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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NZ, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2866/2022 depositato il 24/12/2022
proposto da
Comune di Cellamare - Piazza Risorgimento, 33 70010 Cellamare BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 818/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 28/04/2022
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 818/5/2022, depositata il 28/04/2022, la C.T.P. di Bari, sez.5, accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso, per fondatezza dei diversi motivi addotti, proposto dal sig. Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, contro l'avviso di accertamento in rettifica per l'omesso pagamento IMU per l'anno 2015, meglio descritto in epigrafe, emesso dal Comune di Cellamare, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori per circa €. 1.257,00, quale soggetto passivo e per la mancata applicazione della esenzione;
immobile assegnato quale casa Nominativo_1familiare, con provvedimento di separazione legale del 2012 alla sig.ra , Nominativo_2collocataria del figlio minore, moglie del germano , immobile di proprietà del fratello Resistente_1 , che lo avevo acquistato alcuni mesi prima del predetto provvedimento giudiziario dal fratello Nom_2, quando era già avviato il giudizio di separazione. Il predetto immobile ha assolto alla natura e funzione di casa familiare dal 2012 e sino al 09/07/2018, data del rilascio bonario, dalla sig.ra Nom_1 che vi risiedeva senza il consenso del nuovo proprietario.
Il Comune di Cellamare si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.
Il giudice di prime cure ha riconosciuto fondate le argomentazioni del ricorrente che ha richiamato gli effetti della traslazione della soggettività passiva dell'IMU dal proprietario
2 dell'immobile all'assegnatario, come nel caso in esame, ai sensi degli effetti dell'art.4, comma 12 quinquies, del D.L. n.16/2012, conv. in L. n.44/2012, che ha qualificato ai soli fini IMU il diritto come diritto di abitazione (cioè un diritto reale di godimento) e dal 2014 anche l'esenzione dell'IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n.201/2013. Come pure la L. n.160/2019, art.1 comma 741, lett. c), n.4, che ha chiarito e fatto riferimento alla “casa familiare e al genitore” e non più alla “casa coniugale e al coniuge”, con ciò assimilando l'abitazione principale anche nel caso di immobile di proprietà di familiari e/o di terzi.
Il Comune di Cellamare appellava nei termini la sentenza di prime cure, censurava le statuizioni della medesima ritenendole illegittime e ingiustificate e riproponeva le medesime argomentazioni e motivi del giudizio di prime cure, insistendo per la soggettività passiva IMU
Res_1del proprietario il germano e il non riconoscimento del diritto alla esenzione IMU per l'immobile de quo. Concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza,
l'accoglimento dell'appello e la legittimità dell'atto impositivo, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il sig. Resistente_1 si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, anche da remoto, presenti i difensori di entrambe le parti che dopo breve discussione si rimettono ai propri atti processuali e alle conclusioni ivi riportate, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta l'appello perché infondato per i seguenti motivi, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure.
L'articolo 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012, conv. in Legge n. 44/2012, specifica la soggettività passiva ai fini IMU, in materia di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, e prevede testualmente: “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto 3 legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
La predetta traslazione soggettiva passiva dell'IMU dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio a seguito di separazione si ha anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia di un terzo e non già del coniuge non assegnatario.
Sicché, non rileva che il Resistente_1 e la sig.ra Nom_1 non fossero coniugi, bensì cognati, atteso che la normativa va interpretata in senso estensivo e conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata. Inoltre, la L. n. 201/2013, art. 13, comma 2, prevede dal 2014 la non applicazione dell'IMU «alla casa coniugale assegnata …. a seguito di provvedimento di separazione legale…» e la L. n. 160/2019, art. 1 co. 741, lett. c), n. 4, nel far riferimento a “casa familiare e al genitore”, e non più alla “casa coniugale e al coniuge”, ha chiarito che, nell'ambito dell'abitazione principale, sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale (famiglie di fatto e/o proprietà dell'immobile in capo a parenti/affini e/o terzi). (cfr.: Cass. n.4303/2025; n.11416/2019).
Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, ai soli fini fiscali per l'imposta IMU, occorre evidenziare che l'individuazione della casa familiare viene effettuata dal giudice civile con un proprio provvedimento non suscettibile di diversa valutazione da parte del
Comune.
L'interpretazione estensiva è possibile perché non trattasi di norma tributaria disciplinante un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, e non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari del cod. civ.
4 La sentenza appellata, pertanto, è corretta sul punto e non affetta dai vizi denunciati dal Comune appellante. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza dei giudici di prime cure.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
5
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IS NZ, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2866/2022 depositato il 24/12/2022
proposto da
Comune di Cellamare - Piazza Risorgimento, 33 70010 Cellamare BA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 818/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 28/04/2022
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 818/5/2022, depositata il 28/04/2022, la C.T.P. di Bari, sez.5, accoglieva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso, per fondatezza dei diversi motivi addotti, proposto dal sig. Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, contro l'avviso di accertamento in rettifica per l'omesso pagamento IMU per l'anno 2015, meglio descritto in epigrafe, emesso dal Comune di Cellamare, con il quale era stato richiesto il pagamento della predetta imposta e oneri accessori per circa €. 1.257,00, quale soggetto passivo e per la mancata applicazione della esenzione;
immobile assegnato quale casa Nominativo_1familiare, con provvedimento di separazione legale del 2012 alla sig.ra , Nominativo_2collocataria del figlio minore, moglie del germano , immobile di proprietà del fratello Resistente_1 , che lo avevo acquistato alcuni mesi prima del predetto provvedimento giudiziario dal fratello Nom_2, quando era già avviato il giudizio di separazione. Il predetto immobile ha assolto alla natura e funzione di casa familiare dal 2012 e sino al 09/07/2018, data del rilascio bonario, dalla sig.ra Nom_1 che vi risiedeva senza il consenso del nuovo proprietario.
Il Comune di Cellamare si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito, con diverse motivazioni, le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della legittimità dell'atto impugnato, con condanna alle spese di giudizio.
Il giudice di prime cure ha riconosciuto fondate le argomentazioni del ricorrente che ha richiamato gli effetti della traslazione della soggettività passiva dell'IMU dal proprietario
2 dell'immobile all'assegnatario, come nel caso in esame, ai sensi degli effetti dell'art.4, comma 12 quinquies, del D.L. n.16/2012, conv. in L. n.44/2012, che ha qualificato ai soli fini IMU il diritto come diritto di abitazione (cioè un diritto reale di godimento) e dal 2014 anche l'esenzione dell'IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L. n.201/2013. Come pure la L. n.160/2019, art.1 comma 741, lett. c), n.4, che ha chiarito e fatto riferimento alla “casa familiare e al genitore” e non più alla “casa coniugale e al coniuge”, con ciò assimilando l'abitazione principale anche nel caso di immobile di proprietà di familiari e/o di terzi.
Il Comune di Cellamare appellava nei termini la sentenza di prime cure, censurava le statuizioni della medesima ritenendole illegittime e ingiustificate e riproponeva le medesime argomentazioni e motivi del giudizio di prime cure, insistendo per la soggettività passiva IMU
Res_1del proprietario il germano e il non riconoscimento del diritto alla esenzione IMU per l'immobile de quo. Concludeva per l'integrale riforma della impugnata sentenza,
l'accoglimento dell'appello e la legittimità dell'atto impositivo, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il sig. Resistente_1 si costituiva con controdeduzioni con le quali contrastava nel merito le avverse ragioni e argomentazioni delle quali ne chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
L'udienza odierna si è svolta in pubblica udienza, anche da remoto, presenti i difensori di entrambe le parti che dopo breve discussione si rimettono ai propri atti processuali e alle conclusioni ivi riportate, e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rigetta l'appello perché infondato per i seguenti motivi, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure.
L'articolo 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012, conv. in Legge n. 44/2012, specifica la soggettività passiva ai fini IMU, in materia di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, e prevede testualmente: “Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto 3 legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
La predetta traslazione soggettiva passiva dell'IMU dal proprietario all'assegnatario dell'alloggio a seguito di separazione si ha anche nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia di un terzo e non già del coniuge non assegnatario.
Sicché, non rileva che il Resistente_1 e la sig.ra Nom_1 non fossero coniugi, bensì cognati, atteso che la normativa va interpretata in senso estensivo e conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata. Inoltre, la L. n. 201/2013, art. 13, comma 2, prevede dal 2014 la non applicazione dell'IMU «alla casa coniugale assegnata …. a seguito di provvedimento di separazione legale…» e la L. n. 160/2019, art. 1 co. 741, lett. c), n. 4, nel far riferimento a “casa familiare e al genitore”, e non più alla “casa coniugale e al coniuge”, ha chiarito che, nell'ambito dell'abitazione principale, sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale (famiglie di fatto e/o proprietà dell'immobile in capo a parenti/affini e/o terzi). (cfr.: Cass. n.4303/2025; n.11416/2019).
Ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in argomento, ai soli fini fiscali per l'imposta IMU, occorre evidenziare che l'individuazione della casa familiare viene effettuata dal giudice civile con un proprio provvedimento non suscettibile di diversa valutazione da parte del
Comune.
L'interpretazione estensiva è possibile perché non trattasi di norma tributaria disciplinante un'ipotesi di agevolazione o di esenzione, ovvero di norma speciale, e non vale per la stessa il divieto di interpretazione analogica nonché di interpretazione estensiva, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari del cod. civ.
4 La sentenza appellata, pertanto, è corretta sul punto e non affetta dai vizi denunciati dal Comune appellante. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza dei giudici di prime cure.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 23/01/2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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