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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18006 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
49327 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 49327/2024 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. Dott. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Colombo n. 177, presso lo studio dell'Avv. Tommaso
Ranchino, che la rappresenta e difendono giusta procura unita al ricorso introduttivo.
-ATTRICE-
E
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: locazione finanziaria – risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - rilascio dell'immobile oggetto di contratto. FATTO E DIRITTO
I]- Premesso che, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato telematicamente in data
14.11.2024, la società Parte_1
-conveniva in giudizio Controparte_1
-esponeva all'uopo 1)- che, in data 26.5.2009, la terza società aveva Controparte_2 concluso, con il convenuto , contratto di locazione finanziaria n. IR 1227639 [poi Controparte_1 divenuto n. 02700603000105], avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Taranto, al Piazzale
TE GH n. 28, identificato, presso il Catasto Fabbricati dello stesso Comune, al foglio 244, particella 194, subalterno 98; 2)- che, il convenuto si era reso moroso nel pagamento dei pattuiti canoni, in ragione di € 27.129,54; 3)- che, con successivo contratto, in data 29.6.2023, essa concedente società , cedeva pro soluto, con effetto dal 5.7.2023, in favore Controparte_2 della società tutti i crediti pecuniari, derivanti in maggior parte da contratti di locazione Parte_1 finanziaria, sorti nel periodo compreso tra il 20.12.2019 e il 28.07.2000; 4)- che nell'ambito della medesima operazione, i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria da cui originavano i crediti così ceduti ed i contratti stessi erano stati trasferiti, in parte mediante cessione e in parte mediante scissione parziale, a lei stessa attrice, per cui essa era divenuta proprietaria anche dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nonché cessionaria del contratto stesso;
5)- che, stante il descritto grave inadempimento del convenuto utilizzatore , con Controparte_1 lettera in data 3.9.2024, aveva, a quest'ultimo, comunicato la propria volontà di risolvere il contratto e che ciò malgrado essa utilizzatrice non aveva mai restituito i beni oggetto di locazione finanziaria;
né aveva comunque ripianato la descritta morosità;
-e concludeva pertanto chiedendo che, accertata l'intervenuta risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatore, del contratto di locazione finanziaria n. 02700603000105 - già contratto n. IR
1227639, quale dalla con il convenuto stipulato, Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo venisse condannato all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto medesimo, con vittoria di spese;
-che il convenuto, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio;
-che all'udienza del 20.3.2025 veniva disposto il mutamento del rito;
II]- ritenuto che la legittimazione della società attrice, quale discendente dall'acquisto, da parte della concedente, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria di cui trattasi e della relativa posizione contrattuale, è provata a mezzo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di beni e rapporti giuridici pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 e della relativa comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge stessa;
nonché per mezzo della dichiarazione di cessione da parte di e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rispettivamente quali mandatarie di e di e dall'atto di scissione Parte_1 Parte_1 del 29.6.2023 a rogito del Notaio di Milano (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice); Persona_1
III]- ritenuto che la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatore, del contratto di locazione finanziaria, quale alla parte attrice dalla concedente ceduto, unitamente all'immobile che ne costituisce l'oggetto, deve essere accolta, risultando allegati e, ove del caso provati, tutti i necessari relativi presupposti, quali: i)- l'esistenza e il contenuto dell'invocato rapporto contrattuale di locazione finanziaria, nonché la consegna, all'utilizzatrice, del bene che ne costituiva l'oggetto (v. doc. contrattuale e verbale di consegna, in fascicolo di parte ricorrente), ii)- il mancato pagamento dei canoni in ragione di complessivi € 27.129,54, al 27.8.2024,
e di tutti quelli successivi (v. estratto conto, in fascicolo di parte ricorrente), senza che la convenuta utilizzatrice, sebbene gravata del relativo onere, abbia, in quanto non costituita, provato evidentemente il contrario;
e iii)- la comunicazione all'utilizzatrice medesima, in data 3.9.2024, della propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto (anche se, per l'inadempimento, come nel caso di specie prevista dall'art. 21 delle relative condizioni generali, e non già dall'art. 17, quale, per mero evidente errore di trascrizione, effettivamente indicato - (cfr. condizioni generali di contratto e lettera di risoluzione, in fascicolo di parte attrice).
IV]- ritenuto che le spese debbono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo, senza riconoscimento degli importi relativi al contributo unificato, siccome non risulta siano essi stati mai corrisposti, trattandosi di causa iscritta a debito;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara contumace il convenuto ; Controparte_1
-accoglie le domande, quali, nei confronti di quest'ultimo, proposte dalla società
[...]
e, per l'effetto, Parte_1 -dichiara risolto, per inadempimento dell'utilizzatore, il contratto di locazione finanziaria n.
02700603000105 - già contratto n. IR 1227639, quale, in data 26.5.2009 concluso tra la terza società ed il convenuto medesimo;
Controparte_2
-condanna il convenuto all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, Controparte_1 dell'immobile oggetto di detta locazione finanziaria, quale sito nel Comune di Taranto, al Piazzale
TE GH n. 28, identificato, presso il Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 244 particella, 194 subalterno 98;
-condanna lo stesso convenuto, al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025
Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Claudia Simeoni.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 49327/2024 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. Dott. , Parte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Colombo n. 177, presso lo studio dell'Avv. Tommaso
Ranchino, che la rappresenta e difendono giusta procura unita al ricorso introduttivo.
-ATTRICE-
E
Controparte_1
-CONVENUTO CONTUMACE-
OGGETTO: locazione finanziaria – risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - rilascio dell'immobile oggetto di contratto. FATTO E DIRITTO
I]- Premesso che, con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato telematicamente in data
14.11.2024, la società Parte_1
-conveniva in giudizio Controparte_1
-esponeva all'uopo 1)- che, in data 26.5.2009, la terza società aveva Controparte_2 concluso, con il convenuto , contratto di locazione finanziaria n. IR 1227639 [poi Controparte_1 divenuto n. 02700603000105], avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Taranto, al Piazzale
TE GH n. 28, identificato, presso il Catasto Fabbricati dello stesso Comune, al foglio 244, particella 194, subalterno 98; 2)- che, il convenuto si era reso moroso nel pagamento dei pattuiti canoni, in ragione di € 27.129,54; 3)- che, con successivo contratto, in data 29.6.2023, essa concedente società , cedeva pro soluto, con effetto dal 5.7.2023, in favore Controparte_2 della società tutti i crediti pecuniari, derivanti in maggior parte da contratti di locazione Parte_1 finanziaria, sorti nel periodo compreso tra il 20.12.2019 e il 28.07.2000; 4)- che nell'ambito della medesima operazione, i beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria da cui originavano i crediti così ceduti ed i contratti stessi erano stati trasferiti, in parte mediante cessione e in parte mediante scissione parziale, a lei stessa attrice, per cui essa era divenuta proprietaria anche dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria di cui si tratta nonché cessionaria del contratto stesso;
5)- che, stante il descritto grave inadempimento del convenuto utilizzatore , con Controparte_1 lettera in data 3.9.2024, aveva, a quest'ultimo, comunicato la propria volontà di risolvere il contratto e che ciò malgrado essa utilizzatrice non aveva mai restituito i beni oggetto di locazione finanziaria;
né aveva comunque ripianato la descritta morosità;
-e concludeva pertanto chiedendo che, accertata l'intervenuta risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatore, del contratto di locazione finanziaria n. 02700603000105 - già contratto n. IR
1227639, quale dalla con il convenuto stipulato, Controparte_2 Controparte_1 quest'ultimo venisse condannato all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto medesimo, con vittoria di spese;
-che il convenuto, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio;
-che all'udienza del 20.3.2025 veniva disposto il mutamento del rito;
II]- ritenuto che la legittimazione della società attrice, quale discendente dall'acquisto, da parte della concedente, dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria di cui trattasi e della relativa posizione contrattuale, è provata a mezzo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di beni e rapporti giuridici pro soluto ai sensi della legge n. 130/1999 e della relativa comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge stessa;
nonché per mezzo della dichiarazione di cessione da parte di e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rispettivamente quali mandatarie di e di e dall'atto di scissione Parte_1 Parte_1 del 29.6.2023 a rogito del Notaio di Milano (v. doc. cit., in fascicolo di parte attrice); Persona_1
III]- ritenuto che la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatore, del contratto di locazione finanziaria, quale alla parte attrice dalla concedente ceduto, unitamente all'immobile che ne costituisce l'oggetto, deve essere accolta, risultando allegati e, ove del caso provati, tutti i necessari relativi presupposti, quali: i)- l'esistenza e il contenuto dell'invocato rapporto contrattuale di locazione finanziaria, nonché la consegna, all'utilizzatrice, del bene che ne costituiva l'oggetto (v. doc. contrattuale e verbale di consegna, in fascicolo di parte ricorrente), ii)- il mancato pagamento dei canoni in ragione di complessivi € 27.129,54, al 27.8.2024,
e di tutti quelli successivi (v. estratto conto, in fascicolo di parte ricorrente), senza che la convenuta utilizzatrice, sebbene gravata del relativo onere, abbia, in quanto non costituita, provato evidentemente il contrario;
e iii)- la comunicazione all'utilizzatrice medesima, in data 3.9.2024, della propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto (anche se, per l'inadempimento, come nel caso di specie prevista dall'art. 21 delle relative condizioni generali, e non già dall'art. 17, quale, per mero evidente errore di trascrizione, effettivamente indicato - (cfr. condizioni generali di contratto e lettera di risoluzione, in fascicolo di parte attrice).
IV]- ritenuto che le spese debbono seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo, senza riconoscimento degli importi relativi al contributo unificato, siccome non risulta siano essi stati mai corrisposti, trattandosi di causa iscritta a debito;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara contumace il convenuto ; Controparte_1
-accoglie le domande, quali, nei confronti di quest'ultimo, proposte dalla società
[...]
e, per l'effetto, Parte_1 -dichiara risolto, per inadempimento dell'utilizzatore, il contratto di locazione finanziaria n.
02700603000105 - già contratto n. IR 1227639, quale, in data 26.5.2009 concluso tra la terza società ed il convenuto medesimo;
Controparte_2
-condanna il convenuto all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, Controparte_1 dell'immobile oggetto di detta locazione finanziaria, quale sito nel Comune di Taranto, al Piazzale
TE GH n. 28, identificato, presso il Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 244 particella, 194 subalterno 98;
-condanna lo stesso convenuto, al rimborso, in favore della parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 dicembre 2025
Il Giudice Unico- dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Claudia Simeoni.