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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17243 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62810 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. VALLONE ROSITA per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. MIRTO CATERINA per procura CP_1 in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 7388/2023 del 3.5.2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Nel prosieguo, premesso che nessuna delle parti aveva formulato domanda di addebito della separazione, disattese le istanze istruttorie, essendo i capitoli di prova articolati ininfluenti e/o superflui, previa acquisizione della documentazione bancaria e fiscale richiesta, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Quanto alle residue domande accessorie, la ricorrente ha chiesto di: “…2) disporre
l'assegnazione della casa coniugale di Roma, via Renzo da Ceri, 1C, alla moglie che vi abita con la figlia maggiorenne non autonoma economicamente;
3) porre a carico del signor per il CP_1 mantenimento della ricorrente, un assegno mensile dell'importo di euro 1.000,00, o quello maggiore
o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) porre a carico del signor per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora CP_1 Per_1 economicamente indipendente, la somma di euro 200,00 o quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge
e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre al 60 % di tutte le spese straordinarie;
…”. Il resistente ha invece chiesto di non disporre alcun assegno a suo carico a titolo di mantenimento per la moglie e per la figlia.
In memoria integrativa la ricorrente non ha reiterato la domanda di assegnazione della casa familiare, da intendersi pertanto rinunciata, non essendo stata riproposta nemmeno nelle conclusioni analiticamente riproposte in comparsa conclusionale, mentre nelle proprie note di replica ha insistito nell'accoglimento delle domande spiegate, “ad eccezione della domanda del riconoscimento di un contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente da intendersi rinunciata”, così rinunciando anche alla domanda di un assegno di mantenimento in favore della figlia.
Ciò posto, con ordinanza presidenziale in data 16.4.2022 sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “…dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto e che il marito conduce attualmente in locazione una abitazione in Palermo al canone mensile di 540,00 euro;
rilevato che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ. n. 27904/2021); rilevato altresì che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (vedi Cass. civ. 38366/21); rilevato che la figlia ha 38 anni ed è laureata in ingegneria aerospaziale, sicchè, alla luce dei suesposti principi Per_1 giurisprudenziali, non si giustifica più la permanenza dell'obbligo di mantenimento paterno nei confronti della predetta, da ritenersi capace di rendersi economicamente autonoma;
rilevato che, in assenza di figli conviventi minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, non ricorrono
i presupposti per l'assegnazione alla della casa familiare in comproprietà delle parti, la quale Pt_1 rimane soggetta all'ordinario regime privatistico;
rilevato che non v'è prova allo stato che la , Pt_2 invalida al 100%, svolga attività lavorativa, sicchè va posto a carico del marito, a decorrere dal marzo
2022, un assegno di mantenimento in favore della moglie, da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, che si ritiene equo determinare nell'importo mensile di 600,00 euro, tenuto conto che il percepisce una pensione dell'importo CP_1 netto annuo di circa 27.000,00 euro ed è gravato da un canone di locazione di 540,00 euro mensili, che la moglie percepisce una pensione di invalidità di circa 300,00 euro mensili e, allo stato, usufruisce della ex casa familiare in comproprietà (dove è rimasta a vivere), che i due sono sposati da oltre 40 anni ed entrambi dispongono di una liquidità di circa 100.000,00 euro (a seguito dei prelievi rispettivamente effettuati dal conto cointestato)
PQM
visto l'art.708 c.p.c., in via provvisoria ed urgente: 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) pone a carico di a decorrere dal Parte_3 marzo 2022, un assegno dell'importo mensile di 600,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie , da corrispondere alla stessa entro i primi cinque giorni di ogni mese e da Parte_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
…”. Va preliminarmente dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti depositati da entrambe le parti in allegato ai rispettivi scritti conclusionali, in violazione delle barriere preclusive istruttorie ed in assenza della necessaria istanza di remissione della causa sul ruolo.
Va inoltre preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione della casa familiare nonché di attribuzione di un assegno di mantenimento anche per la figlia Per_1
laureata in ingegneria aerospaziale e ad oggi ultraquarantenne, ferma restando la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento di entrambe le suddette domande, già rilevata in sede di ordinanza presidenziale.
Quanto alla domanda della ricorrente di attribuzione di un assegno di mantenimento per sé, occorre preliminarmente osservare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ. n. 8254/2023; 14304/2023; 4327/2022).
Ciò posto, va rilevato che il ha dichiarato redditi da pensione pari rispettivamente a CP_1
circa 26.000 euro negli anni di imposta 2020 e 2021 nonché a circa 30.000,00 euro nell'anno di imposta 2022 (vedi modelli 730/2021-2022-2023); lo stesso ha inoltre documentato giacenze sul conto corrente Intesa San Paolo allo stesso intestato pari, al 31.3.2024, a circa
52.000 euro. E' gravato da un canone di locazione per la casa di abitazione in Palermo pari a 540,00 euro mensili (vedi contratto ed estratti conto) ed è proprietario per la quota del 50% della ex casa familiare in Roma.
La , totalmente inabile al lavoro (vedi certificazione Inps), ha documentato di Pt_1 percepire una pensione di invalidità pari a circa 330 euro mensili (vedi cedolini Inps e CU
2022 e 2023) e di disporre, al 6.5.2024 (vedi “Analisi Portafoglio” Intesa San Paolo, cointestato con la figlia a cui ha trasferito l'importo di 95.000 euro nell'ottobre Per_1
2020), di giacenze sul conto corrente bancario pari a circa 18.000 euro, nonchè di investimenti in prodotti assicurativi e finanziari per il controvalore di circa 50.000 euro;
la stessa è inoltre proprietaria al 50% per cento della ex casa familiare, della quale continua a disporre in via esclusiva.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti nonchè del valore economico correlato al perdurante utilizzo da parte della della ex casa familiare in Roma, in comproprietà con il marito, valutati gli oneri Pt_1
locativi dei quali è gravato quest'ultimo, considerata la rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento per la figlia, da cui può desumersi la conseguita autosufficienza economica della stessa, pertanto in grado di condividere le spese abitative con la madre, la quale non dovrà più supportarla economicamente, come in corso di causa ha dedotto di aver fatto sinora (sebbene non essendovi tenuta, in assenza di un persistente obbligo di mantenimento dei genitori, come chiarito in sede di ordinanza presidenziale), va confermato l'assegno posto a carico del marito, quale contributo al mantenimento della moglie, come già stabilito in sede presidenziale, a far data dalla domanda, ossia dal deposito del ricorso per separazione innanzi al Tribunale di Palermo, poi riassunto innanzi al
Tribunale di Roma.
Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o rinunciata: pone a carico di , a far data dalla domanda, ossia dal deposito del ricorso per Parte_3
separazione innanzi al Tribunale di Palermo, poi riassunto innanzi al Tribunale di Roma, un assegno dell'importo mensile di 600,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie , da corrispondere alla stessa entro i primi cinque giorni di ogni Parte_1
mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 62810 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. VALLONE ROSITA per Parte_1
procura in atti
RICORRENTE
E rappresentato e difeso dall'Avv. MIRTO CATERINA per procura CP_1 in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 7388/2023 del 3.5.2023 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Nel prosieguo, premesso che nessuna delle parti aveva formulato domanda di addebito della separazione, disattese le istanze istruttorie, essendo i capitoli di prova articolati ininfluenti e/o superflui, previa acquisizione della documentazione bancaria e fiscale richiesta, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Quanto alle residue domande accessorie, la ricorrente ha chiesto di: “…2) disporre
l'assegnazione della casa coniugale di Roma, via Renzo da Ceri, 1C, alla moglie che vi abita con la figlia maggiorenne non autonoma economicamente;
3) porre a carico del signor per il CP_1 mantenimento della ricorrente, un assegno mensile dell'importo di euro 1.000,00, o quello maggiore
o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
4) porre a carico del signor per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora CP_1 Per_1 economicamente indipendente, la somma di euro 200,00 o quella maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge
e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, oltre al 60 % di tutte le spese straordinarie;
…”. Il resistente ha invece chiesto di non disporre alcun assegno a suo carico a titolo di mantenimento per la moglie e per la figlia.
In memoria integrativa la ricorrente non ha reiterato la domanda di assegnazione della casa familiare, da intendersi pertanto rinunciata, non essendo stata riproposta nemmeno nelle conclusioni analiticamente riproposte in comparsa conclusionale, mentre nelle proprie note di replica ha insistito nell'accoglimento delle domande spiegate, “ad eccezione della domanda del riconoscimento di un contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente indipendente da intendersi rinunciata”, così rinunciando anche alla domanda di un assegno di mantenimento in favore della figlia.
Ciò posto, con ordinanza presidenziale in data 16.4.2022 sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “…dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto e che il marito conduce attualmente in locazione una abitazione in Palermo al canone mensile di 540,00 euro;
rilevato che il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. civ. n. 27904/2021); rilevato altresì che il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (vedi Cass. civ. 38366/21); rilevato che la figlia ha 38 anni ed è laureata in ingegneria aerospaziale, sicchè, alla luce dei suesposti principi Per_1 giurisprudenziali, non si giustifica più la permanenza dell'obbligo di mantenimento paterno nei confronti della predetta, da ritenersi capace di rendersi economicamente autonoma;
rilevato che, in assenza di figli conviventi minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, non ricorrono
i presupposti per l'assegnazione alla della casa familiare in comproprietà delle parti, la quale Pt_1 rimane soggetta all'ordinario regime privatistico;
rilevato che non v'è prova allo stato che la , Pt_2 invalida al 100%, svolga attività lavorativa, sicchè va posto a carico del marito, a decorrere dal marzo
2022, un assegno di mantenimento in favore della moglie, da corrispondere alla stessa entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, che si ritiene equo determinare nell'importo mensile di 600,00 euro, tenuto conto che il percepisce una pensione dell'importo CP_1 netto annuo di circa 27.000,00 euro ed è gravato da un canone di locazione di 540,00 euro mensili, che la moglie percepisce una pensione di invalidità di circa 300,00 euro mensili e, allo stato, usufruisce della ex casa familiare in comproprietà (dove è rimasta a vivere), che i due sono sposati da oltre 40 anni ed entrambi dispongono di una liquidità di circa 100.000,00 euro (a seguito dei prelievi rispettivamente effettuati dal conto cointestato)
PQM
visto l'art.708 c.p.c., in via provvisoria ed urgente: 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) pone a carico di a decorrere dal Parte_3 marzo 2022, un assegno dell'importo mensile di 600,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie , da corrispondere alla stessa entro i primi cinque giorni di ogni mese e da Parte_1 rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
…”. Va preliminarmente dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti depositati da entrambe le parti in allegato ai rispettivi scritti conclusionali, in violazione delle barriere preclusive istruttorie ed in assenza della necessaria istanza di remissione della causa sul ruolo.
Va inoltre preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda di assegnazione della casa familiare nonché di attribuzione di un assegno di mantenimento anche per la figlia Per_1
laureata in ingegneria aerospaziale e ad oggi ultraquarantenne, ferma restando la insussistenza dei presupposti per l'accoglimento di entrambe le suddette domande, già rilevata in sede di ordinanza presidenziale.
Quanto alla domanda della ricorrente di attribuzione di un assegno di mantenimento per sé, occorre preliminarmente osservare che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ. n. 8254/2023; 14304/2023; 4327/2022).
Ciò posto, va rilevato che il ha dichiarato redditi da pensione pari rispettivamente a CP_1
circa 26.000 euro negli anni di imposta 2020 e 2021 nonché a circa 30.000,00 euro nell'anno di imposta 2022 (vedi modelli 730/2021-2022-2023); lo stesso ha inoltre documentato giacenze sul conto corrente Intesa San Paolo allo stesso intestato pari, al 31.3.2024, a circa
52.000 euro. E' gravato da un canone di locazione per la casa di abitazione in Palermo pari a 540,00 euro mensili (vedi contratto ed estratti conto) ed è proprietario per la quota del 50% della ex casa familiare in Roma.
La , totalmente inabile al lavoro (vedi certificazione Inps), ha documentato di Pt_1 percepire una pensione di invalidità pari a circa 330 euro mensili (vedi cedolini Inps e CU
2022 e 2023) e di disporre, al 6.5.2024 (vedi “Analisi Portafoglio” Intesa San Paolo, cointestato con la figlia a cui ha trasferito l'importo di 95.000 euro nell'ottobre Per_1
2020), di giacenze sul conto corrente bancario pari a circa 18.000 euro, nonchè di investimenti in prodotti assicurativi e finanziari per il controvalore di circa 50.000 euro;
la stessa è inoltre proprietaria al 50% per cento della ex casa familiare, della quale continua a disporre in via esclusiva.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti nonchè del valore economico correlato al perdurante utilizzo da parte della della ex casa familiare in Roma, in comproprietà con il marito, valutati gli oneri Pt_1
locativi dei quali è gravato quest'ultimo, considerata la rinuncia della ricorrente all'assegno di mantenimento per la figlia, da cui può desumersi la conseguita autosufficienza economica della stessa, pertanto in grado di condividere le spese abitative con la madre, la quale non dovrà più supportarla economicamente, come in corso di causa ha dedotto di aver fatto sinora (sebbene non essendovi tenuta, in assenza di un persistente obbligo di mantenimento dei genitori, come chiarito in sede di ordinanza presidenziale), va confermato l'assegno posto a carico del marito, quale contributo al mantenimento della moglie, come già stabilito in sede presidenziale, a far data dalla domanda, ossia dal deposito del ricorso per separazione innanzi al Tribunale di Palermo, poi riassunto innanzi al
Tribunale di Roma.
Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa e/o rinunciata: pone a carico di , a far data dalla domanda, ossia dal deposito del ricorso per Parte_3
separazione innanzi al Tribunale di Palermo, poi riassunto innanzi al Tribunale di Roma, un assegno dell'importo mensile di 600,00 euro quale contributo al mantenimento della moglie , da corrispondere alla stessa entro i primi cinque giorni di ogni Parte_1
mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
spese compensate.
Roma, 4.9.2025
La Giudice est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi