Articolo 31 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 30
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16 aprile 1958
Art. 31.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.

Entrata in vigore il 16 aprile 1958