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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3383/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3383/2024
tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 20 novembre 2025 alle ore 09:20 innanzi al dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi:
Per l'avv. SCIMO' GIUSEPPE il quale discute riportandosi all'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio e rileva che non è stato depositato il contratto sulla base del quale è scaturito il debito che con l'opposizione si intende contestare. Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Marco Cadili il quale insiste in comparsa e chiede di essere rimesso in termini per esperire il procedimento di mediazione.
L'avv. Scimò si oppone alla richiesta di rimessione in termini e chiede che venga dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 2 di 8 N. R.G. 3383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3383/2024 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SCIMO' GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante rapppresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_2
Avv.ti RAFFAELE ZURLO ed ANDREA ORNATI presso il cui studio elegge domicilio.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 3 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'ottobre 2024 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 912/2024, emesso nella procedura 1591/2024 R.G. eccependo il difetto di legittimazione della cessionaria del credito e il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Radicatosi il contraddittorio con ordinanza dell'1.10.2025 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e assegnato a parte opposta termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Alla successiva udienza parte opposta ha chiesta di essere rimessa in termini per esperire il procedimento di mediazione tuttavia tale richiesta, non motivata, non può essere accolta. Controparte
ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio.
Il giudizio va dichiarato improcedibile ex art. 5, d.l.gs. n. 28/2010 e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che seguono.
La materia oggetto della presente controversia rientra tra quelle per le quali il legislatore, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (in particolare le controversie in materia di contratti bancari e finanziari), ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità
della domanda. Secondo quanto stabilito dal secondo comma del citato art. 5, il giudice può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione anche in materie differenti rispetto a quelle indicate nel comma 1-bis, prevedendo che in tali casi l'esperimento della mediazione sia condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
Il comma 4, lett. a), dell'art. 5, d.l.gs. n. 28/2010, stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino pagina 4 di 8 alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione".
L'improcedibilità deve essere eccepita, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Queste condizioni si sono tutte pienamente realizzate nel caso che ci occupa.
Ed infatti, all'udienza del 9.1.2023, il Giudice assegnava alle parti il termine di giorni quindici per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando per la verifica dell'adempimento all'udienza del 29.5.2023 poi rinviata all'udienza del 3.07.2023. A detta udienza, atteso il mancato esperimento della mediazione, parte opponente chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e il Giudice
rinviava all'odierna udienza per la discussione orale.
Nessuna delle parti ha, quindi, provveduto ad instaurare nel termine assegnato il procedimento di mediazione.
Ciò posto si deve osservare che la controversia, nel caso di specie, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo sfociato in una ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione. In tali giudizi, ai sensi dell'art. 5, co. 4, lett. a), D. Lgs. 28/2010 la pronuncia giudiziale che statuisce in ordine alla concessione dell'esecutività dell'ingiunzione oppure in ordine alla sospensione della stessa, riattiva nel processo l'onere di presentare l'istanza per il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità
della domanda. L'articolato in esame ha dato adito inizialmente a dubbi sfociati in orientamenti interpretativi opposti. Secondo un primo orientamento l'improcedibilità conseguente alla mancata attivazione della procedura conciliativa colpirebbe la 'domanda giudiziale' e, dunque, quella portata dal decreto ingiuntivo. Secondo altro orientamento, invece, essa colpirebbe l'opposizione e, pertanto, la formale richiesta della parte opponente (v. Cass. 3-12-2015 n. 24629). In data 20.09.2020 la Suprema
Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596, nel dirimere tale conflitto, ha affermato che l'onere di introdurre la mediazione incombe all'attore in senso sostanziale (l'opposto) con la conseguenza che la mancata verificazione della condizione di procedibilità comporta il rigetto della domanda ed in pagina 5 di 8 particolare la revoca del decreto ingiuntivo («Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità
di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo»).
Questo Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale venutosi a creare dopo la citata decisone assunta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, condividendosi le ragioni che sottendono tale decisione e che la fanno preferire all'opposto orientamento, che vedrebbe, invece,
gravato dell'incombenza il debitore opponente, per cui l'improcedibilità dell'opposizione provocherebbe il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo, che diventerebbe così
irrevocabile. A tale conclusione si giunge osservando che l'istanza di mediazione deve essere azionata dal soggetto che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto di credito;
orbene, è il creditore opposto il soggetto che assume l'iniziativa processuale attraverso il procedimento monitorio, di cui il giudizio di opposizione rappresenta solo una conseguenza, una fase successiva ed eventuale. Inoltre,
poiché la domanda di mediazione determina l'interruzione della prescrizione, l'onere della mediazione non potrebbe non gravare che sul soggetto il quale ha interesse a interrompere la prescrizione, cioè sul creditore opposto;
piuttosto che sul debitore, che ha, invece, l'interesse contrario a far valer la prescrizione.
In ultimo si rileva che, seguendo l'orientamento accolto dalle Sezioni Unite l'effetto della pronunzia di improcedibilità è solo provvisorio, in quanto il decreto ingiuntivo revocato non impedisce al creditore di riproporre la domanda. Mentre l'effetto che conseguirebbe se l'onere fosse posto a capo del debitore opponente sarebbe definitivo, rendendo il decreto ingiuntivo irrevocabile. In questo senso la decisone pagina 6 di 8 della Sentenza citata delle Sezioni Unite della Suprema Corte di legittimità si armonizza con il principio per cui si pongono in contrasto con l'art. 24 della Costituzione tutte quelle forme di giurisdizione, che determinano la decadenza dell'azione in giudizio per la difesa degli interessi del cittadino condizionate al previo adempimento di oneri, che, invece, sono legittime solo quando l'azione sia soggetta soltanto ad alcune limitazioni.
Dovendosi seguire tale interpretazione della norma, nel caso in esame la mancata introduzione della mediazione deve essere imputata, pertanto, alla parte opposta attrice in senso sostanziale con la conseguenza che la domanda proposta in sede monitoria ed ulteriormente coltivata in sede di opposizione deve essere rigettata;
rigetto al quale segue la revoca del decreto opposto.
Alla stregua delle considerazioni su esposte l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 per la fase introduttiva, di studio e decisionale, in considerazione dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, senza il riconoscimento della fase istruttoria, non espletata nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Siracusa n. 912/2024, emesso nella procedura 1591/2024 R.G.;
condanna parte opposta a pagare in favore dell'avvocato Andrea Bianca, quale difensore antistatario, le spese di lite, liquidate in €. 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 7 di 8 Siracusa, 20/11/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3383/2024
tra
Parte_1
ATTORE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO OPPOSTO
Oggi 20 novembre 2025 alle ore 09:20 innanzi al dott. Gabriella Anna Leonardi, sono comparsi:
Per l'avv. SCIMO' GIUSEPPE il quale discute riportandosi all'atto Parte_1 introduttivo del presente giudizio e rileva che non è stato depositato il contratto sulla base del quale è scaturito il debito che con l'opposizione si intende contestare. Per l'avv. ORNATI ANDREA e l'avv. ZURLO RAFFAELE, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Marco Cadili il quale insiste in comparsa e chiede di essere rimesso in termini per esperire il procedimento di mediazione.
L'avv. Scimò si oppone alla richiesta di rimessione in termini e chiede che venga dichiarata l'improcedibilità del presente giudizio.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
pagina 1 di 8 I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
pagina 2 di 8 N. R.G. 3383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3383/2024 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SCIMO' GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante rapppresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_2
Avv.ti RAFFAELE ZURLO ed ANDREA ORNATI presso il cui studio elegge domicilio.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 3 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'ottobre 2024 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo del Tribunale di Siracusa n. 912/2024, emesso nella procedura 1591/2024 R.G. eccependo il difetto di legittimazione della cessionaria del credito e il mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione.
Radicatosi il contraddittorio con ordinanza dell'1.10.2025 è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività e assegnato a parte opposta termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Alla successiva udienza parte opposta ha chiesta di essere rimessa in termini per esperire il procedimento di mediazione tuttavia tale richiesta, non motivata, non può essere accolta. Controparte
ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del presente giudizio.
Il giudizio va dichiarato improcedibile ex art. 5, d.l.gs. n. 28/2010 e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni che seguono.
La materia oggetto della presente controversia rientra tra quelle per le quali il legislatore, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 (in particolare le controversie in materia di contratti bancari e finanziari), ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità
della domanda. Secondo quanto stabilito dal secondo comma del citato art. 5, il giudice può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione anche in materie differenti rispetto a quelle indicate nel comma 1-bis, prevedendo che in tali casi l'esperimento della mediazione sia condizione di procedibilità
della domanda giudiziale.
Il comma 4, lett. a), dell'art. 5, d.l.gs. n. 28/2010, stabilisce che le precedenti disposizioni riguardanti la mediazione obbligatoria "non si applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino pagina 4 di 8 alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione".
L'improcedibilità deve essere eccepita, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Queste condizioni si sono tutte pienamente realizzate nel caso che ci occupa.
Ed infatti, all'udienza del 9.1.2023, il Giudice assegnava alle parti il termine di giorni quindici per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, rinviando per la verifica dell'adempimento all'udienza del 29.5.2023 poi rinviata all'udienza del 3.07.2023. A detta udienza, atteso il mancato esperimento della mediazione, parte opponente chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione e il Giudice
rinviava all'odierna udienza per la discussione orale.
Nessuna delle parti ha, quindi, provveduto ad instaurare nel termine assegnato il procedimento di mediazione.
Ciò posto si deve osservare che la controversia, nel caso di specie, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo sfociato in una ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione. In tali giudizi, ai sensi dell'art. 5, co. 4, lett. a), D. Lgs. 28/2010 la pronuncia giudiziale che statuisce in ordine alla concessione dell'esecutività dell'ingiunzione oppure in ordine alla sospensione della stessa, riattiva nel processo l'onere di presentare l'istanza per il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità
della domanda. L'articolato in esame ha dato adito inizialmente a dubbi sfociati in orientamenti interpretativi opposti. Secondo un primo orientamento l'improcedibilità conseguente alla mancata attivazione della procedura conciliativa colpirebbe la 'domanda giudiziale' e, dunque, quella portata dal decreto ingiuntivo. Secondo altro orientamento, invece, essa colpirebbe l'opposizione e, pertanto, la formale richiesta della parte opponente (v. Cass. 3-12-2015 n. 24629). In data 20.09.2020 la Suprema
Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596, nel dirimere tale conflitto, ha affermato che l'onere di introdurre la mediazione incombe all'attore in senso sostanziale (l'opposto) con la conseguenza che la mancata verificazione della condizione di procedibilità comporta il rigetto della domanda ed in pagina 5 di 8 particolare la revoca del decreto ingiuntivo («Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione
è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità
di cui al citato comma 1- bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo»).
Questo Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale venutosi a creare dopo la citata decisone assunta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, condividendosi le ragioni che sottendono tale decisione e che la fanno preferire all'opposto orientamento, che vedrebbe, invece,
gravato dell'incombenza il debitore opponente, per cui l'improcedibilità dell'opposizione provocherebbe il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo, che diventerebbe così
irrevocabile. A tale conclusione si giunge osservando che l'istanza di mediazione deve essere azionata dal soggetto che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto di credito;
orbene, è il creditore opposto il soggetto che assume l'iniziativa processuale attraverso il procedimento monitorio, di cui il giudizio di opposizione rappresenta solo una conseguenza, una fase successiva ed eventuale. Inoltre,
poiché la domanda di mediazione determina l'interruzione della prescrizione, l'onere della mediazione non potrebbe non gravare che sul soggetto il quale ha interesse a interrompere la prescrizione, cioè sul creditore opposto;
piuttosto che sul debitore, che ha, invece, l'interesse contrario a far valer la prescrizione.
In ultimo si rileva che, seguendo l'orientamento accolto dalle Sezioni Unite l'effetto della pronunzia di improcedibilità è solo provvisorio, in quanto il decreto ingiuntivo revocato non impedisce al creditore di riproporre la domanda. Mentre l'effetto che conseguirebbe se l'onere fosse posto a capo del debitore opponente sarebbe definitivo, rendendo il decreto ingiuntivo irrevocabile. In questo senso la decisone pagina 6 di 8 della Sentenza citata delle Sezioni Unite della Suprema Corte di legittimità si armonizza con il principio per cui si pongono in contrasto con l'art. 24 della Costituzione tutte quelle forme di giurisdizione, che determinano la decadenza dell'azione in giudizio per la difesa degli interessi del cittadino condizionate al previo adempimento di oneri, che, invece, sono legittime solo quando l'azione sia soggetta soltanto ad alcune limitazioni.
Dovendosi seguire tale interpretazione della norma, nel caso in esame la mancata introduzione della mediazione deve essere imputata, pertanto, alla parte opposta attrice in senso sostanziale con la conseguenza che la domanda proposta in sede monitoria ed ulteriormente coltivata in sede di opposizione deve essere rigettata;
rigetto al quale segue la revoca del decreto opposto.
Alla stregua delle considerazioni su esposte l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Le spese processuali devono essere poste a carico della parte soccombente nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 per la fase introduttiva, di studio e decisionale, in considerazione dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni trattate, senza il riconoscimento della fase istruttoria, non espletata nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara l'improcedibilità ex art. 5, d.lgs. n. 28/2010 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Siracusa n. 912/2024, emesso nella procedura 1591/2024 R.G.;
condanna parte opposta a pagare in favore dell'avvocato Andrea Bianca, quale difensore antistatario, le spese di lite, liquidate in €. 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 7 di 8 Siracusa, 20/11/2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
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