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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/05/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3815/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 06/05/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P. dott.sse Sara Cecere, , Parte_1
Marianna Formica, è presente: per parte ricorrente l'avv. Luca Coppola, il quale si riporta al ricorso e ne chiede integrale accoglimento con favore di spese ed onorari, con attribuzione. Insiste nella nomina di nuovo C.T.U., anche alla luce della nuova documentazione depositata in fase di ricorso di merito.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, all'esito della camera di consiglio, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno 6.05.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 3815/2022 R.G., avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno invalidità – Inpdai - Enpals etc”; CP_1
TRA
, (c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_2 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Roberto Coppola e Luca Coppola, elettivamente domiciliata in Avellino al C.so V. Emanuele n. 8 (pec indicate:
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RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., (c.f. indicato: , CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato in
Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente (pec indicata:
t); Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. depositato in data
16.12.2022, la ricorrente contestava le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella prima fase giudiziale di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al
Tribunale di dichiarare il proprio stato di invalidità civile con totale e permanente
2 inabilità nella misura del 100% e, conseguentemente, riconoscere in proprio favore la pensione di inabilità ed eventualmente l'assegno di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa, con pagamento dei ratei maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi.
In particolare, il ricorrente riteneva la C.T.U. redatta dal dott. non fosse Per_1 conforme ai dettami legislativi, non avendo il C.T.U. valutato l'intero complesso morboso e non avendo applicato, specificamente alle patologie accertate i codici di riferimento previsti dalle note tabelle dell'invalidità civile di cui al D.M. 5 Febbraio
1992.
Depositava nuova certificazione medica e concludeva, dunque, chiedendo disporsi una nuova C.T.U..
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 24.04.2023 si costituiva l' eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso per inosservanza dei termini perentori previsti ai commi 4 e 6 dell'art. 445 bis della stessa norma, nonché per genericità, indeterminatezza e carenza dei motivi specifici di contestazione.
Nel merito, l' resistente eccepiva il difetto dei requisiti amministrativi, CP_2 reddituali e socioeconomici e sanitari legittimanti le pretese azionate dal ricorrente, concludendo quindi per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 300/2021.
Denegata la rinnovazione della C.T.U., all'odierna udienza, all'esito della discussione il
Tribunale ha pronunciato sentenza, ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché della tempestività dell'atto di dissenso alle conclusioni del C.T.U. e del deposito del ricorso introduttivo della fase di opposizione.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' CP_1 attesa l'evidenza documentale del rispetto del termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 1.12.2022 (nel termine fissato dal GdL) nel fascicolo della prima fase sotteso alla presente opposizione, iscritto al n. 300/2021 R.G. ed acquisito dalla scrivente in visione.
4. Nel merito, il ricorso è infondato, e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
3 La ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza dei requisiti idonei al riconoscimento della pensione di inabilità ed eventualmente dell'indennità di accompagnamento.
Anzitutto, vale premettere che ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
In altri termini, la parte deve contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria e i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente.
Tale specificità, da intendere come esplicitazione delle ragioni della contestazione mediante l'indicazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente ed anche delle ragioni per le quali il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa, è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte quale specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Ciò premesso, nel caso di specie, il C.T.U., sottoposto la ricorrente a visita ed esaminata la documentazione medica in atti, concludeva ritenendo che “La Sig.ra Parte_2
(n. 17/06/1960) è una 61enne affetta da: diabete mellito tipo II non
[...] complicato in compenso metabolico da trattamento farmacologico misto;
sindrome delle apnee ostruttive del sonno (con indicazione a CPAP); compenso farmacologico di ipotiroidismo post-tiroidectomia per gozzo;
obesità (di grado medio) in spondilo- disco-artrosi lombo-sacrale in fase iniziale;
IVC di grado 1-2; lieve stato ansioso.
L'invalidità complessiva è valutabile nella misura del 72%, dall'epoca della visita
, valutando dunque insufficienti gli elementi medico legali per il riconoscimento CP_1 dei benefici pretesi.
Le censure sollevate dall'istante avverso le conclusioni del C.T.U. (tese a contestare la non corretta valutazione del grado di invalidità attribuito in considerazione della gravità delle patologie riscontrate) non risultano ammissibili.
Tanto emerge alla luce delle risultanze del procedimento di atp che complessivamente offrono elementi sufficienti e determinanti ai fini della decisione, consentendo al
Giudice di ritenere superfluo l'ulteriore approfondimento richiesto denegando il rinnovo della C.T.U..
Ciò anche in considerazione del fatto che la parte istante, con l'atto introduttivo del giudizio, si è limitata a contestare le conclusioni peritali, richiamando in parte la
4 documentazione medica già allegata nella prima fase del procedimento per ATP ed adeguatamente valutata dal consulente nella pregressa fase e in parte allegando documentazione medica sopravvenuta, omettendo di indicarne l'incidenza sulle risultanze della consulenza peritale della fase sommaria.
E ciò nonostante le motivate argomentazioni su cui il consulente ha fondato le proprie conclusioni medico-legali in fase di accertamento tecnico preventivo, escludendo che le patologie diagnosticate siano sufficienti al fine di integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
Invero, parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, si è profusa nella mera
(ri)elencazione delle patologie e condizioni sanitarie affliggenti l'istante già analizzate e valutate dal ctu.
Quanto, poi, alla documentazione sanitaria di formazione successiva all'avvio delle operazioni peritali, attestante -a dire della difesa- un aggravamento delle condizioni fisiche dell'assicurato, depositata insieme con il ricorso in opposizione, si osserva che secondo l'orientamento della Corte di legittimità, nei giudizi di cui all'art. 442 cod. proc. civ. in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, ai sensi della norma di cui all'art. 149 Disp. att. cod. proc. civ. -in base alla quale il giudice deve tener conto, nella sua decisione, degli aggravamenti e delle nuove malattie intervenuti in corso di causa- la produzione di una nuova documentazione in grado di appello è consentita, limitatamente ai documenti di epoca successiva all'atto di impugnazione (Cass.
25.6.2001, n. 8651).
Se l'aggravamento non può più trovare ingresso nella controversia pendente, rimane salva la facoltà dell'assistibile di farlo valere introducendo un nuovo procedimento amministrativo e poi, se necessario, un altro giudizio.
Nel caso di specie la documentazione sopravvenuta reca le date del 23.06.21, 28.05.22,
15.06.2022, 22.06.2022, 31.08.22, tutte antecedenti al subprocedimento peritale della pregressa fase sommaria conclusosi il deposito della consulenza d'ufficio in data
14.10.2022.
Nel dettaglio, il referto riferibile al 23.06.21 non può essere oggetto di valutazione essendo un documento di formazione finanche antecedente all'inizio delle operazioni peritali della fase sommaria (giuramento C.T.U. del 13.11.21); quanto alla documentazione sanitaria formatasi nell'anno 2022 (28.05.22, 15.06.2022,
22.06.2022, 31.08.22), sebbene i referti in discorso siano tutti di formazione antecedente alle osservazioni alla relazione preliminare inoltrate al C.T.U. il
5 10.10.2022, nelle stesse non vi è alcun riferimento all'aggravamento delle patologie eventualmente riscontrabile da tale documentazione all'epoca già esistente e allegata solo al ricorso oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, va esclusa un'apprezzabile incidenza della documentazione sopravvenuta sulle risultanze della consulenza peritale già espletata, da cui non vi è motivo di discostarsi, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo, argomentando compiutamente anche in ordine alle osservazioni sollevate da parte ricorrente (vedasi la C.T.U. depositata il
14/10/2022 nel procedimento per ATPO R.G. 300/2021).
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
Pertanto, le doglianze alla C.T.U. non sortiscono risultati utili alla parte giacché il
C.T.U. incaricato risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie dopo aver sottoposto la paziente ad un'accurata indagine obiettiva e avendo stimato l'entità delle patologie sofferte dalla parte sulla base della documentazione da lei prodotta.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi, non ravvisandosi la fondatezza dei motivi di opposizione ai fini di una nuova valutazione medico legale.
Ciò anche sulla base di quanto affermato dal C.T.U. nella relazione peritale della fase sommaria che “Appare corretta l'affermazione del legale di parte ricorrente che le tabelle di legge “non debbono essere applicate meccanicamente ed in modo eccessivamente restrittivo o estensivo”. Se il legislatore avesse voluto dare un tal genere di significato all'emanazione delle tabelle non ci sarebbe stato bisogno di affidare la loro lettura e interpretazione alla competenza medica, nello specifico
Medico legale. Ciò in quanto la quantificazione percentuale degli stati di invalidità
6 della persona considerata nella sua interezza di corpo e mente non può ridursi a una somma di voci tabellari più o meno corrispondenti alle diagnosi scritte in ogni singolo certificato -tra l'altro spesso espressive di una incompletezza nell'iter diagnostico come anche terapeutico (quindi poco attendibili!!!)- lette e interpretate da competenze non mediche. E' la visione clinico-obiettiva medica che fornisce la visione funzionale d'insieme dell'impatto menomativo-invalidante sulla persona del complesso delle infermità, individuate con approccio patologico-forense e non quello ricavato dopo lettura e riporto pedissequo delle ben diverse diagnosi cliniche annotate nei certificati”.
5. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, complessivamente considerate, il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarando di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e 3 e 77 D.P.R. 115/2002.
Pertanto, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio della precedente fase anche in ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara non ripetibili le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O..
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 6/05/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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