Articolo 10 della Legge 27 dicembre 2002, n. 290
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15 gennaio 2003
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 , concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell' articolo 3 della legge 6 agosto 1991, n. 255 , e dell' articolo 33 della legge 1° agosto 2002, n. 166 , e' fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unita'.
4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell' articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224 , e dell' articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144 , e' stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unita'.
5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 , per l'anno finanziario 2003, e' fissato in 95 unita'.
6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unita'.
7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell' articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e' determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 , iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 , i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255 .
Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396 , il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Entrata in vigore il 15 gennaio 2003