Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 11523/2021 R.G. promossa da:
rappr.e dif. dall'avv. QUAGLIARELLA GIACOMO;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.111.2021 il ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- ordinare all di esibire e depositare tutta la documentazione CP_1 relativa alla parte ricorrente, anche quella posta a base del diniego;
- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 29.06.2011 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte ai capitoli b) e c) del presente ricorso;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti, dalla data della CP_1 domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. medico legale, che si richiede sin d'ora;
- Condannare l Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata e rinnovata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata, per le ragioni che di seguito si espongono.
L'art. 13 del d. lgs. n. 38/2000 –applicabile ratione temporis all'odierna fattispecie - ha previsto l'erogazione da parte dell' di un CP_1 indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al sei per cento ed inferiore al sedici per cento, ed in rendita per le menomazioni di grado pari o superiore al sedici per cento.
Nel caso di specie, –in cui il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico scaturito dall'infortunio occorso in data 26.09.2011-, a seguito della rinnovazione delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa –le cui valutazioni appaiono Per_1 condivisibili, in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici - ha quantificato il danno biologico nella misura del 14%.
L deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte CP_1 ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge.
Le spese processuali –liquidate come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza;
tuttavia, l'incremento in sede giudiziaria nella misura di soli due punti percentuali ne giustifica la compensazione nella misura della metà.
Pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio –nella misura liquidata con separati decreti- definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: -accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l ad erogare CP_1 alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 14%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
-liquida le spese di lite nella misura di Euro 1.200,00 per onorari, oltre
IVA e CAP come per legge, che pone a carico dell' nella misura della CP_1 metà, con distrazione, e che compensa per la metà residua;
-pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio –nella misura liquidata con separati decreti- definitivamente a carico dell CP_1
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)