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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 194/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Bertuccelli Veronica, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
E
Controparte_2
[...]
APPELLATO CONTUMACE Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 7.1.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 Parte_1
ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06676202200000667000 notificata da in data CP_3
18 ottobre 2022 deducendo la mancata notifica dei prodromici avvisi di addebito emessi dall e l'estinzione per CP_2
prescrizione e/o la decadenza dei crediti previdenziali in essa richiamati;
in ogni caso, ha eccepito che in data 31.12.2014, con la cancellazione dal registro delle imprese, l'azienda “La Vineria
s.a.s. di Azioni Carlo Felice” ha cessato l'attività dovendosi per tanto escludere che il ricorrente fosse tenuto al versamento dei contributi previdenziali.
Costituendosi in giudizio i convenuti hanno contestato il fondamento dell'opposizione chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 93/2024 pubblicata il 15.4.2024 il Tribunale di
Massa, dichiarato prescritto il credito con riferimento all'avviso di addebito n. 36620140000427552000 in assenza di validi atti interruttivi, ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
Propone appello il sig. ; gli appellati non si Parte_1
sono costituiti in giudizio.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di
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consiglio del 14.1.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, disattese le eccezioni formali riguardo all'eccepita invalidità della procura attinente alla costituzione di ed CP_3
alla tardività della costituzione di , con riferimento alla CP_2
doglianza relativa alla mancata notificazione degli atti - sulla base della documentazione prodotta in giudizio dall' - ha CP_2
ritenuto regolare la notifica di quattro delle pretese creditorie e dichiarato inammissibile l'impugnazione per non essere stata tempestivamente proposta nel termine di giorni 40 dalle predette notifiche.
Viceversa, per la pretesa creditoria di € 2.557,54 portata dall'avviso di addebito n. 36620140000427552000 ritenuto non notificato, non essendo documentati atti interruttivi, il giudice di primo grado ha dichiarato l'intervenuta prescrizione.
Con un primo motivo di appello il sig. censura la sentenza Pt_1
di primo grado per aver ritenuto tempestiva la costituzione in giudizio dell' . CP_2
Con un secondo e terzo motivo lamenta che il primo giudice ha erroneamente omesso di pronunciarsi sulla illegittimità dei crediti previdenziali sottesi agli avvisi di addebito emessi dall' . CP_2
Secondo l'appellante l'impresa che sia rimasta inattiva e successivamente cancellata dal registro delle imprese non può essere assoggettata all'obbligo contribuivo, difettando i requisiti dell'abitualità e della prevalenza richiesti dalla legge, e ha chiesto per questo di dichiarare l'illegittimità degli avvisi di addebito
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relativi alla società.
L'appello è infondato e va respinto.
Osserva il Collegio come l'odierno appellante con il ricorso in primo grado non abbia articolato alcuna censura in merito alla ritualità delle notifiche degli avvisi di addebito, essendosi limitato a negare che i titoli fossero stati notificati.
Ritiene, altresì, questa Corte che la valutazione compiuta dal primo giudice in punto validità delle notifiche degli avvisi di addebito sia del tutto condivisibile;
essa, del resto, non è stata contestata nel ricorso in appello.
Pertanto, considerato che tutte le questioni attinenti il merito della pretesa contributiva debbono essere fatte valere in sede di opposizione all'avviso di addebito ai sensi dell'art. 24 D.lgs.
46/1999 e che nel caso di mancata opposizione possono rilevare solo i fatti estintivi, impeditivi, modificativi maturati dopo che è decorso il termine per proporre opposizione, in assenza della quale l'atto impositivo diviene inoppugnabile, l'appellante non può più muovere contestazioni alla pretesa contributiva per come determinata negli avvisi di addebito.
Nel caso di specie gli avvisi di addebito risultano tutti – ad eccezione dell'avviso n. 36620140000427552000 - regolarmente notificati ed essi non sono stati oggetto di tempestiva opposizione nel citato termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. 46/99, circostanza pacifica e non contestata dall'appellante, per cui la domanda volta a far dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo per non aver svolto attività lavorativa non può più
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essere fatta valere per il decorso del termine di opposizione, pacificamente perentorio.
Alla luce di tali argomentazioni l'appello deve essere respinto;
non vi è luogo a provvedere sulle spese stante la contumacia delle parti appellate.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; nulla sulle spese;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.1.2025.
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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