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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 24/07/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1405 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA (C.F.: , elettivamente domiciliato in Vasto, Via Parte_1 C.F._1 Bachelet n. 2, presso lo studio dell'Avv. Carlo Colantonio, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E (C.F.: , P. I.V.A.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della elettivamente Controparte_2 domiciliata in Ortona, Piazza Porta Caldari n. 26, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Mililli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi. CONCLUSIONI: per parte attrice: previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, sospendere la efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo atto di precetto. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Per parte convenuta: Rigettare, per tutti i motivi sopra dedotti, l'opposizione a precetto, con vittoria di spese e competenze legali.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha impugnato l'atto di Parte_1 precetto con il quale incorporante per fusione già Controparte_3 Controparte_4
gli ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_5
17.265,45 a titolo di rimborso spese legali liquidate nella sentenza n. 313/23 della Corte di Appello di L'Aquila. Ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto la sentenza è stata resa tra l'attore,
[...]
e mentre era mera mandataria di CP_2 CP_6 CP_4 Controparte_2
Si è costituita in proprio e quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'opposizione. Ciò detto, si osserva quanto segue.
La sentenza n. 313/23 della Corte di Appello di L'Aquila ha condannato, tra gli altri, il sig.
al pagamento, in favore di (si legga Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
, quale mandataria di al rimborso delle spese processuali.
[...] Controparte_2 Ora, effettivamente, nell'atto di precetto, non vi è alcuna spendita del nome, neanche implicita, della mandante. Sovviene, dunque, l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29902 del 20/11/2024) per il quale “va esclusa la legittimazione a promuovere l'azione esecutiva in capo al soggetto, diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'effettivo creditore, posto che questa implica l'intenzione di far propri gli effetti di un'attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato”. Nella motivazione della sentenza la Corte evidenzia come “Nell'intimazione manca del tutto qualunque elemento che possa intendersi come un richiamo ad una siffatta delega ovvero come spendita del nome dell'ente delegante (o rappresentato), come sarebbe stato necessario in caso di azione esecutiva minacciata per conto della Regione Lazio. L'atto di precetto opposto (come è, d'altronde, pacifico) non contiene alcun elemento letterale o logico che consenta di ritenere che l'intimazione di pagamento dell'importo di cui al titolo Part esecutivo non fosse stata effettuata in proprio dalla , ma in nome e/o per conto della Regione, ovvero che consenta di ritenere che fosse stata richiesta l'effettuazione del pagamento in favore della Regione stessa o, comunque, che la ricezione della somma da parte dell'ente intimante sarebbe avvenuta per conto di quest'ultima (cfr., in linea generale, per la necessità dell'esternazione del potere rappresentativo anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia comunque idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22616 del 10/09/2019, Rv. 655238 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7510 del 31/03/2011, Rv.
617392 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13978 del 30/06/2005, Rv. 582750 – 01). In tale situazione, anche in considerazione della natura dell'atto di precetto, il quale costituisce l'intimazione dell'immediato pagamento di un credito al fine di evitare l'esecuzione forzata, ciò che implica la pretesa dell'intimante di ottenere il pagamento in proprio favore della relativa somma, almeno in mancanza di diversa specificazione, non ha, in realtà, rilievo accertare se sia in qualche modo configurabile o meno una delega o un rapporto di rappresentanza tra i due enti, al fine della riscossione del credito stesso.
Non essendo in discussione che si tratta di soggetti giuridici distinti ed avendo la Parte_3 intimato il pagamento in proprio nome, senza fare alcun riferimento ad una eventuale attività svolta nell'interesse della Regione Lazio, la contestazione del difetto di legittimazione della prima ad agire in via esecutiva avanzata dall'ente intimato, di fronte alla pretesa della stessa, sebbene non titolare dell'ingente credito fatto valere, di ottenerne il pagamento in proprio favore, non può che ritenersi per ciò solo fondata, anche considerando che un siffatto pagamento, in favore di ente non creditore, lo avrebbe esposto ad una successiva – non infondata – nuova richiesta dell'ente effettivo creditore.
Neanche può ritenersi rilevante accertare se vi sia stata una successiva “ratifica”, da parte della Part Regione, dell'intimazione effettuata dalla : la ratifica dell'operato di un (falso) rappresentante in realtà privo di potere rappresentativo (ed altrettanto è a dirsi in caso di delega) è certamente possibile, ma implica comunque l'intenzione di far propri gli effetti di una attività che sia stata svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato. Nessuna “ratifica”, da parte del titolare di un diritto di credito, è, in particolare, possibile in relazione all'operato di un diverso soggetto che abbia chiesto al debitore il pagamento di quel credito direttamente in proprio favore e non in nome del (falso) rappresentato (o delegante): in tal caso, la “ratifica”, riguardando una richiesta di pagamento a favore del rappresentante (o delegato) equivarrebbe, nella sostanza, ad una cessione del credito stesso, la quale, però, non potrebbe avere effetti retroattivi e determinare la sopravvenuta efficacia di una intimazione di pagamento effettuata dal soggetto che, all'epoca, non era creditore”. La situazione affrontata dalla sentenza della Suprema Corte è del tutto analoga, posto che, nel precetto, non vi è alcun riferimento al potere rappresentativo. In conclusione, l'opposizione va accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Dichiara inefficace il precetto opposto;
2) Condanna (C.F.: P. I.V.A.: alla Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rifusione delle spese di lite in favore di (C.F.: Parte_1 ) che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi di C.F._1 avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carlo Colantonio, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Chieti, 24.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1405 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA (C.F.: , elettivamente domiciliato in Vasto, Via Parte_1 C.F._1 Bachelet n. 2, presso lo studio dell'Avv. Carlo Colantonio, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTORE
E (C.F.: , P. I.V.A.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della elettivamente Controparte_2 domiciliata in Ortona, Piazza Porta Caldari n. 26, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Mililli, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi. CONCLUSIONI: per parte attrice: previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, sospendere la efficacia esecutiva dell'atto di precetto opposto e dichiarare nullo e/o inefficace il medesimo atto di precetto. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario. Per parte convenuta: Rigettare, per tutti i motivi sopra dedotti, l'opposizione a precetto, con vittoria di spese e competenze legali.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. ha impugnato l'atto di Parte_1 precetto con il quale incorporante per fusione già Controparte_3 Controparte_4
gli ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_5
17.265,45 a titolo di rimborso spese legali liquidate nella sentenza n. 313/23 della Corte di Appello di L'Aquila. Ha eccepito l'inesistenza del titolo esecutivo in quanto la sentenza è stata resa tra l'attore,
[...]
e mentre era mera mandataria di CP_2 CP_6 CP_4 Controparte_2
Si è costituita in proprio e quale mandataria della Controparte_1 Controparte_2 insistendo per il rigetto dell'opposizione. Ciò detto, si osserva quanto segue.
La sentenza n. 313/23 della Corte di Appello di L'Aquila ha condannato, tra gli altri, il sig.
al pagamento, in favore di (si legga Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
, quale mandataria di al rimborso delle spese processuali.
[...] Controparte_2 Ora, effettivamente, nell'atto di precetto, non vi è alcuna spendita del nome, neanche implicita, della mandante. Sovviene, dunque, l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29902 del 20/11/2024) per il quale “va esclusa la legittimazione a promuovere l'azione esecutiva in capo al soggetto, diverso da quello indicato nel titolo esecutivo, che ha notificato il precetto in nome proprio, né è possibile una successiva ratifica dell'intimazione di pagamento da parte dell'effettivo creditore, posto che questa implica l'intenzione di far propri gli effetti di un'attività svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato”. Nella motivazione della sentenza la Corte evidenzia come “Nell'intimazione manca del tutto qualunque elemento che possa intendersi come un richiamo ad una siffatta delega ovvero come spendita del nome dell'ente delegante (o rappresentato), come sarebbe stato necessario in caso di azione esecutiva minacciata per conto della Regione Lazio. L'atto di precetto opposto (come è, d'altronde, pacifico) non contiene alcun elemento letterale o logico che consenta di ritenere che l'intimazione di pagamento dell'importo di cui al titolo Part esecutivo non fosse stata effettuata in proprio dalla , ma in nome e/o per conto della Regione, ovvero che consenta di ritenere che fosse stata richiesta l'effettuazione del pagamento in favore della Regione stessa o, comunque, che la ricezione della somma da parte dell'ente intimante sarebbe avvenuta per conto di quest'ultima (cfr., in linea generale, per la necessità dell'esternazione del potere rappresentativo anche attraverso un comportamento del rappresentante che, per univocità e concludenza, sia comunque idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22616 del 10/09/2019, Rv. 655238 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7510 del 31/03/2011, Rv.
617392 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13978 del 30/06/2005, Rv. 582750 – 01). In tale situazione, anche in considerazione della natura dell'atto di precetto, il quale costituisce l'intimazione dell'immediato pagamento di un credito al fine di evitare l'esecuzione forzata, ciò che implica la pretesa dell'intimante di ottenere il pagamento in proprio favore della relativa somma, almeno in mancanza di diversa specificazione, non ha, in realtà, rilievo accertare se sia in qualche modo configurabile o meno una delega o un rapporto di rappresentanza tra i due enti, al fine della riscossione del credito stesso.
Non essendo in discussione che si tratta di soggetti giuridici distinti ed avendo la Parte_3 intimato il pagamento in proprio nome, senza fare alcun riferimento ad una eventuale attività svolta nell'interesse della Regione Lazio, la contestazione del difetto di legittimazione della prima ad agire in via esecutiva avanzata dall'ente intimato, di fronte alla pretesa della stessa, sebbene non titolare dell'ingente credito fatto valere, di ottenerne il pagamento in proprio favore, non può che ritenersi per ciò solo fondata, anche considerando che un siffatto pagamento, in favore di ente non creditore, lo avrebbe esposto ad una successiva – non infondata – nuova richiesta dell'ente effettivo creditore.
Neanche può ritenersi rilevante accertare se vi sia stata una successiva “ratifica”, da parte della Part Regione, dell'intimazione effettuata dalla : la ratifica dell'operato di un (falso) rappresentante in realtà privo di potere rappresentativo (ed altrettanto è a dirsi in caso di delega) è certamente possibile, ma implica comunque l'intenzione di far propri gli effetti di una attività che sia stata svolta con la spendita (almeno implicita) del nome del soggetto rappresentato. Nessuna “ratifica”, da parte del titolare di un diritto di credito, è, in particolare, possibile in relazione all'operato di un diverso soggetto che abbia chiesto al debitore il pagamento di quel credito direttamente in proprio favore e non in nome del (falso) rappresentato (o delegante): in tal caso, la “ratifica”, riguardando una richiesta di pagamento a favore del rappresentante (o delegato) equivarrebbe, nella sostanza, ad una cessione del credito stesso, la quale, però, non potrebbe avere effetti retroattivi e determinare la sopravvenuta efficacia di una intimazione di pagamento effettuata dal soggetto che, all'epoca, non era creditore”. La situazione affrontata dalla sentenza della Suprema Corte è del tutto analoga, posto che, nel precetto, non vi è alcun riferimento al potere rappresentativo. In conclusione, l'opposizione va accolta. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Dichiara inefficace il precetto opposto;
2) Condanna (C.F.: P. I.V.A.: alla Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rifusione delle spese di lite in favore di (C.F.: Parte_1 ) che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi di C.F._1 avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carlo Colantonio, dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Chieti, 24.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco