G.I. ammetteva i mezzi istruttori articolati da parte opposta, ordinava alla il deposito della copia conforme alle proprie Parte_1 scritture contabili dell'anno 2021, rinviando all'udienza del 8.2.2024. All'esito della predetta udienza la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.6.2025.
7. In tale occasione, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge.
8. Nelle memorie ex art. 189-190 c.p.c. le parti hanno ribadito i rispettivi asserti difensivi, ulteriormente affinandoli, insistendo nelle proprie domande ed eccezioni.
9. La domanda di parte opponente va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
10. È noto che con l'opposizione al decreto ingiuntivo è instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (tra le tante cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
11. Inoltre, deve darsi seguito al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400/2024).
12. Ciò detto, la in persona del l.r.p.t. ha adempiuto al proprio Controparte_1 onere probatorio producendo in giudizio il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria (nel caso di specie le fatture nn. 202/21, 220/21, 245/21, 299/21, 337/21 e 437/21 munite di ricevuta di trasmissione al sistema SDI). Altresì l'esistenza del rapporto commerciale è stata corroborata mediante le dichiarazioni testimoniali e i DAS allegati in atti.
13. In relazione al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, stante la formazione unilaterale, costituiscono prova del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte. Al contrario, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
14. A parte quanto appena detto, la fattura è comunque idonea a fornire l'indizio dell'esistenza del credito considerato che le fatture de quibus non venivano tempestivamente contestate dalla debitrice nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. ex multis Cass. 13.6.2006, n. 13651) né in seguito alla richiesta di pagamento degli insoluti trasmessa a mezzo pec il 12.7.2022.
15. In secondo luogo, e come anticipato, l'onere incombente sull'opposta può ritenersi assolto tenuto conto che: A) le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza dell'8.2.2024 hanno suffragato le deduzioni di parte opposta, essendo stata confermata l'esistenza del rapporto commerciale fra le parti, l'effettiva fornitura della merce indicata nelle fatture, la relativa consegna (effettuata dall'opposta tramite propri dipendenti presso la sede della debitrice) e l'emissione delle fatture;
B) il contenuto delle fatture (in punto di esistenza della fornitura) è avvalorato dai DAS depositati per ciascuna fattura insoluta, dai quali si rinvengono specifiche informazioni atte a corroborare: i) il contenuto delle fatture emesse per le singole forniture;
ii) l'avvenuta consegna della merce che non può viaggiare senza l'emissione di siffatto documento;
iii) la modalità di consegna del gas (come si evince anche dalle dichiarazioni del sig. - trasportatore del gas - il quale Per_1 riconosceva il DAS n. 198864/20 al quale era apposta la propria firma e ricostruiva le modalità di consegna); C) a riprova dell'esistenza di un solido rapporto commerciale fra le parti, la in persona del l.r.p.t. ha depositato un Controparte_1 estratto dei bonifici dell'anno 2021 fra i quali figurano quelli effettuati dall' opponente per le forniture del periodo immediatamente anteriore alle fatture de quibus e di precedenti annualità.
16. Al contrario, parte opponente non ha adempiuto al proprio onere probatorio poiché: 1) non ha dimostrato di aver soddisfatto l'avversa pretesa né il verificarsi di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo, essendosi limitata a contestazioni generiche e prive di riscontro documentale;
2) contrariamente a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, non ha provato l'esistenza di rapporti di fornitura con altre imprese;
3) non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte ai DAS esibiti dall'opposta (recanti il timbro della con sottoscrizione) né - ad Parte_1 abundantiam – la contestazione è stata effettuata in modo chiaro, circostanziato ed esplicito;
4) inadempiendo l'ordine di esibizione - la cui richiesta è indispensabile quando abbia ad oggetto libri contabili per estrarne le registrazioni concernenti la controversia - non ha depositato le proprie scritture contabili dalle quali desumere la presenza di rapporti commerciali con imprese terze o l'inesistenza del rapporto de quo.
17. Preme evidenziare che il contegno dell'opponente ha assunto rilevanza ai fini della formazione del convincimento del Giudicante.
Invero un ulteriore elemento indiziario della presenza del rapporto commerciale può essere tratto dal comportamento omissivo dell'opponente. Quest'ultima, nonostante l'ordine di esibizione delle proprie scritture contabili (alle quali deve riconoscersi ex artt. 2709 e 2710 c.c. valore probatorio dei rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa fra imprenditori commerciali) non depositava quanto richiesto.
Pertanto, il rifiuto della parte di esibire un documento rilevante ai fini della decisione della causa può valere come argomento di prova, trovando applicazione la disposizione di carattere generale di cui all'art. 116 comma 2 c.p.c. che consente di trarre argomenti di prova dal contegno processuale delle parti e - nella specie – in pregiudizio della parte che non vi ha ottemperato. 18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata la riduzione del 30% per la non complessità degli accertamenti compiuti, le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 10248/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3017/2022 e lo dichiara esecutivo;
2) CONDANNA la in Parte_1 persona del l.r.p.t. alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, da quantificarsi in euro 5.331,20 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. SALVATORE SARRACINO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, 27.10.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta