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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA DEL 16.07.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3222 DELL'ANNO 2019
N.R.G. 3222/2019
È presente per l'avv. Antonina Alerio. CP_1
È presente per OS EL l'avv. Martina Maggio in sostituzione dell'avv. Pierfranco Puccio.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3222/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3222 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 - RT
00142, C.F./P.I. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in P.IVA_1
Palermo, via Mariano Stabile n. 139, presso lo studio dall'avv. Antonina Alerio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
OS LO, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Corleone, via Francesco Bentivegna n. 185, presso lo studio legale dell'avv. Pierfranco
Puccio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone (n. 59/2019)
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva appello avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Corleone n. 59/2019.
L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza emessa dal Giudice di “prime cure” che aveva accolto le richieste di OS EL e, nello specifico, dichiarato inesistente la notifica a mezzo agenzia privata della intimazione di pagamento n. 29620189007666210, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620040086028876, emessa da Controparte_2
A fondamento dell'appello l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure aveva errato:
a) nel ravvisare una nullità della notifica;
b) nell'aver violato l'art 112 c.p.c., attesa la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
c) nell'avere omesso di pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso;
d) nel condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con riforma, in ragione del principio della soccombenza, anche del capo relativo alle spese di lite.
Si costituiva OS EL, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342 c.p.c. e 345 c.p.c.. Nel merito, contestava i motivi di impugnazione con condanna, in ogni caso, dell'appellante al pagamento delle spese di lite oltre che, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Con decreto del 24.02.2025, veniva dichiarata l'interruzione del presente procedimento, stante il decesso del difensore dell'appellato.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. si costituiva in giudizio - RT per la riassunzione del processo interrotto, dichiarando di subentrare a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
Con decreto del 28.05.2025, veniva disposta la trattazione della causa per la decisione e discussione orale.
Pertanto, all'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Preliminarmente, si rileva che ed Controparte_2 RT non rappresentano lo stesso soggetto giuridico ma due soggetti giuridici differenti non avendo l'art.
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 3 76 del D.L. n. 73/21 determinato un mero cambio di denominazione di ma Controparte_2 un vero e proprio fenomeno successorio, riconducibile al disposto di cui all'art. 110 c.p.c..
Pertanto, il rapporto processuale instauratosi originariamente con non Controparte_2 può essere traslato direttamente ed automaticamente nei confronti di RT
, alla stessa stregua di quanto accade nelle ipotesi di modifica della denominazione di un
[...] ente, dovendo ritenersi, invece, che non acquisti automaticamente RT la posizione processuale di ma soltanto la facoltà di intervenire nel giudizio, Controparte_2 compiendo atti processuali in luogo del precedente concessionario, oggi estinto.
Precedente concessionario che, in assenza della costituzione del successore, conserva la qualità di parte formale del processo e mantiene il rapporto di rappresentanza con il difensore già nominato, in virtù del principio di ultrattività del mandato.
Nel caso di specie, si rileva che con comparsa del 23.05.2025, si è costituita nel presente giudizio , conferendo procura alle liti all'avv. Antonina Alerio. RT
Pertanto, in forza del fenomeno successorio e dell'avvenuta costituzione, la presente decisione verrà resa nei confronti di . RT
Ciò posto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato, sull'assunto che l'appellante affronterebbe temi non trattati in primo grado, dal momento che il divieto delle nuove eccezioni (art. 345, comma 2, c.p.c.), non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili, anche per la prima volta, in grado di appello. In particolare, le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese, senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, com'è noto, non sono mai precluse in appello, ancorché
“nuove”, poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non indistintamente tutte le difese comunque svolte dalle parti (cfr., Cass. n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha introdotto domande o eccezioni nuove in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., bensì ha riportato e sviluppato mere argomentazioni giuridiche, peraltro già rinvenibili nella comparsa depositata in primo grado, con cui si è limitato a negare e contestare la fondatezza delle doglianze avversarie fatte proprie dal Giudice di Pace.
Stessa sorte merita la censura in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dell'obbligo di specificazione, chiarezza e concretezza dei motivi, dal momento che il gravame proposto presenta senz'altro i requisiti di forma e sostanza oggi richiesti dalla legge,
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 4 indicando in modo preciso le parti della sentenza ritenute errate, rivolgendo specifiche censure all'applicazione delle norme di diritto e formulando una proposta di soluzione alternativa della controversia alla luce dei vizi evidenziati.
E' noto, infatti, che l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( cfr. Cass.
SS.UU. n. 27199/2017 e Cass. n. 13535/2018).
Tanto premesso, l'appello proposto. risulta rispettoso delle prescrizioni di contenuto imposte dalle norme di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. c.p.c. così come interpretate dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
Tutto ciò statuito in rito, nel merito occorre, innanzitutto, evidenziare che la presente controversia verte su doglianze riferibili in parte alla cartella di pagamento n. 29620040086028876, emessa da avente ad oggetto pretese creditorie derivanti da sanzioni per Controparte_2 violazione al codice della strada. Cartella di pagamento alla quale faceva seguito la notifica, a OS
EL, in data 06.03.2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007666210; intimazione riferibile alla cartella predetta ed anche ad altre cartelle, non oggetto, tuttavia, di doglianze nell'ambito del presente giudizio.
Ciò chiarito, si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui si ritiene di aderire, avverso le cartelle esattoriali o avvisi di mora (intimazioni di pagamento) emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, si possono esercitare le seguenti azioni:
“L'opposizione a sanzioni amministrative indicata dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento, che consentono all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., quando è contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. In questo caso, se il rimedio è esperito
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 5 prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente è quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio.
L'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli attinenti alla notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora” (cfr. Cass. SS. UU. 26 luglio 2006 n. 16997; “ex multis” cfr. Cass. 8 febbraio 2006 n.
2819; Cass. 22 febbraio 2010 n. 4139).
Pertanto, l'organo di nomofilachia ha fornito i criteri per distinguere quando sia esperibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, ritenendo ammissibile: a)
l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Orbene, mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione, avanzato in primo grado, OS EL ha contestato la nullità della cartella per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ivi richiesti, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, ivi contenuta, per fatti successivi rispetto al momento di formazione del titolo di pagamento.
Doglianze che portano a qualificare il rimedio esperito come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi, infatti, di contestazioni che riguardano fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 6 In particolare, con specifico riguardo all'eccepita prescrizione, si osserva che in materia di riscossione di somme derivante da sanzioni amministrative la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Il destinatario dell'atto, dunque, potrebbe nelle sue difese, in ragione dell'omessa notifica di un atto, facente parte della sequenza procedimentale e idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, eccepire proprio una maturata estinzione della pretesa creditoria rivoltagli in ragione dell'invalidità della notifica dell'atto stesso e, quindi, del conseguenziale mancato verificarsi dell'effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Per le ragioni sopra dette, con riguardo alle doglianze sopra evidenziate, il rimedio esperito da
OS EL deve qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., che sfugge all'osservanza di un termine di decadenza per la sua proposizione.
Quando, invece, venga solo eccepita l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata in ragione della mera invalidità, o integrale omissione, della notifica di un atto, facente parte della sequenza procedimentale, contestandosi la sua mera mancata conoscenza secondo le modalità determinate dalla legge, l'opposizione esperita dovrà invece essere qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c.
In tal caso, infatti, l'opponente contesta una irregolarità formale dell'atto, da far valere, tuttavia, entro il termine decadenziale di venti giorni.
Orbene, nella fattispecie di cui è causa, OS EL ha contestato alla prima udienza (con note allegate al verbale), innanzi al giudice di prime cure, anche la validità della notifica dell'intimazione di pagamento, sostenendone l'illegittimità per essere stata notificata a mezzo di operato postale privato (si precisa che sebbene, in tali note si faccia riferimento alla cartella di pagamento, le doglianze di invalidità della notifica appaiono comunque da riferire, in realtà, alla intimazione di pagamento, facendosi espressamente riferimento all'operatore privato “Nexive” che dagli atti emerge essere il soggetto che ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento).
Pertanto, deve affermarsi che con riferimento a tale profilo il rimedio avanzato deve qualificarsi come opposizione ex art. 617 cpc.
Ritiene, allora, questo giudice che l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto, o dalla sua effettiva conoscenza;
termine posto dal Legislatore a pena di decadenza,
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 7 e a presidio di interessi di natura pubblicistica, per cui se ne deve ritenere la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Tutto ciò posto, dunque, l'opposizione come proposta da OS EL deve considerarsi tardiva poiché avanzata oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c., avendo quest'ultimo dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento il 06.03.2019 e avendo, tuttavia, proposto l'eccezione in rassegna solo all'udienza del 16.05.2019 innanzi al giudice di prime cure, a mezzo di note allegate al relativo verbale
Tutto ciò ritenuto, allora, la sentenza impugnata deve essere riformata, con accoglimento dell'appello avanzato ed assorbimento di ogni ulteriore doglianza avanzata dall'appellante.
Si precisa, inoltre, che gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado da OS
EL e non riproposti in appello devono intendersi rinunciati.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che “le domande e le eccezioni assorbite in primo grado vanno riproposte in appello, non oltre la prima udienza. Dunque, nel processo ordinario di cognizione, come da novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le parti che propongono impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, devono riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite” (cfr. Cass. S.U. n. 7940 del 21 marzo 2019).
Più recentemente, la Suprema Corte ha così ribadito: “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.”(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25840 del 23 settembre 2021).
Non avendo, allora, OS EL, espressamente riproposto gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado, essi devono considerarsi rinunciati.
L'accoglimento dell'impugnazione comporta la riforma anche del capo sulle spese processuali relative al giudizio di primo grado, con riferimento alle quali, tuttavia, nulla deve essere disposto essendosi costituitasi mediante proprio funzionario. Controparte_2
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza, dovendo
OS EL essere condannato a rifondere nei confronti di - RT
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 8 le spese “de quibus” che si liquidano ai valori medi con riferimento alla fase di studio, introduttiva ed ai minimi con riguardo alla decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 59/2019, rigetta l'opposizione come proposta da OS EL avverso l'intimazione di pagamento n.
29620189007666210, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620040086028876;
- condanna OS EL alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di – che vengono liquidate, quanto alle spese RT vive, negli importi prenotati a debito e quanto ai compensi nell'importo di € 1.276,00, oltre
IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 9
VERBALE DI UDIENZA DEL 16.07.2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 3222 DELL'ANNO 2019
N.R.G. 3222/2019
È presente per l'avv. Antonina Alerio. CP_1
È presente per OS EL l'avv. Martina Maggio in sostituzione dell'avv. Pierfranco Puccio.
A questo punto, il G.I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
I difensori presenti si riportano a tutte le domande, difese, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria.
Terminata la discussione, il Giudice si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio, dando atto che le parti rinunciano ad assistere alla lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, riaperto il verbale in assenza delle parti, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 1 N. 3222/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica ed in persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3222 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 - RT
00142, C.F./P.I. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in P.IVA_1
Palermo, via Mariano Stabile n. 139, presso lo studio dall'avv. Antonina Alerio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
OS LO, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Corleone, via Francesco Bentivegna n. 185, presso lo studio legale dell'avv. Pierfranco
Puccio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Corleone (n. 59/2019)
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, proponeva appello avverso la sentenza del Controparte_2
Giudice di Pace di Corleone n. 59/2019.
L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza emessa dal Giudice di “prime cure” che aveva accolto le richieste di OS EL e, nello specifico, dichiarato inesistente la notifica a mezzo agenzia privata della intimazione di pagamento n. 29620189007666210, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620040086028876, emessa da Controparte_2
A fondamento dell'appello l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure aveva errato:
a) nel ravvisare una nullità della notifica;
b) nell'aver violato l'art 112 c.p.c., attesa la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
c) nell'avere omesso di pronunciarsi sugli altri motivi del ricorso;
d) nel condannare al pagamento delle spese di lite. Controparte_2
Chiedeva, pertanto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con riforma, in ragione del principio della soccombenza, anche del capo relativo alle spese di lite.
Si costituiva OS EL, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli art. 342 c.p.c. e 345 c.p.c.. Nel merito, contestava i motivi di impugnazione con condanna, in ogni caso, dell'appellante al pagamento delle spese di lite oltre che, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Con decreto del 24.02.2025, veniva dichiarata l'interruzione del presente procedimento, stante il decesso del difensore dell'appellato.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. si costituiva in giudizio - RT per la riassunzione del processo interrotto, dichiarando di subentrare a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2
Con decreto del 28.05.2025, veniva disposta la trattazione della causa per la decisione e discussione orale.
Pertanto, all'odierna udienza, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. “ratione temporis” vigente.
*****
Preliminarmente, si rileva che ed Controparte_2 RT non rappresentano lo stesso soggetto giuridico ma due soggetti giuridici differenti non avendo l'art.
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 3 76 del D.L. n. 73/21 determinato un mero cambio di denominazione di ma Controparte_2 un vero e proprio fenomeno successorio, riconducibile al disposto di cui all'art. 110 c.p.c..
Pertanto, il rapporto processuale instauratosi originariamente con non Controparte_2 può essere traslato direttamente ed automaticamente nei confronti di RT
, alla stessa stregua di quanto accade nelle ipotesi di modifica della denominazione di un
[...] ente, dovendo ritenersi, invece, che non acquisti automaticamente RT la posizione processuale di ma soltanto la facoltà di intervenire nel giudizio, Controparte_2 compiendo atti processuali in luogo del precedente concessionario, oggi estinto.
Precedente concessionario che, in assenza della costituzione del successore, conserva la qualità di parte formale del processo e mantiene il rapporto di rappresentanza con il difensore già nominato, in virtù del principio di ultrattività del mandato.
Nel caso di specie, si rileva che con comparsa del 23.05.2025, si è costituita nel presente giudizio , conferendo procura alle liti all'avv. Antonina Alerio. RT
Pertanto, in forza del fenomeno successorio e dell'avvenuta costituzione, la presente decisione verrà resa nei confronti di . RT
Ciò posto, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato, sull'assunto che l'appellante affronterebbe temi non trattati in primo grado, dal momento che il divieto delle nuove eccezioni (art. 345, comma 2, c.p.c.), non si applica alle mere difese, che sono sempre esaminabili, anche per la prima volta, in grado di appello. In particolare, le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese, senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, com'è noto, non sono mai precluse in appello, ancorché
“nuove”, poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non indistintamente tutte le difese comunque svolte dalle parti (cfr., Cass. n. 23796/2018).
Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha introdotto domande o eccezioni nuove in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., bensì ha riportato e sviluppato mere argomentazioni giuridiche, peraltro già rinvenibili nella comparsa depositata in primo grado, con cui si è limitato a negare e contestare la fondatezza delle doglianze avversarie fatte proprie dal Giudice di Pace.
Stessa sorte merita la censura in ordine all'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dell'obbligo di specificazione, chiarezza e concretezza dei motivi, dal momento che il gravame proposto presenta senz'altro i requisiti di forma e sostanza oggi richiesti dalla legge,
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 4 indicando in modo preciso le parti della sentenza ritenute errate, rivolgendo specifiche censure all'applicazione delle norme di diritto e formulando una proposta di soluzione alternativa della controversia alla luce dei vizi evidenziati.
E' noto, infatti, che l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata ( cfr. Cass.
SS.UU. n. 27199/2017 e Cass. n. 13535/2018).
Tanto premesso, l'appello proposto. risulta rispettoso delle prescrizioni di contenuto imposte dalle norme di cui agli artt. 342 e 345 c.p.c. c.p.c. così come interpretate dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità.
Tutto ciò statuito in rito, nel merito occorre, innanzitutto, evidenziare che la presente controversia verte su doglianze riferibili in parte alla cartella di pagamento n. 29620040086028876, emessa da avente ad oggetto pretese creditorie derivanti da sanzioni per Controparte_2 violazione al codice della strada. Cartella di pagamento alla quale faceva seguito la notifica, a OS
EL, in data 06.03.2019, dell'intimazione di pagamento n. 29620189007666210; intimazione riferibile alla cartella predetta ed anche ad altre cartelle, non oggetto, tuttavia, di doglianze nell'ambito del presente giudizio.
Ciò chiarito, si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui si ritiene di aderire, avverso le cartelle esattoriali o avvisi di mora (intimazioni di pagamento) emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, si possono esercitare le seguenti azioni:
“L'opposizione a sanzioni amministrative indicata dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale è stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione o del verbale di accertamento, che consentono all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., quando è contestata la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. In questo caso, se il rimedio è esperito
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 5 prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente è quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio.
L'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli attinenti alla notifica della cartella o riguardanti i successivi avvisi di mora” (cfr. Cass. SS. UU. 26 luglio 2006 n. 16997; “ex multis” cfr. Cass. 8 febbraio 2006 n.
2819; Cass. 22 febbraio 2010 n. 4139).
Pertanto, l'organo di nomofilachia ha fornito i criteri per distinguere quando sia esperibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, ritenendo ammissibile: a)
l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
Orbene, mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981.
Nel caso di specie, con l'atto di citazione, avanzato in primo grado, OS EL ha contestato la nullità della cartella per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ivi richiesti, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, ivi contenuta, per fatti successivi rispetto al momento di formazione del titolo di pagamento.
Doglianze che portano a qualificare il rimedio esperito come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi, infatti, di contestazioni che riguardano fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 6 In particolare, con specifico riguardo all'eccepita prescrizione, si osserva che in materia di riscossione di somme derivante da sanzioni amministrative la correttezza del procedimento di formazione della pretesa creditoria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Il destinatario dell'atto, dunque, potrebbe nelle sue difese, in ragione dell'omessa notifica di un atto, facente parte della sequenza procedimentale e idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, eccepire proprio una maturata estinzione della pretesa creditoria rivoltagli in ragione dell'invalidità della notifica dell'atto stesso e, quindi, del conseguenziale mancato verificarsi dell'effetto interruttivo del termine di prescrizione.
Per le ragioni sopra dette, con riguardo alle doglianze sopra evidenziate, il rimedio esperito da
OS EL deve qualificarsi come opposizione ex art. 615 c.p.c., che sfugge all'osservanza di un termine di decadenza per la sua proposizione.
Quando, invece, venga solo eccepita l'illegittimità della pretesa creditoria avanzata in ragione della mera invalidità, o integrale omissione, della notifica di un atto, facente parte della sequenza procedimentale, contestandosi la sua mera mancata conoscenza secondo le modalità determinate dalla legge, l'opposizione esperita dovrà invece essere qualificata come opposizione ex art. 617 c.p.c.
In tal caso, infatti, l'opponente contesta una irregolarità formale dell'atto, da far valere, tuttavia, entro il termine decadenziale di venti giorni.
Orbene, nella fattispecie di cui è causa, OS EL ha contestato alla prima udienza (con note allegate al verbale), innanzi al giudice di prime cure, anche la validità della notifica dell'intimazione di pagamento, sostenendone l'illegittimità per essere stata notificata a mezzo di operato postale privato (si precisa che sebbene, in tali note si faccia riferimento alla cartella di pagamento, le doglianze di invalidità della notifica appaiono comunque da riferire, in realtà, alla intimazione di pagamento, facendosi espressamente riferimento all'operatore privato “Nexive” che dagli atti emerge essere il soggetto che ha proceduto alla notifica dell'intimazione di pagamento).
Pertanto, deve affermarsi che con riferimento a tale profilo il rimedio avanzato deve qualificarsi come opposizione ex art. 617 cpc.
Ritiene, allora, questo giudice che l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento avrebbe dovuto proporsi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto, o dalla sua effettiva conoscenza;
termine posto dal Legislatore a pena di decadenza,
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 7 e a presidio di interessi di natura pubblicistica, per cui se ne deve ritenere la rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Tutto ciò posto, dunque, l'opposizione come proposta da OS EL deve considerarsi tardiva poiché avanzata oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c., avendo quest'ultimo dichiarato di aver ricevuto la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento il 06.03.2019 e avendo, tuttavia, proposto l'eccezione in rassegna solo all'udienza del 16.05.2019 innanzi al giudice di prime cure, a mezzo di note allegate al relativo verbale
Tutto ciò ritenuto, allora, la sentenza impugnata deve essere riformata, con accoglimento dell'appello avanzato ed assorbimento di ogni ulteriore doglianza avanzata dall'appellante.
Si precisa, inoltre, che gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado da OS
EL e non riproposti in appello devono intendersi rinunciati.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che “le domande e le eccezioni assorbite in primo grado vanno riproposte in appello, non oltre la prima udienza. Dunque, nel processo ordinario di cognizione, come da novella di cui alla l. n. 353 del 1990 e successive modifiche, le parti che propongono impugnazione, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, devono riproporre con il primo atto difensivo e, comunque, non oltre la prima udienza, le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite” (cfr. Cass. S.U. n. 7940 del 21 marzo 2019).
Più recentemente, la Suprema Corte ha così ribadito: “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c.”(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25840 del 23 settembre 2021).
Non avendo, allora, OS EL, espressamente riproposto gli ulteriori motivi di opposizione formulati in primo grado, essi devono considerarsi rinunciati.
L'accoglimento dell'impugnazione comporta la riforma anche del capo sulle spese processuali relative al giudizio di primo grado, con riferimento alle quali, tuttavia, nulla deve essere disposto essendosi costituitasi mediante proprio funzionario. Controparte_2
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza, dovendo
OS EL essere condannato a rifondere nei confronti di - RT
n. 3222/2019 r.g.a.c. Pag. 8 le spese “de quibus” che si liquidano ai valori medi con riferimento alla fase di studio, introduttiva ed ai minimi con riguardo alla decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 59/2019, rigetta l'opposizione come proposta da OS EL avverso l'intimazione di pagamento n.
29620189007666210, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620040086028876;
- condanna OS EL alla refusione delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di – che vengono liquidate, quanto alle spese RT vive, negli importi prenotati a debito e quanto ai compensi nell'importo di € 1.276,00, oltre
IVA (se dovuta), CPA e spese generali come per legge.
Termini Imerese, 16.07.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
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