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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cutuli, elettivamente domiciliata come in atti;
Parte_1
- APPELLANTE -
E
, n. q. di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Controparte_1 Persona_1
Troncelliti, elettivamente domiciliato come in atti;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini CP_2
Quirini, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7286/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 16.09.2022.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, premesso di essere stata contattata da Parte_1 CP_1
figlio di , per fare assistenza alla madre, inferma, che aveva avuto un incidente
[...] Persona_1 domestico, presso la casa di cura clinica Pio XI;
di avere lavorato dal 5 febbraio 2004 al 29 febbraio
2004, negli orari specificati in ricorso, presso la casa di cura, e dal 1° marzo 2004 fino al 30 agosto
2018 presso l'abitazione della dalle ore 21,00 alle 9,00 del mattino, festività comprese;
di aver Per_1 prestato attività di assistenza infermieristica notturna senza alcuna formalizzazione del rapporto lavorativo;
di essere stata retribuita brevi manu, senza busta paga, fino al 2009 direttamente dalla e successivamente dalla nuora, percependo sempre la somma di euro 900,00 mensili, ma di Per_1 non aver mai percepito 13^, TFR e l'indennità per il periodo di malattia, né fruito di ferie e festività lavorate;
di essere la AL deceduta in data 8.2.2019, con unico erede il figlio, ; Controparte_3 di aver diritto a percepire le differenze retributive pari a € 126.713,16, oltre al versamento dei contributi omessi pari a € 39.775,32, e al risarcimento del danno per aver riportato, in conseguenza delle mansioni di assistenza cui era adibita, la fuoriuscita di ernie ombelicali con conseguente necessità di espletamento di tre interventi chirurgici correttivi, ha agito in giudizio nei confronti di formulando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che tra la Sig.ra Controparte_1
e la Sig.ra è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 05 Parte_1 Persona_1
Febbraio 2004 al 30 Agosto 2018, ovvero con altra decorrenza che il Giudice vorrà determinare;
2) accertare e dichiarare per il periodo 05 Febbraio 2004 - 30 Agosto 2018 l'omissione dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro presso l per il lavoro svolto per la somma di Euro CP_2
39.775,32= (Euro trentanovemilasettecentosettantacinque/32) così come indicato nel prospetto contabile facente parte integrante del presente ricorso, o per quella maggiore o minore somma che
l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; 3) condannare il Sig.
[...] quale unico erede legittimo della Sig.ra deceduta a Roma in data CP_1 Persona_1
08/02/2019, a versare presso l a titolo di contributi previdenziali per conto della Sig.ra CP_2 Pt_1
per il rapporto di lavoro accertato per il periodo 05 Febbraio 2004 - 30 Agosto 2018 la
[...] somma di Euro 39.775,32= (Euro trentanovemilasettecentosettantacinque/32) così come indicato nel prospetto contabile facente parte integrante del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; 4) accertare e dichiarare che per il periodo 05 Febbraio 2004 - 30 Agosto 2018, la Sig.ra è creditrice Parte_1 del Sig. quale unico erede legittimo della defunta Sig.ra deceduta Controparte_1 Persona_1 in data 02/02/2019, della complessiva somma di Euro 126.713,16= (Euro centoventiseimilasettecentotredici/16=) S.E. & O., per le causali di cui al ricorso, così come indicate nel prospetto contabile facente parte integrante del presente ricorso o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art.429 c.p.c.; 5) condannare il
Sig. quale unico erede legittimo della Sig.ra deceduta a Roma in Controparte_1 Persona_1 data 08/02/2019, al pagamento della somma di Euro 126.713,16= (Euro centoventiseimilasettecentotredici/16=) S.E. & O., per le causali di cui al ricorso, così come indicate nel prospetto contabile facente parte integrante del presente ricorso o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; 6) accertare e dichiarare che la Sig.ra , in occasione del rapporto di lavoro subordinato di assistenza Parte_1 della Sig.ra svolto per il periodo 05 Febbraio 2004 - 30 Agosto 2018, in conseguenza Persona_1 degli sforzi effettuati per la sollevazione, la vestizione e la deambulazione della paziente (Sig.ra
, ha riportato la fuoriuscita di ernie ombelicali in più riprese per le quali ha dovuto Persona_1 subire tre interventi chirurgici, in data 19/10/2008, in data 18/12/2008 ed in ultimo in data
24/02/2009, con conseguente danno medico legale quantificabile nella misura del 12%, così come riportato nella C.T. di parte del 20/01/2020 a firma della Dott.ssa 7) Persona_2 condannare il Sig. quale unico erede legittimo della Sig.ra Controparte_1 Persona_1 deceduta a Roma in data 08/02/2019 al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della ricorrente, di anni 61, in base alle indicazioni dell'allegata CT di parte della Dott.ssa
[...]
(Danno medico - legale quantificabile nella misura del 12 %); ed in base alle Persona_3 tabelle del Tribunale di codesto Ecc.mo Tribunale adito per l'anno 2019 (ultimo anno reperito al momento della stesura del presente atto): della somma di €. 20.553,62=, a titolo di Danno Biologico
Permanente; della somma di €. 4.110,72, per l'incremento pari al 20 % del danno biologico in via equitativa, per la liquidazione del danno morale;
e così in totale della somma complessiva S.E. & O. di €. 24.664,34=; (Euro ventiquattromilaseicentosessantaquattro/34; o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.;” con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha rigettato il ricorso e compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice ha argomentato che: a) la ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa in data antecedente al mese di luglio
2008, nonché in ordine alla natura subordinata dell'attività assistenziale prestata in favore della de cuius successivamente a tale periodo;
b) l'istruttoria espletata non aveva, infatti, consentito di ritenere provate le deduzioni attoree, non essendo stata fornita alcuna prova del ricovero della de cuius presso la clinica Pio XI per frattura costole e incrinatura bacino nel mese di febbraio 2004, avendo, invece, parte resistente documentato sul punto che la era stata ricoverata presso clinica Pio XI per Per_1 fratture costali il 17 febbraio 2007; c) nessuno dei testi escussi aveva riferito dell'assistenza notturna prestata dalla ricorrente durante la degenza della presso la clinica;
d) con riferimento Per_1 all'attività domiciliare, invece, il teste indicato dalla ricorrente, il portiere dello stabile, nulla aveva potuto riferire per il periodo antecedente alla sua assunzione avvenuta nel mese di luglio 2008 e, per il periodo successivo, aveva riferito elementi discordanti come tali non idonei a provare lo svolgimento di un'attività di carattere continuativo da parte della ricorrente, mentre il teste di parte convenuta aveva confermato il carattere occasionale dell' attività di assistenza notturna prestata dalla ricorrente.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per Parte_1 erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla ritenuta inattendibilità della deposizione resa dal teste che, se correttamente Tes_1 valutata, avrebbe condotto all'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la almeno dal 1.07.2008. Per_1
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande proposte in primo grado.
Si è costituito in giudizio , reiterando, in via preliminare, l'eccezione di Controparte_1 nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per omessa produzione dei ccnl applicabili,
e l'eccezione di prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2948 c.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente nel giudizio di primo grado e reiterata in questa sede, per omessa produzione dei ccnl applicabili al periodo lavorativo in contestazione atteso che, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità, “l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda”. (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/07/2023, n.
19117).
Parimenti, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, non essendo l'azione di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato soggetta ad alcun termine prescrizionale. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere l'accertamento dell'esistenza, in passato, di un rapporto di lavoro subordinato con un'azienda, questa non può validamente opporre eccezione di prescrizione decennale. L'accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro non costituisce oggetto di un'azione soggetta a prescrizione: infatti si estinguono per prescrizione i singoli diritti e non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una certa situazione, dalla quale poi possono derivare diritti”. (cfr. Cassazione n. 16263 del 19 agosto 2004, nello stesso senso Cassazione n. 10824/1997).
Tanto premesso, l'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
I motivi di appello, essendo entrambi attinenti ad una ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere esaminati congiuntamente.
Osserva la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( Cass. n.
16467/2017). La Corte di Cassazione, in tema di valutazione dell'attendibilità del teste, ha inoltre ribadito che il giudice, nel verificare la veridicità della deposizione, deve discrezionalmente valutarla alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass.
21239/2019). Osserva il Collegio che, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti operata dal Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del complessivo materiale probatorio, ha ritenuto non provato lo svolgimento, da parte dell'originaria ricorrente, di un'attività di lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di , ininterrottamente, Persona_1 dal 05.02.2004 al 30.08.2018.
Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell' impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore" e che deve "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall' imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104, secondo comma, c.c.).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell' indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l' indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto,
l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l' importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo della datore di lavoro.
Ciò posto, deve ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'assoluta carenza probatoria circa l'espletamento, da parte dell'odierna appellante, di un'attività assistenziale notturna di natura subordinata in favore della de cuius, , dapprima durante la degenza della stessa nella clinica casa di Cura PIO XI, Persona_1 successivamente, presso il suo domicilio, nel periodo dedotto nel ricorso introduttivo.
Ed invero, sotto il primo profilo, deve rilevarsi in primo luogo come il dato temporale del ricovero della presso la casa di Cura PIO XI nel mese di febbraio 2004, non trovi alcun riscontro Pt_2 documentale atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la risulta essere Pt_2 stata ricoverata presso la predetta struttura solo in data 17 febbraio 2007 per fratture costali, come si evince chiaramente dalla documentazione clinica prodotta in giudizio dalla parte resistente.
Neppure dalle deposizioni testimoniali è mai emerso lo svolgimento di un'attività notturna di carattere assistenziale nei confronti della durante la degenza della stessa presso la casa di Cura PIO XI. Per_1
In merito all'assistenza notturna domiciliare, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l' istruttoria svolta ha evidenziato che le prestazioni rese dalla originaria ricorrente in favore della de cuius, oltre a non essere state in alcun modo provate nel periodo antecedente al mese di luglio
2008, sono state in realtà episodiche ed occasionali, difettando il requisito della continuità, così come non è in alcun modo emerso l'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
Inidonee ai fini della prova dello svolgimento di un'attività lavorativa di carattere subordinato da parte della appaiono, infatti, le dichiarazioni rese dal teste , Pt_1 Testimone_2 portiere dello stabile in cui viveva la in ragione della limitata attendibilità delle stesse alla Per_1 luce delle circostanze riferite nonché della lacunosità circa la tipologia di attività svolta presso il domicilio della de cuius.
Ed invero, deve rilevarsi in primo luogo come il teste, pur affermando di aver visto, a decorrere dal mese di luglio 2008, l'odierna appellante recarsi quotidianamente presso l'abitazione della Per_1 non è stato in grado di fornire elementi concordanti circa l'orario di inizio della prestazione lavorativa, nella misura in cui ha riferito un orario di ingresso nello stabile condominiale difforme dalla prospettazione attorea. Ha, infatti, affermato “conosco che ho conosciuto nel 2008 Parte_1 quando sono entrato come portiere a via Giovanni Battista De Rossi 3 dove la signora Pt_1 lavorava… conosco è un condomino del palazzo dove sono portiere… la signora Controparte_1 era un condomino dello stesso condominio dove ho iniziato a lavorare nel 2008 … Persona_1 prima del 2008 non ero mai andato in questo palazzo. la signora lavorava al secondo piano Pt_1 del palazzo dalla signora Io ancora adesso sono il portiere di questo stabile. la Persona_1 signora ha lavorato lì fino a poco prima che la signora morisse, non posso precisare Pt_1 Per_1 se era due anni o un anno prima che la signora morisse… quando io ho iniziato a lavorare il Per_1
1.7.2008, io lavoravo dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle
12… quando io ho iniziato a lavorare io vedevo la ricorrente entrare nel palazzo per andare al secondo piano dalla signora prima delle 20. La mattina del giorno dopo usciva dopo che io Per_1 avevo iniziato a lavorare. preciso che la mattina la vedevo uscire tutte le mattine perché chiacchieravamo sempre”, laddove nel ricorso introduttivo la ricorrente ha affermato di aver svolto l'attività lavorativa presso il domicilio della dalle ore 21.00 della sera. Per_1
Inoltre, ha riferito di aver visto sempre la ricorrente uscire dall'abitazione di mattina, dopo le ore 8.00, allorquando il medesimo era impegnato, alla luce di quanto riferito, nell'espletamento delle pulizie condominiali (palazzo e scale) nonché, il sabato mattina, del garage, che avvenivano appunto all'inizio della sua attività lavorativa (ore 8.00) “ io faccio anche le pulizie del palazzo delle scale del marciapiede e del garage e faccio questa attività tutte le mattine quando inizio a lavorare inizio a fare queste cose. Il garage la pulizia è solo il sabato”.
In ogni caso, deve evidenziarsi che il teste ha dichiarato di aver lavorato da un certo momento, non precisato, solo fino alle ore 19,30 e di non aver quindi più visto la ricorrente arrivare la sera, così come ha affermato di non aver mai lavorato il sabato pomeriggio, la domenica e nelle festività e di essere stato assente in alcuni anni, per un periodo della durata di 20 giorni, per fruire delle ferie, non potendo, dunque, riferire nulla in relazione all'espletamento dell'attività nei suddetti periodi.
Ha affermato, infatti, “…quando io ho iniziato a lavorare fino alle 19,30 non ho più visto la sera la ricorrente. ADR quando mi hanno cambiato l'orario con fine orario alle 19,30 la mattina iniziavo sempre alle 8. E anche dopo che ho cambiato l'orario (fino alle 19,30) la mattina vedevo sempre la ricorrente che usciva dopo le 8 di mattina… preciso che vedevo la uscire la mattina dal palazzo Pt_1 dopo le 8 anche il sabato mattina e così anche durante la settimana… Io la domenica non lavoravo.
Io avevo di riposo il sabato pomeriggio e la domenica. Io non lavoravo nei giorni festivi. ..io prendo le ferie e vado nel mio paese per un periodo di 20 giorni e questo è successo non tutti gli anni è successo nel 2009, 2011, 2017 e 2019… le ho preso in periodi diversi in questi anni le ferie a volte nel mese di maggio a volte a giugno a volte a settembre…non mi ricordo quando il mio orario è stato modificato con fine orario alle 19,30”.
Allo stesso modo, non ha fornito alcun elemento utile in merito alla tipologia dell'attività e delle mansioni svolte dall'appellante presso il domicilio della e all'eventuale assoggettamento al Per_1 potere gerarchico, direttivo, di coordinamento e di controllo del datore di lavoro, limitandosi a riferire
: “ Io non sono mai stato nella casa della signora quando la signora andava a lavorare
Per_1 Pt_1 da lei… qualche volta ho visto la signora uscire insieme alla signora e la signora Pt_1 Per_1 era in sedie a rotelle e io aiutavo a entrare nell'ascensore. Facevano un giro ogni tanto a
Per_1 piedi e ogni tanto con la macchina non so dove andavano. Non uscivano sempre…la signora
Per_1 non era con la sedia a rotelle quando io ho iniziato a lavorare come portiere nel 2008, è successo molto tempo dopo. Prima la signora usciva con la badante che era una signora diversa
Per_1 rispetto alla signora e uscivano quasi tutti i giorni… anche in quel periodo vedevo la Pt_1 Pt_1 che usciva la mattina presto dal palazzo dove abitava la signora la usciva Parte_3 Pt_1 con la la badante non usciva ma questo qualche volta… quando la signora andava a
Per_1 Pt_1 lavorare dalla signora nel periodo della notte io non sono mai salito a casa della signora
Per_1 capitato qualche volta che andassi a portare la posta nella mattina quando la signora Parte_4
era a casa della signora Io portavo la posta ad ognuno nella abitazione. In questo
Pt_1 Per_1 caso io stavo solo alla porta consegnavo la posta e andavo via non entravo. In queste occasioni qualche volta è venuta la signora ad aprire alla porta quando io consegnavo la posta qualche
Pt_1 volta è venuta l'altra badante. In questo caso la signora era vestita normale perché può darsi
Pt_1 che stessero rientrando in quel momento… quando la è venuta qualche volta ad aprire la porta
Pt_1 di casa della signora a me che portavo la posta la non indossava un camice”. Per_1 Pt_1
Il teste di parte resistente, ha riferito, invece, di una presenza saltuaria ed occasionale Testimone_3 dell'appellante presso il domicilio della dichiarando di aver iniziato a frequentare l'abitazione Per_1 di quest'ultima, nonna della sua compagna, dal 2010 nei fine settimana, quando erano assenti i genitori della compagna e di aver visto talvolta la ricorrente la sera dopo le 20.00, di sapere che la stessa era incaricata di somministrare le medicine alla signora Ha altresì confermato che la Per_1 fino al 2015 era autonoma e viveva con badanti, diverse dalla ricorrente, che prestavano Per_1 assistenza continuativa per 24 ore. Per_ Il teste ha dichiarato: “… o io o o entrambi insieme nel fine settimana andavamo a salutare la Per_ signora quando i genitori di erano via e chiedevamo se aveva bisogno di qualcosa Per_1
Per_ passavamo a salutarla. Questo nei fine settimana in cui i genitori di non c'erano… a volte andavamo il sabato a volte la domenica a volte entrambi i giorni… capitava che andavamo anche durante la settimana a casa della signora e incrociavo la badante di turno… dico che Per_1 incrociavo la badante di turno perché, quando entravo in casa c'era la badante, ci sono state diverse badanti: un'altra Bianca e la terza non ricordo il nome… queste badanti stavano tutte le 24 Per_5 ore dormivano anche lì. viveva nello stesso palazzo della madre ma al quinto piano Controparte_1 in un appartamento diverso... quando ho incrociato la signora a casa della signora è Pt_1 Per_1 successo in orario serale e quindi dalle 20 in avanti… sicuramente questo è successo nel fine settimana sabato sera dalle 20, se mi chiede la data non la ricordo. avrò iniziato ad andare a trovare Per_ la nonna della mia compagna insieme a nel 2010. Non ricordo l'anno in cui ho visto la signora
a casa della nonna della mia compagna, le badanti me le ricordo… fino al 2015 la si
Pt_1 Per_1 alzava da sola camminava mi salutava, a fine del 2015 ha avuto un tracollo ha iniziato a non alzarsi più. Stava sulla poltrona che si muoveva con il telecomando oppure era allettata. Prima del 2015 mi salutava chiedeva delle bambine… tendenzialmente so che la signora doveva occuparsi di far
Pt_1 prendere determinate medicine alla signora io andavo a casa della signora Parte_3 Per_1 la vedevo ( la ) che era seduta vicino alla Io quando ho visto la signora a casa
Pt_1 Per_1 Pt_1 della signora non l'ho mai vista con un camice l'ho vista con vestiti normali… so che la Per_1 signora faceva la sera di giorno c'erano sempre le badanti, io sono andato anche di giorno,
Pt_1 ma l'orario preciso non lo so…tendenzialmente per sentito dire dalla mia compagna la andava
Pt_1 nei fine settimana quando il figlio della signora andava via”. Per_1
Appare, dunque, evidente, come le risultanze dell' istruttoria orale non consentano di ritenere che l'attività di assistenza notturna domiciliare prestata dalla abbia assunto i caratteri della Pt_1 continuità, non essendo emerso un obbligo di presenza del lavoratore ovvero l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, o ancora l'assoggettamento al potere gerarchico, direttivo, di coordinamento e di controllo del datore di lavoro, presupposti, come evidenziato precedentemente, caratterizzanti invece il rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3912 del 17/02/2020; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 25204 del 08/11/2013). Pienamente condivisibile, alla stregua delle considerazioni espresse, è quindi la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure che ha ritenuto infondata la pretesa attorea, non avendo l'odierna appellante fornito sufficiente dimostrazione dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, e quindi del diritto alle rivendicate differenze economiche e alla ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale da parte dell' CP_2
Infine, non merita accoglimento neppure l'ultima censura con cui l'odierna appellante lamenta il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del danno non patrimoniale asseritamente patito per effetto dell'espletamento dell'attività lavorativa in favore della quantificato nella misura del Per_1
12%.
Deve rilevarsi sul punto che il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova del nesso causale tra l'espletamento dell'attività lavorativa e i postumi invalidanti lamentati.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
, liquidate in complessivi € 4.238,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura Controparte_1 del 15%, Iva e Cpa come per legge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali CP_ del grado in favore dell' che si liquidano in complessivi € 2.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente -
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Cutuli, elettivamente domiciliata come in atti;
Parte_1
- APPELLANTE -
E
, n. q. di erede di , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Controparte_1 Persona_1
Troncelliti, elettivamente domiciliato come in atti;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini CP_2
Quirini, elettivamente domiciliato come in atti;
- APPELLATI –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7286/2022 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 16.09.2022.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, premesso di essere stata contattata da Parte_1 CP_1
figlio di , per fare assistenza alla madre, inferma, che aveva avuto un incidente
[...] Persona_1 domestico, presso la casa di cura clinica Pio XI;
di avere lavorato dal 5 febbraio 2004 al 29 febbraio
2004, negli orari specificati in ricorso, presso la casa di cura, e dal 1° marzo 2004 fino al 30 agosto
2018 presso l'abitazione della dalle ore 21,00 alle 9,00 del mattino, festività comprese;
di aver Per_1 prestato attività di assistenza infermieristica notturna senza alcuna formalizzazione del rapporto lavorativo;
di essere stata retribuita brevi manu, senza busta paga, fino al 2009 direttamente dalla e successivamente dalla nuora, percependo sempre la somma di euro 900,00 mensili, ma di Per_1 non aver mai percepito 13^, TFR e l'indennità per il periodo di malattia, né fruito di ferie e festività lavorate;
di essere la AL deceduta in data 8.2.2019, con unico erede il figlio, ; Controparte_3 di aver diritto a percepire le differenze retributive pari a € 126.713,16, oltre al versamento dei contributi omessi pari a € 39.775,32, e al risarcimento del danno per aver riportato, in conseguenza delle mansioni di assistenza cui era adibita, la fuoriuscita di ernie ombelicali con conseguente necessità di espletamento di tre interventi chirurgici correttivi, ha agito in giudizio nei confronti di formulando le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che tra la Sig.ra Controparte_1
e la Sig.ra è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 05 Parte_1 Persona_1
Febbraio 2004 al 30 Agosto 2018, ovvero con altra decorrenza che il Giudice vorrà determinare;
2) accertare e dichiarare per il periodo 05 Febbraio 2004 - 30 Agosto 2018 l'omissione dei versamenti contributivi da parte del datore di lavoro presso l per il lavoro svolto per la somma di Euro CP_2
39.775,32= (Euro trentanovemilasettecentosettantacinque/32) così come indicato nel prospetto contabile facente parte integrante del presente ricorso, o per quella maggiore o minore somma che
l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; 3) condannare il Sig.
[...] quale unico erede legittimo della Sig.ra deceduta a Roma in data CP_1 Persona_1
08/02/2019, a versare presso l a titolo di contributi previdenziali per conto della Sig.ra CP_2 Pt_1
per il rapporto di lavoro accertato per il periodo 05 Febbraio 2004 - 30 Agosto 2018 la
[...] somma di Euro 39.775,32= (Euro trentanovemilasettecentosettantacinque/32) così come indicato nel prospetto contabile facente parte integrante del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; 4) accertare e dichiarare che per il periodo 05 Febbraio 2004 - 30 Agosto 2018, la Sig.ra è creditrice Parte_1 del Sig. quale unico erede legittimo della defunta Sig.ra deceduta Controparte_1 Persona_1 in data 02/02/2019, della complessiva somma di Euro 126.713,16= (Euro centoventiseimilasettecentotredici/16=) S.E. & O., per le causali di cui al ricorso, così come indicate nel prospetto contabile facente parte integrante del presente ricorso o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art.429 c.p.c.; 5) condannare il
Sig. quale unico erede legittimo della Sig.ra deceduta a Roma in Controparte_1 Persona_1 data 08/02/2019, al pagamento della somma di Euro 126.713,16= (Euro centoventiseimilasettecentotredici/16=) S.E. & O., per le causali di cui al ricorso, così come indicate nel prospetto contabile facente parte integrante del presente ricorso o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.; 6) accertare e dichiarare che la Sig.ra , in occasione del rapporto di lavoro subordinato di assistenza Parte_1 della Sig.ra svolto per il periodo 05 Febbraio 2004 - 30 Agosto 2018, in conseguenza Persona_1 degli sforzi effettuati per la sollevazione, la vestizione e la deambulazione della paziente (Sig.ra
, ha riportato la fuoriuscita di ernie ombelicali in più riprese per le quali ha dovuto Persona_1 subire tre interventi chirurgici, in data 19/10/2008, in data 18/12/2008 ed in ultimo in data
24/02/2009, con conseguente danno medico legale quantificabile nella misura del 12%, così come riportato nella C.T. di parte del 20/01/2020 a firma della Dott.ssa 7) Persona_2 condannare il Sig. quale unico erede legittimo della Sig.ra Controparte_1 Persona_1 deceduta a Roma in data 08/02/2019 al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della ricorrente, di anni 61, in base alle indicazioni dell'allegata CT di parte della Dott.ssa
[...]
(Danno medico - legale quantificabile nella misura del 12 %); ed in base alle Persona_3 tabelle del Tribunale di codesto Ecc.mo Tribunale adito per l'anno 2019 (ultimo anno reperito al momento della stesura del presente atto): della somma di €. 20.553,62=, a titolo di Danno Biologico
Permanente; della somma di €. 4.110,72, per l'incremento pari al 20 % del danno biologico in via equitativa, per la liquidazione del danno morale;
e così in totale della somma complessiva S.E. & O. di €. 24.664,34=; (Euro ventiquattromilaseicentosessantaquattro/34; o di quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Magistrato adito, riterrà anche equitativamente di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429 c.p.c.;” con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza della società convenuta, ha rigettato il ricorso e compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
Il primo giudice ha argomentato che: a) la ricorrente non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa in data antecedente al mese di luglio
2008, nonché in ordine alla natura subordinata dell'attività assistenziale prestata in favore della de cuius successivamente a tale periodo;
b) l'istruttoria espletata non aveva, infatti, consentito di ritenere provate le deduzioni attoree, non essendo stata fornita alcuna prova del ricovero della de cuius presso la clinica Pio XI per frattura costole e incrinatura bacino nel mese di febbraio 2004, avendo, invece, parte resistente documentato sul punto che la era stata ricoverata presso clinica Pio XI per Per_1 fratture costali il 17 febbraio 2007; c) nessuno dei testi escussi aveva riferito dell'assistenza notturna prestata dalla ricorrente durante la degenza della presso la clinica;
d) con riferimento Per_1 all'attività domiciliare, invece, il teste indicato dalla ricorrente, il portiere dello stabile, nulla aveva potuto riferire per il periodo antecedente alla sua assunzione avvenuta nel mese di luglio 2008 e, per il periodo successivo, aveva riferito elementi discordanti come tali non idonei a provare lo svolgimento di un'attività di carattere continuativo da parte della ricorrente, mentre il teste di parte convenuta aveva confermato il carattere occasionale dell' attività di assistenza notturna prestata dalla ricorrente.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per Parte_1 erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla ritenuta inattendibilità della deposizione resa dal teste che, se correttamente Tes_1 valutata, avrebbe condotto all'affermazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la almeno dal 1.07.2008. Per_1
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande proposte in primo grado.
Si è costituito in giudizio , reiterando, in via preliminare, l'eccezione di Controparte_1 nullità/inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio per omessa produzione dei ccnl applicabili,
e l'eccezione di prescrizione del diritto azionato ai sensi dell'art. 2948 c.c., chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza la causa, all'esito degli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente nel giudizio di primo grado e reiterata in questa sede, per omessa produzione dei ccnl applicabili al periodo lavorativo in contestazione atteso che, come ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità, “l'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda”. (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/07/2023, n.
19117).
Parimenti, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, non essendo l'azione di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato soggetta ad alcun termine prescrizionale. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "Nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere l'accertamento dell'esistenza, in passato, di un rapporto di lavoro subordinato con un'azienda, questa non può validamente opporre eccezione di prescrizione decennale. L'accertamento del carattere subordinato del rapporto di lavoro non costituisce oggetto di un'azione soggetta a prescrizione: infatti si estinguono per prescrizione i singoli diritti e non anche le azioni dirette alla qualificazione giuridica di una certa situazione, dalla quale poi possono derivare diritti”. (cfr. Cassazione n. 16263 del 19 agosto 2004, nello stesso senso Cassazione n. 10824/1997).
Tanto premesso, l'appello è infondato mentre le argomentazioni e conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma anche nella presente fase di impugnazione.
I motivi di appello, essendo entrambi attinenti ad una ritenuta erronea valutazione delle risultanze istruttorie, possono essere esaminati congiuntamente.
Osserva la Corte come la giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione e scelta delle varie risultanze probatorie, ha affermato che la valutazione delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori, non accolti, anche se allegati dalle parti;
tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova ( Cass. n.
16467/2017). La Corte di Cassazione, in tema di valutazione dell'attendibilità del teste, ha inoltre ribadito che il giudice, nel verificare la veridicità della deposizione, deve discrezionalmente valutarla alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass.
21239/2019). Osserva il Collegio che, alla luce dei principi richiamati, la valutazione dei fatti operata dal Tribunale in relazione ai mezzi istruttori assunti in corso di giudizio, non è passibile di censura alcuna risultando pienamente condivisibile la motivazione del giudice di prime cure che, dall'analisi del complessivo materiale probatorio, ha ritenuto non provato lo svolgimento, da parte dell'originaria ricorrente, di un'attività di lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di , ininterrottamente, Persona_1 dal 05.02.2004 al 30.08.2018.
Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che "si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell' impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell' imprenditore" e che deve "osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall' imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende" (art. 2104, secondo comma, c.c.).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell' indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l' indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto,
l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l' importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo della datore di lavoro.
Ciò posto, deve ribadirsi, anche all'esito della presente fase di impugnazione, quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine all'assoluta carenza probatoria circa l'espletamento, da parte dell'odierna appellante, di un'attività assistenziale notturna di natura subordinata in favore della de cuius, , dapprima durante la degenza della stessa nella clinica casa di Cura PIO XI, Persona_1 successivamente, presso il suo domicilio, nel periodo dedotto nel ricorso introduttivo.
Ed invero, sotto il primo profilo, deve rilevarsi in primo luogo come il dato temporale del ricovero della presso la casa di Cura PIO XI nel mese di febbraio 2004, non trovi alcun riscontro Pt_2 documentale atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la risulta essere Pt_2 stata ricoverata presso la predetta struttura solo in data 17 febbraio 2007 per fratture costali, come si evince chiaramente dalla documentazione clinica prodotta in giudizio dalla parte resistente.
Neppure dalle deposizioni testimoniali è mai emerso lo svolgimento di un'attività notturna di carattere assistenziale nei confronti della durante la degenza della stessa presso la casa di Cura PIO XI. Per_1
In merito all'assistenza notturna domiciliare, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l' istruttoria svolta ha evidenziato che le prestazioni rese dalla originaria ricorrente in favore della de cuius, oltre a non essere state in alcun modo provate nel periodo antecedente al mese di luglio
2008, sono state in realtà episodiche ed occasionali, difettando il requisito della continuità, così come non è in alcun modo emerso l'assoggettamento della ricorrente al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
Inidonee ai fini della prova dello svolgimento di un'attività lavorativa di carattere subordinato da parte della appaiono, infatti, le dichiarazioni rese dal teste , Pt_1 Testimone_2 portiere dello stabile in cui viveva la in ragione della limitata attendibilità delle stesse alla Per_1 luce delle circostanze riferite nonché della lacunosità circa la tipologia di attività svolta presso il domicilio della de cuius.
Ed invero, deve rilevarsi in primo luogo come il teste, pur affermando di aver visto, a decorrere dal mese di luglio 2008, l'odierna appellante recarsi quotidianamente presso l'abitazione della Per_1 non è stato in grado di fornire elementi concordanti circa l'orario di inizio della prestazione lavorativa, nella misura in cui ha riferito un orario di ingresso nello stabile condominiale difforme dalla prospettazione attorea. Ha, infatti, affermato “conosco che ho conosciuto nel 2008 Parte_1 quando sono entrato come portiere a via Giovanni Battista De Rossi 3 dove la signora Pt_1 lavorava… conosco è un condomino del palazzo dove sono portiere… la signora Controparte_1 era un condomino dello stesso condominio dove ho iniziato a lavorare nel 2008 … Persona_1 prima del 2008 non ero mai andato in questo palazzo. la signora lavorava al secondo piano Pt_1 del palazzo dalla signora Io ancora adesso sono il portiere di questo stabile. la Persona_1 signora ha lavorato lì fino a poco prima che la signora morisse, non posso precisare Pt_1 Per_1 se era due anni o un anno prima che la signora morisse… quando io ho iniziato a lavorare il Per_1
1.7.2008, io lavoravo dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8 alle
12… quando io ho iniziato a lavorare io vedevo la ricorrente entrare nel palazzo per andare al secondo piano dalla signora prima delle 20. La mattina del giorno dopo usciva dopo che io Per_1 avevo iniziato a lavorare. preciso che la mattina la vedevo uscire tutte le mattine perché chiacchieravamo sempre”, laddove nel ricorso introduttivo la ricorrente ha affermato di aver svolto l'attività lavorativa presso il domicilio della dalle ore 21.00 della sera. Per_1
Inoltre, ha riferito di aver visto sempre la ricorrente uscire dall'abitazione di mattina, dopo le ore 8.00, allorquando il medesimo era impegnato, alla luce di quanto riferito, nell'espletamento delle pulizie condominiali (palazzo e scale) nonché, il sabato mattina, del garage, che avvenivano appunto all'inizio della sua attività lavorativa (ore 8.00) “ io faccio anche le pulizie del palazzo delle scale del marciapiede e del garage e faccio questa attività tutte le mattine quando inizio a lavorare inizio a fare queste cose. Il garage la pulizia è solo il sabato”.
In ogni caso, deve evidenziarsi che il teste ha dichiarato di aver lavorato da un certo momento, non precisato, solo fino alle ore 19,30 e di non aver quindi più visto la ricorrente arrivare la sera, così come ha affermato di non aver mai lavorato il sabato pomeriggio, la domenica e nelle festività e di essere stato assente in alcuni anni, per un periodo della durata di 20 giorni, per fruire delle ferie, non potendo, dunque, riferire nulla in relazione all'espletamento dell'attività nei suddetti periodi.
Ha affermato, infatti, “…quando io ho iniziato a lavorare fino alle 19,30 non ho più visto la sera la ricorrente. ADR quando mi hanno cambiato l'orario con fine orario alle 19,30 la mattina iniziavo sempre alle 8. E anche dopo che ho cambiato l'orario (fino alle 19,30) la mattina vedevo sempre la ricorrente che usciva dopo le 8 di mattina… preciso che vedevo la uscire la mattina dal palazzo Pt_1 dopo le 8 anche il sabato mattina e così anche durante la settimana… Io la domenica non lavoravo.
Io avevo di riposo il sabato pomeriggio e la domenica. Io non lavoravo nei giorni festivi. ..io prendo le ferie e vado nel mio paese per un periodo di 20 giorni e questo è successo non tutti gli anni è successo nel 2009, 2011, 2017 e 2019… le ho preso in periodi diversi in questi anni le ferie a volte nel mese di maggio a volte a giugno a volte a settembre…non mi ricordo quando il mio orario è stato modificato con fine orario alle 19,30”.
Allo stesso modo, non ha fornito alcun elemento utile in merito alla tipologia dell'attività e delle mansioni svolte dall'appellante presso il domicilio della e all'eventuale assoggettamento al Per_1 potere gerarchico, direttivo, di coordinamento e di controllo del datore di lavoro, limitandosi a riferire
: “ Io non sono mai stato nella casa della signora quando la signora andava a lavorare
Per_1 Pt_1 da lei… qualche volta ho visto la signora uscire insieme alla signora e la signora Pt_1 Per_1 era in sedie a rotelle e io aiutavo a entrare nell'ascensore. Facevano un giro ogni tanto a
Per_1 piedi e ogni tanto con la macchina non so dove andavano. Non uscivano sempre…la signora
Per_1 non era con la sedia a rotelle quando io ho iniziato a lavorare come portiere nel 2008, è successo molto tempo dopo. Prima la signora usciva con la badante che era una signora diversa
Per_1 rispetto alla signora e uscivano quasi tutti i giorni… anche in quel periodo vedevo la Pt_1 Pt_1 che usciva la mattina presto dal palazzo dove abitava la signora la usciva Parte_3 Pt_1 con la la badante non usciva ma questo qualche volta… quando la signora andava a
Per_1 Pt_1 lavorare dalla signora nel periodo della notte io non sono mai salito a casa della signora
Per_1 capitato qualche volta che andassi a portare la posta nella mattina quando la signora Parte_4
era a casa della signora Io portavo la posta ad ognuno nella abitazione. In questo
Pt_1 Per_1 caso io stavo solo alla porta consegnavo la posta e andavo via non entravo. In queste occasioni qualche volta è venuta la signora ad aprire alla porta quando io consegnavo la posta qualche
Pt_1 volta è venuta l'altra badante. In questo caso la signora era vestita normale perché può darsi
Pt_1 che stessero rientrando in quel momento… quando la è venuta qualche volta ad aprire la porta
Pt_1 di casa della signora a me che portavo la posta la non indossava un camice”. Per_1 Pt_1
Il teste di parte resistente, ha riferito, invece, di una presenza saltuaria ed occasionale Testimone_3 dell'appellante presso il domicilio della dichiarando di aver iniziato a frequentare l'abitazione Per_1 di quest'ultima, nonna della sua compagna, dal 2010 nei fine settimana, quando erano assenti i genitori della compagna e di aver visto talvolta la ricorrente la sera dopo le 20.00, di sapere che la stessa era incaricata di somministrare le medicine alla signora Ha altresì confermato che la Per_1 fino al 2015 era autonoma e viveva con badanti, diverse dalla ricorrente, che prestavano Per_1 assistenza continuativa per 24 ore. Per_ Il teste ha dichiarato: “… o io o o entrambi insieme nel fine settimana andavamo a salutare la Per_ signora quando i genitori di erano via e chiedevamo se aveva bisogno di qualcosa Per_1
Per_ passavamo a salutarla. Questo nei fine settimana in cui i genitori di non c'erano… a volte andavamo il sabato a volte la domenica a volte entrambi i giorni… capitava che andavamo anche durante la settimana a casa della signora e incrociavo la badante di turno… dico che Per_1 incrociavo la badante di turno perché, quando entravo in casa c'era la badante, ci sono state diverse badanti: un'altra Bianca e la terza non ricordo il nome… queste badanti stavano tutte le 24 Per_5 ore dormivano anche lì. viveva nello stesso palazzo della madre ma al quinto piano Controparte_1 in un appartamento diverso... quando ho incrociato la signora a casa della signora è Pt_1 Per_1 successo in orario serale e quindi dalle 20 in avanti… sicuramente questo è successo nel fine settimana sabato sera dalle 20, se mi chiede la data non la ricordo. avrò iniziato ad andare a trovare Per_ la nonna della mia compagna insieme a nel 2010. Non ricordo l'anno in cui ho visto la signora
a casa della nonna della mia compagna, le badanti me le ricordo… fino al 2015 la si
Pt_1 Per_1 alzava da sola camminava mi salutava, a fine del 2015 ha avuto un tracollo ha iniziato a non alzarsi più. Stava sulla poltrona che si muoveva con il telecomando oppure era allettata. Prima del 2015 mi salutava chiedeva delle bambine… tendenzialmente so che la signora doveva occuparsi di far
Pt_1 prendere determinate medicine alla signora io andavo a casa della signora Parte_3 Per_1 la vedevo ( la ) che era seduta vicino alla Io quando ho visto la signora a casa
Pt_1 Per_1 Pt_1 della signora non l'ho mai vista con un camice l'ho vista con vestiti normali… so che la Per_1 signora faceva la sera di giorno c'erano sempre le badanti, io sono andato anche di giorno,
Pt_1 ma l'orario preciso non lo so…tendenzialmente per sentito dire dalla mia compagna la andava
Pt_1 nei fine settimana quando il figlio della signora andava via”. Per_1
Appare, dunque, evidente, come le risultanze dell' istruttoria orale non consentano di ritenere che l'attività di assistenza notturna domiciliare prestata dalla abbia assunto i caratteri della Pt_1 continuità, non essendo emerso un obbligo di presenza del lavoratore ovvero l'obbligo di rispettare un orario di lavoro, o ancora l'assoggettamento al potere gerarchico, direttivo, di coordinamento e di controllo del datore di lavoro, presupposti, come evidenziato precedentemente, caratterizzanti invece il rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, "la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3912 del 17/02/2020; conforme Cass. Sez. L, Sentenza n. 25204 del 08/11/2013). Pienamente condivisibile, alla stregua delle considerazioni espresse, è quindi la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure che ha ritenuto infondata la pretesa attorea, non avendo l'odierna appellante fornito sufficiente dimostrazione dei fatti costitutivi posti a sostegno della domanda, e quindi del diritto alle rivendicate differenze economiche e alla ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale da parte dell' CP_2
Infine, non merita accoglimento neppure l'ultima censura con cui l'odierna appellante lamenta il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del danno non patrimoniale asseritamente patito per effetto dell'espletamento dell'attività lavorativa in favore della quantificato nella misura del Per_1
12%.
Deve rilevarsi sul punto che il primo giudice ha correttamente rigettato la domanda di risarcimento del danno, non avendo parte ricorrente fornito alcuna prova del nesso causale tra l'espletamento dell'attività lavorativa e i postumi invalidanti lamentati.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese di lite del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
, liquidate in complessivi € 4.238,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura Controparte_1 del 15%, Iva e Cpa come per legge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali CP_ del grado in favore dell' che si liquidano in complessivi € 2.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, magistrato ordinario in tirocinio.