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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 477/2021 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 21.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PANUNZI NC ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
09/12/2025 per la convenuta gli avv.ti SI EL e PERRONE Controparte_1
RT hanno concluso come da nota depositata in data 10/12/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:58 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 477/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 477/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PANUNZI Parte_1 C.F._1
NC ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura speciale alle liti allegata al fascicolo telematico;
Email_1 attore contro
(c.f. ), in persona del Responsabile Gestione Contenzioso Controparte_1 P.IVA_1
Legale e Privacy e l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
SI EL e PERRONE RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Nervi sito in Roma (RM), Viale Mazzini, n. 88, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 29.01.2021, il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in considerazione ed accoglimento dei suesposti motivi: - accertare e dichiarare che il valore del TAEG comprensivo anche dei costi assicurativi – a loro volta inclusivi delle commissioni di intermediazione - è superiore a quello indicato nel contratto di finanziamento per cui è causa;
- accertare e dichiarare che al contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio deve essere applicato, ex tunc ed a far tempo dalla data della stipula, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, TUB, in luogo di quello contrattualmente previsto;
- per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e condannare, la in persona del legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_1 restituzione in favore del Signor della somma di € 38.735,18, di cui: - € 33.304,66 a Parte_1 titolo di interessi ripetibili;
- € 4.833,60 a titolo di costi sostenuti al momento della sottoscrizione del contratto;
ovvero in quella diversa misura che verrà accertata nel corso del giudizio a seguito della espletanda CTU. Il tutto oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c.c. del di del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. […] Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Spese Generali 15%,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver stipulato con la società convenuta in data 18.02.2013, in qualità di consumatore, unitamente alla sig.ra quale Controparte_2 coobbligata, il contratto di finanziamento n. 047556306 avente ad oggetto l'erogazione di un importo netto pari ad € 50.000,00, dietro l'obbligo di restituire la complessiva somma di € 105.753,96 mediante il pagamento di n. 180 rate mensili pari a € 586,00 ciascuna (all. 1, ricorso); - di aver sottoscritto, contestualmente al contratto in parola, due polizze assicurative collettive CPI (nn.
5075/01 e 5391/02), a copertura dei rischi derivanti da decesso, invalidità totale e disoccupazione, abbinate al summenzionato finanziamento, per un importo di complessivi € 3.825,60, capitalizzato dal finanziatore unitamente all'ulteriore importo di € 508,00 relativo alla Polizza facoltativa n. 24892
(vd. all. 2, ricorso); - che il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) ed il Tasso Annuo Effettivo Globale
(T.A.E.G.) erano stati indicati in contratto rispettivamente nella misura del 9,91% e del 10,60% e che quest'ultimo non sarebbe stato inclusivo dei costi assicurativi delle polizze (comprensivi delle commissioni di intermediazione percepiti dalla convenuta per il collocamento delle stesse); - di aver estinto anticipatamente il contratto di finanziamento in data 12.11.2020 (vd. all.to n. 4); - che le polizze assicurative CPI, pur indicate come facoltative, erano state, di fatto, imposte dal finanziatore, sussistendo tutti gli indici presuntivi di obbligatorietà: funzione di copertura del credito, connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione per la contestualità della sottoscrizione e la pari durata, indennizzo parametrato al debito residuo, percezione da parte della di una CP_3 provvigione di € 1.982,04 pari a circa il 50% dell'intero premio;
- che, pertanto, il T.A.E.G. indicato in contratto era da ritenersi errato con le consequenziali sanzioni ex art. 125 bis T.U.B. e, dunque, con applicazione del tasso sostitutivo pari al tasso minimo dei BOT nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (vd. all.to n. 7), come peraltro evidenziato nella relazione tecnica di parte, redatta dal
Dott. e proprio diritto alla ripetizione della complessiva somma di € Persona_1 38.735,18 (vd. all.to n. 8).
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 10.06.2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha insistito per la reiezione integrale della domanda attorea.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., denegata l'istanza attorea ex art. 186 quater c.p.c. formulata in corso del giudizio, la causa, istruita in via documentale e c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
L'odierno giudizio verte sulla mancata inclusione nel T.A.E.G. dei costi di cui alle polizze assicurative nn. 5075/01 e 5391/02, relative al prestito n. 047556306 ottenuto dall'odierno attore.
A tale riguardo, sotto il profilo dell'onere probatorio, è d'ausilio rammentare quel costante orientamento dell' secondo cui: “in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le CP_4 parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (Collegio di Coord., 02.05.2022, n.6857; Collegio di
Coord. 12.09.2017, nn.10617, 10620 e 10621; Collegio di Roma 18.04.2025, n.3947).
Alla luce dei superiori principi, le polizze sottoscritte dall'attore rivestono carattere facoltativo e, in quanto tali, sono state correttamente escluse dalla convenuta ai fini del calcolo del T.A.E.G.
Ed invero, l'attore ha adempiuto, solo in parte, all'onus probandi sulla medesima gravante, allegando,
a sostegno della natura obbligatoria delle polizze, la contestuale sottoscrizione dei rapporti contrattuali, la corrispondenza tra la durata del contratto di finanziamento e quella delle polizze e l'inserimento dei costi assicurativi nei piani di ammortamento.
In particolare, l'odierno deducente si è limitato a dedurre genericamente la funzione di garanzia delle polizze, senza fornire la dimostrazione che la stipulazione delle stesse avesse in concreto il solo scopo di soddisfare gli interessi della Banca e che la loro sottoscrizione fosse stata effettivamente imposta dall'Istituto di Credito ai fini della concessione dei finanziamenti.
Ed invero, in assenza di prova contraria, non si può automaticamente escludere che le polizze fossero state sottoscritte in virtù di un distinto ed autonomo interesse del consumatore ad essere garantito contro un eventuale rischio futuro di insolvenza.
Quanto dedotto dall'attore sulla funzione di garanzia delle polizze appare, dunque, una deduzione meramente generica ed assertiva, inidonea, in quanto tale, a superare il tenore letterale dei contratti di finanziamento, nei quali le polizze vengono qualificate come facoltative (vd. all.to n. 1), escludendo, pertanto, la necessità, ai fini dell'erogazione del finanziamento, della stipula di un'assicurazione che garantisca il credito.
Si osserva, inoltre, che gli elementi indicati dall'attore per sostenere l'obbligatorietà delle polizze possono al più dimostrare il loro carattere accessorio rispetto al finanziamento, ma non appaiono sufficienti a provare che le stesse fossero effettivamente obbligatorie.
Tali indici, difatti, risultano superati dalle prove contrarie offerte dalla parte convenuta, che confermano la natura facoltativa delle polizze.
La convenuta, infatti, in conformità al richiamato orientamento dell' ha depositato due CP_4 contratti di finanziamento stipulati con soggetti terzi nel medesimo periodo e privi della sottoscrizione di una polizza assicurativa, indubbiamente sovrapponibili con il contratto oggetto di causa, dimostrando, pertanto, come l'assicurazione non costituisse requisito per ottenere il credito alle condizioni pattuite (vd. all.to n. 5, comparsa, con nominativi dei contraenti omissati, e all.ti nn. 11-
12, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., con indicazione dei nominativi dei contraenti).
La giurisprudenza arbitrale formatasi sul tema ha perimetrato simile onere asseverativo, precisando che, per provare di aver offerto condizioni simili anche senza la stipula della polizza, risulta sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti, che l'intermediario produca almeno due contratti comparativi, che i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta Parte_2 prova sono:
1. TAN: scostamento marginale ±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;
5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (A.B.F., Collegio di Coord.
22.05.2022, n.6857; Collegio di Coord. 06.07.2018, n.16291; Collegio di Roma 18.04.2025, n.3947).
Ebbene, nel caso di specie, i due contratti offerti in comparazione rispettano i richiamati parametri, senza significativi scollamenti dagli indicatori di benchmark, avendo tra l'altro la convenuta dichiarato che i contratti sono stati presi a campione tra clienti aventi lo stesso merito creditizio.
Invero, il contratto sottoscritto dall'attore è datato 18.02.2013, l'importo finanziato era pari ad €
50.000,00, la durata era di mesi 180, il TAN era fissato al 9,91%, il credito era garantito anche da un coobbligato.
Il primo contratto comparativo (all. 11 convenuta) è datato 01.03.2013 (+11 giorni, scostamento entro il benchmark); l'importo erogato era pari ad € 50.000,00 (medesima somma finanziata); la durata era di mesi 180 (medesima durata); il TAN era fissato al 9,92% (+1 bp, scostamento entro il benchmark); il credito era garantito anche da un coobbligato.
Il secondo contratto comparativo (all. 12, convenuta) è datato 09.04.2013 (+50 giorni, scostamento entro il benchmark); l'importo erogato era pari ad € 50.000,00 (medesima somma finanziata); la durata era di mesi 180 (medesima durata); il TAN era fissato al 9,97% (+6 bp, scostamento entro il benchmark); il credito era garantito anche da un coobbligato.
La qualità della prova liberatoria fornita dalla convenuta appare, pertanto, particolarmente convincente, atteso che i contratti comparativi presentano condizioni economiche pressoché identiche a quelle del finanziamento in questione, con scostamenti minimi che rientrano ampiamente nei parametri di tolleranza stabiliti dalla giurisprudenza arbitrale, dimostrando inequivocabilmente che l'assenza di copertura assicurativa non comportava alcuna modifica delle condizioni creditizie offerte.
Risulta, poi, condivisibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui l'identità del merito creditizio può ricavarsi, in via presuntiva, proprio dalla sovrapponibilità dei parametri economici dei contratti di comparazione al contratto di finanziamento in oggetto (segnatamente importo finanziato, t.a.n., durata) (ex multis, Trib. Roma 11.8.2022, n. 12480; Trib. Civitavecchia 3.11.2022, n.1143; Trib.
Napoli Nord 21.02.2025, n.724).
In definitiva, le polizze in parola non si atteggiano quale condizione strumentale per accedere al finanziamento, in quanto tra il premio assicurativo e la concessione del credito non si rinviene alcun rapporto di sinallagmaticità.
A ulteriore conferma della natura facoltativa delle polizze assicurative, si rileva che l'art. 10 delle condizioni di assicurazione riconosce espressamente all'attore il diritto di recedere dalle polizze entro
30 giorni dalla data di decorrenza (vd. all.to n. 2, ricorso).
Tale previsione contrattuale costituisce elemento determinante per escludere l'obbligatorietà delle polizze, in quanto appare contraddittorio configurare come requisito necessario per l'ottenimento del credito un servizio dal quale è possibile liberarsi unilateralmente senza conseguenze sul rapporto di finanziamento.
Alla luce delle considerazioni svolte, la documentazione prodotta dalla convenuta dimostra efficacemente il carattere non obbligatorio delle polizze assicurative.
Ne consegue che la determinazione del T.A.E.G. contrattuale andrà ritenuta corretta, in quanto i costi delle polizze in questione, avendo natura facoltativa, sono stati legittimamente esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale.
Quanto alle risultanze della c.t.u., - che, come noto non può supplire agli oneri gravanti sulla parte-, pur avendo l'ausiliario nominato dal Tribunale riconosciuto una somma in ripetizione in favore di parte attrice, le stesse non potranno essere tenute in considerazione nel presente giudizio, essendo venuti meno i presupposti logico-giuridici delle domande attoree per il riconosciuto carattere facoltativo delle polizze assicurative.
Invero, i calcoli matematici svolti dal C.T.U., pur tecnicamente corretti, si fondano su premesse giuridiche errate, ossia sull'inclusione nel T.A.E.G. di costi che, per la loro natura facoltativa, potevano essere legittimamente esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale.
Invero, essendo risultate le pretese attoree infondate nel merito per ragioni di diritto, l'elaborato tecnico perde ogni rilevanza decisoria, indipendentemente dalla sua correttezza formale.
Nello specifico, il quesito posto al C.T.U. presupponeva l'obbligatorietà delle polizze assicurative e la conseguente necessità di includerle nel calcolo del T.A.E.G.
Venuto meno tale presupposto per effetto dell'accertata natura facoltativa delle polizze, l'intera c.t.u. risulta fondata su basi giuridicamente inesatte e, pertanto, non utilizzabile ai fini della decisione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno integralmente rigettate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna l'attore a rimborsare in favore della convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 21.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. PANUNZI NC ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
09/12/2025 per la convenuta gli avv.ti SI EL e PERRONE Controparte_1
RT hanno concluso come da nota depositata in data 10/12/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:58 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 477/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 477/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PANUNZI Parte_1 C.F._1
NC ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata in virtù di procura speciale alle liti allegata al fascicolo telematico;
Email_1 attore contro
(c.f. ), in persona del Responsabile Gestione Contenzioso Controparte_1 P.IVA_1
Legale e Privacy e l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti
SI EL e PERRONE RT ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Nervi sito in Roma (RM), Viale Mazzini, n. 88, in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: azione di ripetizione di indebito;
CONCLUSIONI come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 29.01.2021, il sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – l fine di sentire accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in considerazione ed accoglimento dei suesposti motivi: - accertare e dichiarare che il valore del TAEG comprensivo anche dei costi assicurativi – a loro volta inclusivi delle commissioni di intermediazione - è superiore a quello indicato nel contratto di finanziamento per cui è causa;
- accertare e dichiarare che al contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio deve essere applicato, ex tunc ed a far tempo dalla data della stipula, il tasso sostitutivo previsto dall'art. 125 bis, comma 7, TUB, in luogo di quello contrattualmente previsto;
- per l'effetto rideterminare il piano di ammortamento al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto e condannare, la in persona del legale rapp.te pro tempore, alla Controparte_1 restituzione in favore del Signor della somma di € 38.735,18, di cui: - € 33.304,66 a Parte_1 titolo di interessi ripetibili;
- € 4.833,60 a titolo di costi sostenuti al momento della sottoscrizione del contratto;
ovvero in quella diversa misura che verrà accertata nel corso del giudizio a seguito della espletanda CTU. Il tutto oltre interessi legali moratori ex art. 1284 c.c. del di del dovuto e sino all'effettivo soddisfo. […] Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Spese Generali 15%,
CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di aver stipulato con la società convenuta in data 18.02.2013, in qualità di consumatore, unitamente alla sig.ra quale Controparte_2 coobbligata, il contratto di finanziamento n. 047556306 avente ad oggetto l'erogazione di un importo netto pari ad € 50.000,00, dietro l'obbligo di restituire la complessiva somma di € 105.753,96 mediante il pagamento di n. 180 rate mensili pari a € 586,00 ciascuna (all. 1, ricorso); - di aver sottoscritto, contestualmente al contratto in parola, due polizze assicurative collettive CPI (nn.
5075/01 e 5391/02), a copertura dei rischi derivanti da decesso, invalidità totale e disoccupazione, abbinate al summenzionato finanziamento, per un importo di complessivi € 3.825,60, capitalizzato dal finanziatore unitamente all'ulteriore importo di € 508,00 relativo alla Polizza facoltativa n. 24892
(vd. all. 2, ricorso); - che il Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) ed il Tasso Annuo Effettivo Globale
(T.A.E.G.) erano stati indicati in contratto rispettivamente nella misura del 9,91% e del 10,60% e che quest'ultimo non sarebbe stato inclusivo dei costi assicurativi delle polizze (comprensivi delle commissioni di intermediazione percepiti dalla convenuta per il collocamento delle stesse); - di aver estinto anticipatamente il contratto di finanziamento in data 12.11.2020 (vd. all.to n. 4); - che le polizze assicurative CPI, pur indicate come facoltative, erano state, di fatto, imposte dal finanziatore, sussistendo tutti gli indici presuntivi di obbligatorietà: funzione di copertura del credito, connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione per la contestualità della sottoscrizione e la pari durata, indennizzo parametrato al debito residuo, percezione da parte della di una CP_3 provvigione di € 1.982,04 pari a circa il 50% dell'intero premio;
- che, pertanto, il T.A.E.G. indicato in contratto era da ritenersi errato con le consequenziali sanzioni ex art. 125 bis T.U.B. e, dunque, con applicazione del tasso sostitutivo pari al tasso minimo dei BOT nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (vd. all.to n. 7), come peraltro evidenziato nella relazione tecnica di parte, redatta dal
Dott. e proprio diritto alla ripetizione della complessiva somma di € Persona_1 38.735,18 (vd. all.to n. 8).
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta depositata il 10.06.2021, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, ha insistito per la reiezione integrale della domanda attorea.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, disposto il mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., denegata l'istanza attorea ex art. 186 quater c.p.c. formulata in corso del giudizio, la causa, istruita in via documentale e c.t.u., veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato ai precedenti a far data dall'1.7.2022, previa concessione alle parti di termine per note difensive fino a 10 giorni prima.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
L'odierno giudizio verte sulla mancata inclusione nel T.A.E.G. dei costi di cui alle polizze assicurative nn. 5075/01 e 5391/02, relative al prestito n. 047556306 ottenuto dall'odierno attore.
A tale riguardo, sotto il profilo dell'onere probatorio, è d'ausilio rammentare quel costante orientamento dell' secondo cui: “in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le CP_4 parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta, invece, carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento” (Collegio di Coord., 02.05.2022, n.6857; Collegio di
Coord. 12.09.2017, nn.10617, 10620 e 10621; Collegio di Roma 18.04.2025, n.3947).
Alla luce dei superiori principi, le polizze sottoscritte dall'attore rivestono carattere facoltativo e, in quanto tali, sono state correttamente escluse dalla convenuta ai fini del calcolo del T.A.E.G.
Ed invero, l'attore ha adempiuto, solo in parte, all'onus probandi sulla medesima gravante, allegando,
a sostegno della natura obbligatoria delle polizze, la contestuale sottoscrizione dei rapporti contrattuali, la corrispondenza tra la durata del contratto di finanziamento e quella delle polizze e l'inserimento dei costi assicurativi nei piani di ammortamento.
In particolare, l'odierno deducente si è limitato a dedurre genericamente la funzione di garanzia delle polizze, senza fornire la dimostrazione che la stipulazione delle stesse avesse in concreto il solo scopo di soddisfare gli interessi della Banca e che la loro sottoscrizione fosse stata effettivamente imposta dall'Istituto di Credito ai fini della concessione dei finanziamenti.
Ed invero, in assenza di prova contraria, non si può automaticamente escludere che le polizze fossero state sottoscritte in virtù di un distinto ed autonomo interesse del consumatore ad essere garantito contro un eventuale rischio futuro di insolvenza.
Quanto dedotto dall'attore sulla funzione di garanzia delle polizze appare, dunque, una deduzione meramente generica ed assertiva, inidonea, in quanto tale, a superare il tenore letterale dei contratti di finanziamento, nei quali le polizze vengono qualificate come facoltative (vd. all.to n. 1), escludendo, pertanto, la necessità, ai fini dell'erogazione del finanziamento, della stipula di un'assicurazione che garantisca il credito.
Si osserva, inoltre, che gli elementi indicati dall'attore per sostenere l'obbligatorietà delle polizze possono al più dimostrare il loro carattere accessorio rispetto al finanziamento, ma non appaiono sufficienti a provare che le stesse fossero effettivamente obbligatorie.
Tali indici, difatti, risultano superati dalle prove contrarie offerte dalla parte convenuta, che confermano la natura facoltativa delle polizze.
La convenuta, infatti, in conformità al richiamato orientamento dell' ha depositato due CP_4 contratti di finanziamento stipulati con soggetti terzi nel medesimo periodo e privi della sottoscrizione di una polizza assicurativa, indubbiamente sovrapponibili con il contratto oggetto di causa, dimostrando, pertanto, come l'assicurazione non costituisse requisito per ottenere il credito alle condizioni pattuite (vd. all.to n. 5, comparsa, con nominativi dei contraenti omissati, e all.ti nn. 11-
12, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c., con indicazione dei nominativi dei contraenti).
La giurisprudenza arbitrale formatasi sul tema ha perimetrato simile onere asseverativo, precisando che, per provare di aver offerto condizioni simili anche senza la stipula della polizza, risulta sufficiente la mera dichiarazione dell'intermediario circa l'uguaglianza del merito creditizio degli altri soggetti, che l'intermediario produca almeno due contratti comparativi, che i soli cinque parametri e i rispettivi scostamenti dal da riscontrare al fine di ritenere raggiunta detta Parte_2 prova sono:
1. TAN: scostamento marginale ±50bp;
2. durata: ±25%;
3. importo: ±25%;
4. periodo di offerta: ±3 mesi;
5. coobbligati/altre garanzie: limitata varianza (A.B.F., Collegio di Coord.
22.05.2022, n.6857; Collegio di Coord. 06.07.2018, n.16291; Collegio di Roma 18.04.2025, n.3947).
Ebbene, nel caso di specie, i due contratti offerti in comparazione rispettano i richiamati parametri, senza significativi scollamenti dagli indicatori di benchmark, avendo tra l'altro la convenuta dichiarato che i contratti sono stati presi a campione tra clienti aventi lo stesso merito creditizio.
Invero, il contratto sottoscritto dall'attore è datato 18.02.2013, l'importo finanziato era pari ad €
50.000,00, la durata era di mesi 180, il TAN era fissato al 9,91%, il credito era garantito anche da un coobbligato.
Il primo contratto comparativo (all. 11 convenuta) è datato 01.03.2013 (+11 giorni, scostamento entro il benchmark); l'importo erogato era pari ad € 50.000,00 (medesima somma finanziata); la durata era di mesi 180 (medesima durata); il TAN era fissato al 9,92% (+1 bp, scostamento entro il benchmark); il credito era garantito anche da un coobbligato.
Il secondo contratto comparativo (all. 12, convenuta) è datato 09.04.2013 (+50 giorni, scostamento entro il benchmark); l'importo erogato era pari ad € 50.000,00 (medesima somma finanziata); la durata era di mesi 180 (medesima durata); il TAN era fissato al 9,97% (+6 bp, scostamento entro il benchmark); il credito era garantito anche da un coobbligato.
La qualità della prova liberatoria fornita dalla convenuta appare, pertanto, particolarmente convincente, atteso che i contratti comparativi presentano condizioni economiche pressoché identiche a quelle del finanziamento in questione, con scostamenti minimi che rientrano ampiamente nei parametri di tolleranza stabiliti dalla giurisprudenza arbitrale, dimostrando inequivocabilmente che l'assenza di copertura assicurativa non comportava alcuna modifica delle condizioni creditizie offerte.
Risulta, poi, condivisibile l'indirizzo ermeneutico secondo cui l'identità del merito creditizio può ricavarsi, in via presuntiva, proprio dalla sovrapponibilità dei parametri economici dei contratti di comparazione al contratto di finanziamento in oggetto (segnatamente importo finanziato, t.a.n., durata) (ex multis, Trib. Roma 11.8.2022, n. 12480; Trib. Civitavecchia 3.11.2022, n.1143; Trib.
Napoli Nord 21.02.2025, n.724).
In definitiva, le polizze in parola non si atteggiano quale condizione strumentale per accedere al finanziamento, in quanto tra il premio assicurativo e la concessione del credito non si rinviene alcun rapporto di sinallagmaticità.
A ulteriore conferma della natura facoltativa delle polizze assicurative, si rileva che l'art. 10 delle condizioni di assicurazione riconosce espressamente all'attore il diritto di recedere dalle polizze entro
30 giorni dalla data di decorrenza (vd. all.to n. 2, ricorso).
Tale previsione contrattuale costituisce elemento determinante per escludere l'obbligatorietà delle polizze, in quanto appare contraddittorio configurare come requisito necessario per l'ottenimento del credito un servizio dal quale è possibile liberarsi unilateralmente senza conseguenze sul rapporto di finanziamento.
Alla luce delle considerazioni svolte, la documentazione prodotta dalla convenuta dimostra efficacemente il carattere non obbligatorio delle polizze assicurative.
Ne consegue che la determinazione del T.A.E.G. contrattuale andrà ritenuta corretta, in quanto i costi delle polizze in questione, avendo natura facoltativa, sono stati legittimamente esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale.
Quanto alle risultanze della c.t.u., - che, come noto non può supplire agli oneri gravanti sulla parte-, pur avendo l'ausiliario nominato dal Tribunale riconosciuto una somma in ripetizione in favore di parte attrice, le stesse non potranno essere tenute in considerazione nel presente giudizio, essendo venuti meno i presupposti logico-giuridici delle domande attoree per il riconosciuto carattere facoltativo delle polizze assicurative.
Invero, i calcoli matematici svolti dal C.T.U., pur tecnicamente corretti, si fondano su premesse giuridiche errate, ossia sull'inclusione nel T.A.E.G. di costi che, per la loro natura facoltativa, potevano essere legittimamente esclusi dal calcolo del tasso effettivo globale.
Invero, essendo risultate le pretese attoree infondate nel merito per ragioni di diritto, l'elaborato tecnico perde ogni rilevanza decisoria, indipendentemente dalla sua correttezza formale.
Nello specifico, il quesito posto al C.T.U. presupponeva l'obbligatorietà delle polizze assicurative e la conseguente necessità di includerle nel calcolo del T.A.E.G.
Venuto meno tale presupposto per effetto dell'accertata natura facoltativa delle polizze, l'intera c.t.u. risulta fondata su basi giuridicamente inesatte e, pertanto, non utilizzabile ai fini della decisione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, le domande attoree andranno integralmente rigettate.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00) tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna l'attore a rimborsare in favore della convenuta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge;
c) pone definitivamente le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini