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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/07/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 467/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Modica in Corso Sandro Pertini n. 28, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Mariagrazia Gerratana del foro di Catania, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Modica in Corso Sandro Pertini n. 22, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giorgio
Zacco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini il 28.05.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con rito civile a Modica in data 18.12.2010, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2010, parte I, numero 19, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Modica, 19.09.2003) e (Modica, Per_1 Per_2
18.08.2011);
che le parti hanno esposto di essersi separati giusta sentenza n. 175/2023 del 30.01.2023 resa in seno al procedimento n.ro 948/2018 R.G. dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 175/2023 resa dal Tribunale di Ragusa in data 30.01.2023 in seno al procedimento n. 948/2018 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di un anno ), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno, inoltre, concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. La LI minore , di anni 13, verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento prevalente presso la madre, SI.ra in Germania nella città di Rastede Parte_2 in Elektrizitatsweg 5 (26180) nella casa ove quest'ultima, in uno alla LI minore, si è trasferita;
2. Il padre, SI. potrà vedere e tenere con sé la LI minore , secondo liberi accordi Pt_1 Per_2 tra i genitori e secondo i “desiderata” della minore;
in ogni caso, considerato che, la LI minore
risiede in Germania con la madre, il padre potrà vedere e tenere con sé la LI nel seguente Per_2 modo: durante l'intero periodo delle vacanze scolastiche estive, autunnali (due settimane) e/o comunque per come verranno calendarizzate dalle istituzioni scolastiche tedesche;
il padre potrà inoltre avere la minore con sé otto giorni consecutivi nel periodo delle vacanze natalizie, comprendendo ad anni alterni un anno il Natale ed un anno il Capodanno;
e così il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio;
il padre potrà tenere con sé la LI minore nel periodo pasquale per cinque giorni consecutivi, alternando di anno in anno con la madre la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; è fatta salva la facoltà del padre di partecipare alle feste di compleanno della LI. Il padre avrà infine con sé la LI minore ogni qualvolta la madre dovesse fare rientro in Italia previa comunicazione in modo da consentire al padre di organizzarsi per tempo, lavorando anch'egli fuori. Il superiore diritto sarà subordinato ai desiderata della minore
e nel rispetto della sua volontà. Nei periodi in cui la minore starà con il padre in Italia, il suo trasferimento avverrà o mediante l'affidamento della LI minore al personale di volo della compagnia aerea o sarà accompagnata durante il viaggio all'andata e al ritorno dalla madre. Il costo del biglietto aereo della LI minore , sarà a carico dei genitori nella misura del 50% Per_2 ciascuno, mentre quello dei genitori sarà a carico di ciascuno.
3. Nulla disporsi in ordine all'assegnazione della casa familiare sita in Modica, Corso Sandro Pertini
n. 22, avendo l'immobile già perso in sede di separazione la funzione di habitat domestico per le figlie e ed essendo rientrato nella piena disponibilità dei genitori della SI.ra Per_1 Per_2
, nel rispetto del normale regime proprietario;
Pt_2
4. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento della LI minore Pt_1 Pt_2
, la somma di € 300,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di Per_2 ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5. Il SI. verserà direttamente alla LI , maggiorenne ma non economicamente Pt_1 Per_1 autosufficiente e domiciliata in Milano, a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma mensile di euro 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
6. Le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli, dovranno essere previamente concordate e documentate e saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% pro capite;
a titolo meramente esemplificativo sono da ritenersi spese straordinarie quelle scolastiche come: viaggi d'istruzione, lezioni private e/o doposcuola;
quelle mediche, quali visite specialistiche mediche, quelle otorinolaringoiatriche, oculistiche ed odontoiatriche anche non convenzionate dal SSN;
sono da considerarsi spese straordinarie sportive, a titolo esemplificativo, la frequenza di corsi e/o iscrizione in palestra;
in ogni caso i genitori seguiranno per la loro determinazione, le linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa a dicembre 2019, cui faranno riferimento per l'individuazione e i pagamenti;
7. i SI.ri e , rinunciano vicendevolmente a qualsivoglia assegno divorzile per sé sia Pt_1 Pt_2 sotto il profilo compensativo perequativo che per quello assistenziale, e con la sottoscrizione del presente ricorso congiunto accettano entrambi tale rinuncia, non sussistendo alcuna condizione per il riconoscimento in quanto, peraltro, entrambi sono economicamente autosufficienti. che l'udienza di comparizione del dì 28.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nel divorzio e nella conferma delle superiori condizioni;
che le superiori condizioni concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Modica in data 18.12.2010 tra Parte_1
e con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune,
[...] Parte_2 anno 2010, parte I, numero 19;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07..2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti