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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2718 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] e domiciliato in Parte_1
Forza D'Agrò, Fraz. Scifì, via Pertini, n. 17, (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roccalumera (ME), Via Umberto I, n.
[...]
644, presso lo studio dell'avv. Maria Pia D'Arrigo (C.F.:
), fax: 0942744126, pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) e residente in [...] int. 7 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Alessi per mandato in atti (pec
; PARTE RESISTENTE Email_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 01.07.2024, premesso che in data Parte_1
22.07.2008, a Messina, aveva contratto matrimonio civile con CP_1
(atto iscritto al n. 139 parte 1 anno 2008); che dall'unione erano
[...]
nati quattro figli: nato a [...] il [...], nato a Per_1 Per_2
Messina l'11.05.2012, nata a [...] il [...] e nato a Per_3 Per_4
Messina il 03.02.2019; che egli lavorava come operaio alle dipendenze della ditta NIBALI s.p.a., mentre la non svolgeva attività CP_1
lavorativa, in quanto affetta da disturbo di personalità, ed era stata dichiarata invalida;
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, a causa di una forte incompatibilità caratteriale, tanto che già i coniugi vivevano di fatto separati da oltre un anno;
che i quattro figli, con decreto del Tribunale per i minorenni di Messina depositato il
19.09.2022, erano stati affidati ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed era stato nominato curatore speciale l'avv. Antonio ARENA;
che, con decreto datato 28.11.2023, il Tribunale per i minorenni di
Messina, definitivamente pronunciando, ad integrazione del decreto del
19.09.2022, aveva disposto l'affido dei figli minori ai nonni materni e tutto ciò premesso, chiedeva Persona_5 Persona_6
che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e, dopo il decorso dei termini di legge per la procedibilità della domanda, che fosse pronunciato il divorzio, confermando l'affidamento dei minori ai nonni materni presso la casa coniugale e stabilendo che egli non avrebbe versato alcun assegno di mantenimento, ma solo il 50 % delle spese straordinarie, in quanto i nonni già percepivano integralmente l'assegno unico ed egli si
2 obbligava a pagare per intero il mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale pari a € 550,00 mensili, casa che, previa autorizzazione del
Giudice tutelare, sarebbe stata intestata ai minori. Chiedeva, infine, che fosse disciplinato il diritto di visita del deducente ai figli come meglio specificato in ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tardivamente depositata il
13.11.2024 si costituiva la quale chiedeva che la Controparte_1
separazione fosse addebitata al marito per avere abbandonato il tetto coniugale e instaurato convivenza con altra donna;
chiedeva che fosse confermato l'affidamento dei figli minori ai nonni materni ma che fosse previsto il diritto di abitazione della deducente nella casa coniugale;
chiedeva, infine, che fosse posto a carico del ed a favore dei Pt_1
nonni materni un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli di importo non inferiore a € 600,00 e che fossero disciplinate le visite del padre ai figli, che ella non aveva mai ostacolato.
All'udienza del 19.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva, e provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separati;
non riteneva, invece, che vi fosse la necessità di assumere ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti, posto che i rapporti con i figli erano stati disciplinati dal Tribunale per i minorenni e che quei provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale non potevano essere modificati nel presente procedimento, posto che i nonni cui erano stati affidati i minori dal Tribunale per i minorenni non potevano essere parti;
ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione con
3 riferimento alla domanda di separazione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, riservando, all'esito, di riferire al collegio.
Con sentenza non definitiva n. 2665/2024 del 22.11.2024 e pubblicata il 26.11.2024 il Tribunale di Messina pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi mentre dichiarava inammissibile la domanda di addebito della separazione domandata dalla resistente, in quanto proposta oltre i termini preclusivi stabiliti dalla legge, e rimetteva, quindi, la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso sulle altre domande, fissando una udienza successiva al decorso dei termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza dell'11.12.2024 i procuratori delle parti dichiaravano che i coniugi non si erano riconciliati e chiedevano che fosse pronunciato il divorzio. Il Giudice delegato invitava, quindi, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, riservando, all'esito, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio concordatario da lui contratto con in data 22.07.2008 a Messina, con atto iscritto al n. Controparte_1
139 parte 1 anno 2008, meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale
4 o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è stata pronunciata nel presente giudizio, in data 22.11.2024, sentenza non definitiva di separazione che, essendo soggetta solamente ad appello immediato e non essendo stata impugnata, è ormai irrevocabile. Inoltre, dall'udienza di comparizione dei coniugi per l'espletamento del tentativo di conciliazione, in data 19.11.2024, alla data della presente pronuncia, è trascorso il periodo minimo per la procedibilità della domanda di divorzio. I procuratori delle parti hanno, poi concordemente dichiarato che i coniugi non si erano riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22.07.2008 a
Messina, con atto iscritto al n. 139 parte 1 anno 2008.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non
5 incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale e patrimoniale tra i genitori ed i quattro figli minori, né hanno sostanzialmente chiesto una modifica delle statuizioni vigenti e, in ogni caso, va osservato che, quanto all'affidamento, il
Tribunale per i minorenni di Messina, con provvedimento del 28.11.2023, ha affidato i minori Persona_7 Persona_8 [...]
e ai nonni materni, in limitazione della Per_9 Per_10
responsabilità di entrambi i genitori, sicché è evidente che, per potere diversamente disciplinare l'affidamento della prole, sarebbe necessario previamente reintegrare i genitori nella responsabilità genitoriale in un procedimento nel quale dovranno essere necessariamente parte gli ascendenti materni affidatari, sicché sul punto questo Tribunale non può pronunciarsi, non essendo peraltro competente a provvedere sulla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. in assenza di una domanda concernente l'affidamento.
Parimenti, risulta inammissibile la domanda della volta al CP_1
riconoscimento di un assegno a favore dei nonni materni, non solo perché la stessa si è costituita tardivamente, ma anche per l'assorbente ragione che la on è legittimata a fare valere nel presente giudizio un diritto CP_1
altrui, spettante direttamente ai nonni.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 01.07.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
22.07.2008 a Messina, con atto iscritto al n. 139 parte 1 anno 2008, tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...];
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2718 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] e domiciliato in Parte_1
Forza D'Agrò, Fraz. Scifì, via Pertini, n. 17, (C.F.: C.F._1
), elettivamente domiciliato in Roccalumera (ME), Via Umberto I, n.
[...]
644, presso lo studio dell'avv. Maria Pia D'Arrigo (C.F.:
), fax: 0942744126, pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per Email_1 procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) e residente in [...] int. 7 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Alessi per mandato in atti (pec
; PARTE RESISTENTE Email_2
E con l'intervento del Pubblico Ministero
1 avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 01.07.2024, premesso che in data Parte_1
22.07.2008, a Messina, aveva contratto matrimonio civile con CP_1
(atto iscritto al n. 139 parte 1 anno 2008); che dall'unione erano
[...]
nati quattro figli: nato a [...] il [...], nato a Per_1 Per_2
Messina l'11.05.2012, nata a [...] il [...] e nato a Per_3 Per_4
Messina il 03.02.2019; che egli lavorava come operaio alle dipendenze della ditta NIBALI s.p.a., mentre la non svolgeva attività CP_1
lavorativa, in quanto affetta da disturbo di personalità, ed era stata dichiarata invalida;
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, a causa di una forte incompatibilità caratteriale, tanto che già i coniugi vivevano di fatto separati da oltre un anno;
che i quattro figli, con decreto del Tribunale per i minorenni di Messina depositato il
19.09.2022, erano stati affidati ai Servizi Sociali territorialmente competenti ed era stato nominato curatore speciale l'avv. Antonio ARENA;
che, con decreto datato 28.11.2023, il Tribunale per i minorenni di
Messina, definitivamente pronunciando, ad integrazione del decreto del
19.09.2022, aveva disposto l'affido dei figli minori ai nonni materni e tutto ciò premesso, chiedeva Persona_5 Persona_6
che fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi e, dopo il decorso dei termini di legge per la procedibilità della domanda, che fosse pronunciato il divorzio, confermando l'affidamento dei minori ai nonni materni presso la casa coniugale e stabilendo che egli non avrebbe versato alcun assegno di mantenimento, ma solo il 50 % delle spese straordinarie, in quanto i nonni già percepivano integralmente l'assegno unico ed egli si
2 obbligava a pagare per intero il mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale pari a € 550,00 mensili, casa che, previa autorizzazione del
Giudice tutelare, sarebbe stata intestata ai minori. Chiedeva, infine, che fosse disciplinato il diritto di visita del deducente ai figli come meglio specificato in ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tardivamente depositata il
13.11.2024 si costituiva la quale chiedeva che la Controparte_1
separazione fosse addebitata al marito per avere abbandonato il tetto coniugale e instaurato convivenza con altra donna;
chiedeva che fosse confermato l'affidamento dei figli minori ai nonni materni ma che fosse previsto il diritto di abitazione della deducente nella casa coniugale;
chiedeva, infine, che fosse posto a carico del ed a favore dei Pt_1
nonni materni un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento dei figli di importo non inferiore a € 600,00 e che fossero disciplinate le visite del padre ai figli, che ella non aveva mai ostacolato.
All'udienza del 19.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva, e provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separati;
non riteneva, invece, che vi fosse la necessità di assumere ulteriori provvedimenti temporanei ed urgenti, posto che i rapporti con i figli erano stati disciplinati dal Tribunale per i minorenni e che quei provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale non potevano essere modificati nel presente procedimento, posto che i nonni cui erano stati affidati i minori dal Tribunale per i minorenni non potevano essere parti;
ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione con
3 riferimento alla domanda di separazione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, riservando, all'esito, di riferire al collegio.
Con sentenza non definitiva n. 2665/2024 del 22.11.2024 e pubblicata il 26.11.2024 il Tribunale di Messina pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi mentre dichiarava inammissibile la domanda di addebito della separazione domandata dalla resistente, in quanto proposta oltre i termini preclusivi stabiliti dalla legge, e rimetteva, quindi, la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso sulle altre domande, fissando una udienza successiva al decorso dei termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza dell'11.12.2024 i procuratori delle parti dichiaravano che i coniugi non si erano riconciliati e chiedevano che fosse pronunciato il divorzio. Il Giudice delegato invitava, quindi, i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, riservando, all'esito, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio concordatario da lui contratto con in data 22.07.2008 a Messina, con atto iscritto al n. Controparte_1
139 parte 1 anno 2008, meriti accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale
4 o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è stata pronunciata nel presente giudizio, in data 22.11.2024, sentenza non definitiva di separazione che, essendo soggetta solamente ad appello immediato e non essendo stata impugnata, è ormai irrevocabile. Inoltre, dall'udienza di comparizione dei coniugi per l'espletamento del tentativo di conciliazione, in data 19.11.2024, alla data della presente pronuncia, è trascorso il periodo minimo per la procedibilità della domanda di divorzio. I procuratori delle parti hanno, poi concordemente dichiarato che i coniugi non si erano riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22.07.2008 a
Messina, con atto iscritto al n. 139 parte 1 anno 2008.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole occorre tenere presente che quando, come nel caso in esame, vi sia già un provvedimento giurisdizionale definitivo che disciplina i rapporti tra genitori e figli, la modifica delle precedenti statuizioni è consentita solamente nel caso in cui vi siano fatti sopravvenuti che giustifichino una revisione delle disposizioni vigenti. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che la disposizione contenuta nell'art. 337 quinquies c.c., secondo cui la revisione dei provvedimenti relativi alla prole è ammessa “in ogni tempo”, non
5 incide sui presupposti della revisione stessa e l'esistenza di circostanze nuove costituisce, per principio generale, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ.
08.05.2013 n. 10720).
Nel caso in esame entrambe le parti non hanno allegato circostanze idonee a giustificare una revisione delle statuizioni vigenti relative ai rapporti di natura personale e patrimoniale tra i genitori ed i quattro figli minori, né hanno sostanzialmente chiesto una modifica delle statuizioni vigenti e, in ogni caso, va osservato che, quanto all'affidamento, il
Tribunale per i minorenni di Messina, con provvedimento del 28.11.2023, ha affidato i minori Persona_7 Persona_8 [...]
e ai nonni materni, in limitazione della Per_9 Per_10
responsabilità di entrambi i genitori, sicché è evidente che, per potere diversamente disciplinare l'affidamento della prole, sarebbe necessario previamente reintegrare i genitori nella responsabilità genitoriale in un procedimento nel quale dovranno essere necessariamente parte gli ascendenti materni affidatari, sicché sul punto questo Tribunale non può pronunciarsi, non essendo peraltro competente a provvedere sulla responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. in assenza di una domanda concernente l'affidamento.
Parimenti, risulta inammissibile la domanda della volta al CP_1
riconoscimento di un assegno a favore dei nonni materni, non solo perché la stessa si è costituita tardivamente, ma anche per l'assorbente ragione che la on è legittimata a fare valere nel presente giudizio un diritto CP_1
altrui, spettante direttamente ai nonni.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 01.07.2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
22.07.2008 a Messina, con atto iscritto al n. 139 parte 1 anno 2008, tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...];
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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