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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/06/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2474 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
nato a [...] l'[...] e residente in [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Elisabetta Sorcini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Andrea Melucco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 8 luglio 2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.07.2018, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Roma il 2.10.2004 con CP_1
, registrato agli atti dello Stato civile del medesimo Comune all'anno 2004, atto
[...]
n. 00106, Parte 2, serie A06;
- che dall'unione erano nate a Roma le due figlie gemelle ed in Per_1 Per_2 data 21.02.2007 nonché, due anni più tardi, e precisamente in data 21.05.2009, anche la terza figlia di nome;
Per_3
- di essere dipendente della in qualità di tecnico Controparte_2 della produzione presso la Struttura Divisione Produzione TV con sede in Saxa Rubra
(RM) percependo una retribuzione mensile di circa € 1.600/1.700;
- di essere gravato da due finanziamenti i cui ratei ammontano a circa euro 550,00 complessivi;
- che la era psicologa e psicoterapeuta e svolgeva la propria attività presso CP_1 varie comunità di recupero per alcolisti e poi in casa-famiglia, con turnazioni diurne e notturne;
- che la circostanza per cui la moglie aveva fissato il suo studio in LI (RM) aveva spinto i coniugi ad acquistare l'abitazione sita in RV, via dei Giacinti n 54 in regime di comunione dei beni, con accensione di mutuo ipotecario per euro
200.000,00;
- che dal 1 febbraio 2016 la moglie, dopo un periodo di tirocinio, aveva ottenuto un contratto di collaborazione in qualità di psicologa presso la Comunità “Mondo
Nuovo Onlus” per il recupero di tossicodipendenti e alcolisti;
- che la aveva incominciato a manifestare nei confronti del marito un CP_1 3
distacco via via sempre crescente, risultando sempre più coinvolta dal suo lavoro nella comunità;
- di essere venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie con un suo paziente ex tossicodipendente ricoverato nella struttura della Comunità;
- che la moglie rassegnava le sue dimissioni con effetto immediato in quanto le forze dell'ordine avevano accertato la sua presenza assieme al suo paziente fuori dall'orario di lavoro e fuori dai locali della Comunità;
- che era stata attivata a carico della moglie un'istruttoria disciplinare presso l' per le gravi violazioni deontologiche commesse;
Controparte_3
- che la , scoperta la sua relazione extraconiugale, aveva cercato di mettere CP_1 in cattiva luce il ricorrente agli occhi delle figlie e degli amici;
- che negli ultimi due anni la era stata quasi del tutto assente rispetto ai CP_1 bisogni delle figlie, sia fisicamente che emotivamente.
Tanto dedotto, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore delle figlie minori con collocamento prevalente presso il padre, disporsi a carico della CP_1 un assegno per il mantenimento delle figlie minori complessivamente di € 300,00, nonché disciplina del diritto di visita materno ed assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Con memoria difensiva del 5.04.2019 si costituiva in giudizio , la CP_1 quale aderiva alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestava le deduzioni di controparte e concludeva chiedendo al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la AD, disciplina del diritto di visita paterno, assegnazione della casa familiare in suo favore, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento Pt_1 per le figlie minori la somma complessiva di € 600,00 da versarsi direttamente in suo favore.
All'udienza presidenziale del 16.04.2019 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, considerato necessario procedere ad una c.t.u. psicologica volta ad accertare la condizioni delle minori, fissava l'udienza del 14.05.2019 per il conferimento dell'incarico, riservando all'esito della perizia i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 14.05.2019 le parti si accordavano sulla disciplina della loro 4
permanenza nella casa coniugale durante le operazioni peritali ed il G.I. fissava per l'inizio della consulenza il giorno 28.05.2019, rinviando all'udienza del 22.10.2019 per esame della CTU.
Il 15 ottobre 2019 il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo.
All'udienza del 25.10.2019 il Giudice, sulla base dell'elaborato peritale e delle operazioni svolte, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza istruttoria del 26 febbraio 2020.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito autorizzato delle memorie ex art 183 c.p.c., articolando i relativi capitoli di prova.
All'udienza del 17.12.2020 parte resistente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori ed il Giudice delegato, preso atto, disponeva procedersi ad integrazione della CTU, rinviando all'udienza del 12.05.2021 per interrogatorio formale del ricorrente ed esame dell'elaborato peritale.
Il 6.05.2021 il CTU dott. depositava integrazione alla consulenza Persona_4 tecnica d'ufficio.
All'udienza del 1.07.2021 veniva esperito interrogatorio formale del ricorrente ed il G.I., in ossequio a quanto dedotto ed osservato nella CTU, modificava parzialmente i provvedimenti provvisori vigenti, rinviando all'udienza del 10.02.2022 per la precisazione delle conclusioni e onerando i difensori al deposito di documentazione reddituale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
All'udienza del 18.11.2022 comparivano le parti personalmente insieme ai loro difensori ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Rilevato che nella comparsa conclusionale parte ricorrente aveva dedotto che le figlie minori avrebbero fatto richiesta di essere collocate in via prevalente presso il padre, il Collegio, al fine di disciplinare il regime di collocamento e di frequentazione delle figlie con i genitori, ritenuto necessario procedere all'audizione delle minori, rimetteva con ordinanza la causa sul ruolo istruttorio del Giudice, rinviando all'udienza del 25.10.2023 per l'ascolto delle figlie e Per_2 Controparte_4
All'udienza del 25.10.2023 venivano sentite le figlie minori delle parti ed il G.I.,
a scioglimento della riserva assunta, modificava i provvedimenti vigenti, rinviando all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5.07.2024 e onerando i difensori al deposito di documentazione bancaria degli ultimi due anni. 5
All'udienza cartolare del 8 luglio 2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha richiesto l'addebito della separazione alla resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà mentre la ha richiesto il rigetto della suddetta domanda CP_1 di addebito.
In merito, il Collegio ritiene che la domanda di addebito debba essere accolta.
La Cassazione ha stabilito che la relazione extraconiugale di un coniuge rende addebitabile la separazione ex art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cassazione civile sez. I,
12.04.2013, n. 8929; Cassazione n. 27995/2022; Cass. 03.01.1991, n. 26).
Per ottenere l'addebito occorre dunque dimostrare che l'infedeltà sia stata la causa della crisi della coppia (Tribunale Milano sez. IX, 07.09.2012, n. 9832; Cass.
19.09.2006, n. 20256; Cass. 12.04.2006, n. 8512).
A fronte della prova dell'adulterio, il coniuge richiedente l'addebito avrà assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal 6
medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (Tribunale Modena sez. II, 13.07.2017, n.1248).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dato prova dell'adulterio della coniuge con un paziente ospite della comunità di recupero presso cui lavorava dal mese di maggio
2016, e ha dedotto che tale relazione ha determinato una offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Infatti, oltre alla produzione documentale allegata al ricorso (messaggi ed altri documenti, oltre a controllo di polizia del 26.1.2018 in cui la resistente è stata controllata in auto con il predetto paziente della struttura), la stessa resistente ha ammesso della sua relazione con un soggetto che si trovava in regime di affidamento in prova ai servizi sociali nel corso delle operazioni di consulenza.
Inoltre, dalle chat dei mesi di novembre/dicembre 2018 allegate in atti, di cui anche le figlie hanno preso visione, si legge: “Amore sei sempre libera?” (All.29); […]“Ok mio bel sederotto” […]“Torno a fare il tossico e a te l'onore della psicologa”[…] “a natale con 100 euri ce la caviamo” “60 a salire e 40 a scendere” “Che tentazione” “Mio papà mi ha detto di dirti di salire” (All. 30); “No, sei tu amore che non so che cos'hai” […] “certo devo capire bene come fare.
E se ci riesco è un giorno particolare. Sono serena adesso che sei lontano. Ma è ovvio che la tua vicinanza non mi rende serena…contenta e felice sì. Comunque è questo il concetto. Incastrata
Inn….ata, M….or…ata, mi sa di sì”.
Deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, il difensore della non ha fornito CP_1 la prova che la coppia fosse già disgregata per altri motivi né ciò è emerso a seguito dell'interrogatorio formale del ricorrente che ha riferito di una vita sessuale e serena come una qualunque coppia durante il matrimonio.
D'altro canto, la per le condotte accertate durane il lavoro nella struttura CP_1 ha dovuto rassegnare le dimissioni ed a suo carico si è attivato un procedimento disciplinare presso il locale consiglio dell'Ordine degli psicologi.
Dunque, il collego ritiene che la separazione debba addebitarsi alla per CP_1 violazione dell'obbligo di fedeltà nei confronti del Pt_1
In merito all'affidamento e collocamento della figlia – essendo nelle Per_3 more del giudizio le figlie ed divenute maggiorenni – deve rilevarsi che Per_1 Per_2 all'esito della CTU del dott. è emerso che: “Dalle valutazioni effettuate non emergono Per_4 negli adulti alterazioni di carattere psicopatologico, tuttavia, entrambi mostrano problematiche di 7
natura psicologica che ne influenzano la capacità di relazionarsi all'altro e che incidono negativamente sulle competenze genitoriali di ognuno. La Sig.ra presenta una personalità caratterizzata da CP_1 un funzionamento cognitivo lucido e preciso che, tuttavia, tende a divenire rigido a seguito dell'attivazione di meccanismi inibitori che determinano una modalità di entrare in contatto con i vissuti interni attraverso meccanismi di intellettualizzazione e razionalizzazione. L'approccio cognitivo alla quotidianità risulta variegato ma carente negli aspetti pratico-concreti, portando la Sig.ra
a orientarsi alla realtà primariamente attraverso gli elementi teorico-astratti del pensiero non CP_1 privi di forti tinte egocentriche, formalmente corretti ma rigidi nei propri schemi. Le istanze introspettive, seppur a carattere infantile, favoriscono un adattamento alla realtà funzionale pressoché aderente al senso comune e alla convenzionalità. I rapporti interpersonali appaiono desiderati in quanto fonte di confronto e di soddisfazione delle proprie necessità attraverso il soddisfacimento di quelle dell'Altro. Il Sig. presenta una personalità caratterizzata da un funzionamento cognitivo Pt_1 tendenzialmente coartato, elastico e facilmente permeabile alle pressioni emotive sia interne che esterne, contenute attraverso meccanismi repressivi e inibitori che agiscono al fine di alleggerire la carica emotiva che accompagna i vissuti interni dell'uomo, agevolando in tal modo la possibilità di farvi fronte.
L'approccio cognitivo alla quotidianità risulta fortemente organizzato in senso teorico-astratto con la difficoltà a rivolgersi ai suoi aspetti pratico-concreti; ciò, unitamente alla propensione del Sig. Pt_1 ad appoggiarsi al pensiero comune, ha favorito lo strutturarsi di modalità di adattamento ambientale adesive e convenzionali, dove l'espressione più autentica di sé appare conservata in via esclusiva nella dimensione ideale, caratterizzandosi per le forti tinte egocentriche. Il controllo razionale fornisce un contenimento alla sfera affettiva, permeata di istanze depressive e d'angoscia, attraverso la rimozione degli aspetti capaci di provocare un significativo turbamento interno, esplicandosi in un'espressione affettiva manierata e costruita. I rapporti interpersonali appaiono ricercati non tanto in quanto fonte di confronto, piuttosto nel rispecchiamento che sono in grado di offrire”.
Inoltre, in merito alla condizione delle figlie ha rilevato il CTU che: “ Per_2
e si mostrano fortemente schierate e sintonizzate emotivamente con la figura paterna, Per_1 Per_3 idealizzata negli aspetti di cura e protezione;
le minori negano, seppur parzialmente, l'accesso alla AD, verso la quale si pongono rispettivamente con distanza emotiva, con scarsa disponibilità emotivo-affettiva, e con modalità fredde, critiche e ostili. Tutte e tre paiono soggette a forti pressioni emotive che faticano a esternare e canalizzare produttivamente all'esterno. Dunque, le minori paiono sofferenti e inserite all'interno del disfunzionale conflitto tra i genitori nonché soggette alle conseguenze che lo stesso comporta”.
Con ordinanza emessa il 25.10.2019, all'esito del deposito della CTU, il
Presidente f.f. ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie ai genitori con 8
collocamento alternato nella casa coniugale senza assegni provvedendo le parti al mantenimento diretto, salvo le spese straordinarie per le figlie al 50% tra le parti.
In data 6.5.2021 il dott. ha depositato l'integrazione di CTU su mandato Per_4 del giudice istruttore con cui ha concluso nel senso che: “Il nucleo familiare manifesta comunque buone risorse nelle interazioni che fanno ipotizzare un margine di miglioramento rispetto alle relazioni tra i membri attraverso un lavoro di sostegno alle competenze genitoriali materne finalizzato a potenziare la funzione di guida e contenimento che nell'osservazione sembra essere demandata alle minori… Le considerazioni psicologiche che seguono non si discostano dalle valutazioni effettuate nella precedente CTU, i quadri di personalità sono rimasti invariati, così come le dinamiche relazionali all'interno della famiglia, con tre figlie, due adolescenti di 14 anni e Per_2
) e una preadolescente di 11 anni e 10 mesi ( fortemente schierate con la figura Per_1 Per_3 paterna rispetto il contrasto e il conflitto genitoriale. Rispetto alla prima CTU, la famiglia, purtroppo, non ha seguito nessun percorso terapeutico, come era stato invece suggerito in accordo tra tutti e come disposto dal Giudice, sia per l'inizio delle restrizioni legate alla pandemia (marzo 2020), sia per scarsa determinazione dei Sig.ri e I Sig.ri e appaiono ancora coinvolti nel Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 conflitto di coppia, carico di recriminazioni reciproche e intensi sentimenti di rabbia, risentimento e delusione. Ciò sembra ostacolare l'assunzione di una posizione genitoriale autorevole, fonte di sostegno
e guida per le minori, lasciando, al contrario, alle stesse un forte potere decisionale affatto giustificato dalla loro età cronologica, adattandosi, infine, a ciò che viene stabilito da loro. I ruoli e i confini tra i sottosistemi appaiono diffusi, aspetto che facilita il coinvolgimento delle figlie in dinamiche di triangolazione non funzionali per il loro sano sviluppo. … L'unico percorso per un cambiamento era quello suggerito, ovvero una terapia familiare che coinvolgesse l'intero nucleo familiare, per aiutarli a comunicare e ad affrontare i nodi e le questioni irrisolte, purtroppo, però, ciò non è avvenuto, così come non è avvenuta la vendita della casa che poteva rappresentare una vera separazione e un'equa distribuzione degli spazi attraverso l'acquisizione di due unità abitative. Questo, era uno dei punti dell'accordo nella Consulenza precedente, il sottoscritto CTU non può che prendere atto del mancato raggiungimento dell'obiettivo. Qualcosa, comunque, è cambiato rispetto alla precedente osservazione, un netto miglioramento della relazione AD-figlie, e ciò merita una riflessione. Tutte e tre le ragazze nei colloqui individuali hanno confermato la loro valutazione critica della AD, hanno, come già specificato, chiarito che vogliono vivere con il padre, che sentono più vicino e attento ai loro bisogni, nel contempo, però, nella relazione con la AD hanno mostrato una interazione migliore e più fluida rispetto l'osservazione precedente, il che ci permette di valutare in modo positivo quella che sarà la loro frequentazione.” All'esito degli ulteriori accertamenti peritali ha così concluso il CTU:
“Al momento, per le ragioni sopraesposte, l'affidamento dovrebbe essere condiviso, non essendo genitori 9
danneggianti, ma anzi amorevoli e presenti, e frequentazione prevalente con la figura paterna e ampia frequentazione con quella materna. Il suggerimento rispetto l'ampia frequentazione con la figura materna (a fronte delle richieste delle minori, di senso opposto) è giustificato dal fatto che uno dei motivi del miglioramento del rapporto AD-figlie risiede nella loro frequentazione costante (intera settimana, alternata al padre) da circa un anno e mezzo, ma anche, evidentemente, per un atteggiamento diverso
e migliore da parte del padre. In questa fase, suggerire una maggiore frequentazione con la figura materna, rispetto a quella paterna, potrebbe determinare nelle ragazze una reazione di rifiuto, in quanto sono comunque apparse fortemente infastidite e insoddisfatte con il CTU per non essere state ascoltate rispetto alla loro richiesta formulata nella precedente Consulenza, ovvero di vivere con il padre, quindi, si suggerisce una maggiore frequentazione padre-figlie anche per proteggere il rapporto della AD con le ragazze. L'auspicio, in questo caso specifico, è che si possa giungere ad una reale frequentazione paritetica…”
Con ordinanza emessa il 18.8.2021 il Giudice istruttore, aderendo alle proposte di modifica della frequentazione del CTU ha confermato l'affidamento condiviso ed ha così disposto: “dispone che i tempi di permanenza siano i seguenti: - con la AD, a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento delle minori a scuola;
- con la AD, dal mercoledì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane in cui le ragazze hanno il weekend con la AD;
- con la AD, dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì con accompagnamento a casa del padre entro le ore 19.30 nelle settimane in cui le ragazze trascorrono il weekend con il padre;
- il resto dei giorni con il padre;
…” ed ha invitato le parti ad intraprendere percorsi di psicoterapia individuale e di sostegno psicologico per le figlie coinvolto nel conflitto dei genitori.
In data 18.11.2022 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, tuttavia il medesimo ha rimesso sul ruolo la causa in quanto il ricorrente ha dedotto nella comparsa conclusionale che le figlie avrebbero richiesto di essere collocate in maniera prevalente con il padre, mentre tale circostanza era stata contestata dalla resistente, per cui si è ritenuto necessario, al fine di adottare i provvedimenti in materia di collocamento delle figlie e di frequentazione con i genitori, ascoltare le figlie , Per_1
e che ormai hanno raggiunto rispettivamente l'età di 16 anni e di 14 Per_2 Per_3 anni.
All'udienza del 25.10.2023 sono state sentite le figlie e, in particolare, Per_3 ha dichiarato: “Studio al liceo linguistico Cambridge di Maccarese e frequento il primo anno. Mi trovo bene e va bene anche il rendimento. Nella mia classe non conoscevo nessuno ma ho socializzato con i compagni. Non faccio sport perché sono impegnata con lo studio. Con mia AD mi trovo bene 10
e anche con mio padre. L'organizzazione familiare per i miei genitori è pesante perchè cambiano continuamente. Credo che per loro non vada bene questa organizzazione. A volte ho difficoltà per questi continui cambiamenti. A casa ci sono alcune cose di mia AD e di mio padre e questo crea delle discussioni. Questa organizzazione non mi fa stare bene. Non ci sono altri problemi. Dovendo descrivere mia AD con due o tre aggettivi direi che mi aiuta sempre ed è felice mentre mio padre non si arrabbia facilmente e mi aiuta sempre ed è seme tranquillo e positivo. Ogni tanto io e le mie sorelle li facciamo arrabbiare. Mi dispiacerebbe vedere di meno un genitore rispetto all'altro. Le organizzazioni passate sono state un “casino”. Non sono in grado di dire che organizzazione mi farebbe stare meglio ma voglio rimanere nella casa di RV e con le mie sorelle.”
Con ordinanza emessa il 8.4.2024 il Giudice istruttore dopo avere sentito le figlie ha modificato i provvedimenti vigenti nei seguenti termini: “- assegna la casa coniugale alla sig.ra in qualità di genitore collocatario delle figlie minorenni;
- dispone che il sig. CP_1 possa vedere e tenere con sé le figlie minorenni, salvo diverso accordo tra le parti, Parte_1 presso la casa coniugale in cui permarranno le figlie, a weekend alternati dal venerdì mattina alla domenica sera ed un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita di scuola delle figlie alle ore 21,00 fermo restando l'alternanza durante le festività già previste con precedente provvedimento…”.
Orbene, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per modificare i provvedimenti adottati in corso di causa a seguito dell'audizioni delle minori, che pertanto ritiene di confermare sia con riferimento all'assegnazione della casa familiare che in merito al collocamento e frequentazione con i genitori, nel caso di specie, della figlia che ormai ha 16 anni e che potrà frequentare liberamente i genitori salvo Per_3 le disposizioni indicate in parte dispositiva. Tuttavia la frequentazione del mercoledì potrà anche avvenire a Roma, considerato che il padre si è trasferito in tale località e che ciò determina minori difficoltà organizzative per la figlia.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che dalla documentazione reddituale depositata dalle parti a seguito di ordine di esibizione, è Con risultato che il ricorrente è dipendente della in qualità di tecnico della produzione e percepisce uno stipendio base netto di euro 1.623,00 circa che viene mensilmente aumentato in base alle indennità per turni e corrisponde la rata di mutuo relativa alla casa coniugale che ammonta attualmente euro 1.100,00 circa ed ha finanziamenti per circa 300,00 euro mensili, mentre la resistente lavora come psicologa libero professionista e abita con le figlie nella casa coniugale cointestata e rispetto alla quale collabora (almeno così ha fatto per talune mensilità) alla corresponsione della rata di 11
mutuo che ha avuto negli ultimi mesi un notevole incremento.
Il ricorrente ha depositato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 da cui risultano redditi annui netti di euro 33.438,00 per l'anno 2023 e di euro 32.641,00 per l'anno 2022, le buste paga da cui risultano in media guadagni da euro 2.400,00 ad euro
3.000,00, l'assegno unico di circa 370,00 euro per le figlie ed è comproprietario della casa familiare con la e di ulteriore immobile di circa 50 mq. sito in Roma. CP_1
Dalla dichiarazione dei redditi depositata dalla resistente per l'anno 2022 risultano compensi per attività professionale di euro 32.176,00 nonché versamenti di contanti sui conti correnti per cifre non particolarmente rilevanti, e la medesima ha documentato che dal mese di giugno al mese di novembre 2023 ha contribuito al pagamento del mutuo per la casa familiare intestato al Pt_1
Deve rilevarsi che tuttavia la documentazione reddituale depositata dalla resistente risulta parziale non essendo stati depositati la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 e gli estratti dei conti correnti relativi al primo trimestre 2024 dovendo pertanto ritenersi che la medesima non abbia consentito una ricostruzione dettagliata della propria condizione reddituale e dovendo pertanto operare le presunzioni di cui agli artt. 116 c.p.c. e 118 c.p.c.
Dunque, il Collegio ritiene che debba essere disposto un assegno di mantenimento a carico del per le figlie e maggiorenni non Pt_1 Per_2 Per_1 autosufficienti e minorenne, di euro 525,00 complessivi (euro 175,00 per Per_3 ciascuna figlia) con aggiornamento annuale Istat e decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione tenuto conto che il ricorrente contribuisce anche mediante l'assegnazione della casa coniugale cointestata con la e che, tuttavia, le esigenze CP_1 delle minori sono aumentate essendo decorsi ormai diversi anni dall'introduzione del giudizio.
Deve confermarsi che le parti sono economicamente indipendenti.
La resistente va condannata alle spese di lite del presente giudizio e del fascicolo sub 1) per la dichiarazione di addebito e per le ragioni della decisione, con riferimento alle cause di valore indeterminato di media complessità per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tra i valori minimi e medi, così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
12
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2474/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
l'8.04.1968 e , nata a [...] il [...], aventi contratto matrimonio CP_1 in Roma il 2.10.2004, registrato agli atti dello Stato civile del medesimo Comune all'anno 2004, atto n. 00106, Parte 2, serie A06;
- dischiara le parti economicamente autonome;
- affida la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_3 la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
- dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna sita in Per_3
Marina di RV (RM) alla Via dei Giacinti n.54;
- dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che possa frequentare Per_3 liberamente il padre secondo la sua volontà e gli impregni scolastici ed extrascolastici ed in mancanza di accordo tra le parti, comunque che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne, presso la casa Parte_1 coniugale in cui permarranno le figlie e maggiorenni non Per_2 Per_1 autosufficienti e , minorenne, a weekend alternati dal venerdì all'uscita di Per_3 scuola (in periodo non scolastico dalle ore 16,00) alla domenica sera ed un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì – in questo caso anche a
Roma -, dall'uscita di scuola della figlia alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni IC trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i 13
compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
- assegna a la casa familiare sita in Marina di RV (RM) alla Via CP_1 dei Giacinti n.54, che il coniuge ha già rilasciato;
- attribuisce mensilmente a un assegno di euro 525,00 (euro 175,00 CP_1 ciascuna) per il mantenimento delle figlie e maggiorenni non Per_2 Per_1 autosufficienti e , minorenne, considerati i tempi di permanenza presso Per_3 ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, da corrispondersi da parte di con Parte_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative alle figlie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
- condanna a rifondere ad le spese di lite, spese che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 6.200,00 per il presente giudizio ed euro 1.000,00 per il giudizio sub 1) oltre iva, rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2474 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
nato a [...] l'[...] e residente in [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Elisabetta Sorcini, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Andrea Melucco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 8 luglio 2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.07.2018, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in Roma il 2.10.2004 con CP_1
, registrato agli atti dello Stato civile del medesimo Comune all'anno 2004, atto
[...]
n. 00106, Parte 2, serie A06;
- che dall'unione erano nate a Roma le due figlie gemelle ed in Per_1 Per_2 data 21.02.2007 nonché, due anni più tardi, e precisamente in data 21.05.2009, anche la terza figlia di nome;
Per_3
- di essere dipendente della in qualità di tecnico Controparte_2 della produzione presso la Struttura Divisione Produzione TV con sede in Saxa Rubra
(RM) percependo una retribuzione mensile di circa € 1.600/1.700;
- di essere gravato da due finanziamenti i cui ratei ammontano a circa euro 550,00 complessivi;
- che la era psicologa e psicoterapeuta e svolgeva la propria attività presso CP_1 varie comunità di recupero per alcolisti e poi in casa-famiglia, con turnazioni diurne e notturne;
- che la circostanza per cui la moglie aveva fissato il suo studio in LI (RM) aveva spinto i coniugi ad acquistare l'abitazione sita in RV, via dei Giacinti n 54 in regime di comunione dei beni, con accensione di mutuo ipotecario per euro
200.000,00;
- che dal 1 febbraio 2016 la moglie, dopo un periodo di tirocinio, aveva ottenuto un contratto di collaborazione in qualità di psicologa presso la Comunità “Mondo
Nuovo Onlus” per il recupero di tossicodipendenti e alcolisti;
- che la aveva incominciato a manifestare nei confronti del marito un CP_1 3
distacco via via sempre crescente, risultando sempre più coinvolta dal suo lavoro nella comunità;
- di essere venuto a conoscenza della relazione extraconiugale della moglie con un suo paziente ex tossicodipendente ricoverato nella struttura della Comunità;
- che la moglie rassegnava le sue dimissioni con effetto immediato in quanto le forze dell'ordine avevano accertato la sua presenza assieme al suo paziente fuori dall'orario di lavoro e fuori dai locali della Comunità;
- che era stata attivata a carico della moglie un'istruttoria disciplinare presso l' per le gravi violazioni deontologiche commesse;
Controparte_3
- che la , scoperta la sua relazione extraconiugale, aveva cercato di mettere CP_1 in cattiva luce il ricorrente agli occhi delle figlie e degli amici;
- che negli ultimi due anni la era stata quasi del tutto assente rispetto ai CP_1 bisogni delle figlie, sia fisicamente che emotivamente.
Tanto dedotto, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale dichiararsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affidamento esclusivo in suo favore delle figlie minori con collocamento prevalente presso il padre, disporsi a carico della CP_1 un assegno per il mantenimento delle figlie minori complessivamente di € 300,00, nonché disciplina del diritto di visita materno ed assegnazione della casa coniugale in suo favore.
Con memoria difensiva del 5.04.2019 si costituiva in giudizio , la CP_1 quale aderiva alla domanda di separazione personale dei coniugi, contestava le deduzioni di controparte e concludeva chiedendo al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la AD, disciplina del diritto di visita paterno, assegnazione della casa familiare in suo favore, ponendo a carico del l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento Pt_1 per le figlie minori la somma complessiva di € 600,00 da versarsi direttamente in suo favore.
All'udienza presidenziale del 16.04.2019 comparivano le parti personalmente ed il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, considerato necessario procedere ad una c.t.u. psicologica volta ad accertare la condizioni delle minori, fissava l'udienza del 14.05.2019 per il conferimento dell'incarico, riservando all'esito della perizia i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 14.05.2019 le parti si accordavano sulla disciplina della loro 4
permanenza nella casa coniugale durante le operazioni peritali ed il G.I. fissava per l'inizio della consulenza il giorno 28.05.2019, rinviando all'udienza del 22.10.2019 per esame della CTU.
Il 15 ottobre 2019 il CTU depositava l'elaborato peritale definitivo.
All'udienza del 25.10.2019 il Giudice, sulla base dell'elaborato peritale e delle operazioni svolte, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando all'udienza istruttoria del 26 febbraio 2020.
Nelle more del procedimento le parti provvedevano al deposito autorizzato delle memorie ex art 183 c.p.c., articolando i relativi capitoli di prova.
All'udienza del 17.12.2020 parte resistente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori ed il Giudice delegato, preso atto, disponeva procedersi ad integrazione della CTU, rinviando all'udienza del 12.05.2021 per interrogatorio formale del ricorrente ed esame dell'elaborato peritale.
Il 6.05.2021 il CTU dott. depositava integrazione alla consulenza Persona_4 tecnica d'ufficio.
All'udienza del 1.07.2021 veniva esperito interrogatorio formale del ricorrente ed il G.I., in ossequio a quanto dedotto ed osservato nella CTU, modificava parzialmente i provvedimenti provvisori vigenti, rinviando all'udienza del 10.02.2022 per la precisazione delle conclusioni e onerando i difensori al deposito di documentazione reddituale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
All'udienza del 18.11.2022 comparivano le parti personalmente insieme ai loro difensori ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Rilevato che nella comparsa conclusionale parte ricorrente aveva dedotto che le figlie minori avrebbero fatto richiesta di essere collocate in via prevalente presso il padre, il Collegio, al fine di disciplinare il regime di collocamento e di frequentazione delle figlie con i genitori, ritenuto necessario procedere all'audizione delle minori, rimetteva con ordinanza la causa sul ruolo istruttorio del Giudice, rinviando all'udienza del 25.10.2023 per l'ascolto delle figlie e Per_2 Controparte_4
All'udienza del 25.10.2023 venivano sentite le figlie minori delle parti ed il G.I.,
a scioglimento della riserva assunta, modificava i provvedimenti vigenti, rinviando all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5.07.2024 e onerando i difensori al deposito di documentazione bancaria degli ultimi due anni. 5
All'udienza cartolare del 8 luglio 2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Il ricorrente ha richiesto l'addebito della separazione alla resistente per violazione dell'obbligo di fedeltà mentre la ha richiesto il rigetto della suddetta domanda CP_1 di addebito.
In merito, il Collegio ritiene che la domanda di addebito debba essere accolta.
La Cassazione ha stabilito che la relazione extraconiugale di un coniuge rende addebitabile la separazione ex art. 151 c.c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge (Cassazione civile sez. I,
12.04.2013, n. 8929; Cassazione n. 27995/2022; Cass. 03.01.1991, n. 26).
Per ottenere l'addebito occorre dunque dimostrare che l'infedeltà sia stata la causa della crisi della coppia (Tribunale Milano sez. IX, 07.09.2012, n. 9832; Cass.
19.09.2006, n. 20256; Cass. 12.04.2006, n. 8512).
A fronte della prova dell'adulterio, il coniuge richiedente l'addebito avrà assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal 6
medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (Tribunale Modena sez. II, 13.07.2017, n.1248).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dato prova dell'adulterio della coniuge con un paziente ospite della comunità di recupero presso cui lavorava dal mese di maggio
2016, e ha dedotto che tale relazione ha determinato una offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Infatti, oltre alla produzione documentale allegata al ricorso (messaggi ed altri documenti, oltre a controllo di polizia del 26.1.2018 in cui la resistente è stata controllata in auto con il predetto paziente della struttura), la stessa resistente ha ammesso della sua relazione con un soggetto che si trovava in regime di affidamento in prova ai servizi sociali nel corso delle operazioni di consulenza.
Inoltre, dalle chat dei mesi di novembre/dicembre 2018 allegate in atti, di cui anche le figlie hanno preso visione, si legge: “Amore sei sempre libera?” (All.29); […]“Ok mio bel sederotto” […]“Torno a fare il tossico e a te l'onore della psicologa”[…] “a natale con 100 euri ce la caviamo” “60 a salire e 40 a scendere” “Che tentazione” “Mio papà mi ha detto di dirti di salire” (All. 30); “No, sei tu amore che non so che cos'hai” […] “certo devo capire bene come fare.
E se ci riesco è un giorno particolare. Sono serena adesso che sei lontano. Ma è ovvio che la tua vicinanza non mi rende serena…contenta e felice sì. Comunque è questo il concetto. Incastrata
Inn….ata, M….or…ata, mi sa di sì”.
Deve rilevarsi che, nel corso del giudizio, il difensore della non ha fornito CP_1 la prova che la coppia fosse già disgregata per altri motivi né ciò è emerso a seguito dell'interrogatorio formale del ricorrente che ha riferito di una vita sessuale e serena come una qualunque coppia durante il matrimonio.
D'altro canto, la per le condotte accertate durane il lavoro nella struttura CP_1 ha dovuto rassegnare le dimissioni ed a suo carico si è attivato un procedimento disciplinare presso il locale consiglio dell'Ordine degli psicologi.
Dunque, il collego ritiene che la separazione debba addebitarsi alla per CP_1 violazione dell'obbligo di fedeltà nei confronti del Pt_1
In merito all'affidamento e collocamento della figlia – essendo nelle Per_3 more del giudizio le figlie ed divenute maggiorenni – deve rilevarsi che Per_1 Per_2 all'esito della CTU del dott. è emerso che: “Dalle valutazioni effettuate non emergono Per_4 negli adulti alterazioni di carattere psicopatologico, tuttavia, entrambi mostrano problematiche di 7
natura psicologica che ne influenzano la capacità di relazionarsi all'altro e che incidono negativamente sulle competenze genitoriali di ognuno. La Sig.ra presenta una personalità caratterizzata da CP_1 un funzionamento cognitivo lucido e preciso che, tuttavia, tende a divenire rigido a seguito dell'attivazione di meccanismi inibitori che determinano una modalità di entrare in contatto con i vissuti interni attraverso meccanismi di intellettualizzazione e razionalizzazione. L'approccio cognitivo alla quotidianità risulta variegato ma carente negli aspetti pratico-concreti, portando la Sig.ra
a orientarsi alla realtà primariamente attraverso gli elementi teorico-astratti del pensiero non CP_1 privi di forti tinte egocentriche, formalmente corretti ma rigidi nei propri schemi. Le istanze introspettive, seppur a carattere infantile, favoriscono un adattamento alla realtà funzionale pressoché aderente al senso comune e alla convenzionalità. I rapporti interpersonali appaiono desiderati in quanto fonte di confronto e di soddisfazione delle proprie necessità attraverso il soddisfacimento di quelle dell'Altro. Il Sig. presenta una personalità caratterizzata da un funzionamento cognitivo Pt_1 tendenzialmente coartato, elastico e facilmente permeabile alle pressioni emotive sia interne che esterne, contenute attraverso meccanismi repressivi e inibitori che agiscono al fine di alleggerire la carica emotiva che accompagna i vissuti interni dell'uomo, agevolando in tal modo la possibilità di farvi fronte.
L'approccio cognitivo alla quotidianità risulta fortemente organizzato in senso teorico-astratto con la difficoltà a rivolgersi ai suoi aspetti pratico-concreti; ciò, unitamente alla propensione del Sig. Pt_1 ad appoggiarsi al pensiero comune, ha favorito lo strutturarsi di modalità di adattamento ambientale adesive e convenzionali, dove l'espressione più autentica di sé appare conservata in via esclusiva nella dimensione ideale, caratterizzandosi per le forti tinte egocentriche. Il controllo razionale fornisce un contenimento alla sfera affettiva, permeata di istanze depressive e d'angoscia, attraverso la rimozione degli aspetti capaci di provocare un significativo turbamento interno, esplicandosi in un'espressione affettiva manierata e costruita. I rapporti interpersonali appaiono ricercati non tanto in quanto fonte di confronto, piuttosto nel rispecchiamento che sono in grado di offrire”.
Inoltre, in merito alla condizione delle figlie ha rilevato il CTU che: “ Per_2
e si mostrano fortemente schierate e sintonizzate emotivamente con la figura paterna, Per_1 Per_3 idealizzata negli aspetti di cura e protezione;
le minori negano, seppur parzialmente, l'accesso alla AD, verso la quale si pongono rispettivamente con distanza emotiva, con scarsa disponibilità emotivo-affettiva, e con modalità fredde, critiche e ostili. Tutte e tre paiono soggette a forti pressioni emotive che faticano a esternare e canalizzare produttivamente all'esterno. Dunque, le minori paiono sofferenti e inserite all'interno del disfunzionale conflitto tra i genitori nonché soggette alle conseguenze che lo stesso comporta”.
Con ordinanza emessa il 25.10.2019, all'esito del deposito della CTU, il
Presidente f.f. ha disposto l'affidamento condiviso delle figlie ai genitori con 8
collocamento alternato nella casa coniugale senza assegni provvedendo le parti al mantenimento diretto, salvo le spese straordinarie per le figlie al 50% tra le parti.
In data 6.5.2021 il dott. ha depositato l'integrazione di CTU su mandato Per_4 del giudice istruttore con cui ha concluso nel senso che: “Il nucleo familiare manifesta comunque buone risorse nelle interazioni che fanno ipotizzare un margine di miglioramento rispetto alle relazioni tra i membri attraverso un lavoro di sostegno alle competenze genitoriali materne finalizzato a potenziare la funzione di guida e contenimento che nell'osservazione sembra essere demandata alle minori… Le considerazioni psicologiche che seguono non si discostano dalle valutazioni effettuate nella precedente CTU, i quadri di personalità sono rimasti invariati, così come le dinamiche relazionali all'interno della famiglia, con tre figlie, due adolescenti di 14 anni e Per_2
) e una preadolescente di 11 anni e 10 mesi ( fortemente schierate con la figura Per_1 Per_3 paterna rispetto il contrasto e il conflitto genitoriale. Rispetto alla prima CTU, la famiglia, purtroppo, non ha seguito nessun percorso terapeutico, come era stato invece suggerito in accordo tra tutti e come disposto dal Giudice, sia per l'inizio delle restrizioni legate alla pandemia (marzo 2020), sia per scarsa determinazione dei Sig.ri e I Sig.ri e appaiono ancora coinvolti nel Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 conflitto di coppia, carico di recriminazioni reciproche e intensi sentimenti di rabbia, risentimento e delusione. Ciò sembra ostacolare l'assunzione di una posizione genitoriale autorevole, fonte di sostegno
e guida per le minori, lasciando, al contrario, alle stesse un forte potere decisionale affatto giustificato dalla loro età cronologica, adattandosi, infine, a ciò che viene stabilito da loro. I ruoli e i confini tra i sottosistemi appaiono diffusi, aspetto che facilita il coinvolgimento delle figlie in dinamiche di triangolazione non funzionali per il loro sano sviluppo. … L'unico percorso per un cambiamento era quello suggerito, ovvero una terapia familiare che coinvolgesse l'intero nucleo familiare, per aiutarli a comunicare e ad affrontare i nodi e le questioni irrisolte, purtroppo, però, ciò non è avvenuto, così come non è avvenuta la vendita della casa che poteva rappresentare una vera separazione e un'equa distribuzione degli spazi attraverso l'acquisizione di due unità abitative. Questo, era uno dei punti dell'accordo nella Consulenza precedente, il sottoscritto CTU non può che prendere atto del mancato raggiungimento dell'obiettivo. Qualcosa, comunque, è cambiato rispetto alla precedente osservazione, un netto miglioramento della relazione AD-figlie, e ciò merita una riflessione. Tutte e tre le ragazze nei colloqui individuali hanno confermato la loro valutazione critica della AD, hanno, come già specificato, chiarito che vogliono vivere con il padre, che sentono più vicino e attento ai loro bisogni, nel contempo, però, nella relazione con la AD hanno mostrato una interazione migliore e più fluida rispetto l'osservazione precedente, il che ci permette di valutare in modo positivo quella che sarà la loro frequentazione.” All'esito degli ulteriori accertamenti peritali ha così concluso il CTU:
“Al momento, per le ragioni sopraesposte, l'affidamento dovrebbe essere condiviso, non essendo genitori 9
danneggianti, ma anzi amorevoli e presenti, e frequentazione prevalente con la figura paterna e ampia frequentazione con quella materna. Il suggerimento rispetto l'ampia frequentazione con la figura materna (a fronte delle richieste delle minori, di senso opposto) è giustificato dal fatto che uno dei motivi del miglioramento del rapporto AD-figlie risiede nella loro frequentazione costante (intera settimana, alternata al padre) da circa un anno e mezzo, ma anche, evidentemente, per un atteggiamento diverso
e migliore da parte del padre. In questa fase, suggerire una maggiore frequentazione con la figura materna, rispetto a quella paterna, potrebbe determinare nelle ragazze una reazione di rifiuto, in quanto sono comunque apparse fortemente infastidite e insoddisfatte con il CTU per non essere state ascoltate rispetto alla loro richiesta formulata nella precedente Consulenza, ovvero di vivere con il padre, quindi, si suggerisce una maggiore frequentazione padre-figlie anche per proteggere il rapporto della AD con le ragazze. L'auspicio, in questo caso specifico, è che si possa giungere ad una reale frequentazione paritetica…”
Con ordinanza emessa il 18.8.2021 il Giudice istruttore, aderendo alle proposte di modifica della frequentazione del CTU ha confermato l'affidamento condiviso ed ha così disposto: “dispone che i tempi di permanenza siano i seguenti: - con la AD, a weekend alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento delle minori a scuola;
- con la AD, dal mercoledì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola nelle settimane in cui le ragazze hanno il weekend con la AD;
- con la AD, dal martedì all'uscita di scuola fino al giovedì con accompagnamento a casa del padre entro le ore 19.30 nelle settimane in cui le ragazze trascorrono il weekend con il padre;
- il resto dei giorni con il padre;
…” ed ha invitato le parti ad intraprendere percorsi di psicoterapia individuale e di sostegno psicologico per le figlie coinvolto nel conflitto dei genitori.
In data 18.11.2022 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, tuttavia il medesimo ha rimesso sul ruolo la causa in quanto il ricorrente ha dedotto nella comparsa conclusionale che le figlie avrebbero richiesto di essere collocate in maniera prevalente con il padre, mentre tale circostanza era stata contestata dalla resistente, per cui si è ritenuto necessario, al fine di adottare i provvedimenti in materia di collocamento delle figlie e di frequentazione con i genitori, ascoltare le figlie , Per_1
e che ormai hanno raggiunto rispettivamente l'età di 16 anni e di 14 Per_2 Per_3 anni.
All'udienza del 25.10.2023 sono state sentite le figlie e, in particolare, Per_3 ha dichiarato: “Studio al liceo linguistico Cambridge di Maccarese e frequento il primo anno. Mi trovo bene e va bene anche il rendimento. Nella mia classe non conoscevo nessuno ma ho socializzato con i compagni. Non faccio sport perché sono impegnata con lo studio. Con mia AD mi trovo bene 10
e anche con mio padre. L'organizzazione familiare per i miei genitori è pesante perchè cambiano continuamente. Credo che per loro non vada bene questa organizzazione. A volte ho difficoltà per questi continui cambiamenti. A casa ci sono alcune cose di mia AD e di mio padre e questo crea delle discussioni. Questa organizzazione non mi fa stare bene. Non ci sono altri problemi. Dovendo descrivere mia AD con due o tre aggettivi direi che mi aiuta sempre ed è felice mentre mio padre non si arrabbia facilmente e mi aiuta sempre ed è seme tranquillo e positivo. Ogni tanto io e le mie sorelle li facciamo arrabbiare. Mi dispiacerebbe vedere di meno un genitore rispetto all'altro. Le organizzazioni passate sono state un “casino”. Non sono in grado di dire che organizzazione mi farebbe stare meglio ma voglio rimanere nella casa di RV e con le mie sorelle.”
Con ordinanza emessa il 8.4.2024 il Giudice istruttore dopo avere sentito le figlie ha modificato i provvedimenti vigenti nei seguenti termini: “- assegna la casa coniugale alla sig.ra in qualità di genitore collocatario delle figlie minorenni;
- dispone che il sig. CP_1 possa vedere e tenere con sé le figlie minorenni, salvo diverso accordo tra le parti, Parte_1 presso la casa coniugale in cui permarranno le figlie, a weekend alternati dal venerdì mattina alla domenica sera ed un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita di scuola delle figlie alle ore 21,00 fermo restando l'alternanza durante le festività già previste con precedente provvedimento…”.
Orbene, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per modificare i provvedimenti adottati in corso di causa a seguito dell'audizioni delle minori, che pertanto ritiene di confermare sia con riferimento all'assegnazione della casa familiare che in merito al collocamento e frequentazione con i genitori, nel caso di specie, della figlia che ormai ha 16 anni e che potrà frequentare liberamente i genitori salvo Per_3 le disposizioni indicate in parte dispositiva. Tuttavia la frequentazione del mercoledì potrà anche avvenire a Roma, considerato che il padre si è trasferito in tale località e che ciò determina minori difficoltà organizzative per la figlia.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che dalla documentazione reddituale depositata dalle parti a seguito di ordine di esibizione, è Con risultato che il ricorrente è dipendente della in qualità di tecnico della produzione e percepisce uno stipendio base netto di euro 1.623,00 circa che viene mensilmente aumentato in base alle indennità per turni e corrisponde la rata di mutuo relativa alla casa coniugale che ammonta attualmente euro 1.100,00 circa ed ha finanziamenti per circa 300,00 euro mensili, mentre la resistente lavora come psicologa libero professionista e abita con le figlie nella casa coniugale cointestata e rispetto alla quale collabora (almeno così ha fatto per talune mensilità) alla corresponsione della rata di 11
mutuo che ha avuto negli ultimi mesi un notevole incremento.
Il ricorrente ha depositato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 da cui risultano redditi annui netti di euro 33.438,00 per l'anno 2023 e di euro 32.641,00 per l'anno 2022, le buste paga da cui risultano in media guadagni da euro 2.400,00 ad euro
3.000,00, l'assegno unico di circa 370,00 euro per le figlie ed è comproprietario della casa familiare con la e di ulteriore immobile di circa 50 mq. sito in Roma. CP_1
Dalla dichiarazione dei redditi depositata dalla resistente per l'anno 2022 risultano compensi per attività professionale di euro 32.176,00 nonché versamenti di contanti sui conti correnti per cifre non particolarmente rilevanti, e la medesima ha documentato che dal mese di giugno al mese di novembre 2023 ha contribuito al pagamento del mutuo per la casa familiare intestato al Pt_1
Deve rilevarsi che tuttavia la documentazione reddituale depositata dalla resistente risulta parziale non essendo stati depositati la dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 e gli estratti dei conti correnti relativi al primo trimestre 2024 dovendo pertanto ritenersi che la medesima non abbia consentito una ricostruzione dettagliata della propria condizione reddituale e dovendo pertanto operare le presunzioni di cui agli artt. 116 c.p.c. e 118 c.p.c.
Dunque, il Collegio ritiene che debba essere disposto un assegno di mantenimento a carico del per le figlie e maggiorenni non Pt_1 Per_2 Per_1 autosufficienti e minorenne, di euro 525,00 complessivi (euro 175,00 per Per_3 ciascuna figlia) con aggiornamento annuale Istat e decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione tenuto conto che il ricorrente contribuisce anche mediante l'assegnazione della casa coniugale cointestata con la e che, tuttavia, le esigenze CP_1 delle minori sono aumentate essendo decorsi ormai diversi anni dall'introduzione del giudizio.
Deve confermarsi che le parti sono economicamente indipendenti.
La resistente va condannata alle spese di lite del presente giudizio e del fascicolo sub 1) per la dichiarazione di addebito e per le ragioni della decisione, con riferimento alle cause di valore indeterminato di media complessità per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tra i valori minimi e medi, così come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
12
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2474/2018 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
l'8.04.1968 e , nata a [...] il [...], aventi contratto matrimonio CP_1 in Roma il 2.10.2004, registrato agli atti dello Stato civile del medesimo Comune all'anno 2004, atto n. 00106, Parte 2, serie A06;
- dischiara le parti economicamente autonome;
- affida la figlia ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente Per_3 la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
- dispone il collocamento della figlia presso l'abitazione materna sita in Per_3
Marina di RV (RM) alla Via dei Giacinti n.54;
- dispone, in difetto di diversi accordi tra le parti, che possa frequentare Per_3 liberamente il padre secondo la sua volontà e gli impregni scolastici ed extrascolastici ed in mancanza di accordo tra le parti, comunque che il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia minorenne, presso la casa Parte_1 coniugale in cui permarranno le figlie e maggiorenni non Per_2 Per_1 autosufficienti e , minorenne, a weekend alternati dal venerdì all'uscita di Per_3 scuola (in periodo non scolastico dalle ore 16,00) alla domenica sera ed un pomeriggio infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì – in questo caso anche a
Roma -, dall'uscita di scuola della figlia alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni IC trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i 13
compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
- assegna a la casa familiare sita in Marina di RV (RM) alla Via CP_1 dei Giacinti n.54, che il coniuge ha già rilasciato;
- attribuisce mensilmente a un assegno di euro 525,00 (euro 175,00 CP_1 ciascuna) per il mantenimento delle figlie e maggiorenni non Per_2 Per_1 autosufficienti e , minorenne, considerati i tempi di permanenza presso Per_3 ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, la condizione sociale della famiglia, le rispettive condizioni economiche dei genitori e la valenza economica delle incombenze domestiche, da corrispondersi da parte di con Parte_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di separazione al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
- dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche,
d'istruzione e sportive relative alle figlie secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
- condanna a rifondere ad le spese di lite, spese che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 6.200,00 per il presente giudizio ed euro 1.000,00 per il giudizio sub 1) oltre iva, rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso