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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2158/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ,), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASSETTA LAURA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FOMMEI FRANCESCA
RESISTENTE
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_2 C.F._3
FOMMEI FRANCESCA
TERZA CHIAMATA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI All'udienza del 26/02/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come da “memoria di precisazione delle conclusioni congiunte per la trasformazione del rito” depositata in cancelleria telematica in data 24.2.2025, che si riportano integralmente:
“CONDIZIONI 1. Il sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne Parte_1
la somma mensile di euro 700,00, comprensiva anche delle spese di natura CP_2 straordinaria, fino al mese di ottobre 2025 compreso, data a decorrere dalla quale nessun contributo al mantenimento, sia di natura ordinaria che straordinaria, sarà più dovuto dal sig. per la figlia maggiorenne;
2. Le spese di lite del contenzioso avviato Parte_1 vengono compensate tra le parti;
i difensori rinunciano alla solidarietà professionale ex art.
13 L.F.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 in Grosseto, in data 24/11/2001, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del
Comune di MASSA MARITTIMA (Serie C, Parte II, atto n. 13, anno 2001), ed ha adito il Tribunale di Grosseto per chiedere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Dall'unione è nata la figlia (2000). CP_2
s'è ritualmente costituita in giudizio chiedendo, oltre alla Controparte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la previsione di un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 03/02/2023, il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ed aveva rimesso la causa sul ruolo concedendo i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., onerando le parti di depositare le rispettive documentazioni reddituali.
All'udienza del 26/02/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio, alle condizioni congiunte come da “memoria di precisazione delle conclusioni congiunte per la trasformazione del rito” depositate il
24/02/2025, ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini del 190 c.p.c.
Ebbene, le suddette conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché le condizioni sopra indicate non risultano in contrasto con alcuna norma di legge, tenuto anche conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Dispone in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
26.2.2025 prendendo atto delle condizioni congiunte contenute nella “memoria di precisazione delle conclusioni congiunte per la trasformazione del rito” depositata in cancelleria telematica in data 24/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ,), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CASSETTA LAURA
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. FOMMEI FRANCESCA
RESISTENTE
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. CP_2 C.F._3
FOMMEI FRANCESCA
TERZA CHIAMATA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI All'udienza del 26/02/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto dell'intervenuta consensualizzazione del giudizio ed hanno precisato le conclusioni come da “memoria di precisazione delle conclusioni congiunte per la trasformazione del rito” depositata in cancelleria telematica in data 24.2.2025, che si riportano integralmente:
“CONDIZIONI 1. Il sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne Parte_1
la somma mensile di euro 700,00, comprensiva anche delle spese di natura CP_2 straordinaria, fino al mese di ottobre 2025 compreso, data a decorrere dalla quale nessun contributo al mantenimento, sia di natura ordinaria che straordinaria, sarà più dovuto dal sig. per la figlia maggiorenne;
2. Le spese di lite del contenzioso avviato Parte_1 vengono compensate tra le parti;
i difensori rinunciano alla solidarietà professionale ex art.
13 L.F.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 in Grosseto, in data 24/11/2001, trascritto presso il Registro dello Stato Civile del
Comune di MASSA MARITTIMA (Serie C, Parte II, atto n. 13, anno 2001), ed ha adito il Tribunale di Grosseto per chiedere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Dall'unione è nata la figlia (2000). CP_2
s'è ritualmente costituita in giudizio chiedendo, oltre alla Controparte_1 pronuncia dello scioglimento del matrimonio, la previsione di un contributo al mantenimento della figlia a carico del padre.
Con sentenza non definitiva, depositata in data 03/02/2023, il Tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva sullo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti ed aveva rimesso la causa sul ruolo concedendo i termini ex art. 183 co.
6 c.p.c., onerando le parti di depositare le rispettive documentazioni reddituali.
All'udienza del 26/02/2025, i procuratori delle parti hanno dato atto della consensualizzazione del giudizio, alle condizioni congiunte come da “memoria di precisazione delle conclusioni congiunte per la trasformazione del rito” depositate il
24/02/2025, ed hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione con rinuncia ai termini del 190 c.p.c.
Ebbene, le suddette conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché le condizioni sopra indicate non risultano in contrasto con alcuna norma di legge, tenuto anche conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Dispone in conformità alle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del
26.2.2025 prendendo atto delle condizioni congiunte contenute nella “memoria di precisazione delle conclusioni congiunte per la trasformazione del rito” depositata in cancelleria telematica in data 24/02/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.3.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti