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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/11/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
3570/2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata il [...] a [...] ) Parte_1 C.F._1
e
, nato il [...] a [...] ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. RIZZO SALVATORE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni di cui alla nota congiunta del 13/11/2025 ovvero:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
b) Il marito continuerà ad abitare nell'attuale casa coniugale dalla quale la moglie trasferirà la propria residenza nel tempo strettamente necessario a rinvenire un nuovo alloggio
c) Il marito verserà alla moglie assegno di mantenimento mensile di Euro 300, rivalutabile annualmente secondo indice Istat. per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di , nata il [...] a [...] Parte_1 ( ) e , nato il [...] a [...] ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 uniti in matrimonio celebrato in data 9/7/1994 in Treviso, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune al n. 64 parte I serie A anno 1994 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Treviso di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata il [...] a [...] ) Parte_1 C.F._1
e
, nato il [...] a [...] ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'avv. RIZZO SALVATORE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni di cui alla nota congiunta del 13/11/2025 ovvero:
a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
b) Il marito continuerà ad abitare nell'attuale casa coniugale dalla quale la moglie trasferirà la propria residenza nel tempo strettamente necessario a rinvenire un nuovo alloggio
c) Il marito verserà alla moglie assegno di mantenimento mensile di Euro 300, rivalutabile annualmente secondo indice Istat. per il P.M.: ““visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Come sostenuto da entrambi i coniugi, a causa di incomprensioni e litigi è venuta meno l'unione familiare della coppia rendendo, pertanto, intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare.
Quanto sopra esposto giustifica la pronuncia di separazione personale a norma dell'art. 151 c.c. rispetto al matrimonio celebrato fra le parti.
Peraltro, ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la separazione personale di , nata il [...] a [...] Parte_1 ( ) e , nato il [...] a [...] ( ), C.F._1 Parte_2 C.F._2 uniti in matrimonio celebrato in data 9/7/1994 in Treviso, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo comune al n. 64 parte I serie A anno 1994 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Treviso di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Treviso, 25/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli