Articolo 897 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 896Articolo 898
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9 ottobre 2010
Art. 897. Docenza universitaria 1. E' consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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