Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1961, n. 66
Articolo 2
Versione
24 marzo 1961
Art. 1.
L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190 , assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.
Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.
Entrata in vigore il 24 marzo 1961