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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 27/10/2025, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3357/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3357 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Ripalvella come da procura in atti OPPONENTE
E
(P. I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Fattore e Tommaso
Palmitesta come da procure in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con l'atto di citazione ritualmente notificato, il in persona dell'amministratore Parte_1
“pro tempore” (di seguito ), conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Parte_1
in persona del legale rappresentante “pro tempore” Controparte_1
(di seguito , e proponeva opposizione avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto il CP_1 pagamento della somma di euro 7.752,10, oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo per i lavori di “manutenzione dell'impianto termico centralizzato”, come da contratto intercorso tra le parti il 07.03.2014, nonché per le opere di “sostituzione contabilizzatori diretti” di cui al preventivo del 27 luglio 2017, accettato con delibera assembleare del 4 dicembre 2018, lavori tutti svolti dalla società in favore del medesimo. Parte_1
A sostegno, l'opponente deduceva l'erroneità dell'importo monitoriamente azionato (poiché, alla luce dei pagamenti effettuati, residuava un saldo pari ad euro 5.699,10) ed eccepiva l'inadempimento contrattuale della controparte, che si era limitata alla sola (nonchè tardiva) installazione dei nuovi contabilizzatori, senza abilitarli all'invio dei dati da remoto, nè aveva provveduto alle letture dei consumi relativamente alla gestione 2018 – 2019 ed al relativo invio dei dati.
Da ultimo, il rappresentava che i lavori di sostituzione dei contabilizzatori dovevano Parte_1 ritenersi illegittimi in quanto nell'estate del 2019 la risultava cancellata dal Registro delle CP_1
Imprese “per cessazione attività”, per cui non poteva svolgere quanto oggetto dei contratti né rilasciare le richieste dichiarazioni di conformità ex DM n. 37/2008.
Pertanto, l'istante concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti in ragione del grave inadempimento della con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle CP_1 somme percepite a titolo di anticipazione sul corrispettivo contrattualmente pattuito ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stimati in euro 77.562,85.
In via subordinata, chiedeva accertarsi che il aveva corrisposto alla controparte un Parte_1 corrispettivo maggiore di quello oggetto di ingiunzione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione, fino alla reciproca concorrenza, dei rispettivi crediti come accertati in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
2 Con ordinanza del 26 febbraio 2021, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia solo parzialmente fondata e che, pertanto, debba essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Occorre, in primo luogo premettere che, nella specie, non sono contestati i rapporti contrattuali tra le parti, essendo pacifica (oltre che documentalmente provata) la stipula in data 07.03.2014 del contratto avente ad oggetto i lavori di manutenzione e di controllo dell'impianto termico centralizzato del condominio, con cui l'opposta è stata nominata “terzo responsabile” dell'impianto ex art. 11 D.P.R. 412/93 (doc. n. 4 allegato alla citazione). Detto contratto è stato integrato con affidamento alla tra l'altro, anche dell'incarico di effettuare due letture annuali dei CP_1 consumi acqua calda e fredda e di inviare annualmente la bolletta dei consumi energetici.
Parimenti, è pacifico (oltre e che provato per tabulas) che nell'ambito delle prestazioni volte alla corretta manutenzione dell'impianto, la società abbia evidenziato la necessità di sostituire i contabilizzatori di calore istallati nei singoli appartamenti. Dunque, il condominio ha autorizzato la al suddetto intervento accettando, tramite delibera assembleare del 4 settembre 2018, il CP_1 preventivo n. 701, stilato dall'opposta medesima in data 27.07.2017 (doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo).
Ciò posto, e passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione, il ha innanzitutto Parte_1 eccepito l'erroneità del credito vantato dalla controparte.
A riguardo, si rileva che con il ricorso monitorio la ha azionato, in forza dei predetti CP_1 rapporti contrattuali, le seguenti fatture:
1) n. 14 del 12.01.2016, dell'importo di euro 3.481,00 per: “fornitura circolatore doppio elettronico classe A per carico bollitore - mano d'opera montaggio circolatore”;
2) n. 53 del 27.09.2016 dell'importo di euro 408,10 per “sostituzione vaso espansione”;
3) n. 91 del 18.12.2018, dell'importo di euro 10.812,00 per “sostituzione contabilizzatori come da delibera del 04/09/2018”.
Ebbene, il condominio ha contestato l'avvenuto versamento di un acconto pari ad euro 1.802,00 in relazione alla fattura n. 14; l'omesso recapito della fattura n. 53; il pagamento di un primo acconto sulla fattura n. 91 pari ad euro 2.200,00 piuttosto che ad euro 1.949,00, come asserito dalla
3 controparte, oltre ad ulteriori acconti di euro 3.000,00 e 2.000,00 rispettivamente in data 11.11.2019
e 4.12.2019.
La società opposta, nella comparsa di costituzione (pag. 5) ha ammesso, in relazione alla fattura n.
91, l'errore materiale nel quantificare il primo acconto, riconoscendolo pari ad euro 2.200,00.
Per altro verso, il ha a sua volta riconosciuto che il versamento da valersi in acconto Parte_1 sulla fattura n. 14 era in realtà da attribuire al saldo di un'altra fattura, estranea al decreto ingiuntivo per cui è causa e, dunque, ha chiesto l'imputazione della sola differenza di euro 120,00. Infine, quanto alla fattura n. 53, ha dato atto dei solleciti ricevuti (si veda la comparsa conclusionale dell'opponente, pag. 4).
Dunque, a fronte del credito iniziale portato dalle tre fatture in parola pari complessivamente ad euro 14.701,10, risultano effettuati versamenti per euro 7.320,00, per un debito residuo di euro
7.381,10 (e non di euro 5.699,10, come ritenuto dal ). Parte_1
Tanto chiarito, prima di procedere all'esame degli ulteriori motivi di opposizione si evidenzia che, nel caso che ci occupa, siamo di fronte a reciproche contestazioni di inadempimento (mancato pagamento, da parte del , degli importi di cui al ricorso monitorio e asseriti Parte_1 comportamenti inadempienti della posti a sostegno dell'opposizione); compito del CP_1 giudice, dunque, è quello di procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.
Pertanto, se l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 cc., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, cc.
Quanto all'onere della prova in tema di inadempimento di una obbligazione, è consolidato il principio per cui, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
4 Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata, come nella specie, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc o di inesatto adempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015).
Ed allora, con riferimento al contratto di manutenzione del 7 marzo 2014, il lamenta Parte_1
l'omessa lettura ed invio dei consumi nonchè l'omesso riparto degli stessi relativi all'esercizio 2018
– 2019.
Ebbene, il contratto in esame prevedeva lo svolgimento da parte della delle attività di CP_1 conduzione, manutenzione ordinaria/straordinaria e controllo dell'impianto termico del Parte_1
, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma l°, lettera n) del D.P.R 412/93.
[...]
Il corrispettivo annuale per l'attività di manutenzione ordinaria veniva pattuito in €. 700,00.
Sull'adempimento degli oneri di manutenzione dell'impianto non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'opponente.
In allegato al contratto principale, le parti avevano previsto che la svolgesse una ulteriore CP_1 attività, consistente, tra l'altro, nell'effettuare la lettura e la ripartizione dei consumi di gas e acqua, nonché nell'inviare annualmente la bolletta dei consumi energetici.
Per tale ultimo onere contrattuale veniva previsto un corrispettivo annuale di €. 20,00, oltre iva
(allegato al doc. 1 dell'opposta).
Da un esame complessivo delle richiamate pattuizioni si evince come tale ultima attività, prevista ad integrazione del contratto principale, avesse una connotazione marginale rispetto alla ben più complessa attività manutentiva e di controllo dell'impianto termico (in ordine alla quale, come già detto, non è stato eccepito alcun inadempimento); e, d'altro canto, il differente peso contrattuale emerge chiaramente anche dai diversi importi pattuiti a titolo di corrispettivo (€. 700,00 per la manutenzione a fronte di euro 20,00 per l'attività aggiuntiva, come sopra specificato).
Sulla scorta di tanto, ritiene il Tribunale che la mancata lettura dei consumi e l'omesso riparto degli stessi non possano - di per sé - considerarsi causa di risoluzione del contratto, non rivestendo tale condotta della la connotazione di gravità necessaria, in relazione all'interesse della CP_1 controparte, per addivenire allo scioglimento del vincolo negoziale.
Il rifiuto di adempiere da parte del deve, in sostanza, ritenersi contrario a buona fede, il Parte_1 che comporta il rigetto del motivo di opposizione in esame.
5 Quanto al contratto di sostituzione dei contabilizzatori (preventivo del 27.07.2017 approvato con delibera assembleare del 4.9.2018), l'inadempimento contrattuale contestato ad non CP_1 consiste nel ritardo nella ultimazione dei lavori di installazione dei contabilizzatori nelle varie unità abitative del , ma (come precisato dallo stesso opponente nella memoria di replica) nella Parte_1 mancata abilitazione dei nuovi contatori all'invio dei dati in modalità “walk by”, attività successiva all'installazione.
Ora, è pacifico che con il contratto in esame la si sia obbligata alla fornitura dei nuovi CP_1 contatori;
alla relativa installazione presso l'abitazione dei singoli condomini;
al collegamento elettrico e alla abilitazione dei contatori medesimi alla trasmissione dei dati da remoto.
Quanto al , era previsto il pagamento del 20% dell'importo concordato alla data di Parte_1 accettazione del preventivo (verbale di delibera del 4.09.2018), il pagamento del 30% entro la data di inizio lavori (dicembre 2018) ed il restante 50% a fine lavori.
Proprio in considerazione dei diversi termini pattuiti per l'adempimento delle obbligazioni, la società opposta ha contestato, nella specie, l'applicabilità dell'art. 1460 cc (si veda la prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc).
A tale proposito, ritiene il Tribunale, conformemente alla dominante giurisprudenza, che "La disposizione di cui all'art. 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev'essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi,
l'eccezione va consentita solo quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un'interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione" (Cass. n. 20939/17; si veda anche Cass. n. 4205/16).
Ebbene - premesso che il contratto non prevedeva un termine per il compimento delle opere da parte della il non ha rispettato, così rendendosi inadempiente, quanto CP_1 Parte_1 pattuito in ordine ai pagamenti, poiché il primo acconto di euro 2.200,00 è stato versato il 17.6.2019
(circa 6 mesi dopo l'inizio dei lavori) e il secondo di €. 3.000,00 il 12.11.2019.
Ciò nonostante, la ha comunque provveduto ad acquistare ed installare i contabilizzatori, CP_1 comportandosi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto.
6 Né si rinvengono, alla luce della compiuta istruttoria, elementi da cui desumere la volontà della società opposta di sottrarsi o, quantomeno, di ritardare il completo adempimento.
Infatti, è incontestato che il protrarsi dei lavori e, conseguentemente, la mancata abilitazione dei contatori all'invio dei dati da remoto, siano dipesi dalla difficoltà di contattare tutti i condomini, onere (quello di contattarli) che le parti si attribuiscono reciprocamente.
Sul punto, di fronte a deposizioni testimoniali non univoche, diventa determinante esaminare la corrispondenza intercorsa tra le parti.
Ed allora, dalla e-mail del 14.03.19 (doc. 14 dell'opposta), con cui il condominio inviava alla la lista dei condomini da contattare per concordare l'appuntamento con i tecnici per CP_1
l'installazione, emerge la difficoltà oggettiva di contattarne alcuni (“non riesco a contattarlo”, “abita fuori Abruzzo e rientra ad aprile e vi contatterà”, ecc…); quindi, il 15.03.2019 è la stessa CP_1
a rappresentare al condominio l'urgenza nel fissare gli appuntamenti con i condomini “non reperiti” per completare l'installazione dei contabilizzatori (doc. n.14).
In data 8.07.19 il condominio rappresentava nuovamente la propria difficoltà a prendere contatto con alcuni condomini (doc. n. 15); ed ancora, il 5.02.20 la confermava di aver già CP_1 installato tutti i contabilizzatori e che mancava solo la loro abilitazione all'invio dei dati. A tal fine,
l'invitava lo studio (amministratore del condominio) a concordare entro 5 giorni una data Pt_2 utile per l'avvio del sistema (doc. n. 28).
Con nota del 7.02.2020, lo (nel contestare i comportamenti inadempienti alla Parte_3 controparte) ribadiva di aver tentato di contattare in più occasioni i condomini, ma senza indicare una data per l'ultimazione dei lavori (doc. 11 dell'opponente).
Infine, con nota del 26.02.20 la ribadiva la propria disponibilità a completare il lavoro in CP_1 un'unica giornata, suggerendo alcune date utili per fissare l'appuntamento con i condomini e mettendo a disposizione ben 4 tecnici (doc. 28 dell'opposta).
L'analisi della corrispondenza sopra riportata rivela un atteggiamento di piena disponibilità e collaborazione, da parte della società, alla esecuzione ed ultimazione dei lavori di cui trattasi, condotta incompatibile con la volontà di volersi sottrarre all'adempimento; pertanto, attesi i principi sanciti dalla giurisprudenza sopra richiamata, non può nella specie trovare applicazione l'art. 1460 cc invocato dall'opponente, il cui rifiuto di adempiere deve ritenersi contrario alla buona fede contrattuale.
7 Da ultimo, in merito alla eccepita cancellazione della dal registro delle imprese, pur a CP_1 fronte della momentanea cessazione dell'attività a far data dal 05.07.2019, l'opposta ha provato di avere continuato ad operare, assumendo personale specializzato sin dal 4 aprile 2019, provvedendo a pagare gli stipendi (cfr. docc. 19, 20 e 21 prodotti dall'opposta) ed emettendo le certificazioni dei rapporti di controllo di efficienza energetica (docc. 25, 26 a) e 26 b).
La continuità dell'esercizio dell'attività di impresa è altresì comprovata dal persistere del rapporto lavorativo di tre dipendenti con la società, come risultante dalle buste paga emesse in favore di
, e nel periodo di riferimento (docc. nn. 22, 23 Controparte_2 Persona_1 Persona_2
e 24).
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere (Cass. SS.UU., n. 6070/2013).
Nel caso di specie, parte opposta ha provato la piena operatività della società senza soluzione di continuità, per cui è sicuramente legittimata ad agire per il recupero coattivo delle somme rivendicate con il decreto ingiuntivo (cfr. Tribunale Chieti, n. 455/21, e Tribunale Pescara, n.
1376/22).
Anche l'ultimo motivo di opposizione, pertanto, deve ritenersi infondato, statuizione che assorbe la dispiegata riconvenzionale.
Il decreto ingiuntivo, tuttavia, deve essere revocato, essendo stata provata l'erroneità della somma ingiunta, come sopra evidenziato, somma che risulta essere pari ad euro 7.381,10 (con una differenza di euro 371,00 rispetto all'importo monitoriamente azionato di euro 7.752,10).
Di qui la condanna del opponente al pagamento del relativo importo, oltre interessi Parte_1 come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
Le spese del giudizio vengono poste per intero a carico del , stante la sua pressocchè Parte_1 integrale soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal in persona dell'amministratore “pro tempore”, nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
“pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, che per il resto rigetta, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 controparte, della somma di euro 7.381,10, oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro Parte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
9 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3357 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Ripalvella come da procura in atti OPPONENTE
E
(P. I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Fattore e Tommaso
Palmitesta come da procure in atti OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con l'atto di citazione ritualmente notificato, il in persona dell'amministratore Parte_1
“pro tempore” (di seguito ), conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Parte_1
in persona del legale rappresentante “pro tempore” Controparte_1
(di seguito , e proponeva opposizione avverso il decreto con cui gli era stato ingiunto il CP_1 pagamento della somma di euro 7.752,10, oltre interessi e spese, quale saldo del corrispettivo per i lavori di “manutenzione dell'impianto termico centralizzato”, come da contratto intercorso tra le parti il 07.03.2014, nonché per le opere di “sostituzione contabilizzatori diretti” di cui al preventivo del 27 luglio 2017, accettato con delibera assembleare del 4 dicembre 2018, lavori tutti svolti dalla società in favore del medesimo. Parte_1
A sostegno, l'opponente deduceva l'erroneità dell'importo monitoriamente azionato (poiché, alla luce dei pagamenti effettuati, residuava un saldo pari ad euro 5.699,10) ed eccepiva l'inadempimento contrattuale della controparte, che si era limitata alla sola (nonchè tardiva) installazione dei nuovi contabilizzatori, senza abilitarli all'invio dei dati da remoto, nè aveva provveduto alle letture dei consumi relativamente alla gestione 2018 – 2019 ed al relativo invio dei dati.
Da ultimo, il rappresentava che i lavori di sostituzione dei contabilizzatori dovevano Parte_1 ritenersi illegittimi in quanto nell'estate del 2019 la risultava cancellata dal Registro delle CP_1
Imprese “per cessazione attività”, per cui non poteva svolgere quanto oggetto dei contratti né rilasciare le richieste dichiarazioni di conformità ex DM n. 37/2008.
Pertanto, l'istante concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi la risoluzione dei contratti intercorsi tra le parti in ragione del grave inadempimento della con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle CP_1 somme percepite a titolo di anticipazione sul corrispettivo contrattualmente pattuito ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, stimati in euro 77.562,85.
In via subordinata, chiedeva accertarsi che il aveva corrisposto alla controparte un Parte_1 corrispettivo maggiore di quello oggetto di ingiunzione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione, fino alla reciproca concorrenza, dei rispettivi crediti come accertati in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
2 Con ordinanza del 26 febbraio 2021, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Così compendiati i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la proposta opposizione sia solo parzialmente fondata e che, pertanto, debba essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Occorre, in primo luogo premettere che, nella specie, non sono contestati i rapporti contrattuali tra le parti, essendo pacifica (oltre che documentalmente provata) la stipula in data 07.03.2014 del contratto avente ad oggetto i lavori di manutenzione e di controllo dell'impianto termico centralizzato del condominio, con cui l'opposta è stata nominata “terzo responsabile” dell'impianto ex art. 11 D.P.R. 412/93 (doc. n. 4 allegato alla citazione). Detto contratto è stato integrato con affidamento alla tra l'altro, anche dell'incarico di effettuare due letture annuali dei CP_1 consumi acqua calda e fredda e di inviare annualmente la bolletta dei consumi energetici.
Parimenti, è pacifico (oltre e che provato per tabulas) che nell'ambito delle prestazioni volte alla corretta manutenzione dell'impianto, la società abbia evidenziato la necessità di sostituire i contabilizzatori di calore istallati nei singoli appartamenti. Dunque, il condominio ha autorizzato la al suddetto intervento accettando, tramite delibera assembleare del 4 settembre 2018, il CP_1 preventivo n. 701, stilato dall'opposta medesima in data 27.07.2017 (doc. n. 5 allegato all'atto introduttivo).
Ciò posto, e passando ad esaminare i singoli motivi di opposizione, il ha innanzitutto Parte_1 eccepito l'erroneità del credito vantato dalla controparte.
A riguardo, si rileva che con il ricorso monitorio la ha azionato, in forza dei predetti CP_1 rapporti contrattuali, le seguenti fatture:
1) n. 14 del 12.01.2016, dell'importo di euro 3.481,00 per: “fornitura circolatore doppio elettronico classe A per carico bollitore - mano d'opera montaggio circolatore”;
2) n. 53 del 27.09.2016 dell'importo di euro 408,10 per “sostituzione vaso espansione”;
3) n. 91 del 18.12.2018, dell'importo di euro 10.812,00 per “sostituzione contabilizzatori come da delibera del 04/09/2018”.
Ebbene, il condominio ha contestato l'avvenuto versamento di un acconto pari ad euro 1.802,00 in relazione alla fattura n. 14; l'omesso recapito della fattura n. 53; il pagamento di un primo acconto sulla fattura n. 91 pari ad euro 2.200,00 piuttosto che ad euro 1.949,00, come asserito dalla
3 controparte, oltre ad ulteriori acconti di euro 3.000,00 e 2.000,00 rispettivamente in data 11.11.2019
e 4.12.2019.
La società opposta, nella comparsa di costituzione (pag. 5) ha ammesso, in relazione alla fattura n.
91, l'errore materiale nel quantificare il primo acconto, riconoscendolo pari ad euro 2.200,00.
Per altro verso, il ha a sua volta riconosciuto che il versamento da valersi in acconto Parte_1 sulla fattura n. 14 era in realtà da attribuire al saldo di un'altra fattura, estranea al decreto ingiuntivo per cui è causa e, dunque, ha chiesto l'imputazione della sola differenza di euro 120,00. Infine, quanto alla fattura n. 53, ha dato atto dei solleciti ricevuti (si veda la comparsa conclusionale dell'opponente, pag. 4).
Dunque, a fronte del credito iniziale portato dalle tre fatture in parola pari complessivamente ad euro 14.701,10, risultano effettuati versamenti per euro 7.320,00, per un debito residuo di euro
7.381,10 (e non di euro 5.699,10, come ritenuto dal ). Parte_1
Tanto chiarito, prima di procedere all'esame degli ulteriori motivi di opposizione si evidenzia che, nel caso che ci occupa, siamo di fronte a reciproche contestazioni di inadempimento (mancato pagamento, da parte del , degli importi di cui al ricorso monitorio e asseriti Parte_1 comportamenti inadempienti della posti a sostegno dell'opposizione); compito del CP_1 giudice, dunque, è quello di procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.
Pertanto, se l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 cc., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, cc.
Quanto all'onere della prova in tema di inadempimento di una obbligazione, è consolidato il principio per cui, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
4 Eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata, come nella specie, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc o di inesatto adempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015).
Ed allora, con riferimento al contratto di manutenzione del 7 marzo 2014, il lamenta Parte_1
l'omessa lettura ed invio dei consumi nonchè l'omesso riparto degli stessi relativi all'esercizio 2018
– 2019.
Ebbene, il contratto in esame prevedeva lo svolgimento da parte della delle attività di CP_1 conduzione, manutenzione ordinaria/straordinaria e controllo dell'impianto termico del Parte_1
, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma l°, lettera n) del D.P.R 412/93.
[...]
Il corrispettivo annuale per l'attività di manutenzione ordinaria veniva pattuito in €. 700,00.
Sull'adempimento degli oneri di manutenzione dell'impianto non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'opponente.
In allegato al contratto principale, le parti avevano previsto che la svolgesse una ulteriore CP_1 attività, consistente, tra l'altro, nell'effettuare la lettura e la ripartizione dei consumi di gas e acqua, nonché nell'inviare annualmente la bolletta dei consumi energetici.
Per tale ultimo onere contrattuale veniva previsto un corrispettivo annuale di €. 20,00, oltre iva
(allegato al doc. 1 dell'opposta).
Da un esame complessivo delle richiamate pattuizioni si evince come tale ultima attività, prevista ad integrazione del contratto principale, avesse una connotazione marginale rispetto alla ben più complessa attività manutentiva e di controllo dell'impianto termico (in ordine alla quale, come già detto, non è stato eccepito alcun inadempimento); e, d'altro canto, il differente peso contrattuale emerge chiaramente anche dai diversi importi pattuiti a titolo di corrispettivo (€. 700,00 per la manutenzione a fronte di euro 20,00 per l'attività aggiuntiva, come sopra specificato).
Sulla scorta di tanto, ritiene il Tribunale che la mancata lettura dei consumi e l'omesso riparto degli stessi non possano - di per sé - considerarsi causa di risoluzione del contratto, non rivestendo tale condotta della la connotazione di gravità necessaria, in relazione all'interesse della CP_1 controparte, per addivenire allo scioglimento del vincolo negoziale.
Il rifiuto di adempiere da parte del deve, in sostanza, ritenersi contrario a buona fede, il Parte_1 che comporta il rigetto del motivo di opposizione in esame.
5 Quanto al contratto di sostituzione dei contabilizzatori (preventivo del 27.07.2017 approvato con delibera assembleare del 4.9.2018), l'inadempimento contrattuale contestato ad non CP_1 consiste nel ritardo nella ultimazione dei lavori di installazione dei contabilizzatori nelle varie unità abitative del , ma (come precisato dallo stesso opponente nella memoria di replica) nella Parte_1 mancata abilitazione dei nuovi contatori all'invio dei dati in modalità “walk by”, attività successiva all'installazione.
Ora, è pacifico che con il contratto in esame la si sia obbligata alla fornitura dei nuovi CP_1 contatori;
alla relativa installazione presso l'abitazione dei singoli condomini;
al collegamento elettrico e alla abilitazione dei contatori medesimi alla trasmissione dei dati da remoto.
Quanto al , era previsto il pagamento del 20% dell'importo concordato alla data di Parte_1 accettazione del preventivo (verbale di delibera del 4.09.2018), il pagamento del 30% entro la data di inizio lavori (dicembre 2018) ed il restante 50% a fine lavori.
Proprio in considerazione dei diversi termini pattuiti per l'adempimento delle obbligazioni, la società opposta ha contestato, nella specie, l'applicabilità dell'art. 1460 cc (si veda la prima memoria ex art. 183, comma 6, cpc).
A tale proposito, ritiene il Tribunale, conformemente alla dominante giurisprudenza, che "La disposizione di cui all'art. 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l'eccezione di inadempimento non è ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, dev'essere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi,
l'eccezione va consentita solo quando sia già evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilità di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalità secondo un'interpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione" (Cass. n. 20939/17; si veda anche Cass. n. 4205/16).
Ebbene - premesso che il contratto non prevedeva un termine per il compimento delle opere da parte della il non ha rispettato, così rendendosi inadempiente, quanto CP_1 Parte_1 pattuito in ordine ai pagamenti, poiché il primo acconto di euro 2.200,00 è stato versato il 17.6.2019
(circa 6 mesi dopo l'inizio dei lavori) e il secondo di €. 3.000,00 il 12.11.2019.
Ciò nonostante, la ha comunque provveduto ad acquistare ed installare i contabilizzatori, CP_1 comportandosi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto.
6 Né si rinvengono, alla luce della compiuta istruttoria, elementi da cui desumere la volontà della società opposta di sottrarsi o, quantomeno, di ritardare il completo adempimento.
Infatti, è incontestato che il protrarsi dei lavori e, conseguentemente, la mancata abilitazione dei contatori all'invio dei dati da remoto, siano dipesi dalla difficoltà di contattare tutti i condomini, onere (quello di contattarli) che le parti si attribuiscono reciprocamente.
Sul punto, di fronte a deposizioni testimoniali non univoche, diventa determinante esaminare la corrispondenza intercorsa tra le parti.
Ed allora, dalla e-mail del 14.03.19 (doc. 14 dell'opposta), con cui il condominio inviava alla la lista dei condomini da contattare per concordare l'appuntamento con i tecnici per CP_1
l'installazione, emerge la difficoltà oggettiva di contattarne alcuni (“non riesco a contattarlo”, “abita fuori Abruzzo e rientra ad aprile e vi contatterà”, ecc…); quindi, il 15.03.2019 è la stessa CP_1
a rappresentare al condominio l'urgenza nel fissare gli appuntamenti con i condomini “non reperiti” per completare l'installazione dei contabilizzatori (doc. n.14).
In data 8.07.19 il condominio rappresentava nuovamente la propria difficoltà a prendere contatto con alcuni condomini (doc. n. 15); ed ancora, il 5.02.20 la confermava di aver già CP_1 installato tutti i contabilizzatori e che mancava solo la loro abilitazione all'invio dei dati. A tal fine,
l'invitava lo studio (amministratore del condominio) a concordare entro 5 giorni una data Pt_2 utile per l'avvio del sistema (doc. n. 28).
Con nota del 7.02.2020, lo (nel contestare i comportamenti inadempienti alla Parte_3 controparte) ribadiva di aver tentato di contattare in più occasioni i condomini, ma senza indicare una data per l'ultimazione dei lavori (doc. 11 dell'opponente).
Infine, con nota del 26.02.20 la ribadiva la propria disponibilità a completare il lavoro in CP_1 un'unica giornata, suggerendo alcune date utili per fissare l'appuntamento con i condomini e mettendo a disposizione ben 4 tecnici (doc. 28 dell'opposta).
L'analisi della corrispondenza sopra riportata rivela un atteggiamento di piena disponibilità e collaborazione, da parte della società, alla esecuzione ed ultimazione dei lavori di cui trattasi, condotta incompatibile con la volontà di volersi sottrarre all'adempimento; pertanto, attesi i principi sanciti dalla giurisprudenza sopra richiamata, non può nella specie trovare applicazione l'art. 1460 cc invocato dall'opponente, il cui rifiuto di adempiere deve ritenersi contrario alla buona fede contrattuale.
7 Da ultimo, in merito alla eccepita cancellazione della dal registro delle imprese, pur a CP_1 fronte della momentanea cessazione dell'attività a far data dal 05.07.2019, l'opposta ha provato di avere continuato ad operare, assumendo personale specializzato sin dal 4 aprile 2019, provvedendo a pagare gli stipendi (cfr. docc. 19, 20 e 21 prodotti dall'opposta) ed emettendo le certificazioni dei rapporti di controllo di efficienza energetica (docc. 25, 26 a) e 26 b).
La continuità dell'esercizio dell'attività di impresa è altresì comprovata dal persistere del rapporto lavorativo di tre dipendenti con la società, come risultante dalle buste paga emesse in favore di
, e nel periodo di riferimento (docc. nn. 22, 23 Controparte_2 Persona_1 Persona_2
e 24).
Secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale, “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Pertanto, la prova contraria, idonea a superare l'effetto di pubblicità dichiarativa che l'iscrizione della cancellazione spiega per la società di persone, non può vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo, viceversa, la prova del fatto dinamico della continuazione dell'operatività sociale dopo l'avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ., la cancellazione della cancellazione, cui consegue la presunzione che la società non abbia mai cessato di esistere (Cass. SS.UU., n. 6070/2013).
Nel caso di specie, parte opposta ha provato la piena operatività della società senza soluzione di continuità, per cui è sicuramente legittimata ad agire per il recupero coattivo delle somme rivendicate con il decreto ingiuntivo (cfr. Tribunale Chieti, n. 455/21, e Tribunale Pescara, n.
1376/22).
Anche l'ultimo motivo di opposizione, pertanto, deve ritenersi infondato, statuizione che assorbe la dispiegata riconvenzionale.
Il decreto ingiuntivo, tuttavia, deve essere revocato, essendo stata provata l'erroneità della somma ingiunta, come sopra evidenziato, somma che risulta essere pari ad euro 7.381,10 (con una differenza di euro 371,00 rispetto all'importo monitoriamente azionato di euro 7.752,10).
Di qui la condanna del opponente al pagamento del relativo importo, oltre interessi Parte_1 come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo al saldo.
Le spese del giudizio vengono poste per intero a carico del , stante la sua pressocchè Parte_1 integrale soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal in persona dell'amministratore “pro tempore”, nei Parte_1 confronti della in persona del legale rappresentante Controparte_1
“pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, che per il resto rigetta, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 controparte, della somma di euro 7.381,10, oltre interessi come richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro Parte_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Pescara, il 24 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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