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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
IA NZ, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2723/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Bagheria, Corso Butera n. 53, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo
Verso che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2 [...]
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'Avv. Atanasio Maurizio CP_1
pag. 1 EC che lo rappresenta e difende per procura in Notar di Persona_1
Roma in data 21 luglio 2015
RESISTENTE
già Controparte_4 Controparte_5
C.F. E PART. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Pignatelli Aragona n. 7
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trigona che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 28.09.2022 la ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229010832578/000, notificata in data 08.09.2022, per la parte relativa alle pag. 2 seguenti cartelle esattoriali per ruoli sede di Palermo, emessi per CP_1
contributi previdenziali della ricorrente, iscritta alla gestione Commercianti, in qualità di lavoratrice autonoma:
1) Cartella di pagamento n. 26920060105464327000, relativa a contributi previdenziali commercianti e interessi di dilazione, anno 2006, dell'importo di €
5.280,39;
2) Cartella di pagamento n. 26920120045987982000, per la parte relativa a contributi proporzionali commercianti, somme aggiuntive, anno 2008, per l'importo di € 2.191,73.
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, deduceva il difetto di giurisdizione per i titoli CP_1
esattoriali con crediti fiscali e/o Comunali, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata proposta l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex art.24 D.Lgs. n.46/1999 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva la Controparte_4
tardività, improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione nei confronti di pag. 3 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il CP_6
rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
In via preliminare, deve essere rigettata la sollevata eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione essendo l'opposizione limitata alle cartelle esattoriali per ruoli parimenti va disattesa per infondatezza l'eccezione di carenza di interesse CP_1
ad agire del ricorrente.
Inoltre, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in applicazione del principio della Suprema Corte che con sentenza CP_1
Cass. civ. Sez. II, Ord., 08.10.2018, n. 24678, ha avuto modo di chiarire, ancora una volta, che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale scaturita da sanzione
amministrativa per violazione del codice della strada, non assolta dal contribuente
sanzionato, qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di
accertamento dell'infrazione la legittimazione passiva spetta non soltanto all'Ente
Impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche,
quale litisconsorte necessario, all'esattore, che ha emesso l'atto opposto. Quest'ultimo,
infatti, ha interesse a resistere in ragione delle onerose conseguenze a cui
l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in cui risulti soccombente
pag. 4 per annullamento della cartella in discorso”.
Sono, inoltre, infondate le eccezioni dell' di inammissibilità CP_1
dell'opposizione per tardività.
In merito, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dalla emerge che: CP_6
- la cartella di pagamento n. 26920060105464327000 è stata notificata il
23.10.2006, in data 30.05.2011 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
pag. 5 29620119025403962 cui ha fatto seguito in data 02.05.2016 la notifica dell'intimazione 29620169006216757000 e in data 08.09.2022 la notifica dell'intimazione impugnata;
- la cartella n. 26920120045987982000 è stata notificata in data 14.09.2012, in data
02.05.2016 è stata notificata la predetta intimazione 29620169006216757000 e in data 08.09.2022 l'intimazione impugnata.
L'intimazione impugnata, risulta notificata in data 08.09.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto si rileva, inoltre, che alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma
1, del D.L. 18/2020 Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio
2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85
giorni.
Per entrambe le cartelle la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 26.07.2021
(02/05/2021 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 08.09.2022
il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 29620229010832578/000, notificata in data 08.09.2022, per la parte relativa alle cartelle esattoriali per ruoli sede di Palermo, devono essere CP_1
pag. 6 dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della
; ed infatti, dal momento in cui l'Ente Controparte_4
previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620229010832578/000 notificata in data 08.09.2022 e, per l'effetto, la annulla;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_4
che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Fabio Lo
pag. 7 Verso;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed CP_1
Così deciso in Termini Imerese in data 4 novembre 2025.
Il Giudice
IA NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa IA NZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
IA NZ, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2723/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Bagheria, Corso Butera n. 53, presso lo studio dell'Avv. Fabio Lo
Verso che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2 [...]
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'Avv. Atanasio Maurizio CP_1
pag. 1 EC che lo rappresenta e difende per procura in Notar di Persona_1
Roma in data 21 luglio 2015
RESISTENTE
già Controparte_4 Controparte_5
C.F. E PART. IVA in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Pignatelli Aragona n. 7
presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trigona che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 28.09.2022 la ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229010832578/000, notificata in data 08.09.2022, per la parte relativa alle pag. 2 seguenti cartelle esattoriali per ruoli sede di Palermo, emessi per CP_1
contributi previdenziali della ricorrente, iscritta alla gestione Commercianti, in qualità di lavoratrice autonoma:
1) Cartella di pagamento n. 26920060105464327000, relativa a contributi previdenziali commercianti e interessi di dilazione, anno 2006, dell'importo di €
5.280,39;
2) Cartella di pagamento n. 26920120045987982000, per la parte relativa a contributi proporzionali commercianti, somme aggiuntive, anno 2008, per l'importo di € 2.191,73.
Allegava, in merito, la mancata notifica degli atti presupposti nonché la prescrizione dei crediti ingiunti, contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, deduceva il difetto di giurisdizione per i titoli CP_1
esattoriali con crediti fiscali e/o Comunali, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione per tardività essendo stata proposta l'opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale ex art.24 D.Lgs. n.46/1999 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva la Controparte_4
tardività, improcedibilità e inammissibilità dell'opposizione nei confronti di pag. 3 e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il CP_6
rigetto.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è fondata.
In via preliminare, deve essere rigettata la sollevata eccezione di difetto di CP_1
giurisdizione essendo l'opposizione limitata alle cartelle esattoriali per ruoli parimenti va disattesa per infondatezza l'eccezione di carenza di interesse CP_1
ad agire del ricorrente.
Inoltre, è infondata e va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in applicazione del principio della Suprema Corte che con sentenza CP_1
Cass. civ. Sez. II, Ord., 08.10.2018, n. 24678, ha avuto modo di chiarire, ancora una volta, che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale scaturita da sanzione
amministrativa per violazione del codice della strada, non assolta dal contribuente
sanzionato, qualora il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di
accertamento dell'infrazione la legittimazione passiva spetta non soltanto all'Ente
Impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche,
quale litisconsorte necessario, all'esattore, che ha emesso l'atto opposto. Quest'ultimo,
infatti, ha interesse a resistere in ragione delle onerose conseguenze a cui
l'amministrazione tributaria andrebbe incontro nell'ipotesi in cui risulti soccombente
pag. 4 per annullamento della cartella in discorso”.
Sono, inoltre, infondate le eccezioni dell' di inammissibilità CP_1
dell'opposizione per tardività.
In merito, va osservato che l'ammissibilità della odierna opposizione è
indubbia, essendo l'impugnazione inquadrabile nello schema dell'art. 615 c.p.c.
(art. 29 co. 2 d.lgs. 46/1999) là dove diretta a negare la perduranza del diritto del concessionario di agire in executivis in relazione ad un evento (la prescrizione)
che si assume maturato dopo la notificazione delle cartelle.
Su tali premesse, si deve allora constatare l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995 (cfr., sul punto, Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016) a far tempo dalla asserita notificazione delle cartelle di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella in esame ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti contestati ed iscritti nelle cartelle in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dalla emerge che: CP_6
- la cartella di pagamento n. 26920060105464327000 è stata notificata il
23.10.2006, in data 30.05.2011 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
pag. 5 29620119025403962 cui ha fatto seguito in data 02.05.2016 la notifica dell'intimazione 29620169006216757000 e in data 08.09.2022 la notifica dell'intimazione impugnata;
- la cartella n. 26920120045987982000 è stata notificata in data 14.09.2012, in data
02.05.2016 è stata notificata la predetta intimazione 29620169006216757000 e in data 08.09.2022 l'intimazione impugnata.
L'intimazione impugnata, risulta notificata in data 08.09.2022, ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Sul punto si rileva, inoltre, che alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma
1, del D.L. 18/2020 Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio
2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85
giorni.
Per entrambe le cartelle la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 26.07.2021
(02/05/2021 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 08.09.2022
il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Sicché, alla luce di quanto fin ora esposto, i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n. 29620229010832578/000, notificata in data 08.09.2022, per la parte relativa alle cartelle esattoriali per ruoli sede di Palermo, devono essere CP_1
pag. 6 dichiarati prescritti e, per l'effetto, l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo seguono la soccombenza della
; ed infatti, dal momento in cui l'Ente Controparte_4
previdenziale ha consegnato al Concessionario i ruoli, è quest'ultimo il titolare dell'azione esecutiva, sicché la prescrizione maturata dopo la notificazione delle cartelle non può essere imputata all' CP_1
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra opponente e l' CP_1
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti nell'intimazione di pagamento n.
29620229010832578/000 notificata in data 08.09.2022 e, per l'effetto, la annulla;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_4
che si liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Fabio Lo
pag. 7 Verso;
- compensa interamente le spese di lite tra opponente ed CP_1
Così deciso in Termini Imerese in data 4 novembre 2025.
Il Giudice
IA NZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa IA NZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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