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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 06/11/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. IO OT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1929/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata a Frosinone, in Via Tagliamento n. 2, presso lo studio degli avv.ti Simone Galluccio e
RA SI, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede a SO (FR), in Via Agnone Maggiore snc, elettivamente domiciliata a SO (FR), in Via Carlo
Cattaneo n. 86, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Eramo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/10/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/6/2021 la signora ha agito nei confronti della Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto attorno alle 17:00 del 23/3/2018 all'interno del vivaio “Garden Center” di SO (FR). A sostegno della domanda l'istante ha riferito che quel pomeriggio era intenta a camminare all'interno dell'esercizio commerciale, all'epoca gestito dalla società, quando cadde rovinosamente a terra e si fratturò il femore destro per la presenza sul pavimento di melma e terriccio non visibili né segnalati. Ha evidenziato, nello stesso tempo, che a cagionare l'evento era stata la violazione, ad opera del personale della degli obblighi Controparte_1 inerenti alla custodia e alla manutenzione dei luoghi di causa. Secondo la signora i trattamenti Pt_1 sanitari resi necessari dalla caduta, in ogni caso, non si sarebbero rivelati del tutto risolutivi, avendo fatto seguito all'incidente centocinquanta giorni di inabilità temporanea assoluta o parziale e una riduzione permanente dell'integrità fisica stimabile in misura del 25%. Sul rilievo dell'infruttuosità del tentativo di negoziazione assistita promosso prima dell'avvio del contenzioso l'attrice ha insistito, quindi, per la riparazione dei pregiudizi derivanti dall'infortunio, quantificati in € 105.658,00 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
***
Costituita con comparsa del 20/10/2021, la ha eccepito che l'area in cui a detta della Controparte_1 signora sarebbe avvenuto il sinistro - individuata dall'istante, in base al fascicolo fotografico Pt_1 prodotto, in una zona del vivaio caratterizzata dalla presenza di piante, fiori e strutture per l'adacquamento delle colture - non corrisponde a quella a sua disposizione in forza del contratto di locazione concluso per l'utilizzo del “Garden Center”, suddiviso in diversi spazi espositivi concessi ad altrettanti operatori commerciali. Fatta salva tale censura, la convenuta ha dato conto dell'assenza
1 di prove certe in ordine all'integrazione degli altri presupposti della responsabilità azionata in giudizio e dell'esorbitanza delle connesse richieste di condanna. Ha concluso, di conseguenza, per l'integrale rigetto della domanda;
in subordine, per la riduzione del risarcimento ai soli importi effettivamente dovuti;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Nella successiva evoluzione del processo sono stati ascoltati i testimoni indicati dalle parti ed esperiti gli interrogatori formali della signora e del legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1
All'udienza del 29/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo i profili essenziali della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Occorre premettere, sull'inquadramento giuridico della fattispecie, che per consolidata giurisprudenza l'art. 2051 c.c. configura un criterio di imputazione del fatto illecito di carattere oggettivo, scaturente dal rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (cfr., tra le altre,
Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass. 1/2/2018, n. 2477; Cass. 30/10/2018, n. 27724).
Perché il custode possa rispondere dell'evento, dunque, è sufficiente che sussista un collegamento causale tra il bene in custodia e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale lamentato da chi assuma di averlo subito, senza che rilevi l'osservanza di eventuali obblighi di diligenza.
In questa prospettiva appare ininfluente ogni considerazione a proposito della presunta noncuranza manifestata dal custode nella manutenzione dei luoghi dove si è verificato l'evento dannoso. In coerenza con il dato testuale della previsione codicistica, la responsabilità può venire meno, semmai, qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito, nozione nella quale, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti posti in essere da terzi e finanche dal danneggiato resosi protagonista di atti imprudenti, negligenti o imperiti (cfr. Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315). Secondo questa impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (in sostanza, l'esistenza del caso fortuito) è a carico del custode. La vittima del fatto illecito deve dimostrare, per converso, il presupposto essenziale della custodia e la sussistenza di un nesso eziologico tra il bene custodito e la verificazione di un danno risarcibile.
***
In applicazione di tali principi non può dirsi provata l'imputabilità dell'infortunio alla Controparte_1
Sentiti entrambi in qualità di testimoni, la signora nuora dell'attrice, e il signor Testimone_1 CP_2
, ugualmente presente sul posto, hanno riferito che la caduta dell'attrice si era verificata nei
[...] pressi di un banco presente in un capannone adibito all'esposizione di piante e fiori. Nessun elemento, tuttavia, consente di attribuire la custodia della struttura alla convenuta. Dalle testimonianze CP_3 dei signori e (socio dell'ente, il primo, indifferente ai fatti di Testimone_2 Testimone_3 causa la seconda) si apprende che in Via Agnone Maggiore n. 37, ove è sito il vivaio denominato
“Garden Center”, si trovano più capannoni, gestiti da aziende diverse tra loro.
Il signor in particolare, ha dichiarato che gli spazi locati dalla sono privi Tes_2 Controparte_1 dei sistemi di adacquamento delle colture ai quali si allude nella perizia tecnica allegata alla citazione introduttiva, essendo tutti dedicati all'esposizione di oggettistica e arredamento da giardino.
Nello stesso senso si presta a essere interpretata la deposizione della signora la quale ha Tes_3 riconosciuto nelle foto allegate alla consulenza le aree di pertinenza dell'azienda agricola in cui presta attività lavorativa, appartenente non alla ma al signor Controparte_1 Persona_1
Contrariamente a quanto asserito nelle difese dell'istante, la registrazione della conversazione avuta dal figlio della signora con il signor depositata in allegato alla citazione, Pt_1 Testimone_2 non assume rilevanza decisiva ai fini che qui interessano. E' senz'altro vero che nel colloquio, tenutosi
2 a breve distanza temporale rispetto al giorno dell'incidente, l'uomo, nel comunicare all'interlocutore le coordinate della compagnia assicurativa della sembra dare per presupposta Controparte_1
l'appartenenza del luogo teatro del sinistro alla compagine sociale. Come specificato nel corso della testimonianza di cui si è detto, tuttavia, il signor ha precisato di non aver assistito di Tes_2 persona alla caduta, ragion per cui è plausibile che allora non avesse una consapevolezza precisa sulla zona del sinistro, tanto più ove si consideri che le aree incriminate appartengono a soggetti riconducibili tutti, direttamente o indirettamente, alla famiglia del testimone (dalla visura in atti si ricava, più in dettaglio, che sono annoverati tra i soci della accanto al signor Controparte_1
anche i signori e e che il contratto menzionato nelle Testimone_2 Pt_2 Parte_3 difese di parte convenuta è stato sottoscritto, in veste di locatore, dal signor Persona_1 designato dalla signora quale titolare di un'altra azienda operante nel “Garden Center”). Tes_3
A fronte di un simile quadro le richieste della signora non possono che essere disattese. Pt_1
Resta assorbita ogni considerazione in merito agli altri presupposti dell'azione intentata dall'attrice.
***
L'obiettiva incertezza in merito all'ascrizione della responsabilità, non solo dipesa dalla presenza all'interno del vivaio di più operatori economici riferibili agli stessi soggetti, ma anche alimentata dal comportamento tenuto dal signor nella conversazione registrata dal figlio della Testimone_2 signora , giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1929/2014 del R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 5/11/2025
il giudice
IO OT
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. IO OT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1929/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 29/10/2025 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nata ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata a Frosinone, in Via Tagliamento n. 2, presso lo studio degli avv.ti Simone Galluccio e
RA SI, dai quali è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla citazione introduttiva
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede a SO (FR), in Via Agnone Maggiore snc, elettivamente domiciliata a SO (FR), in Via Carlo
Cattaneo n. 86, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Eramo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/10/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3/6/2021 la signora ha agito nei confronti della Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto attorno alle 17:00 del 23/3/2018 all'interno del vivaio “Garden Center” di SO (FR). A sostegno della domanda l'istante ha riferito che quel pomeriggio era intenta a camminare all'interno dell'esercizio commerciale, all'epoca gestito dalla società, quando cadde rovinosamente a terra e si fratturò il femore destro per la presenza sul pavimento di melma e terriccio non visibili né segnalati. Ha evidenziato, nello stesso tempo, che a cagionare l'evento era stata la violazione, ad opera del personale della degli obblighi Controparte_1 inerenti alla custodia e alla manutenzione dei luoghi di causa. Secondo la signora i trattamenti Pt_1 sanitari resi necessari dalla caduta, in ogni caso, non si sarebbero rivelati del tutto risolutivi, avendo fatto seguito all'incidente centocinquanta giorni di inabilità temporanea assoluta o parziale e una riduzione permanente dell'integrità fisica stimabile in misura del 25%. Sul rilievo dell'infruttuosità del tentativo di negoziazione assistita promosso prima dell'avvio del contenzioso l'attrice ha insistito, quindi, per la riparazione dei pregiudizi derivanti dall'infortunio, quantificati in € 105.658,00 (oltre a interessi e rivalutazione monetaria) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, competenze e onorari, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
***
Costituita con comparsa del 20/10/2021, la ha eccepito che l'area in cui a detta della Controparte_1 signora sarebbe avvenuto il sinistro - individuata dall'istante, in base al fascicolo fotografico Pt_1 prodotto, in una zona del vivaio caratterizzata dalla presenza di piante, fiori e strutture per l'adacquamento delle colture - non corrisponde a quella a sua disposizione in forza del contratto di locazione concluso per l'utilizzo del “Garden Center”, suddiviso in diversi spazi espositivi concessi ad altrettanti operatori commerciali. Fatta salva tale censura, la convenuta ha dato conto dell'assenza
1 di prove certe in ordine all'integrazione degli altri presupposti della responsabilità azionata in giudizio e dell'esorbitanza delle connesse richieste di condanna. Ha concluso, di conseguenza, per l'integrale rigetto della domanda;
in subordine, per la riduzione del risarcimento ai soli importi effettivamente dovuti;
anche in questo caso con vittoria di spese, competenze e onorari.
***
Nella successiva evoluzione del processo sono stati ascoltati i testimoni indicati dalle parti ed esperiti gli interrogatori formali della signora e del legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1
All'udienza del 29/10/2025 la causa è stata trattenuta in decisione senza termini ex art. 190 c.p.c..
***
Delineati in tal modo i profili essenziali della lite, il Tribunale reputa che la domanda vada respinta.
Occorre premettere, sull'inquadramento giuridico della fattispecie, che per consolidata giurisprudenza l'art. 2051 c.c. configura un criterio di imputazione del fatto illecito di carattere oggettivo, scaturente dal rapporto di custodia con la cosa produttiva del danno (cfr., tra le altre,
Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass. 1/2/2018, n. 2477; Cass. 30/10/2018, n. 27724).
Perché il custode possa rispondere dell'evento, dunque, è sufficiente che sussista un collegamento causale tra il bene in custodia e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale lamentato da chi assuma di averlo subito, senza che rilevi l'osservanza di eventuali obblighi di diligenza.
In questa prospettiva appare ininfluente ogni considerazione a proposito della presunta noncuranza manifestata dal custode nella manutenzione dei luoghi dove si è verificato l'evento dannoso. In coerenza con il dato testuale della previsione codicistica, la responsabilità può venire meno, semmai, qualora il custode riesca a dimostrare la sussistenza di fatti integranti il caso fortuito, nozione nella quale, com'è noto, accanto a fattori naturali imponderabili e imprevedibili, possono essere inclusi comportamenti posti in essere da terzi e finanche dal danneggiato resosi protagonista di atti imprudenti, negligenti o imperiti (cfr. Cass. 1/2/2018, n. 2480 e Cass. 3/4/2019, n. 9315). Secondo questa impostazione, del tutto condivisibile, l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità (in sostanza, l'esistenza del caso fortuito) è a carico del custode. La vittima del fatto illecito deve dimostrare, per converso, il presupposto essenziale della custodia e la sussistenza di un nesso eziologico tra il bene custodito e la verificazione di un danno risarcibile.
***
In applicazione di tali principi non può dirsi provata l'imputabilità dell'infortunio alla Controparte_1
Sentiti entrambi in qualità di testimoni, la signora nuora dell'attrice, e il signor Testimone_1 CP_2
, ugualmente presente sul posto, hanno riferito che la caduta dell'attrice si era verificata nei
[...] pressi di un banco presente in un capannone adibito all'esposizione di piante e fiori. Nessun elemento, tuttavia, consente di attribuire la custodia della struttura alla convenuta. Dalle testimonianze CP_3 dei signori e (socio dell'ente, il primo, indifferente ai fatti di Testimone_2 Testimone_3 causa la seconda) si apprende che in Via Agnone Maggiore n. 37, ove è sito il vivaio denominato
“Garden Center”, si trovano più capannoni, gestiti da aziende diverse tra loro.
Il signor in particolare, ha dichiarato che gli spazi locati dalla sono privi Tes_2 Controparte_1 dei sistemi di adacquamento delle colture ai quali si allude nella perizia tecnica allegata alla citazione introduttiva, essendo tutti dedicati all'esposizione di oggettistica e arredamento da giardino.
Nello stesso senso si presta a essere interpretata la deposizione della signora la quale ha Tes_3 riconosciuto nelle foto allegate alla consulenza le aree di pertinenza dell'azienda agricola in cui presta attività lavorativa, appartenente non alla ma al signor Controparte_1 Persona_1
Contrariamente a quanto asserito nelle difese dell'istante, la registrazione della conversazione avuta dal figlio della signora con il signor depositata in allegato alla citazione, Pt_1 Testimone_2 non assume rilevanza decisiva ai fini che qui interessano. E' senz'altro vero che nel colloquio, tenutosi
2 a breve distanza temporale rispetto al giorno dell'incidente, l'uomo, nel comunicare all'interlocutore le coordinate della compagnia assicurativa della sembra dare per presupposta Controparte_1
l'appartenenza del luogo teatro del sinistro alla compagine sociale. Come specificato nel corso della testimonianza di cui si è detto, tuttavia, il signor ha precisato di non aver assistito di Tes_2 persona alla caduta, ragion per cui è plausibile che allora non avesse una consapevolezza precisa sulla zona del sinistro, tanto più ove si consideri che le aree incriminate appartengono a soggetti riconducibili tutti, direttamente o indirettamente, alla famiglia del testimone (dalla visura in atti si ricava, più in dettaglio, che sono annoverati tra i soci della accanto al signor Controparte_1
anche i signori e e che il contratto menzionato nelle Testimone_2 Pt_2 Parte_3 difese di parte convenuta è stato sottoscritto, in veste di locatore, dal signor Persona_1 designato dalla signora quale titolare di un'altra azienda operante nel “Garden Center”). Tes_3
A fronte di un simile quadro le richieste della signora non possono che essere disattese. Pt_1
Resta assorbita ogni considerazione in merito agli altri presupposti dell'azione intentata dall'attrice.
***
L'obiettiva incertezza in merito all'ascrizione della responsabilità, non solo dipesa dalla presenza all'interno del vivaio di più operatori economici riferibili agli stessi soggetti, ma anche alimentata dal comportamento tenuto dal signor nella conversazione registrata dal figlio della Testimone_2 signora , giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1929/2014 del R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 5/11/2025
il giudice
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