Art. 31.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.