TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico ER OT ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5316/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Patti presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Luca Musmeci che lo rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso l'Avvocatura distrettuale dell' , CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Dario Marinuzzi del ruolo professionale per procura in atti,
(c.f. ) con sede in Roma, in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Siracusa presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizzo che la rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_4 P.IVA_3 domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarrone del ruolo professionale per procura in atti, opposti oggetto: opposizione a cartelle di pagamento e a intimazione di pagamento – contributi previdenziali e assistenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 ottobre 2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso la cartella di pagamento n. 29520210000821252 notificatagli dall' CP_4 [...]
in data 13 settembre 2022, nonché avverso l'intimazione di pagamento Controparte_3
n. 29520229004883915, notificatagli in pari data e ai titoli presupposti - le cartelle di pagamento nn. 29520140003668601, 29520140024307624, 29520150031676944, CP_4 29520170011637531, 29520170022010465 e gli avvisi di addebito nn. CP_1
59520130002134715, 59520140000457458, 59520160000342584, 59520160003446764,
59520170001384571 e 59520180001197746 - asseritamente mai notificatigli, il tutto dell'importo complessivo di 20.381,14 euro
Nella resistenza degli enti impositori e dell'esattore, sostituita l'udienza del 6 novembre
2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle nn. 29520140003668601, 29520140024307624 e 29520150031676944 e agli avvisi di CP_4 addebito nn. 59520130002134715 e 59520140000457458, i cui ruoli sono stati CP_1 interamente azzerati ex art. 1, comma 222, l. n. 197/2022.
La norma dispone, infatti, che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile
2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
E nella specie, come eccepito dall' nella relazione del 12 aprile 2023 (in atti) e CP_4 risultante dagli estratti di ruolo allegati dall'esattore, aggiornati al 27 aprile 2023 e conformi a quelli, di poco antecedenti, prodotti dall' , trattavasi di importi per singoli carichi inferiori CP_2
a 1.000 euro, affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre
2015 e non rientranti in alcuna delle cause di esclusione di cui ai successivi commi 226-228 del menzionato art. 1 l. n. 197/2022, sicché i relativi ruoli sono ope legis annullati.
3.- Quanto ai restanti, dalla documentazione in atti (copia delle cartelle e degli avvisi di addebito, sui quali è riportato il numero identificativo della relativa raccomandata, con i corrispettivi avvisi di ricevimento) emerge che:
- le cartelle nn. 29520170011637531 e 29520170022010465 sono state notificate CP_4 al rispettivamente il 12 ottobre 2017 e il 5 febbraio 2018 presso l'indirizzo di residenza Pt_1
(come pure indicato in ricorso) mediante consegna a mani di figlio Parte_2 convivente;
2 - l'avviso di addebito n. 59520160000342584 è stato notificato l'11 aprile 2016 presso il medesimo indirizzo di cui sopra mediante consegna a tale .; Controparte_5
- l'avviso di addebito n. 59520160003446764 è stato notificato il 26 ottobre 2016 presso il medesimo indirizzo di cui sopra, con consegna a mani di moglie. Persona_1
Trattasi di notifiche pienamente valide non avendo il ricorrente eccepito l'eventuale inesistenza con i consegnatari di un rapporto comportante la qualifica di delegato alla ricezione ovvero l'occasionalità della loro presenza (v. Cass. n. 8418/2018 e n. 28591/2017, secondo cui in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria); l'operatività di tali principi è, però, subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato - e non è questo il caso - deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti (v. Cass. n. 11228/2021, n. 11815/2020, n.
28591/2017).
Per tale ipotesi non è, inoltre, richiesto l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale, in quanto l'art. 60, comma 1, lettera b/bis del DPR n. 600/1973, introdotto dall'art. 37, comma 27, lettera a) del D.L. n. 223/2006, riguarda la notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (v. Cass. n.
26592/2019, n. 12181/2013).
Invero, in caso di c.d. notificazione semplificata, quale quella in esame, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario (peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della Legge n. 145/2018, in quanto privo di efficacia retroattiva), e non quelle della Legge n. 890/1982 (v. Cass. n. 946/2020, n. 2229/2020, n. 5822/2021, n. 19575/2019, n.
10037/2019).
Più di recente la Suprema Corte, conformandosi all'orientamento già espresso dalle
Sezioni Unite in materia tributaria (cfr. Cass. S.U. n. 10012/2021), ha infatti chiarito che solo in ipotesi di cd. irreperibilità relativa e cioè nei casi in cui “l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal
3 fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (v. Cass. n.
9125/2024).
D'altro canto, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data può considerarsi assolta mediante la produzione dell'estratto della cartella e della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia dell'atto (v. Cass. n.
20444/2019, n. 23902/2017). Ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotostatiche o fotografiche hanno la medesima efficacia probatoria degli originali e fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (v. Cass. n. 9773/2009 e n. 8682/2009), sicché per inficiarne il valore la parte non può limitarsi ad una generica contestazione, ma deve disconoscerne la conformità in modo specifico e serio.
Ne consegue che laddove l'ente produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica della cartella esattoriale (o di atti successivi) o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (v. Cass. n. 23426/2020, n.
24323/2018).
E nella specie, i rilievi sollevati dall'istante in ordine agli atti prodotti dalla controparte sono generici, essendosi egli limitato a disconoscerne la conformità all'originale con mera clausola di stile (“si disconoscono formalmente le ricevute di consegna degli avvisi di addebito depositate che non corrispondono agli inesistenti originali”) senza tuttavia indicare in cosa l'atto depositato in copia differirebbe dall'originale.
Lo stesso dicasi in relazione alle doglianze mosse quanto agli avvisi di addebito nn.
59520170001384571 e 59520180001197746, i quali sono stati notificati rispettivamente il 27 settembre 2017 e il 28 giugno 2018 presso il domicilio del contribuente e da questi ricevuti personalmente.
Ciò determina l'inammissibilità di tutte le eccezioni di forma e di merito, compresa quella relativa alla prescrizione quinquennale intervenuta prima della notifica degli atti impositivi, trattandosi di motivi che avrebbero dovuto essere proposti nel termine perentorio di 20 e 40 giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 24 d.lgs. n. 46/1999.
4 4.- Quanto, invece, alla prescrizione maturata successivamente - ammissibile nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione quale quella qui promossa (v. Cass. n. 18256/2020, secondo cui ove “il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla, sia pur contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615
c.p.c., la prima in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999
e la seconda volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse”) – occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo
Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie va applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione relativa agli anni
2015-2017.
Inoltre, è ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c. Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati (v. S.U. Cass. n.
23397/2016; n. 26213/2021, n. 11760/2019).
Ciò posto, nella specie la prescrizione deve dirsi validamente interrotta in relazione alle cartelle nn. 29520170011637531 e 29520170022010465 e agli avvisi CP_4 CP_1
59520170001384571 e 59520180001197746, per i quali la notifica dell'opposta intimazione è stata effettuata entro il quinquennio.
Lo stesso dicasi in relazione agli avvisi di addebito n. 59520160000342584 e n.
59520160003446764 (notificati rispettivamente l'11 aprile e il 26 ottobre 2016), trovando applicazione nel caso in esame la normativa emergenziale di cui agli artt. 37, comma 2 e 68,
5 comma 1, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, che ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione di complessivi 542 giorni;
ne consegue che alla data di notifica dell'opposta intimazione (13 settembre 2022) il predetto termine, con nuova scadenza al 21 aprile 2023, non era ancora decorso.
5.- Quanto, invece, alla cartella n. 29520210000821252 (di 762,21 euro) , il ricorrente ha eccepito la non debenza delle somme ivi richieste, poiché riferite a premi I e II rata 2018 CP_4
e I, II, III e IV rata 2019, oltre sanzioni civili per il 2020, asseritamente derivanti dall'attività di impresa artigiana svolta dal con l'omonima ditta individuale, la quale sarebbe però Pt_1 definitivamente cessata già in data 31 dicembre 2013, come da visura camerale in atti.
La natura di tali crediti non è stata contestata dall' , il quale si è limitato a negare CP_2 di aver ricevuto la dovuta comunicazione di cessazione attività.
Dalla documentazione allegata al ricorso emerge, tuttavia, che con comunicazione del 28 gennaio 2020 ha provveduto, tramite professionista incaricato, a comunicare Parte_1 all'Ufficio del Registro delle imprese, con comunicazione unica di cui all'art. 9 d.l. n. 7/2007,
l'avvenuta cessazione dell'attività a far data dal 13 dicembre 2013; trattasi di atto che, a norma del comma 2 del richiamato art. 9, “vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo”, applicabile anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività e che consente l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
Per l'effetto, la pretesa contributiva incorporata nell'impugnata cartella deve dirsi illegittima.
6.- Da ultimo, vanno respinte le doglianze relative:
- all'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata indicazione dei contributi dovuti, essendo dettagliatamente riportati nell'atto i numeri identificativi delle cartelle e degli avvisi ad essa sottesi, gli enti impositori, le annualità di riferimento dei singoli crediti,
l'ammontare delle somme richieste e le date di notifica dei singoli provvedimenti;
- alla mancata indicazione nell'atto del responsabile del procedimento, ivi specificamente indicato (“il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è ”); Persona_2
- all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, dovendosi escludere la sussistenza di un obbligo di specifica motivazione, specie laddove l'atto impositivo segua l'adozione di un precedente atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito e gli interessi relativi al tributo (cfr. sul punto Cass. n. 25292/2018 e, più di recente, Cass. S.U. n.
6 22281/2022, la quale ha precisato che in tale ipotesi l'atto soddisfa il requisito della motivazione attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori).
7.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dello ius superveniens, è giusto che le spese processuali siano compensate in ragione di 4/5; la restante parte si liquida a carico dell' in favore dell'opponente e di quest'ultimo in favore degli altri opposti, ai sensi del CP_4
D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore delle diverse pretese e dell'attività svolta, in
533 euro, di cui 8,60 euro per esborsi per il e in 1.078,2 euro per ciascuno degli altri. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle nn. CP_4
29520140003668601, 29520140024307624 e 29520150031676944 e agli avvisi di addebito nn. 59520130002134715 e 59520140000457458, i cui ruoli sono stati interamente CP_1 azzerati ex lege;
2) condanna l' , a rimborsare a 1/5 delle spese del giudizio CP_4 Parte_1 liquidato in 533 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto;
3) condanna a rimborsare all' e all delle spese del Parte_1 CP_1 CP_6 giudizio liquidato in 1.078,2 euro, oltre spese generali e accessori di legge;
compensa il resto.
Messina, 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro
ER OT
7