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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito DEla camera di consiglio DE 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19743/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio DEl'Avv. MASSERONI SILVIA e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio DEl'Avv. MORETTI CHIARA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi DEl'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 01/10/2025, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Giugliano in Campania in data 28.12.02 (atto trascritto nei registri DElo stato civile DE Comune di Giugliano in Campania al numero 324 parte II serie A DEl'anno 2002), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità DE fascicolo al P.M. è stata aperta in data 3.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi DEla famiglia:
«1) Vita separata con obbligo di reciproco rispetto.
2) Assegnazione DEla casa familiare sita in ZA DE GA (BS), Via Segantini n. 29, unitamente al mobilio ivi contenuto, alla signora proprietaria esclusiva DE predetto immobile. Tale assegnazione verrà meno al Pt_1 raggiungimento DEl'indipendenza economica DEla figlia , tale da consentirle di provvedere autonomamente alle Per_1
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proprie esigenze di vita, oppure qualora venisse a cessare la convivenza stabile DEla figlia con la madre presso la predetta abitazione. Il sig. si obbliga a farsi carico integralmente DEle spese straordinarie relative alla predetta casa CP_1 familiare sita in ZA DE GA (BS), via Segantini n. 29.
3) Affidamento condiviso DEla figlia minore , la quale manterrà la residenza anagrafica presso la casa familiare Per_1 sita in ZA DE GA (BS), Via Segantini n. 29, con collocamento prevalente presso la madre.
4) In considerazione degli impegni lavorativi DE Sig. con Parte_2 collocazione prevalente a Roma- il padre frequenterà la minore a week-end alternati, indicativamente dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio ed ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso e compatibilmente sia con gli impegni DEla sig.ra sia con quelli ludici, sportivi e scolastici DEla figlia. Si precisa che tali frequentazioni potranno Pt_1 avvenire anche presso l'abitazione sopra citata di ZA DE GA, previa comunicazione ed approvazione da parte di entrambi i coniugi.
5) Le festività di Natale saranno così idealmente divise: ad anni alterni, dal 24/12 sera al 31/12 tarda mattinata con uno dei genitori, dal 31/12 tarda mattinata fino alla ripresa DEle lezioni scolastiche con l'altro genitore, con il criterio DEl'alternanza di anno in anno. Le vacanze pasquali saranno idealmente divise in due periodi equamente suddivisi, di cui il primo comprendente giovedì, venerdì e sabato SAti ed il secondo Domenica di Pasqua, Lunedì DEl'Angelo e martedì successivo. Ciò premesso, la minore starà con la madre per uno dei periodi indicati e con il padre nell'altro periodo, alternando anno per anno i periodi medesimi. Per le vacanze estive il padre potrà avere con sé la figlia minore per 20 giorni complessivi, anche non consecutivi e i giorni precisi verranno concordati tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
ciascun genitore dovrà fornire l'indirizzo DEle località di vacanza dove si recherà con la minore.
6) Le condizioni di cui sopra saranno modificabili, previo accordo tra le parti, a seconda degli impegni lavorativi dei genitori, ovvero DEle esigenze personali degli stessi o DEla minore che dovessero eventualmente presentarsi.
7) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, nel prioritario interesse DEla figlia, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto DEle capacità, DEl'inclinazione naturale e DEle aspirazioni DEla stessa;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con cui la figlia risiederà in quel momento.
Per quanto concerne le questioni di ordine economico:
9) Considerate le attuali esigenze DEla figlia, il tenore di vita goduto dalla stessa, le risorse economiche di entrambi i genitori, la permanenza DEla figlia presso gli stessi, i coniugi concordano che il sig. si obblighi a corrispondere CP_1 alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento DEla figlia, la somma mensile di €.1.000,00 (mille/00), entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate DEla sig.ra già in possesso DE sig. Pt_1 CP_1 oltre al 50% DEle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, e ciò sino al raggiungimento DEl'autosufficienza economica di . L'importo versato dal sig. a titolo di contributo per il Per_1 CP_1 mantenimento di sarà soggetto ad adeguamento automatico annuale Istat. Tale adeguamento avverrà con Per_1 decorrenza decorso un anno dalla sentenza di separazione, senza necessità di preventiva richiesta da parte DEla signora e sarà calcolato sulla base DEl'ultimo indice disponibile pubblicato dall'ISTAT. Pt_1
10) Come da protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Brescia, per spese straordinarie senza obbligo di preventivo accordo si intendono:
-spese mediche, ossia spese medico specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche,
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trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio SAitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
-spese scolastiche, ossia tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
-spese extrascolastiche, ossia tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
-spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia DEla prole infra-dodicenne e/o DE genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Per spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo si intendono:
-spese mediche, ossia cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, farmaci particolari;
-spese scolastiche, ossia tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
-spese per il divertimento, ossia attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze studio.
Tutte le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso di entrambi, una volta manifestato, ciascun genitore, laddove l'importo DEla spesa sia consistente potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata DE 50% DEla somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
11) L'assegno unico verrà percepito nella misura DE 100% dalla signora e il signor acconsente, sin Pt_1 CP_1
d'ora, a sottoscrivere/fornire documentazione a lui imputabile che dovesse essere richiesta alla moglie per l'ottenimento DE predetto assegno.
12) La figlia minore è fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50%. Le spese sostenute interamente dal Per_1 singolo genitore saranno solo da questi detratte/dedotte, mentre quelle sostenute da entrambi in pari misura saranno dagli stessi detratte/dedotte nella misura DE 50%; le ricevute di spesa dovranno essere intestate sempre alla minore.
13) I coniugi, in esecuzione di accordi di separazione, concordano la cessione da parte DEla moglie, sig.ra al Pt_1 marito, sig. DEl'intera proprietà DEla casa familiare sita in ZA DE GA, Via Segantini n.29 CP_1 censita presso l'Ufficio Provinciale di Brescia - Agenzia DE Territorio, Sezione NCT, Foglio 14, Part. 47, sub. 5, Cat. A/7, Cl. 2, Vani 7, Rendita Catastale €.885,72 e Sezione NCT, Foglio 14, Part. 47, sub. 6, Cat. C/6, Cl. 2, Mq. 29, Rendita Catastale €.121,32 e dei beni mobili ivi contenuti;
il sig. si obbliga a corrispondere alla CP_1 signora la somma di €.240.000,00 (duecentoquarantamila). Pt_1
Premesso che sul predetto immobile adibito a casa familiare grava un mutuo ipotecario n. 18713401 contratto da entrambi i coniugi con SA SA PA, il Sig. si obbliga a liberare la moglie dal predetto contratto, CP_1 accollandosi integralmente l'importo residuo DE mutuo, con efficacia a far data dalla DEibera DEl'Istituto di credito competente, che formalizzerà l'autorizzazione all'accollo liberatorio.
Il sig. in esecuzione di accordi di separazione, cederà alla moglie, sig.ra senza corrispettivo alcuno CP_1 Pt_1 da parte di quest'ultima, l'immobile di proprietà DElo stesso sito in TI (BS), Via Conte Gaetano Bonoris n. 102, censito presso il Catasto Fabbricati DE Comune di TI, Sezione NCT, Foglio 78, Part. 205, sub 11, Categoria A/2, Classe 5, Consistenza 3,5 vani, Superficie catastale 64 mq, Rendita €.280,18 e Sezione NCT, Foglio 78, Part. 205, sub 20, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 27 mq, Superficie catastale 27 mq, Rendita €.50,20.
Le spese notarili relative ai rogiti dei predetti immobili saranno ripartite tra i coniugi in parti uguali.
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Al deposito DE presente ricorso per separazione, il marito corrisponderà alla moglie la somma di €.50.000,00 mediante bonifico bancario, mentre i restanti €.190.000,00 verranno corrisposti in sede di rogito, tramite assegno circolare.
I coniugi concordano di fissare il termine di 3 mesi (90 giorni) dall'emissione DEla sentenza di separazione per la firma dei rogiti notarili relativi ai due immobili sopra citati siti rispettivamente in ZA DE GA (BS) e in TI (BS).
Le parti, nel definire consensualmente i loro rapporti personali e patrimoniali in conseguenza DEla separazione, convengono che i trasferimenti immobiliari, così come sopra indicati, trovando causa nella risoluzione DEla crisi coniugale, costituiscono parte integrante ed essenziale DEla complessiva regolamentazione dei loro rapporti economici.
In ragione di quanto sopra, le parti dichiarano che i predetti trasferimenti immobiliari e i relativi atti che ne daranno esecuzione, dovranno beneficiare DE regime di esenzione fiscale previsto dall'articolo 19, legge 6 marzo 1987, n. 74 e chiedono, pertanto, che i successivi atti notarili che verranno stipulati in esecuzione DE presente accordo, vengano registrati in regime di esenzione totale dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, nonché dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra tassa.
14) Il marito cederà alla moglie, a titolo gratuito, l'autovettura Mercedes Classe A targata EK092GV di proprietà DElo stesso, il cui passaggio di proprietà sarà a carico DEla sig.ra e verrà effettuato entro 30 giorni dal deposito DE Pt_1 ricorso per separazione.
15) I coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispetti documenti d'identità, nonché al rinnovo e/o rilascio dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
16) I coniugi danno atto di avere così definito ogni questione patrimoniale e/o economica tra gli stessi.
I coniugi dichiarano di rinunciare, sin da ora, all'impugnazione DEl'emananda sentenza di separazione»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione DEla sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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